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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1294\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
25.09.2024 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maurizio Nucci, come da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Intino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 134\2023, depositata in data 25.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti qui dedotti e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni articolate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Conclusioni - Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1)
1 Preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, sospendere l'efficacia di tutte le delibere condominiali impugnate;
2)
Annullare tutte le delibere approvate dall'assemblea condominiale del in Controparte_1 violazione dell'art. 1136, co. 6, cod. civ.. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.” Con vittoria di spese ed onorari del giudizio come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato:
“il come sopra rappresentato e difeso, conclude Controparte_1 per il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato e chiede la condanna dell'appellante al pagamento delle spese competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta da (condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite) contro il ai sensi Controparte_1 dell'art. 1137 c.c., e volta alla declaratoria di nullità e\o annullabilità della delibera assembleare adottata dall'ente convenuto in data 07.08.2021 e di tutte le precedenti delibere assunte, aventi ad oggetto approvazione di spese relative agli anni dal 2013 in poi ove recanti morosità a carico della società.
1.1 Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto inammissibile la domanda nella parte in cui l'attore ha impugnato delibere senza individuarle in modo specifico, fatta eccezione per quella dell'agosto del 2021.
1.2 Limitato l'esame, pertanto, a tale ultima delibera, ha valutato irrilevante: a) l'omesso riferimento, nell'ordine del giorno, alla revoca o alla sostituzione della precedente delibera del
30.12.2019, atteso il riferimento all'approvazione dei bilanci (per gli anni 2020 e 2021) già in quella sede oggetto di esame ed approvazione;
b) l'omessa menzione degli specifici debiti della Società in quanto poste di bilancio ivi, pertanto, riportate;
c) l'omessa menzione dell'intento sotteso alla delibera di rimediare al vizio della carente comunicazione della precedente del dicembre del 2019, sia perché implicito nella riproposizione dell'ordine del giorno, sia perché datosi atto in verbale della necessità della nuova approvazione per contrastare l'opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo notificatogli dal sul fondamento di quel verbale, sia per essere CP_1 stata sollecitata la discussione del consesso assembleare sul punto;
d) l'omessa discussione dell'eccezione di prescrizione dei debiti della società, solo opportuna e discrezionale prima di una declaratoria giudiziale.
1.3 Da ultimo, ha respinto la subordinata eccezione di prescrizione formulata dalla società attrice che non ha proposto domanda di accertamento negativo dei maturati debiti per oneri condominiali per i quali il decorso del termine è maturato in data anteriore al 9 novembre 2020 e non ha allegato fatti idonei alla verifica del decorso del tempo e dell'esigibilità dei crediti
2 contestati, con l'ulteriore rilievo che, in ogni caso, la suddetta eccezione non si risolverebbe in illegittimità della delibera.
1.4 Ha, infine, ritenuto assorbite tutte le altre questioni sollevate dal convenuto.
2. La sentenza è impugnata dalla la quale, a fini di riforma, la censura per i seguenti Parte_1 motivi:
a) erroneità nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda per la mancata specifica indicazione delle delibere impugnate, ulteriori rispetto a quella del 07.08.2021, in violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c.;
b) erroneità nella parte in cui è stata respinta la formulata eccezione di prescrizione di tutti gli oneri condominiali posti a carico della società ed il cui termine quinquennale è decorso in data anteriore al 09.03.2020.
3. Si è costituito il con comparsa depositata in data 23.06.2024, Controparte_1 per l'udienza del 25.09.2024, insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
4. E' stata disposta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di discussione del
25.09.2024, con il deposito di note scritte entro il termine perentorio concesso a tal fine;
note con le quali l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della procura rilasciata da - Controparte_2 in quanto non più Amministratore del appellato, siccome sostituito con verbale CP_1 assembleare, prodotto, del 25.04.2024 - ed il difetto di jus postulandi in capo al procuratore nominato, con consequenziale nullità della costituzione in giudizio formalizzata dal CP_1 in data 23.06.2024.
5. Scaduto il termine di cui sopra, la Corte ha deliberato la presente sentenza.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'appellato per nullità della procura e difetto di jus postulandi, in quanto emerge per tabulas il deposito in data
04.03.2024 della procura conferita all'avv. Ciro Intino dal suddetto - quale Controparte_2
Amministratore del Condominio ed in possesso, pertanto, a quel tempo del potere rappresentativo dell'Ente – in allegato all'istanza di visibilità del fascicolo pendente dinanzi a codesta Corte a seguito dell'impugnazione proposta da ed espressamente rilasciata a Parte_1 fini di costituzione nel relativo giudizio.
