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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3870/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.7082/2019, pubblicata il 11.07.2019, del Tribunale di
Napoli,
TRA
in S. Giorgio a Cremano, Parte_1
C.F. , in persona dell'Amm.re p.t. , CF. P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in C.F._1
calce all'atto di appello, dall'avv. Enrica Laudato, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Giambattista
Ruoppolo n. 59
Appellante
E
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
1 dagli avv.ti Alberto Raio, c.f. e Mariagrazia Mele, c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Napoli, alla via G. Recco 23
Appellata
NONCHÉ
, c.f. , nata a [...] a Controparte_2 C.F._5
Cremano (NA), il 06.10.1954, ivi residente a[...],
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Venditto Massimo, c.f.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._6
Annunziata, in corso Umberto I;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 31 ottobre 2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, il Controparte_2
chiedendo che venisse condannato al Controparte_3
risarcimento di tutti i danni subiti all'appartamento di sua proprietà, ubicato all'ultimo piano del convenuto complesso condominiale, agli elettrodomestici e alle suppellettili presenti all'interno, a seguito del crollo del solaio di copertura che aveva coinvolto quasi interamente la superficie del suddetto immobile.
Inoltre, chiedeva la condanna del condominio al risarcimento per i danni ulteriori subiti, comprensivi del ritardo e dell'inerzia nella gestione dei lavori di ripristino, del disagio psicologico e morale dalla stessa sofferto a causa
2 dell'impossibilità di utilizzare l'immobile, nonché delle spese sostenute per la sistemazione presso familiari e strutture alberghiere, il tutto vinte le spese.
La aveva depositato, altresì, ricorso per accertamento tecnico CP_2
preventivo presso il tribunale di Napoli al fine di accertare, in via d'urgenza, lo stato dei luoghi. Nell'ambito del suddetto procedimento, il nominato C.T.U., nella depositata relazione tecnica, attribuiva la causa del crollo a difetti di costruzione del solaio e alla sua esposizione prolungata agli agenti atmosferici, e accertava e quantificava i danni lamentati.
A.b.) Si costituiva in giudizio il convenuto, ed eccepiva in via Parte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.; nel merito l'infondatezza delle pretese attrici,
rilevando che i lavori di messa in sicurezza e di ripristino dello stato originario dell'immobile erano stati completati e che l'attrice aveva riacquisito il possesso dell'appartamento già dal 3 dicembre 2013; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Contestualmente, inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al Controparte_4
fine di essere manlevato.
A.c.) Accolta tale istanza, si costituiva anche la predetta compagnia assicurativa, la quale contestava l'applicabilità della polizza assicurativa all'evento in oggetto, rilevando che il crollo del solaio non presentava il carattere dell'accidentalità richiesto dalle condizioni di polizza, essendo riconducibile prevalentemente a difetti di costruzione dello stesso.
A.d.) La causa, previa istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente definita con sentenza dall'adito tribunale con cui
3 accogliendo parzialmente le pretese attoree, così statuiva:
“a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
€ 3.257,40, inclusa IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (7 gennaio 2011) al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle bussole e dall'infisso di cui alla motivazione;
b) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
3.846,98, inclusa IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica della citazione (15 aprile 2013) al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute in sede di atp da , nella misura in cui l'istante ne documenti l'avvenuto Controparte_2
pagamento;
c) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
1.475,76, oltre interessi al saggio legale dal 7 gennaio 2011 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni riportati da mobili e suppellettili;
d) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
21.583,33, oltre gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze sui singoli importi mensili al saldo effettivo, quale risarcimento per la mancata disponibilità dell'immobile;
e) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del
30 settembre 2016, definitivamente a carico del convenuto, che Parte_1
condanna al relativo rimborso in favore della parte attrice di quanto eventualmente da questi già versato al CTU;
f) condanna la a tenere indenne il predetto condominio da ogni CP_4
conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza;
g) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
h) compensa le spese processuali per metà; condanna il convenuto e Parte_1
la in solido al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore CP_4
di parte attrice, che sono liquidate, in tale misura già ridotte, in euro 350,00 per esborsi, euro 3627,00 per compensi, oltre cpa e iva come per legge nonché oltre rimborso spese forfettarie, con attribuzione”.
