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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 471/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 471/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Via Raffaello Morghen n. 32/G, presso lo studio dell'Avv. Stefania Besson che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniele Lussana, con facoltà anche disgiunte, per procura in atti, Appellante Appellata in via incidentale
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via G. B. Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Rita Bonfiglio del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellato Appellante in via incidentale
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile n. 3971/2023, pubblicata il 17/10/2023 e resa con decisione del 16/10/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13460/2020 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (appellata in via incidentale), come da ricorso in appello, con rigetto dell'appello incidentale proposto:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata, e, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui testualmente riportate: previa ammissione dei nuovi documenti formatisi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie (docc. 135, 136, 137, 138 e 139) Voglia quindi l'Ecc.ma Corte adita,
“previo accertamento dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole,
1. [OMISSIS],
2. disporre l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Sig.ra Pt_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Torino, Via De Canal 59 (con uso esclusive delle pertinenze, quali cantina e soffitta), alla Sig.ra quale genitore collocatario prevalente dei figli, sino a Pt_1 completa indipendenza economica dei figli e comunque sino a che verrà mantenuta la residenza dei figli presso tale abitazione;
4. disporre che il Sig. versi a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra P_ Pt_1 l'importo 2.000,00 € (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note, la veriore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale intestato;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato ritenesse di non poter riconoscere l'assegno divorzile, si insta affinché tale importo venga riconosciuto a titolo di alimenti;
5. disporre che il Sig. versi a titolo di mantenimento in favore dei figli e sino al P_ raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di € 600,00 mensili per ciascun figlio, per complessivi € 1.200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note;
6. disporre che entrambi i coniugi versino entro il giorno 10 di ogni mese € 250,00 mensili ciascuno (per complessivi € 500,00) in un fondo per spese straordinarie della prole, fondo che verrà costituito entro 10 giorni dalla pronuncia del Tribunale intestato;
a tale fondo i ragazzi attingeranno direttamente per pagare le proprie spese straordinarie (e quindi spese scolastiche, ludiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate ed in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino); qualora le spese straordinarie della prole superino l'importo depositato nel fondo di cui al capo che precede, purché previamente concordate e documentate, tali spese in esubero verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
in via gradata porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura del P_ 100%.
7. stante la mancata partecipazione alle spese straordinarie del figlio da parte del Sig. Per_1
si chiede in via gradata che il Tribunale Voglia disporre a carico del padre ed in favore del P_ solo figlio un contributo mensile omnicomprensivo (di contributo al mantenimento e di Persona_2 partecipazione alle spese straordinarie del figlio) pari ad € 850,00, da corrispondersi (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note;
8. [DOMANDA A CUI SI RINUNCIA NELLA PRESENTE SEDE] in caso di inadempimento (anche parziale) nella corresponsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore della prole, ordinare a qualsivoglia terzo datore di lavoro del Sig. il versamento diretto, entro il P_ giorno 5 di ogni mese, delle somme da questi dovute, ex art. 156 comma 6 cc, dell'art. art. 3 comma 2 legge n. 219/2012 e dell'art. 8 legge 898/1970; 9. rigettare in ogni caso le domande formulate dal Sig. o comunque P_ accoglierle nella minore misura possibile.”. Condanna alle spese per il doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato (appellante in via incidentale), nella comparsa di costituzione con appello incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare l'impugnata sentenza;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, porre a carico del Sig.
[...] a titolo di assegno di divorzio in favore della Sig.ra la minor P_ Parte_1 somma di € 250,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, nell'atto del 14/08/2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto e per l'effetto ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor e la signora contraevano Controparte_1 Parte_1 matrimonio con rito civile in Treviso il 01/09/2001; dal matrimonio sono nati i figli il 26/11/2001 e il 03/10/2003. Per_1 PE
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4982 emessa dal Tribunale di Torino il 15/10/2018. Con ricorso depositato in data 28/07/2020 il signor chiedeva al P_
Tribunale di Torino pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e di disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a suo carico di mantenimento integrale della prole e di versamento di un assegno a titolo di alimenti a favore della controparte di € 250,00 mensili. Si costituiva in giudizio la signora non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio Pt_1 né a quella di affido condiviso della prole, ma instando per la collocazione abitativa dei ragazzi presso di sé, per l'assegnazione a suo favore della casa coniugale, per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di € 2.000,00 mensili e di un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200,00 mensili, oltre alla costituzione di un fondo per le spese straordinarie dei ragazzi, alimentato da entrambi i genitori con il versamento di € 250,00 mensili e suddivisione al 50% delle spese eccedenti. Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 22/04/2021, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 24/05/2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando l'affidamento condiviso di PE