6.1 Seppure, pertanto, nelle more della suddetta costituzione, il ha nominato un CP_1 nuovo amministratore, sostituendo il precedente non può negarsi la Controparte_2 perdurante efficacia del mandato ad litem originariamente conferito al procuratore dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo ed utilmente utilizzato a fini di costituzione in giudizio.
6.2 In tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte con insegnamento, peraltro consolidato, cui in tale sede va data continuità anche con riguardo agli ulteriori esplicati principi: “La procura alle liti
3 rilasciata dal legale rappresentante dell'ente o di una società, essendo atto proprio dell'ente e non dell'organo stesso, rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione della carica del soggetto che l'ha rilasciata (Cass. n. 17216 del 2017; Cass. n. 1373 del 2016; Cass. n. 11536 del 2014; Cass. n. 5319 del 2007; Cass. n.13434 del
2002). Ne discende che la procura alle liti proveniente dal soggetto che rivestiva in quel momento la rappresentanza dell'ente e pertanto era abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata. In applicazione di tale principio si è inoltre precisato che la regola della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, trova applicazione anche quando il mutamento avvenga dopo che la procura sia stata rilasciata, ma prima che il processo (o il grado del processo) sia attivato con il deposito in cancelleria o con la notificazione dell'atto (Cass. n. 26935 del 2008; Cass. n. 14237 del 1999)” (Cass. Ord. n. 7615\2023).
7. Ciò posto, deve altresì revocarsi la contumacia del appellato, dichiarata con CP_1 ordinanza del 10.04.2024.
8. Tanto premesso, l'appello è infondato e va respinto.
9. Il primo motivo di impugnazione, nei riassunti termini di cui sopra (al punto 2a)), è compositamente articolato, contestando, l'appellante, le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della dichiarata inammissibilità della domanda con riferimento alle delibere assembleari impugnate, ulteriori rispetto a quella adottata dal con verbale del CP_1
07.08.2021.
Nessuna delle svolte contestazioni – che verranno partitamente delibate - è meritevole di accoglimento, siccome tutte inammissibili e\o infondate per le ragioni che seguono.
9.1 In primo luogo, la società obietta non essersi fatta corretta applicazione del principio di non contestazione per avere il sostanzialmente ammesso l'omessa convocazione per le CP_1 assemblee precedenti a quella dell'agosto 2021 e la comunicazione dei relativi verbali, avendo proceduto in favore di soggetto diverso dalla società, quale effettiva condomina. Ciò rileverebbe in termini di conoscenza specifica di quei verbali da parte dell'Ente di gestione, sì da non potersi ritenere alcun pregiudizio del diritto di difesa.
Sostiene, poi, che il primo giudice abbia subordinato l'ammissibilità della domanda alla prova della tempestività della reazione giudiziale alla comunicazione dei verbali: rilievo di cui lamenta la contraddittorietà, giacché, in ragione della denunciata omissione, è evidente come non sia mai decorso il termine di impugnativa ex art. 1137 c.c..
9.2 Orbene, la declaratoria di inammissibilità della domanda per la generica indicazione delle delibere impugnate – neppure avendo la società indicato le date di adozione – è immune dai denunciati vizi, posto che l'indicazione (e produzione) delle delibere oggetto di impugnazione
4 (carente da parte della società) costituisce elemento sostanziale della domanda (e non certo formale) ai fini dell'applicabilità e decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 c.c..
9.2.1 L'infondatezza del primo articolato profilo di doglianza è altresì evidente alla luce del disposto di cui all'art. 2697 c.c., essendo rimasto l'attore in primo grado onerato della prova in ordine alla individuazione specifica di quelle delibere, non certo assolto solo prospettando che il
– che ha eccepito la genericità della domanda, lamentando la violazione del diritto di CP_1 difesa, ma soprattutto in tal modo esaurendo il dovere di contestazione – fosse pienamente a conoscenza dei dati e del contenuto delle suddette delibere, non potendo diversamente avvalorarsi un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
9.3.1 In via ulteriore, ed in termini di inammissibilità del secondo profilo di censura, giova osservare come la questione relativa alla prova della tempestività della reazione giudiziale, rilevante giacché l'omessa convocazione comporta annullabilità della delibera, sia stata evidentemente trattata dal giudice di prime cure con argomentazioni svolte “ad abundantiam” (“Ad eccezione dell'impugnativa di tale specifica deliberazione, la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile, con priorità anche rispetto al rilievo che: l'omessa convocazione determina annullabilità della delibera con conseguente necessità che sia data dimostrazione della tempestività della reazione giudiziale rispetto alla comunicazione…” - pag. 2 sentenza impugnata) e senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie per cui è causa, sicché esse non costituendo una “ratio decidendi” della sentenza, rimangono improduttive di effetti giuridici e la loro impugnazione è priva di interesse (Cass. Ord. n. 18429\2022).