Il primo giudice accoglieva parte delle pretese sollevate dall'attrice e ne quantificava i danni subiti sulla base di quanto previsto dalla consulenza tecnica d'ufficio; dichiarava cessata la materia del contendere per i lavori di ripristino già
4 eseguiti dal durante il corso del giudizio;
rigettava la domanda di Parte_1
risarcimento per danni morali, biologici e ulteriori disagi economici per mancanza di prova;
accoglieva la domanda di manleva del contro la Parte_1
obbligandola a tenere indenne il “da ogni Controparte_5 Parte_1
conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti” dalla sentenza, ritenendo applicabile la polizza assicurativa al caso in esame.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia, in particolare relativamente alla statuizione sulle spese legali, proponeva appello il in San Controparte_3
Giorgio a Cremano, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così
intitolati:
I) “Violazione degli articoli 2, 111 Cost., 112, 132 e 134 c.p.c.: omessa
pronuncia su un punto decisivo della controversia” con cui il Parte_1
lamenta la nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice adito omesso di pronunciarsi sulla domanda del relativa al rimborso delle spese Parte_1
legali sostenute per resistere in giudizio, nonostante fosse stata reiterata in tutti gli atti;
II) “Violazione dell'art. 91, co. 1°, c.p.c.: condanna errata delle spese di lite”,
con cui l'appellante censura il malgoverno delle spese di lite;
in particolare assume che nonostante sia risultato vincitore nei confronti di il giudice CP_4
ha erroneamente posto le spese di lite a suo carico.
III) “Violazione dell'art. 1917, co. 3°, c.c.: obbligo dell'assicuratore di
coprire le spese di resistenza” con cui il condominio lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non si prevede la condanna della al CP_4
5 rimborso delle spese legali, nonostante il rigetto della sua eccezione di inoperatività e la condanna a manlevare il , in violazione dell'art. Parte_1
1917 co. terzo c.c. e di quanto espressamente previsto nel contratto assicurativo.
IV) “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: mancata valutazione delle
prove” per aver il tribunale adito, nel regolamentare il regime delle spese legali,
omesso di considerare adeguatamente le difese e le prove fornite dal Parte_1
quali ritenute dallo stesso giudicante le uniche idonee a confutare le pretese attoree.
V) “Violazione dell'art. 48 della polizza e mancata gestione della lite da parte
di con cui il sottolinea come il giudice di prima cure CP_4 Parte_1
omettendo di pronunciarsi sui compensi, non ha considerato quanto previsto dall'art. 48 della polizza assicurava che prevedendo un patto di gestione della lite,
obbligava a coprire le spese di difesa del . L'assicuratore CP_4 Parte_1
ha invece omesso di adempiere, sia durante il processo sia dopo la pubblicazione della sentenza, aggravando i costi a carico dell'assicurato.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“In via assolutamente preliminare, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 7082/2019, resa in data 02.07.2019, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 11/07/2019 …della VI sezione civile del
Tribunale di Napoli, notificata ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame in data 16.07.2019, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili n° 15137/2012, promosso dalla Sig.ra contro il in San Giorgio Controparte_2 Controparte_3
a Cremano con la chiamata in causa di terza chiamata, Controparte_5
avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le
6 modifiche richieste al capo A), pagg. 6-10, alla stregua dei motivi indicati al capo A,
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e C di cui alle pagg. da 6 a 16 del corpo del presente atto, che si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti;
per effetto di quanto al capo che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, co. 1, primo capoverso c.p.c., dell'art. 1917, co. 3° cod. civ. e dell'art. 48 C.G.A. della polizza n. 23123-48-404771319, condannare in persona del Controparte_5
l.r.p.t., a rifondere al Condominio di Via Buozzi n. 17 in San Giorgio a Cremano, in persona dell'Amm.re p.t., le spese e competenze legali sostenute per resistere all'azione intentata nei suoi confronti nella misura di € 3.645,00, ai valori medi di cui al DM 55/2014 nello scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, oltre accessori come per legge dovuti, e spese generali nella misura del 15% come per Legge
Professionale, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, e di € 660,00 per spese relative al contributo unificato versato per la chiamata in causa di CP_6
., oltre € 7,254,00 a tolo di onorari, ai valori medi di cui al DM 55/2014 nello
[...] scaglione tra € 26.000,00 e 52.000,00, oltre accessori come per legge dovuti e spese generali nella misura del 15% come per Legge Professionale, per il giudizio risarcitorio ordinario di primo grado, con attribuzione alla procuratrice antistataria;
3) per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare Controparte_7
in persona del Irp.., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e
[...]