(allora ancora minore) con collocazione abitativa presso la madre e stabilendo incontri liberi padre/figlio secondo il gradimento del ragazzo (il primogenito nelle more, aveva conseguito la maggiore età) e confermando, altresì, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale a favore della ed i contributi per il Pt_1 mantenimento della moglie e della prole stabiliti in sede di separazione. Con sentenza n. 3971/2023 pubblicata il 17/10/2023 il Tribunale di Torino, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e P_
dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito formulata
Pt_1 dall'attore; disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via De Canal n. 59, con tutti gli arredi ivi presenti e con le relative pertinenze, ivi comprese la soffitta e la cantina, a favore della signora disponeva che il
Pt_1 signor a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, P_ corrispondesse alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
Pt_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 550,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo restando per il pregresso l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale;
disponeva che il signor P_ corrispondesse alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei
Pt_1 figli e , entrambi ormai maggiorenni ma non economicamente Per_1 PE autosufficienti, l'assegno mensile di complessivi € 950,00 (€ 475,00/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, come previste dal vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, ivi integralmente richiamato;
dichiarava inammissibile la domanda ex art. 156.6 cc formulata dalla convenuta;
respingeva le ulteriori e restanti domande formulate dalle parti;
dichiarava compensate le spese di lite nella misura della metà; dichiarava tenuto e condannava il signor a rifondere a favore della signora la P_ Pt_1 restante metà delle spese di lite, metà che si liquidavano in complessivi € 3.808 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Il Giudice di prime cure, tra l'altro, ha osservato, in punto economico (oggetto del presente procedimento d'appello): che l'attore (il signor lavora da tempo con qualifica di dirigente alle P_ dipendenze di Imper Italia Srl;
ha documentato redditi annui da lavoro imponibili nel 2021 pari ad € 144.610,00 e dato atto, nella propria memoria conclusiva, di aver percepito redditi da lavoro netti per complessivi € 86.172,00 nel 2022 e per € 47.109,00 nel primo semestre 2023 e che in entrambe le annualità, l'attore ha percepito, premi ad personam per un totale di circa € 27.900,00 netti nel 2022 e di € 19.887,00 netti nel primo semestre 2023; risulta comproprietario al 50% di tre unità immobiliari, di cui una con la convenuta, gravata da mutuo cointestato con rate mensili di importo iniziale pari ad € 600,00 ossia € 300,00 pro quota, ora aumentato, e ha dedotto di vivere in un immobile in locazione sopportando spese per complessivi € 1.000 al mese tra canone e utenze (circostanza tuttavia non supportata documentalmente); che, per quanto concerne la convenuta (la signora invece, è Pt_1 incontestato che ella sia priva da molti anni di un'occupazione lavorativa, non avendo lavorato per tutta la durata del matrimonio;
ha fruito negli anni 2020 e 2021 di misure di sostegno al reddito;
è comproprietaria al 50% con il P_ dell'immobile di via Don Grazioli e per la quota di 1/3, in seguito alla successione mortis causa paterna, di un immobile in Sardegna, due unità immobiliari in Imperia e due a Torino;
è proprietaria di un'autovettura mini cooper cabrio;
che non è dimostrato che la convenuta sia affetta da patologie fisiche che ne abbiano ridotto la capacità lavorativa e che la stessa non ha provato di versare in una situazione di impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi economici;
che tuttavia per una donna già ultracinquantenne al tempo della separazione e fuori dal mercato del lavoro da oltre quindici anni, le possibilità di reperire un lavoro stabile sono ridotte;
che è provato, alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, che la durante la vita coniugale e di comune accordo con Pt_1 il coniuge, si sia dedicata interamente ai compiti domestici ed alla cura dei figli, mentre il marito era spesso fuori casa perché impegnato in trasferte di lavoro di lungo periodo e a cadenza settimanale;
che l'assegno divorzile, quantificato definitivamente in sentenza nell'importo di € 550,00, alla luce di tutti gli indici sopra ricordati (durata del matrimonio, spese di mutuo dell'alloggio in comproprietà di via Grazioli al 50% tra le parti, godimento da parte della convenuta dell'immobile ex coniugale di proprietà dell'attore e di suoi familiari, incremento del patrimonio mobiliare della sig.ra per Pt_1 successione mortis causa paterna), è dovuto a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, considerato che nella sua quantificazione finale si è tenuto specialmente conto degli oneri di mutuo che graveranno sulla Pt_1 con la conclusione del giudizio;
che entrambi i figli sono studenti universitari e, mentre continua a convivere con la madre, frequenta il corso Per_1 PE universitario a Roma ove vive in un immobile condotto in locazione;
che è provato, alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, che i ragazzi abbiano goduto, in costanza di convivenza dei genitori, di un tenore di vita elevato;
che è significativamente migliorata la situazione reddituale dell'attore; che se la ha visto incrementato il proprio patrimonio immobiliare per Pt_1 effetto della successione mortis causa paterna intervenuta in corso di giudizio, va però considerato che la stessa sarà tenuta a sopportare al 50% le spese di mutuo relative alla casa di via Grazioli in comproprietà col spese che -per P_ concorde allegazione delle parti- sono incrementate, essendo la rata mensile iniziale di € 600,00 aumentata a circa € 700,00/800,00; che è vero è che le esigenze economiche della prole sono notoriamente crescenti con il progredire dell'età, ma è altresì vero che gli oneri di mantenimento diretto dei figli complessivamente sopportati dalla convenuta sono diminuiti, attesi il soggiorno e la frequenza universitaria a Roma del secondogenito . PE