9.4 L'appellante contrasta, poi, la ritenuta cessata materia del contendere relativamente alle delibere precedenti quella dell'agosto 2021 di approvazione dei bilanci comprensivi dei debiti maturati dalla società, non essendo a tal fine sufficiente il mero inserimento, nell'approvato rendiconto 2018-2019, del saldo contabile degli esercizi precedenti, a meno di non voler sostenere una efficacia sanante della illegittimità di tutte le delibere adottate in carenza di convocazione, anche in termini di nuova decorrenza dei termini prescrizionali.
9.4.1 Anche in tal caso, però – da un lato - la censura non dialoga con la ratio decidendi, posto che sul punto il primo giudice ha inteso riferirsi con evidenza alla delibera del 30.12.2019, cui si è
“esattamente” sovrapposta quella del 07.08.2021 nella parte in cui ha approvato i bilanci ed ha ancora espresso una motivazione ad abundantiam nel merito rispetto alla declaratoria di inammissibilità delle delibere non specificamente individuate, tanto da aver affidato il proprio argomentare all'utilizzo del modo condizionale “sarebbe, in ipotesi, comunque cessata la materia del contendere relativamente alle delibere precedenti, per la parte in cui la delibera successiva, qui ritualmente impugnata, è esattamente ad essa (l'uso del valore grammaticale “singolare” conferma che il richiamo giudiziale è solo alla delibera del dicembre del 2019) sovrapponibile, in particolare per quanto riguarda
l'approvazione dei bilanci che comprendono i debiti del . CP_1
5 Da ciò derivando le conseguenze già evidenziate in ordine al difetto di interesse ad impugnare ed all'inammissibilità del profilo di censura.
9.4.2 Dall'altro, la prospettazione di cui in gravame si rivela in ogni caso infondata per le ragioni di seguito esposte.
9.4.2.1 La Suprema Corte, con arresto più recente (Cass. Ord. n. 3847\2021), ancorché confermativo, di quello citato dall'appellante (Cass. n. 4489\2014), ha chiarito che l'approvazione del rendiconto annuale comporta l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
I crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno sì inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento, ma una volta che tale inserimento sia avvenuto, dette pregresse morosità, se rimaste insolute, devono essere riportate nei successivi anni di gestione e costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei condomini nei confronti del condominio: posta che, ove non impugnata, costituisce titolo idoneo del credito complessivo nei confronti di quel singolo condomino.
9.4.2.2 Se - secondo principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate
- è vero che il rendiconto consuntivo che riporti tutte le somme dovute al dal CP_1
comprensive delle morosità relative anche ad annualità precedenti, non dà luogo ad CP_1 un nuovo fatto costitutivo del credito, tuttavia il citato principio non può che essere inteso nel senso che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che, ove questo non impugnato, i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.
9.4.2.3 Nel caso di specie tale impugnativa vi è stata ex art. 1137 c.c., ma non idonea a determinare la caducazione del deliberato sul punto, non essendo stati denunciati vizi attinenti alla violazione dei criteri di riparto nell'addebito dei ratei anche pregressi, benché la società, pur lamentata l'omessa convocazione a tutte le assemblee precedenti ove asserisce essersi formato il debito nei confronti del condominio, fosse ben in grado di controllare, prima dell'approvazione della delibera dell'agosto del 2021, incontestata la ricezione della convocazione assembleare, tutti i documenti giustificativi del bilancio e\o dei bilanci già in precedenza approvati con la delibera del
30.12.2019 ed oggetto di specifica conferma: tanto più in considerazione della ammessa impugnativa proprio della precedente delibera del dicembre 2019 e proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo fondato proprio su quel deliberato.
6 9.5 Tanto assorbe anche l'esame della contrastata affermazione resa dal giudice di primo grado in ordine all'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'impugnativa della delibera, della espressa menzione, in verbale, dei debiti della società, in quanto posta di bilancio.
10. Le argomentazioni spese a sostegno della precedente doglianza introducono alla trattazione – che può essere congiuntamente condotta – dei due motivi con i quali l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
10.1 Da un lato, la società lamenta la cripticità dell'affermazione giudiziale per cui la questione
(della prescrizione) si porrebbe solo in termini di opportunità e discrezionalità, come se essa esulasse dall'oggetto del giudizio, ma così esonerando il giudice dal compito indefettibile di esame dell'eccezione stessa.