competenze del presente grado di giudizio, oltre Spese Generali come per Legge
Professionale ed accessori legali, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria, che, ai sensi del D.M. 55/2014, si determinano in € 362,50 per spese di contributo unificato e marca da bollo ed € 3.777,00 per compensi professionali, ai valori medi di liquidazione nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, avendo il gravame ad oggetto la sola omissione di pronuncia in relazione alle competenze professionali del difensore del , oltre accessori come Controparte_3
per legge dovuti e spese generali nella misura del 15% come per Legge
Professionale, con attribuzione alla procuratrice antistataria;
4) emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
B.b) Si costituivano le parti appellate e contestando quanto ex adverso dedotto,
concludevano per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza gravata.
7 In particolare, eccepiva in rito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_2
nonché l'infondatezza, nel merito, dello stesso;
la Controparte_4
in via preliminare, eccepiva ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
l'inammissibilità del gravame, nel merito, l'infondatezza, riportandosi a tutte le eccezioni e difese sollevate e proposte nel corso del giudizio di primo grado.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Appare opportuno partire dal motivo di appello indirizzato a censurare la sentenza di primo grado per avere asseritamente omesso di pronunciarsi relativamente alle cd. “spese di resistenza” in base a quanto previsto dall'art. 1917 comma terzo c.c..
Il motivo è infondato.
Deve, infatti, ricordarsi che, come precisato dal giudice di legittimità
<
devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva
causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla r(i)fusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è
8 condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.>> (Cass. n. 4275 del 2024),
con la importante precisazione che in detta pronuncia la Suprema Corte ha
affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la
domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato
a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione
delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza (si consideri,
altresì, che sempre il giudice di legittimità ha anche specificato che chi ne fa espressa richiesta è anche tenuto ad offrire la relativa prova, Cass. 26683/2023).
Se passiamo ad esaminare il contenuto della comparsa di risposta in primo grado del , nella parte narrativa, al punto 8, con l'aggiunta del neretto, Parte_1
prospettandosi l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di si CP_1
chiede che “nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse
pretese, venga condannata alla manleva in favore del per tutti i Parte_1
danni che dovesse esser tenuto a pagare all'attrice”, concludendosi sempre sub 8
delle conclusioni, “…accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei
confronti di . Controparte_8
Nel successivo atto di chiamata notificato all'assicuratore, dopo aver riportato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, al punto 7
dell'ultima pagina venivano formulate le seguenti conclusioni: “… accogliere la
domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti di Controparte_5
in virtù del contratto di polizza … condannando, dunque, Essa chiamata al
pagamento di tutto quanto dovesse essere stabilito a titolo di danni, con vittoria
9 di spese, diritti ed onorari anche in favore del convenuto condominio.”, mentre l'unico espresso accenno alle spese da sostenersi per effetto della domanda avanzata dal danneggiato, quindi alle spese cd. “di resistenza”, compare al punto
5, rivolto contro la “parte attrice” . CP_2
A seguito della costituzione della compagnia assicuratrice, che eccepiva, tra l'altro, principaliter l'inoperatività della garanzia, nessuna successiva, ulteriore specificazione era poi effettuata nei verbali di causa, tantomeno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in conseguenza della quale si cristallizzano definitivamente le domande delle parti, posto che nella suddetta memoria il concludeva “1) accogliere tutte le conclusioni già rassegnate in atti e Parte_1
verbali di causa;
2) emettere ogni altro provvedimento del caso”, dopo avere esclusivamente preso posizione sull'eccezione di inoperatività della polizza,
contestandone la fondatezza.
Sicché deve opinarsi che si versi specularmente proprio nel caso esaminato dalla Cassazione, avendo il condominio avanzato specificamente richiesta di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza.