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato in data 15/04/2024, ha proposto tempestivo appello la signora sulle conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe, rilevando che e restano collocati come in allora e che Per_1 PE la sua condizione lavorativa ed economico-reddituale risulta inalterata, perdurando la ricerca di un'occupazione lavorativa da parte della stessa;
che sulla base del testamento olografo di suo padre, le è stata Persona_4 conferita la quota di 7/9 di proprietà dell'immobile sito in Imperia, Salita Vincenzo Monti 105, mentre l'immobile di Torino è andato ai fratelli e Per_5 CP_2
e l'immobile sito in Sardegna è un terreno che gli eredi non hanno mai visto;
che a seguito della sentenza di divorzio ella gode di un'entrata di 1.500,00 € (€ 950,00
+ € 550,00), ma è costretta ad affrontare uscite fisse per € 1.130,00 (300,00 € spese condominiali, 300,00 € bonifico a , 380,00 € 50% rata mutuo, 150,00 PE
€ utenze); che, a fronte della impossibilità di riuscire a mantenere se stessa ed il figlio, si è vista costretta a non pagare più la propria quota di mutuo riguardante l'immobile sito a Torino in Via Don Grazioli 13, in comproprietà con il signor rivendicando il proprio diritto a percepire l'indennità di occupazione, P_ prevista negli accordi pregressi tra le parti;
che permane scarsa frequentazione, nessuna convivenza ed il disinteresse del padre alla partecipazione della vita dei figli ed alle relative spese. Rileva inoltre la signora che a fine 1999 ella Pt_1 decideva con il signor di avviare una convivenza a Treviso e, di concerto P_ con il compagno, così lasciando il proprio lavoro a Torino, sacrificando le proprie prerogative professionali e che occorre tenere conto di tale circostanza ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile (cita Cass. Sezioni Unite 35385/2023; che il sacrificio della stessa ha permesso al marito di fare carriera e che anche dopo la separazione la stessa si è sempre dedicata interamente ai figli. Con ulteriore motivo, riguardante l'assegno divorzile e l'impossibilità oggettiva della signora di procurarsi adeguati mezzi economici, ella deduce: che dal 2001 è Pt_1 affetta dalla tiroidite di Hashimoto;
ha recentemente sofferto di una forte tallonite per la quale le è stato prescritto l'acquisto di plantari e calzature particolari;
a seguito di un brusco calo visivo le è stata diagnosticata la presenza di cataratta che le impedisce la guida notturna;
ha una limitata mobilità al braccio destro;
soffre di due ernie cervicali, che le impediscono di sollevare pesi e di stare in piedi per lunghi periodi;
soffre di ipoestesia della mano destra;
a dicembre 2021 ha sofferto di una forte crisi di labirintite. In relazione al contributo al mantenimento in favore della prole, la signora rileva che è inveritiero che il trasferimento di a Roma abbia Pt_1 PE comportato una riduzione delle spese di mantenimento e che le spese dei ragazzi, e di in particolare, sono aumentate;
che i due ragazzi godevano di un PE tenore di vita benestante prima della separazione dei genitori;
che l'importo versato dal signor non è mai stato sufficiente a coprire le esigenze P_ primarie dei due adolescenti;
che , per la sua permanenza a Roma, ha PE utilizzato da febbraio 2023 i soldi della sua borsa di studio e il mantenimento dato dalla stessa;
che il padre si è totalmente disinteressato del figlio maggiore ed ella si è indebitata con amici e parenti per avere il denaro necessario per Per_1 pagare le spese straordinarie di e che si tratta di importi considerevoli: € Per_1
3.423,36 a titolo di spese straordinarie, mediche e ricreative e € 4.492,80 a titolo di spese straordinarie - universitarie;
che nessun pagamento è stato disposto dal signor per cui si è vista costretta a radicare un nuovo recupero del P_ credito e che lo stesso vale per le spese straordinarie, poste al 100% a carico del signor ma coperte a singhiozzo o addirittura negate. P_
Con comparsa di costituzione, contenente appello incidentale (come da conclusioni in epigrafe), depositata il 12/07/2024 si costituiva in giudizio il signor deducendo: che la signora è proprietaria di Controparte_1 Pt_1 beni immobili da cui trarre reddito ed ha la possibilità, e l'attitudine, di svolgere un'attività lavorativa per rendersi economicamente indipendente;
che la stessa signora è assegnataria dell'ex casa coniugale, sita in via De Canal n. 59 Pt_1
a Torino, nella quale risiede unitamente ai figli, mentre egli paga le imposte che gravano su tale proprietà senza poterne disporre;
che l'immobile di via Don Grazioli n. 13 a Torino è in proprietà indivisa fra gli ex coniugi, in ragione del 50% ciascuno, e che però la signora ad eccezione dei mesi di novembre e Pt_1 dicembre 2023, non ha mai pagato la quota di mutuo di sua spettanza che grava integralmente sul medesimo;
che l'argomentazione addotte dalla signora che, per esimersi dal corrispondere tale quota di mutuo, pretenderebbe Pt_1 il pagamento della indennità di occupazione da parte della signora
[...]
, madre del signor che vive nell'immobile di via CP_3 Controparte_1
Don Grazioli n. 13 a Torino è capziosa, in quanto la signora è del tutto CP_3 estranea ai rapporti economici di dare/avere esistenti tra le odierne parti in causa;
che dall'impugnata sentenza non risulta che la signora abbia Pt_1 fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio familiare;
che egli copre integralmente tutte le spese straordinarie della prole, comprese quelle di PE che frequenta l'Università a Roma;
che i figli e , che hanno Per_1 PE rispettivamente 23 e 21 anni, per le spese straordinarie si rivolgono direttamente al padre che provvede all'integrale pagamento, nella misura del 100%, di quanto richiesto, bonificando a ciascuno di loro gli importi necessari.