10.2 La doglianza rivela profili di inammissibilità, palesemente travisando, l'appellante, la ratio decidendi e l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice e pienamente condivisibile.
10.3 Giova rilevare come la in primo grado avesse lamentato l'omessa discussione nel Pt_1 corso dell'assemblea della sollevata eccezione di prescrizione delle somme portate a debito in consuntivo nel corso dell'assemblea.
Ciò, con evidenza, conferma che quella discussione, riferita alla sede (non certo giudiziale) in cui era stata proposta e rimessa, pertanto, alla mera facoltà di trattazione da parte del consesso assembleare, giammai avrebbe potuto costituire oggetto di esame condotto dal decidente (tanto più nella fondatezza o meno) ai fini della verifica della legittimità della delibera.
Ed in tal senso, non può che condividersi il percorso argomentativo adottato dal giudice di prime cure, il quale – pertanto – non si è affatto sottratto al compito di esame dell'eccezione, diversamente vagliandola nella parte in cui essa è stata riproposta dalla società oggi appellante con l'atto introduttivo del giudizio.
10.4 Sotto tale profilo, la censura si appunta in termini di erroneità dell'affermazione giudiziale che, a fini di rigetto della suddetta eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la società non abbia proposto domanda di accertamento negativo dei crediti vantati dal condominio. L'appellante opina che detta domanda fosse obiettivamente compresa nella domanda di annullamento di tutte le precedenti ed impugnate delibere e, in ogni caso, nella stessa formulazione di eccezione di prescrizione, da ritenersi, secondo costanti principi giurisprudenziali disattesi dal primo giudice, tempestivamente e correttamente proposta solo con l'affermazione dell'inerzia del titolare e senza necessità alcuna che tale inerzia sia particolarmente connotata con riferimento al termine iniziale della stessa, ovverosia dovendosi ritenere la non necessarietà dell'indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione.
7 10.4.1 Il motivo è infondato, condividendo la Corte le motivazioni rese nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto dell'eccezione ed osservando, viepiù, quanto segue in ordine alla sua generica formulazione.
L'appellante, infatti, si è limitato a sostenere che la pretesa creditoria del in ordine CP_1 agli oneri maturati fino al 2020 si sia estinta per prescrizione, senza tuttavia indicare per quali specifiche annualità la prescrizione sia stata eccepita o sia maturata, né, tanto meno, a quando risalisse l'approvazione in sede assembleare degli oneri condominiali asseritamente colpiti dalla suddetta prescrizione (in tal senso rilevando la medesima dirimente circostanza valorizzata ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa di tutte le delibere precedenti quella dell'agosto 2021 per non essere state specificamente individuate).
10.4.2 In iure, va evidenziato che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione, non solo ha l'onere di indicare a quale credito l'eccezione si riferisca, ma ha anche l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
"restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. n. 16326/2009; Cass. n. 3578/2004;
Cass. n. 4468/2004).
E', altresì, vero – ancora seguendo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità - che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione e valida proposizione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), senza potersi attribuire rilievo alcuno alla (erronea o meno) individuazione del termine applicabile (ai fini della tipizzazione dell'eccezione), posto che la determinazione della durata costituisce una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice;
ma è solo in questi termini che può interpretarsi l'approdo citato anche dall'appellante (Cass. Ord. n. 30303\2021).
Infatti, è necessario che l'elemento costitutivo dell'eccezione debba essere specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia, soprattutto qualora – come in specie – si discuta di prescrizione di crediti di natura periodica (quali gli oneri condominiali): la caratteristica di questi ultimi, come noto, è il maturare con il decorso del tempo, sicché il dato cronologico concorre, in maniera determinante, ad individuare lo stesso oggetto del diritto che si assume coperto dalla prescrizione (Cass. Sez. lav. n. 4668\2004, n. 18479\2018).
8 10.4.3 Nel caso di specie, la generica individuazione dei contributi condominiali asseritamente prescritti, - avuto riguardo sia alla loro natura che al riferimento operatone nel verbale assembleare della cui impugnativa qui trattasi – e la carente indicazione delle date in cui le poste debitorie sarebbero state oggetto di approvazione non potevano (in primo grado) e non possono
(in tale grado di giudizio) che precludere ogni indagine sul verificarsi dell'atto estintivo.
10.4.4 La censura, pertanto, va definitivamente disattesa.
11. L'appello va conclusivamente respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato, sulla base dei valori medi di cui al d.m. n.
147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria.
12. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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