Da ciò discende che, muovendo il motivo di appello (cui è collegato quello sub
V) dalla censura di omessa pronuncia, vizio da cui, secondo il , Parte_1
sarebbe affetta, in parte qua, la decisione di primo grado, il motivo non può che stimarsi infondato, non essendo incorso il tribunale in nessuna omissione, in mancanza della necessaria, espressa domanda.
C.b.) Deve, invece, convenirsi che, nel rapporto processuale tra il condominio assicurato e l'assicuratrice quest'ultima si era opposta Controparte_9
alla domanda di garanzia, avendo, come si è visto, eccepito l'inapplicabilità della
10 polizza al caso oggetto di causa, eccezione che il tribunale ha respinto,
accogliendo detta domanda, di tal che l'impresa di assicurazione, relativamente alla domanda di garanzia era certamente da considerare soccombente (e tale è,
oramai, definitivamente, in assenza di impugnazione incidentale).
Ciò imponeva, pertanto, al tribunale di pronunciarsi sul governo delle spese,
appunto, di chiamata in causa.
In detti termini, conseguentemente, deve essere accolto il relativo motivo di appello.
Riguardo alla liquidazione, dovendosi, però considerare che gran parte delle difese del erano rivolte contro l'attrice, i compensi dovranno essere Parte_1
valutati nel minimo, oltre alle spese riguardanti il versamento del contributo unificato, specificamente versato proprio per la chiamata in causa dell'assicurazione.
C.c.) Riferendosi l'accoglimento parziale dell'appello alla statuizione accessoria riguardante il governo delle spese di primo grado, in presenza del rigetto dell'altra ragione di censura riferita all'autonoma domanda del rimborso delle spese di resistenza, si stima che le spese del presente grado debbano essere integralmente compensate.
Nulla va statuito in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la
, non rivolgendosi l'impugnazione nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere le spese di lite per la Controparte_9
11 chiamata in causa, con attribuzione al procuratore dell'appellante, che liquida in euro 660,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
b) compensa tra l'appellante e l'appellata le spese del Controparte_5
grado di appello;
c) nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la . Parte_1 CP_2
Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3870/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.7082/2019, pubblicata il 11.07.2019, del Tribunale di
Napoli,
TRA
in S. Giorgio a Cremano, Parte_1
C.F. , in persona dell'Amm.re p.t. , CF. P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in C.F._1
calce all'atto di appello, dall'avv. Enrica Laudato, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Giambattista
Ruoppolo n. 59
Appellante
E
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
1 dagli avv.ti Alberto Raio, c.f. e Mariagrazia Mele, c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Napoli, alla via G. Recco 23
Appellata
NONCHÉ
, c.f. , nata a [...] a Controparte_2 C.F._5
Cremano (NA), il 06.10.1954, ivi residente a[...],
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Venditto Massimo, c.f.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._6
Annunziata, in corso Umberto I;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 31 ottobre 2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, il Controparte_2
chiedendo che venisse condannato al Controparte_3
risarcimento di tutti i danni subiti all'appartamento di sua proprietà, ubicato all'ultimo piano del convenuto complesso condominiale, agli elettrodomestici e alle suppellettili presenti all'interno, a seguito del crollo del solaio di copertura che aveva coinvolto quasi interamente la superficie del suddetto immobile.
Inoltre, chiedeva la condanna del condominio al risarcimento per i danni ulteriori subiti, comprensivi del ritardo e dell'inerzia nella gestione dei lavori di ripristino, del disagio psicologico e morale dalla stessa sofferto a causa
2 dell'impossibilità di utilizzare l'immobile, nonché delle spese sostenute per la sistemazione presso familiari e strutture alberghiere, il tutto vinte le spese.
La aveva depositato, altresì, ricorso per accertamento tecnico CP_2
preventivo presso il tribunale di Napoli al fine di accertare, in via d'urgenza, lo stato dei luoghi. Nell'ambito del suddetto procedimento, il nominato C.T.U., nella depositata relazione tecnica, attribuiva la causa del crollo a difetti di costruzione del solaio e alla sua esposizione prolungata agli agenti atmosferici, e accertava e quantificava i danni lamentati.