All'udienza del 13/09/2024, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/01/2025. A tale udienza, sulle definitive conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello proposto in via principale deve accogliersi in parte, con rigetto dell'appello incidentale, ciò per i motivi e nei limiti di cui di seguito. In primo luogo, deve intendersi qui integralmente richiamata l'intera ampia disamina in diritto dei più recenti e condivisi indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte in merito ai presupposti dell'assegno divorzile, in particolare agli elementi assistenziali e compensativo/perequativi che ne possono costituire le rispettive voci (cfr. pag. 7 della sentenza appellata). Orbene, venendo al caso di specie, innanzi tutto, deve osservarsi, condividendo la valutazione espressa dal Giudice di prime cure, che del tutto pacifica è la sperequazione reddituale tra le parti, laddove il sig. può contare ad oggi P_ su redditi da lavoro netti mensili che si aggirano su € 7.500,00 netti (si vedano le dichiarazioni fiscali anche da ultimo depositate in atti (in relazione agli anni fiscali 2021, 2022 e 2023) mentre la sig.ra è priva di attività lavorativa e Pt_1 attualmente anche di alcun supporto pubblico al reddito. Se è vero che le patologie da cui è affetta (descritte in narrativa) risultano di non significativa gravità (quantomeno ai fini di una loro possibile incidenza sulle capacità lavorative - né è stata fornita prova in tal senso), è tuttavia indubitabile che la stessa, attualmente di 60 anni di età, sia fuori dal mercato del lavoro sin dal matrimonio (ossia quantomeno da 25 anni) ed è pacifico che ella si sia fatta carico della famiglia e della crescita di due figli (ora entrambi studenti universitari con profitto), con ciò fornendo un significativo contributo alla vita famigliare lungo il corso di tutto il non breve matrimonio. Alla luce di tutto ciò sussistono sia gli elementi assistenziali sia quelli perequativi/compensativi propri dell'assegno divorzile. In ordine al quantum dello stesso, rileva la Corte che attualmente la sig.ra è tenuta al pagamento al 50% del mutuo sull'alloggio di via Don Pt_1
Grazioli in comproprietà con l'ex coniuge (circa € 400,00 mensili pro quota), mentre nell'attualità essa non percepisce alcuna indennità di occupazione sine titulo da parte della suocera che vi dimora. Allo stato quindi tali elementi devono essere tenuti in particolare conto nella valutazione dell'importo dell'assegno. A ciò deve aggiungersi che attualmente l'appellante non risulta ricavare redditi effettivi dagli immobili derivanti dalla successione mortis causa paterna (ciò anche a prescindere dal rinvenuto testamento olografo del di lei padre e da possibili lesioni della legittima a suo svantaggio rispetto ai fratelli). Per altro verso, non è dimostrato documentalmente, nell'attualità, che il sig. sia gravato da P_ oneri di locazione né emerge la loro eventuale entità. Tali elementi, unitamente alla lunga durata del matrimonio (celebrato nel 2001) inducono questa Corte ad aumentare l'importo dell'assegno divorzile, rispetto a quanto stabilito dal Giudice di prime cure, ad € 700,00 mensili. Per altro verso, la circostanza che la sig.ra goda interamente dell'alloggio ex coniugale (di Pt_1 proprietà del sig. e di suoi familiari, senza dunque oneri né di locazione P_ né di mutuo) concretizza un significativo risparmio di spesa, valutato il quale non può accedersi ad un ulteriore aumento dell'importo dell'assegno divorzile a cifra superiore quale quella richiesta dall'appellante (€ 2.000,00 mensili).
Venendo alla domanda di aumento di contributo del padre per i due figli maggiorenni, ritiene la Corte che debba accogliersi la domanda di quantificarne l'importo in € 600,00 mensili per ciascun figlio: si osservi, in primo luogo, che a prescindere dal fatto che i due giovani frequentino l'università in Torino o in altre sedi, gli stessi, di fatto, conservano il loro domicilio effettivo con la madre ed ivi ritornano costantemente (scarsi risultano viceversa i contatti con il padre) e dunque è la stessa che si trova ad amministrarne economicamente le necessità quotidiane di vita (abbigliamento, alimentazione, trasposti, spese di vario tipo, ecc.), le quali in definitiva gravano dunque sulla madre. Ancora, notoriamente, ad un aumento dell'età corrisponde un aumento delle necessità di spesa e in questo caso si tratta di due giovani universitari di 24 e 22 anni, con evidenti ripercussioni sugli esborsi prevedibili. Sotto tale profilo non può dimenticarsi, né è sostanzialmente contestato, che i due ragazzi abbiano in famiglia goduto di un tenore di vita di buon livello, con studi musicali, sport, viaggi, vacanze ecc. e che si imponga pertanto la necessità di consentire loro, per quanto possibile, il mantenimento di un analogo stile di vita, anche a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale tra i loro genitori, tenuto conto degli alti redditi mensili di cui può disporre il loro padre. Deve, quindi, accedersi alla domanda di aumento del contributo per i figli a carico del padre come sopra indicato, ferma la corresponsione a carico dello stesso del 100% delle loro spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa torinese, come già disposto nella sentenza appellata.
Non possono, invece, accogliersi le ulteriori domande di parte appellante, in particolare, in mancanza di accordo tra le parti, quella di costituzione di un fondo per le spese straordinarie dei figli (sub 6 delle conclusioni rassegnate) né quella di previsione di un contributo omnicomprensivo a carico del padre per il figlio Per_1
(sub 7 delle conclusioni rassegnate), stante l'imprevidibilità sul all'an e sul quantum di eventuali spese straordinarie, che rendono una tale previsione altamente aleatoria e potenzialmente pregiudizievole per il figlio stesso.
Ferme le spese del precedente grado, così come già disposte dal Giudice di prime cure (che ha condivisibilmente tenuto conto del maggior grado di soccombenza del sig. compensando conseguentemente le stesse per la metà e P_ ponendone il residuo a suo carico), in punto spese del presente grado - tenuto conto dell'integrale soccombenza dell'appello incidentale proposto dal sig. P_
e del solo parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla sig.ra (non essendosi accolto il quantum richiesto di aumento dell'assegno Pt_1
le spese vengono compensate per un quarto mentre i residui tre quarti vengono posti, in ragione della maggior soccombenza, a carico del sig. P_
Tali spese che vengono liquidate, per l'intero loro importo, secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 400x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante incidentale, soccombente sulla stessa, sig.
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile n. 3971/2023, pubblicata il 17/10/2023 e resa con decisione del 16/10/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13460/2020
accoglie in parte l'appello principale proposto da e respinge Parte_1 integralmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 fermo il resto, ridetermina l'importo del già disposto assegno divorzile in favore di Parte_1
e a carico di in € 700,00 mensili;
[...] Controparte_1
ridetermina l'importo del già disposto contributo al mantenimento del padre a favore dei figli maggiorenni e in € 1.200,00 Controparte_1 Per_1 PE mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre al già disposto 100% delle spese straordinarie dei figli.
In punto spese del presente grado le stesse vengono compensate per un quarto;
pone i residui tre quarti a carico del sig. spese che vengono liquidate, per P_
l'intero loro importo, secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 400x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante incidentale, soccombente sulla stessa, sig.
