Articolo 2 della Legge 9 dicembre 1955, n. 1307
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1956
Art. 2.
All'onere annuo di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo si fara' fronte, per l'esercizio 1954-55, mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo, e per l'esercizio finanzario 1955-56 a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956