A.b.) Si costituiva in giudizio il convenuto, ed eccepiva in via Parte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.; nel merito l'infondatezza delle pretese attrici,
rilevando che i lavori di messa in sicurezza e di ripristino dello stato originario dell'immobile erano stati completati e che l'attrice aveva riacquisito il possesso dell'appartamento già dal 3 dicembre 2013; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Contestualmente, inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al Controparte_4
fine di essere manlevato.
A.c.) Accolta tale istanza, si costituiva anche la predetta compagnia assicurativa, la quale contestava l'applicabilità della polizza assicurativa all'evento in oggetto, rilevando che il crollo del solaio non presentava il carattere dell'accidentalità richiesto dalle condizioni di polizza, essendo riconducibile prevalentemente a difetti di costruzione dello stesso.
A.d.) La causa, previa istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente definita con sentenza dall'adito tribunale con cui
3 accogliendo parzialmente le pretese attoree, così statuiva:
“a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
€ 3.257,40, inclusa IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (7 gennaio 2011) al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle bussole e dall'infisso di cui alla motivazione;
b) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
3.846,98, inclusa IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica della citazione (15 aprile 2013) al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute in sede di atp da , nella misura in cui l'istante ne documenti l'avvenuto Controparte_2
pagamento;
c) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
1.475,76, oltre interessi al saggio legale dal 7 gennaio 2011 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni riportati da mobili e suppellettili;
d) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
21.583,33, oltre gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze sui singoli importi mensili al saldo effettivo, quale risarcimento per la mancata disponibilità dell'immobile;
e) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del
30 settembre 2016, definitivamente a carico del convenuto, che Parte_1
condanna al relativo rimborso in favore della parte attrice di quanto eventualmente da questi già versato al CTU;
f) condanna la a tenere indenne il predetto condominio da ogni CP_4
conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza;
g) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
h) compensa le spese processuali per metà; condanna il convenuto e Parte_1
la in solido al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore CP_4
di parte attrice, che sono liquidate, in tale misura già ridotte, in euro 350,00 per esborsi, euro 3627,00 per compensi, oltre cpa e iva come per legge nonché oltre rimborso spese forfettarie, con attribuzione”.
Il primo giudice accoglieva parte delle pretese sollevate dall'attrice e ne quantificava i danni subiti sulla base di quanto previsto dalla consulenza tecnica d'ufficio; dichiarava cessata la materia del contendere per i lavori di ripristino già
4 eseguiti dal durante il corso del giudizio;
rigettava la domanda di Parte_1
risarcimento per danni morali, biologici e ulteriori disagi economici per mancanza di prova;
accoglieva la domanda di manleva del contro la Parte_1
obbligandola a tenere indenne il “da ogni Controparte_5 Parte_1
conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti” dalla sentenza, ritenendo applicabile la polizza assicurativa al caso in esame.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia, in particolare relativamente alla statuizione sulle spese legali, proponeva appello il in San Controparte_3
Giorgio a Cremano, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così
intitolati:
I) “Violazione degli articoli 2, 111 Cost., 112, 132 e 134 c.p.c.: omessa
pronuncia su un punto decisivo della controversia” con cui il Parte_1
lamenta la nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice adito omesso di pronunciarsi sulla domanda del relativa al rimborso delle spese Parte_1
legali sostenute per resistere in giudizio, nonostante fosse stata reiterata in tutti gli atti;
II) “Violazione dell'art. 91, co. 1°, c.p.c.: condanna errata delle spese di lite”,
con cui l'appellante censura il malgoverno delle spese di lite;
in particolare assume che nonostante sia risultato vincitore nei confronti di il giudice CP_4
ha erroneamente posto le spese di lite a suo carico.
III) “Violazione dell'art. 1917, co. 3°, c.c.: obbligo dell'assicuratore di
coprire le spese di resistenza” con cui il condominio lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non si prevede la condanna della al CP_4
5 rimborso delle spese legali, nonostante il rigetto della sua eccezione di inoperatività e la condanna a manlevare il , in violazione dell'art. Parte_1
1917 co. terzo c.c. e di quanto espressamente previsto nel contratto assicurativo.