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 23.5.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 471/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Via Raffaello Morghen n. 32/G, presso lo studio dell'Avv. Stefania Besson che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniele Lussana, con facoltà anche disgiunte, per procura in atti, Appellante Appellata in via incidentale
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via G. B. Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Rita Bonfiglio del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellato Appellante in via incidentale
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile n. 3971/2023, pubblicata il 17/10/2023 e resa con decisione del 16/10/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13460/2020 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (appellata in via incidentale), come da ricorso in appello, con rigetto dell'appello incidentale proposto:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata, e, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui testualmente riportate: previa ammissione dei nuovi documenti formatisi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie (docc. 135, 136, 137, 138 e 139) Voglia quindi l'Ecc.ma Corte adita,
“previo accertamento dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole,
1. [OMISSIS],
2. disporre l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Sig.ra Pt_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Torino, Via De Canal 59 (con uso esclusive delle pertinenze, quali cantina e soffitta), alla Sig.ra quale genitore collocatario prevalente dei figli, sino a Pt_1 completa indipendenza economica dei figli e comunque sino a che verrà mantenuta la residenza dei figli presso tale abitazione;
4. disporre che il Sig. versi a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra P_ Pt_1 l'importo 2.000,00 € (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note, la veriore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale intestato;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato ritenesse di non poter riconoscere l'assegno divorzile, si insta affinché tale importo venga riconosciuto a titolo di alimenti;
5. disporre che il Sig. versi a titolo di mantenimento in favore dei figli e sino al P_ raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di € 600,00 mensili per ciascun figlio, per complessivi € 1.200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note;
6. disporre che entrambi i coniugi versino entro il giorno 10 di ogni mese € 250,00 mensili ciascuno (per complessivi € 500,00) in un fondo per spese straordinarie della prole, fondo che verrà costituito entro 10 giorni dalla pronuncia del Tribunale intestato;
a tale fondo i ragazzi attingeranno direttamente per pagare le proprie spese straordinarie (e quindi spese scolastiche, ludiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate ed in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino); qualora le spese straordinarie della prole superino l'importo depositato nel fondo di cui al capo che precede, purché previamente concordate e documentate, tali spese in esubero verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
in via gradata porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura del P_ 100%.
7. stante la mancata partecipazione alle spese straordinarie del figlio da parte del Sig. Per_1
si chiede in via gradata che il Tribunale Voglia disporre a carico del padre ed in favore del P_ solo figlio un contributo mensile omnicomprensivo (di contributo al mantenimento e di Persona_2 partecipazione alle spese straordinarie del figlio) pari ad € 850,00, da corrispondersi (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note;
8. [DOMANDA A CUI SI RINUNCIA NELLA PRESENTE SEDE] in caso di inadempimento (anche parziale) nella corresponsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore della prole, ordinare a qualsivoglia terzo datore di lavoro del Sig. il versamento diretto, entro il P_ giorno 5 di ogni mese, delle somme da questi dovute, ex art. 156 comma 6 cc, dell'art. art. 3 comma 2 legge n. 219/2012 e dell'art. 8 legge 898/1970; 9. rigettare in ogni caso le domande formulate dal Sig. o comunque P_ accoglierle nella minore misura possibile.”. Condanna alle spese per il doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato (appellante in via incidentale), nella comparsa di costituzione con appello incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare l'impugnata sentenza;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, porre a carico del Sig.
[...] a titolo di assegno di divorzio in favore della Sig.ra la minor P_ Parte_1 somma di € 250,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, nell'atto del 14/08/2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto e per l'effetto ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor e la signora contraevano Controparte_1 Parte_1 matrimonio con rito civile in Treviso il 01/09/2001; dal matrimonio sono nati i figli il 26/11/2001 e il 03/10/2003. Per_1 PE
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4982 emessa dal Tribunale di Torino il 15/10/2018. Con ricorso depositato in data 28/07/2020 il signor chiedeva al P_
Tribunale di Torino pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e di disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a suo carico di mantenimento integrale della prole e di versamento di un assegno a titolo di alimenti a favore della controparte di € 250,00 mensili. Si costituiva in giudizio la signora non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio Pt_1 né a quella di affido condiviso della prole, ma instando per la collocazione abitativa dei ragazzi presso di sé, per l'assegnazione a suo favore della casa coniugale, per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di € 2.000,00 mensili e di un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200,00 mensili, oltre alla costituzione di un fondo per le spese straordinarie dei ragazzi, alimentato da entrambi i genitori con il versamento di € 250,00 mensili e suddivisione al 50% delle spese eccedenti. Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 22/04/2021, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 24/05/2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando l'affidamento condiviso di PE
