Articolo 76 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 66Articolo 77
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 76. ((Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
3) compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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