IV) “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: mancata valutazione delle
prove” per aver il tribunale adito, nel regolamentare il regime delle spese legali,
omesso di considerare adeguatamente le difese e le prove fornite dal Parte_1
quali ritenute dallo stesso giudicante le uniche idonee a confutare le pretese attoree.
V) “Violazione dell'art. 48 della polizza e mancata gestione della lite da parte
di con cui il sottolinea come il giudice di prima cure CP_4 Parte_1
omettendo di pronunciarsi sui compensi, non ha considerato quanto previsto dall'art. 48 della polizza assicurava che prevedendo un patto di gestione della lite,
obbligava a coprire le spese di difesa del . L'assicuratore CP_4 Parte_1
ha invece omesso di adempiere, sia durante il processo sia dopo la pubblicazione della sentenza, aggravando i costi a carico dell'assicurato.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“In via assolutamente preliminare, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 7082/2019, resa in data 02.07.2019, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 11/07/2019 …della VI sezione civile del
Tribunale di Napoli, notificata ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame in data 16.07.2019, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili n° 15137/2012, promosso dalla Sig.ra contro il in San Giorgio Controparte_2 Controparte_3
a Cremano con la chiamata in causa di terza chiamata, Controparte_5
avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le
6 modifiche richieste al capo A), pagg. 6-10, alla stregua dei motivi indicati al capo A,
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e C di cui alle pagg. da 6 a 16 del corpo del presente atto, che si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti;
per effetto di quanto al capo che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, co. 1, primo capoverso c.p.c., dell'art. 1917, co. 3° cod. civ. e dell'art. 48 C.G.A. della polizza n. 23123-48-404771319, condannare in persona del Controparte_5
l.r.p.t., a rifondere al Condominio di Via Buozzi n. 17 in San Giorgio a Cremano, in persona dell'Amm.re p.t., le spese e competenze legali sostenute per resistere all'azione intentata nei suoi confronti nella misura di € 3.645,00, ai valori medi di cui al DM 55/2014 nello scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, oltre accessori come per legge dovuti, e spese generali nella misura del 15% come per Legge
Professionale, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, e di € 660,00 per spese relative al contributo unificato versato per la chiamata in causa di CP_6
., oltre € 7,254,00 a tolo di onorari, ai valori medi di cui al DM 55/2014 nello
[...] scaglione tra € 26.000,00 e 52.000,00, oltre accessori come per legge dovuti e spese generali nella misura del 15% come per Legge Professionale, per il giudizio risarcitorio ordinario di primo grado, con attribuzione alla procuratrice antistataria;
3) per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare Controparte_7
in persona del Irp.., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e
[...]
competenze del presente grado di giudizio, oltre Spese Generali come per Legge
Professionale ed accessori legali, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria, che, ai sensi del D.M. 55/2014, si determinano in € 362,50 per spese di contributo unificato e marca da bollo ed € 3.777,00 per compensi professionali, ai valori medi di liquidazione nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, avendo il gravame ad oggetto la sola omissione di pronuncia in relazione alle competenze professionali del difensore del , oltre accessori come Controparte_3
per legge dovuti e spese generali nella misura del 15% come per Legge
Professionale, con attribuzione alla procuratrice antistataria;
4) emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
B.b) Si costituivano le parti appellate e contestando quanto ex adverso dedotto,
concludevano per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza gravata.
7 In particolare, eccepiva in rito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_2
nonché l'infondatezza, nel merito, dello stesso;
la Controparte_4
in via preliminare, eccepiva ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
l'inammissibilità del gravame, nel merito, l'infondatezza, riportandosi a tutte le eccezioni e difese sollevate e proposte nel corso del giudizio di primo grado.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Appare opportuno partire dal motivo di appello indirizzato a censurare la sentenza di primo grado per avere asseritamente omesso di pronunciarsi relativamente alle cd. “spese di resistenza” in base a quanto previsto dall'art. 1917 comma terzo c.c..
Il motivo è infondato.
Deve, infatti, ricordarsi che, come precisato dal giudice di legittimità
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devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva
causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla r(i)fusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è
8 condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.>> (Cass. n. 4275 del 2024),
con la importante precisazione che in detta pronuncia la Suprema Corte ha
affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la
domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato
a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione
delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza (si consideri,
altresì, che sempre il giudice di legittimità ha anche specificato che chi ne fa espressa richiesta è anche tenuto ad offrire la relativa prova, Cass. 26683/2023).