(allora ancora minore) con collocazione abitativa presso la madre e stabilendo incontri liberi padre/figlio secondo il gradimento del ragazzo (il primogenito nelle more, aveva conseguito la maggiore età) e confermando, altresì, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale a favore della ed i contributi per il Pt_1 mantenimento della moglie e della prole stabiliti in sede di separazione. Con sentenza n. 3971/2023 pubblicata il 17/10/2023 il Tribunale di Torino, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e P_
dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito formulata
Pt_1 dall'attore; disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via De Canal n. 59, con tutti gli arredi ivi presenti e con le relative pertinenze, ivi comprese la soffitta e la cantina, a favore della signora disponeva che il
Pt_1 signor a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, P_ corrispondesse alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
Pt_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 550,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo restando per il pregresso l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale;
disponeva che il signor P_ corrispondesse alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei
Pt_1 figli e , entrambi ormai maggiorenni ma non economicamente Per_1 PE autosufficienti, l'assegno mensile di complessivi € 950,00 (€ 475,00/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, come previste dal vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, ivi integralmente richiamato;
dichiarava inammissibile la domanda ex art. 156.6 cc formulata dalla convenuta;
respingeva le ulteriori e restanti domande formulate dalle parti;
dichiarava compensate le spese di lite nella misura della metà; dichiarava tenuto e condannava il signor a rifondere a favore della signora la P_ Pt_1 restante metà delle spese di lite, metà che si liquidavano in complessivi € 3.808 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Il Giudice di prime cure, tra l'altro, ha osservato, in punto economico (oggetto del presente procedimento d'appello): che l'attore (il signor lavora da tempo con qualifica di dirigente alle P_ dipendenze di Imper Italia Srl;
ha documentato redditi annui da lavoro imponibili nel 2021 pari ad € 144.610,00 e dato atto, nella propria memoria conclusiva, di aver percepito redditi da lavoro netti per complessivi € 86.172,00 nel 2022 e per € 47.109,00 nel primo semestre 2023 e che in entrambe le annualità, l'attore ha percepito, premi ad personam per un totale di circa € 27.900,00 netti nel 2022 e di € 19.887,00 netti nel primo semestre 2023; risulta comproprietario al 50% di tre unità immobiliari, di cui una con la convenuta, gravata da mutuo cointestato con rate mensili di importo iniziale pari ad € 600,00 ossia € 300,00 pro quota, ora aumentato, e ha dedotto di vivere in un immobile in locazione sopportando spese per complessivi € 1.000 al mese tra canone e utenze (circostanza tuttavia non supportata documentalmente); che, per quanto concerne la convenuta (la signora invece, è Pt_1 incontestato che ella sia priva da molti anni di un'occupazione lavorativa, non avendo lavorato per tutta la durata del matrimonio;
ha fruito negli anni 2020 e 2021 di misure di sostegno al reddito;
è comproprietaria al 50% con il P_ dell'immobile di via Don Grazioli e per la quota di 1/3, in seguito alla successione mortis causa paterna, di un immobile in Sardegna, due unità immobiliari in Imperia e due a Torino;
è proprietaria di un'autovettura mini cooper cabrio;
che non è dimostrato che la convenuta sia affetta da patologie fisiche che ne abbiano ridotto la capacità lavorativa e che la stessa non ha provato di versare in una situazione di impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi economici;
che tuttavia per una donna già ultracinquantenne al tempo della separazione e fuori dal mercato del lavoro da oltre quindici anni, le possibilità di reperire un lavoro stabile sono ridotte;
che è provato, alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, che la durante la vita coniugale e di comune accordo con Pt_1 il coniuge, si sia dedicata interamente ai compiti domestici ed alla cura dei figli, mentre il marito era spesso fuori casa perché impegnato in trasferte di lavoro di lungo periodo e a cadenza settimanale;
che l'assegno divorzile, quantificato definitivamente in sentenza nell'importo di € 550,00, alla luce di tutti gli indici sopra ricordati (durata del matrimonio, spese di mutuo dell'alloggio in comproprietà di via Grazioli al 50% tra le parti, godimento da parte della convenuta dell'immobile ex coniugale di proprietà dell'attore e di suoi familiari, incremento del patrimonio mobiliare della sig.ra per Pt_1 successione mortis causa paterna), è dovuto a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, considerato che nella sua quantificazione finale si è tenuto specialmente conto degli oneri di mutuo che graveranno sulla Pt_1 con la conclusione del giudizio;
che entrambi i figli sono studenti universitari e, mentre continua a convivere con la madre, frequenta il corso Per_1 PE universitario a Roma ove vive in un immobile condotto in locazione;
che è provato, alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, che i ragazzi abbiano goduto, in costanza di convivenza dei genitori, di un tenore di vita elevato;
che è significativamente migliorata la situazione reddituale dell'attore; che se la ha visto incrementato il proprio patrimonio immobiliare per Pt_1 effetto della successione mortis causa paterna intervenuta in corso di giudizio, va però considerato che la stessa sarà tenuta a sopportare al 50% le spese di mutuo relative alla casa di via Grazioli in comproprietà col spese che -per P_ concorde allegazione delle parti- sono incrementate, essendo la rata mensile iniziale di € 600,00 aumentata a circa € 700,00/800,00; che è vero è che le esigenze economiche della prole sono notoriamente crescenti con il progredire dell'età, ma è altresì vero che gli oneri di mantenimento diretto dei figli complessivamente sopportati dalla convenuta sono diminuiti, attesi il soggiorno e la frequenza universitaria a Roma del secondogenito . PE