Se passiamo ad esaminare il contenuto della comparsa di risposta in primo grado del , nella parte narrativa, al punto 8, con l'aggiunta del neretto, Parte_1
prospettandosi l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di si CP_1
chiede che “nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse
pretese, venga condannata alla manleva in favore del per tutti i Parte_1
danni che dovesse esser tenuto a pagare all'attrice”, concludendosi sempre sub 8
delle conclusioni, “…accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei
confronti di . Controparte_8
Nel successivo atto di chiamata notificato all'assicuratore, dopo aver riportato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, al punto 7
dell'ultima pagina venivano formulate le seguenti conclusioni: “… accogliere la
domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti di Controparte_5
in virtù del contratto di polizza … condannando, dunque, Essa chiamata al
pagamento di tutto quanto dovesse essere stabilito a titolo di danni, con vittoria
9 di spese, diritti ed onorari anche in favore del convenuto condominio.”, mentre l'unico espresso accenno alle spese da sostenersi per effetto della domanda avanzata dal danneggiato, quindi alle spese cd. “di resistenza”, compare al punto
5, rivolto contro la “parte attrice” . CP_2
A seguito della costituzione della compagnia assicuratrice, che eccepiva, tra l'altro, principaliter l'inoperatività della garanzia, nessuna successiva, ulteriore specificazione era poi effettuata nei verbali di causa, tantomeno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in conseguenza della quale si cristallizzano definitivamente le domande delle parti, posto che nella suddetta memoria il concludeva “1) accogliere tutte le conclusioni già rassegnate in atti e Parte_1
verbali di causa;
2) emettere ogni altro provvedimento del caso”, dopo avere esclusivamente preso posizione sull'eccezione di inoperatività della polizza,
contestandone la fondatezza.
Sicché deve opinarsi che si versi specularmente proprio nel caso esaminato dalla Cassazione, avendo il condominio avanzato specificamente richiesta di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza.
Da ciò discende che, muovendo il motivo di appello (cui è collegato quello sub
V) dalla censura di omessa pronuncia, vizio da cui, secondo il , Parte_1
sarebbe affetta, in parte qua, la decisione di primo grado, il motivo non può che stimarsi infondato, non essendo incorso il tribunale in nessuna omissione, in mancanza della necessaria, espressa domanda.
C.b.) Deve, invece, convenirsi che, nel rapporto processuale tra il condominio assicurato e l'assicuratrice quest'ultima si era opposta Controparte_9
alla domanda di garanzia, avendo, come si è visto, eccepito l'inapplicabilità della
10 polizza al caso oggetto di causa, eccezione che il tribunale ha respinto,
accogliendo detta domanda, di tal che l'impresa di assicurazione, relativamente alla domanda di garanzia era certamente da considerare soccombente (e tale è,
oramai, definitivamente, in assenza di impugnazione incidentale).
Ciò imponeva, pertanto, al tribunale di pronunciarsi sul governo delle spese,
appunto, di chiamata in causa.
In detti termini, conseguentemente, deve essere accolto il relativo motivo di appello.
Riguardo alla liquidazione, dovendosi, però considerare che gran parte delle difese del erano rivolte contro l'attrice, i compensi dovranno essere Parte_1
valutati nel minimo, oltre alle spese riguardanti il versamento del contributo unificato, specificamente versato proprio per la chiamata in causa dell'assicurazione.
C.c.) Riferendosi l'accoglimento parziale dell'appello alla statuizione accessoria riguardante il governo delle spese di primo grado, in presenza del rigetto dell'altra ragione di censura riferita all'autonoma domanda del rimborso delle spese di resistenza, si stima che le spese del presente grado debbano essere integralmente compensate.
Nulla va statuito in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la
, non rivolgendosi l'impugnazione nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere le spese di lite per la Controparte_9
11 chiamata in causa, con attribuzione al procuratore dell'appellante, che liquida in euro 660,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
b) compensa tra l'appellante e l'appellata le spese del Controparte_5
grado di appello;
c) nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e la . Parte_1 CP_2
Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
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