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato in data 15/04/2024, ha proposto tempestivo appello la signora sulle conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe, rilevando che e restano collocati come in allora e che Per_1 PE la sua condizione lavorativa ed economico-reddituale risulta inalterata, perdurando la ricerca di un'occupazione lavorativa da parte della stessa;
che sulla base del testamento olografo di suo padre, le è stata Persona_4 conferita la quota di 7/9 di proprietà dell'immobile sito in Imperia, Salita Vincenzo Monti 105, mentre l'immobile di Torino è andato ai fratelli e Per_5 CP_2
e l'immobile sito in Sardegna è un terreno che gli eredi non hanno mai visto;
che a seguito della sentenza di divorzio ella gode di un'entrata di 1.500,00 € (€ 950,00
+ € 550,00), ma è costretta ad affrontare uscite fisse per € 1.130,00 (300,00 € spese condominiali, 300,00 € bonifico a , 380,00 € 50% rata mutuo, 150,00 PE
€ utenze); che, a fronte della impossibilità di riuscire a mantenere se stessa ed il figlio, si è vista costretta a non pagare più la propria quota di mutuo riguardante l'immobile sito a Torino in Via Don Grazioli 13, in comproprietà con il signor rivendicando il proprio diritto a percepire l'indennità di occupazione, P_ prevista negli accordi pregressi tra le parti;
che permane scarsa frequentazione, nessuna convivenza ed il disinteresse del padre alla partecipazione della vita dei figli ed alle relative spese. Rileva inoltre la signora che a fine 1999 ella Pt_1 decideva con il signor di avviare una convivenza a Treviso e, di concerto P_ con il compagno, così lasciando il proprio lavoro a Torino, sacrificando le proprie prerogative professionali e che occorre tenere conto di tale circostanza ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile (cita Cass. Sezioni Unite 35385/2023; che il sacrificio della stessa ha permesso al marito di fare carriera e che anche dopo la separazione la stessa si è sempre dedicata interamente ai figli. Con ulteriore motivo, riguardante l'assegno divorzile e l'impossibilità oggettiva della signora di procurarsi adeguati mezzi economici, ella deduce: che dal 2001 è Pt_1 affetta dalla tiroidite di Hashimoto;
ha recentemente sofferto di una forte tallonite per la quale le è stato prescritto l'acquisto di plantari e calzature particolari;
a seguito di un brusco calo visivo le è stata diagnosticata la presenza di cataratta che le impedisce la guida notturna;
ha una limitata mobilità al braccio destro;
soffre di due ernie cervicali, che le impediscono di sollevare pesi e di stare in piedi per lunghi periodi;
soffre di ipoestesia della mano destra;
a dicembre 2021 ha sofferto di una forte crisi di labirintite. In relazione al contributo al mantenimento in favore della prole, la signora rileva che è inveritiero che il trasferimento di a Roma abbia Pt_1 PE comportato una riduzione delle spese di mantenimento e che le spese dei ragazzi, e di in particolare, sono aumentate;
che i due ragazzi godevano di un PE tenore di vita benestante prima della separazione dei genitori;
che l'importo versato dal signor non è mai stato sufficiente a coprire le esigenze P_ primarie dei due adolescenti;
che , per la sua permanenza a Roma, ha PE utilizzato da febbraio 2023 i soldi della sua borsa di studio e il mantenimento dato dalla stessa;
che il padre si è totalmente disinteressato del figlio maggiore ed ella si è indebitata con amici e parenti per avere il denaro necessario per Per_1 pagare le spese straordinarie di e che si tratta di importi considerevoli: € Per_1
3.423,36 a titolo di spese straordinarie, mediche e ricreative e € 4.492,80 a titolo di spese straordinarie - universitarie;
che nessun pagamento è stato disposto dal signor per cui si è vista costretta a radicare un nuovo recupero del P_ credito e che lo stesso vale per le spese straordinarie, poste al 100% a carico del signor ma coperte a singhiozzo o addirittura negate. P_
Con comparsa di costituzione, contenente appello incidentale (come da conclusioni in epigrafe), depositata il 12/07/2024 si costituiva in giudizio il signor deducendo: che la signora è proprietaria di Controparte_1 Pt_1 beni immobili da cui trarre reddito ed ha la possibilità, e l'attitudine, di svolgere un'attività lavorativa per rendersi economicamente indipendente;
che la stessa signora è assegnataria dell'ex casa coniugale, sita in via De Canal n. 59 Pt_1
a Torino, nella quale risiede unitamente ai figli, mentre egli paga le imposte che gravano su tale proprietà senza poterne disporre;
che l'immobile di via Don Grazioli n. 13 a Torino è in proprietà indivisa fra gli ex coniugi, in ragione del 50% ciascuno, e che però la signora ad eccezione dei mesi di novembre e Pt_1 dicembre 2023, non ha mai pagato la quota di mutuo di sua spettanza che grava integralmente sul medesimo;
che l'argomentazione addotte dalla signora che, per esimersi dal corrispondere tale quota di mutuo, pretenderebbe Pt_1 il pagamento della indennità di occupazione da parte della signora
[...]
, madre del signor che vive nell'immobile di via CP_3 Controparte_1
Don Grazioli n. 13 a Torino è capziosa, in quanto la signora è del tutto CP_3 estranea ai rapporti economici di dare/avere esistenti tra le odierne parti in causa;
che dall'impugnata sentenza non risulta che la signora abbia Pt_1 fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio familiare;
che egli copre integralmente tutte le spese straordinarie della prole, comprese quelle di PE che frequenta l'Università a Roma;
che i figli e , che hanno Per_1 PE rispettivamente 23 e 21 anni, per le spese straordinarie si rivolgono direttamente al padre che provvede all'integrale pagamento, nella misura del 100%, di quanto richiesto, bonificando a ciascuno di loro gli importi necessari.
All'udienza del 13/09/2024, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/01/2025. A tale udienza, sulle definitive conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello proposto in via principale deve accogliersi in parte, con rigetto dell'appello incidentale, ciò per i motivi e nei limiti di cui di seguito. In primo luogo, deve intendersi qui integralmente richiamata l'intera ampia disamina in diritto dei più recenti e condivisi indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte in merito ai presupposti dell'assegno divorzile, in particolare agli elementi assistenziali e compensativo/perequativi che ne possono costituire le rispettive voci (cfr. pag. 7 della sentenza appellata). Orbene, venendo al caso di specie, innanzi tutto, deve osservarsi, condividendo la valutazione espressa dal Giudice di prime cure, che del tutto pacifica è la sperequazione reddituale tra le parti, laddove il sig. può contare ad oggi P_ su redditi da lavoro netti mensili che si aggirano su € 7.500,00 netti (si vedano le dichiarazioni fiscali anche da ultimo depositate in atti (in relazione agli anni fiscali 2021, 2022 e 2023) mentre la sig.ra è priva di attività lavorativa e Pt_1 attualmente anche di alcun supporto pubblico al reddito. Se è vero che le patologie da cui è affetta (descritte in narrativa) risultano di non significativa gravità (quantomeno ai fini di una loro possibile incidenza sulle capacità lavorative - né è stata fornita prova in tal senso), è tuttavia indubitabile che la stessa, attualmente di 60 anni di età, sia fuori dal mercato del lavoro sin dal matrimonio (ossia quantomeno da 25 anni) ed è pacifico che ella si sia fatta carico della famiglia e della crescita di due figli (ora entrambi studenti universitari con profitto), con ciò fornendo un significativo contributo alla vita famigliare lungo il corso di tutto il non breve matrimonio. Alla luce di tutto ciò sussistono sia gli elementi assistenziali sia quelli perequativi/compensativi propri dell'assegno divorzile. In ordine al quantum dello stesso, rileva la Corte che attualmente la sig.ra è tenuta al pagamento al 50% del mutuo sull'alloggio di via Don Pt_1
Grazioli in comproprietà con l'ex coniuge (circa € 400,00 mensili pro quota), mentre nell'attualità essa non percepisce alcuna indennità di occupazione sine titulo da parte della suocera che vi dimora. Allo stato quindi tali elementi devono essere tenuti in particolare conto nella valutazione dell'importo dell'assegno. A ciò deve aggiungersi che attualmente l'appellante non risulta ricavare redditi effettivi dagli immobili derivanti dalla successione mortis causa paterna (ciò anche a prescindere dal rinvenuto testamento olografo del di lei padre e da possibili lesioni della legittima a suo svantaggio rispetto ai fratelli). Per altro verso, non è dimostrato documentalmente, nell'attualità, che il sig. sia gravato da P_ oneri di locazione né emerge la loro eventuale entità. Tali elementi, unitamente alla lunga durata del matrimonio (celebrato nel 2001) inducono questa Corte ad aumentare l'importo dell'assegno divorzile, rispetto a quanto stabilito dal Giudice di prime cure, ad € 700,00 mensili. Per altro verso, la circostanza che la sig.ra goda interamente dell'alloggio ex coniugale (di Pt_1 proprietà del sig. e di suoi familiari, senza dunque oneri né di locazione P_ né di mutuo) concretizza un significativo risparmio di spesa, valutato il quale non può accedersi ad un ulteriore aumento dell'importo dell'assegno divorzile a cifra superiore quale quella richiesta dall'appellante (€ 2.000,00 mensili).
Venendo alla domanda di aumento di contributo del padre per i due figli maggiorenni, ritiene la Corte che debba accogliersi la domanda di quantificarne l'importo in € 600,00 mensili per ciascun figlio: si osservi, in primo luogo, che a prescindere dal fatto che i due giovani frequentino l'università in Torino o in altre sedi, gli stessi, di fatto, conservano il loro domicilio effettivo con la madre ed ivi ritornano costantemente (scarsi risultano viceversa i contatti con il padre) e dunque è la stessa che si trova ad amministrarne economicamente le necessità quotidiane di vita (abbigliamento, alimentazione, trasposti, spese di vario tipo, ecc.), le quali in definitiva gravano dunque sulla madre. Ancora, notoriamente, ad un aumento dell'età corrisponde un aumento delle necessità di spesa e in questo caso si tratta di due giovani universitari di 24 e 22 anni, con evidenti ripercussioni sugli esborsi prevedibili. Sotto tale profilo non può dimenticarsi, né è sostanzialmente contestato, che i due ragazzi abbiano in famiglia goduto di un tenore di vita di buon livello, con studi musicali, sport, viaggi, vacanze ecc. e che si imponga pertanto la necessità di consentire loro, per quanto possibile, il mantenimento di un analogo stile di vita, anche a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale tra i loro genitori, tenuto conto degli alti redditi mensili di cui può disporre il loro padre. Deve, quindi, accedersi alla domanda di aumento del contributo per i figli a carico del padre come sopra indicato, ferma la corresponsione a carico dello stesso del 100% delle loro spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa torinese, come già disposto nella sentenza appellata.
Non possono, invece, accogliersi le ulteriori domande di parte appellante, in particolare, in mancanza di accordo tra le parti, quella di costituzione di un fondo per le spese straordinarie dei figli (sub 6 delle conclusioni rassegnate) né quella di previsione di un contributo omnicomprensivo a carico del padre per il figlio Per_1
(sub 7 delle conclusioni rassegnate), stante l'imprevidibilità sul all'an e sul quantum di eventuali spese straordinarie, che rendono una tale previsione altamente aleatoria e potenzialmente pregiudizievole per il figlio stesso.
Ferme le spese del precedente grado, così come già disposte dal Giudice di prime cure (che ha condivisibilmente tenuto conto del maggior grado di soccombenza del sig. compensando conseguentemente le stesse per la metà e P_ ponendone il residuo a suo carico), in punto spese del presente grado - tenuto conto dell'integrale soccombenza dell'appello incidentale proposto dal sig. P_
e del solo parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla sig.ra (non essendosi accolto il quantum richiesto di aumento dell'assegno Pt_1
le spese vengono compensate per un quarto mentre i residui tre quarti vengono posti, in ragione della maggior soccombenza, a carico del sig. P_
Tali spese che vengono liquidate, per l'intero loro importo, secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 400x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante incidentale, soccombente sulla stessa, sig.
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile n. 3971/2023, pubblicata il 17/10/2023 e resa con decisione del 16/10/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13460/2020
accoglie in parte l'appello principale proposto da e respinge Parte_1 integralmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 fermo il resto, ridetermina l'importo del già disposto assegno divorzile in favore di Parte_1
e a carico di in € 700,00 mensili;
[...] Controparte_1
ridetermina l'importo del già disposto contributo al mantenimento del padre a favore dei figli maggiorenni e in € 1.200,00 Controparte_1 Per_1 PE mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre al già disposto 100% delle spese straordinarie dei figli.
In punto spese del presente grado le stesse vengono compensate per un quarto;
pone i residui tre quarti a carico del sig. spese che vengono liquidate, per P_
l'intero loro importo, secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 400x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante incidentale, soccombente sulla stessa, sig.
, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 23.5.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello