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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61776 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TURCHI MARCO ed Parte_1 elett.te dom.to presso lo studio del difensore sito in Roma Via Giovanni Tata n. 8 - 00154;
- attore- E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dell'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitale e presso la stessa domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21 – 00186
- convenuto-
Co
, Controparte_3
C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_4
Settembre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Monte Santo 25, Roma
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva di essere stato uno degli imputati del noto procedimento giudiziario denominato “Mondo di Mezzo”, iniziato nel 2014; che la Corte Suprema di Cassazione in data 22 ottobre 2019 aveva definitivamente escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata agli imputati tra i quali vi era anche l'odierno attore;
che in data 9 marzo 2021, in occasione della lettura del dispositivo di sentenza davanti alla Corte di appello di
Roma, cui la Corte di Cassazione aveva rinviato per il ricalcolo delle pene nel processo di appello bis, la Sindaca di Roma a quel tempo in carica, CP_5 presente al processo, fuori delle aule della Corte di Appello rilasciava la seguente dichiarazione “quello di credo sia stato uno dei capitoli più bui Parte_2 della storia della nostra Capitale […]”; che sempre la Sindaca di Roma successivamente, il 14 aprile 2021, partecipando ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma sul tema dell'anticorruzione affermava che
“[…] Non voglio entrare nel merito delle faccende giudiziarie di – Parte_2 nessuno si offenda, ma così sono state definite” ed, in pari data, tramite il social network Twitter, pubblicava il seguente messaggio: “Ho partecipato a convegno su anticorruzione organizzato da Ordine Avvocati di Roma. È un tema su cui lavoriamo dal primo giorno. Il nostro dovere era invertire la rotta dopo le vicende note come […]”. Parte_2 L'attore ritenute gravemente diffamatorie le summenzionate dichiarazioni, citava in giudizio la Sindaca del per sentirla condannare al risarcimento CP_1 del danno al medesimo cagionato quantificato nella misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila), oltre rivalutazione ed interessi, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva rappresentando che la sesta sezione penale della Corte CP_1 di Cassazione pur escludendo definitivamente l'aggravante mafiosa dell'associazione, aveva comunque riconosciuto la sussistenza di due distinte associazioni a delinquere “semplici” ed aveva rinviato ad altra sezione della Corte di Appello per la valutazione in ordine ad alcune responsabilità - di cui ai capi 11-
16 del secondo decreto che disponeva il giudizio - nonché per una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio;
che la Corte di Appello all'esito del rinvio aveva comunque condannato l'odierno attore ad anni dodici, mesi dieci di reclusione rideterminando in anni 3 la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. ex artt. 32 ter. e 32 quater c.p. applicata all'imputato”. Evidenziava altresì parte convenuta che dal 2014 al 2019 l'Amministrazione di fu coinvolta nel procedimento denominato “Mondo di Mezzo” per CP_1 essere stati alcuni funzionari dell'Amministrazione capitolina imputati, insieme all'odierno attore, di partecipare ad una associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di più reati, quali usura, estorsione, corruzione riciclaggio di denaro;
che nelle affermazioni rese l'allora Sindaca, lungi dal rivolgere un riferimento diretto ed individualizzato all'odierno attore, si era limitata a fare alcune riflessioni su una vicenda nota a tutti con l'espressione di;
evidenziava inoltre Parte_2 la convenuta amministrazione l'improcedibilità della richiesta risarcitoria relativamente alla richiesta risarcitorie per le dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, diverse da quelle del 9 marzo 2021 avendo il attivato il Pt_1 procedimento di mediazione solamente per questo ultimo fatto e non per la condotta ritenuta diffamatoria nell'atto di citazione e relativa alle dichiarazioni del 14 aprile 2021; articolava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della vicenda processuale sopra descritta nell'ambito della quale la Corte di Cassazione con sentenza 1525/19 aveva confermato il risarcimento per tutti i capi di imputazione ad esclusione dei capi 17,13, 22 e 23 del primo decreto di giudizio immediato e dei capi 9,11,12,16 e 20 del secondo decreto di giudizio immediato.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata di terzo in modo da poter essere manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno richiesto dall'attore. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituivano le assicurazioni di Roma chiedendo in via principale che venisse dichiarata inoperante la garanzia assicurativa essendo contrattualmente esclusa (art. A.3) la copertura del rischio per calunnia, ingiuria, diffamazione ed in generale qualsiasi comportamento doloso azionata dal CP_1
avendo ad oggetto il contratto di assicurazione le sole perdite patrimoniali
[...] cagionate a terzi nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli assicurati, e la copertura dei danni c.d. materiali cagionati a terzi (morte, lesioni personali o danneggiami a cose) soltanto ove verificatisi durante l'esecuzione delle opere nell'esercizio delle attività di progettazione, direzione lavori. In subordine concludeva comunque per il rigetto della domanda attorea non essendo diffamatorie le dichiarazioni rese dalla allora Sindaca del CP_1 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dal
[...]
a pag. 11 della memoria di costituzione. Si osserva brevemente Controparte_1 al riguardo che coincidono i soggetti attivi e passivi dell'istanza di mediazione e della successiva azione giurisdizionale;
vi è simmetria di petitum trattandosi in entrambi i casi di azione di diffamazione a mezzo stampa e in punto di fatto non risponde al vero che nelle lettere inviate a l'11 ed il 29 marzo 2021, CP_1 richiamate nell'istanza di mediazione, il per mezzo del suo legale avrebbe Pt_1 fatto riferimento “unicamente” ai fatti avvenuti in data 9 marzo 2021. Nella lettera dell'11 marzo, infatti, si fa riferimento alle numerose dichiarazioni ed interviste rilasciate in relazione al procedimento sopra indicato ( ) tra le quali Parte_2 da ultimo a quelle rilasciate in data 9 marzo 2021 fuori dalle aule della Corte di appello di Roma.
Parimenti va rigettata l'analoga eccezione sollevata da parte attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta dovendo escludersi che l'istanza di mediazione possa essere condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal comune non rientrando la domanda Controparte_1 riconvenzionale tra le previsioni di cui all'art. 5 d.lvo. 28/2010 (Cfr. Cass. S.U., n. 3452 del 07/02/2024).
Tanto rilevato quanto alla piena procedibilità della domanda giudiziale e della riconvenzionale formulata si osserva che nel merito la domanda avanzata da
[...]
non merita accoglimento. Parte_1 Va esclusa, invero, la fattispecie diffamatoria di cui all'art. 595 c.p. nelle dichiarazioni rese dall'allora Sindaca di Roma per mancanza della materialità della condotta consistente nell'uso di espressioni offensive dell'altrui reputazione non avendo le dichiarazioni rilasciate dall'allora Sindaca di Roma detta lesività; a ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni rese non solo non è individuato ma neppure individuabile nel il soggetto passivo. Pt_1
Pur essendo ben noto a questo Tribunale che il soggetto offeso se non determinato deve almeno essere determinabile, tuttavia, neppure detta determinabilità può ritenersi sussistente atteso che le dichiarazioni qui contestate sono talmente generiche e neutrali da non contenere alcun riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto e, in particolare, all'odierno attore (cfr. ex plurimis Cass., sez. V, 30 giugno 2004, n. 28861).
Quanto poi al difetto già indicato della materialità della condotta diffamatoria in relazione alle dichiarazioni della Sindaca “quello di credo sia stato
Parte_2 uno dei capitoli più bui della storia della nostra Capitale […]”; “Non voglio entrare nel merito delle faccende giudiziarie di – nessuno si
Parte_2 offenda, ma così sono state definite”; “Ho partecipato a convegno su anticorruzione organizzato da Ordine Avvocati di Roma. È un tema su cui lavoriamo dal primo giorno. Il nostro dovere era invertire la rotta dopo le vicende note come […]” è ictu oculi constatabile come esse siano prive di
Parte_2 contenuto lesivo dell'altrui reputazione. Posto che come sopra rilevato non è individuabile un soggetto passivo, ad avviso del Tribunale l'allora Sindaca nel fare riferimento a appare riferirsi piuttosto alla vicenda fenomenologica
Parte_2 sottesa al processo in cui il si era costituito parte civile Controparte_1
Le dichiarazioni rese, infatti, tenuto conto del significato obiettivo e complessivo delle parole usate, hanno una valenza del tutto neutrale, descrittive di un fenomeno e certamente oltre a non essere riferibili all'attore, non contengono alcun riferimento lesivo alla sua reputazione, tanto più considerato che il non era Pt_1 nemmeno l'unico imputato del processo passato alla cronaca con il nome di mafia capitale. Si osserva, infatti, che non può avere valenza diffamatoria l'uso dell'espressione in sè mafia capitale in ciò considerato che nello stesso decreto di giudizio immediato il reato associativo era contestato e qualificato come mafioso;
al più potrebbe trattarsi di inesattezza giuridica quando la Sindaca dichiarava che quello di
[...]
credo sia stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra Capitale Pt_2
[…]” sebbene la stessa appaia riferirsi, come sopra rilevato, più alla vicenda fenomenologica sottostante alla vicenda processuale, come meglio traspare tra l'altro dall'intervista integrale depositata da parte convenuta. Non può non darsi atto, inoltre, della circostanza che la vicenda processuale sin dall'inizio era passata alla cronaca come ” anche per il fatto che Parte_2 l'iniziale ipotesi contestata dell'associazione di stampo mafioso è stata definitivamente esclusa solo in un momento successivo per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 1525/2019.
Inesattezza giuridica che si ritiene non avere alcun rilievo diffamatorio nella fattispecie in esame posta l'assenza di riferibilità alcuna al elle dichiarazioni Pt_1 contestate. Non essendo la fattispecie in esame sussumibile in quella diffamatoria di cui all'art. 595 c.p. e non trovando peraltro tutela nel nostro ordinamento l'eventuale suscettibilità della persona che si ritiene offesa, la domanda va dunque integralmente rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta di risarcimento di danno all'immagine subito dal per effetto della Controparte_1 vicenda processuale che ha visto tra gli altri imputato l'odierno attore si osserva che la domanda è ammissibile. Qualora infatti la domanda riconvenzionale, come nella specie, non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus".
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria origina dallo stesso processo in relazione al quale l'attore ha lamentato la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dall'allora Sindaca di Roma sicché ad avviso del Tribunale ciò giustifica la trattazione simultanea di entrambe le domande.
Ciò posto la domanda risarcitoria del non merita accoglimento CP_1 non essendo stata fornita la prova del danno all'immagine subito da Roma capitale Il danno all'immagine è pur sempre un danno conseguenza ed è onere di chi chiede il risarcimento provarlo avendo, difatti, funzione tipicamente compensativa.
Su un piano generale, occorre premettere che nella fattispecie concreta viene in rilievo il disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale sicché il giudice civile deve attenersi alla statuizione definitiva del giudice penale in ordine all'accertamento del fatto ed all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, limitandosi a quantificare il danno, qualora il danneggiato abbia già attivamente partecipato al procedimento penale come parte civile costituita ed abbia ottenuto una pronuncia di condanna, sia pure generica, dell'imputato al risarcimento dei danni subiti. Sostiene il che il comportamento penalmente contestato Controparte_1 al sig. abbia provocato un danno civilisticamente apprezzabile, ex art. 2059 Pt_1
c.c., anche sotto il profilo, non meno rilevante, del danno all'immagine dell'Amministrazione, lesa sotto il profilo dell'affidamento che i privati pongono nel normale andamento e nell'efficienza della funzione pubblica. Premesso che il danno d'immagine vede come noto quale presupposto, da un lato, la condanna irrevocabile per i reati specificamente contemplati – quelli propri dei pubblici ufficiali e, dall'altro, il clamore della vicenda c.d. clamor fori -, si osserva che la pretesa risarcitoria prospettata in termini dí risarcimento del danno all'immagine esige un'allegazione di fatti specifici da cui desumere il pregiudizio di carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa con automatico ricorso alla liquidazione equitativa.
Inoltre il mancato deposito delle motivazioni delle sentenze di condanna non consente di verificare, ai fini risarcitori, l'incidenza causale dell'eventuale concorso del n uno o più reati contro la pubblica amministrazione nella causazione del Pt_1 danno asseritamente subito dal CP_1
Pertanto anche la domanda riconvenzionale del Comune di Roma non può trovare accoglimento.
Atteso il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite considerata la soccombenza dell'attore nella domanda articolata con l'atto di citazione possono essere nei rapporti con parte convenuta compensate per un terzo mentre per i restanti due terzi per il principio della soccombenza graveranno sull'attore.
Quanto ai rapporti con la terza convenuta occorre osservare che dovendosi escludere la copertura assicurativa di di Roma per i danni da Controparte_6 diffamazione essendo detto rischio esplicitamente escluso dal rapporto contrattuale assicurativo in essere tra la convenuta e la terza chiamata ai sensi dell'Art. A.3, lett.
h) delle condizioni generali di contratto, va condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di risarcimento danni da diffamazione avanzata da
[...] ; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da CP_1
- compensate per un terzo le spese di lite tra attore e convenuto, condanna
[...]
al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 9.900,00 oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in euro Parte_3 4.936,00 così ridotte del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13/01/2025
IL GIUDICE
dott. Cecilia Cavaceppi
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61776 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TURCHI MARCO ed Parte_1 elett.te dom.to presso lo studio del difensore sito in Roma Via Giovanni Tata n. 8 - 00154;
- attore- E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dell'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitale e presso la stessa domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21 – 00186
- convenuto-
Co
, Controparte_3
C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_4
Settembre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Monte Santo 25, Roma
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva di essere stato uno degli imputati del noto procedimento giudiziario denominato “Mondo di Mezzo”, iniziato nel 2014; che la Corte Suprema di Cassazione in data 22 ottobre 2019 aveva definitivamente escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata agli imputati tra i quali vi era anche l'odierno attore;
che in data 9 marzo 2021, in occasione della lettura del dispositivo di sentenza davanti alla Corte di appello di
Roma, cui la Corte di Cassazione aveva rinviato per il ricalcolo delle pene nel processo di appello bis, la Sindaca di Roma a quel tempo in carica, CP_5 presente al processo, fuori delle aule della Corte di Appello rilasciava la seguente dichiarazione “quello di credo sia stato uno dei capitoli più bui Parte_2 della storia della nostra Capitale […]”; che sempre la Sindaca di Roma successivamente, il 14 aprile 2021, partecipando ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma sul tema dell'anticorruzione affermava che
“[…] Non voglio entrare nel merito delle faccende giudiziarie di – Parte_2 nessuno si offenda, ma così sono state definite” ed, in pari data, tramite il social network Twitter, pubblicava il seguente messaggio: “Ho partecipato a convegno su anticorruzione organizzato da Ordine Avvocati di Roma. È un tema su cui lavoriamo dal primo giorno. Il nostro dovere era invertire la rotta dopo le vicende note come […]”. Parte_2 L'attore ritenute gravemente diffamatorie le summenzionate dichiarazioni, citava in giudizio la Sindaca del per sentirla condannare al risarcimento CP_1 del danno al medesimo cagionato quantificato nella misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila), oltre rivalutazione ed interessi, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva rappresentando che la sesta sezione penale della Corte CP_1 di Cassazione pur escludendo definitivamente l'aggravante mafiosa dell'associazione, aveva comunque riconosciuto la sussistenza di due distinte associazioni a delinquere “semplici” ed aveva rinviato ad altra sezione della Corte di Appello per la valutazione in ordine ad alcune responsabilità - di cui ai capi 11-
16 del secondo decreto che disponeva il giudizio - nonché per una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio;
che la Corte di Appello all'esito del rinvio aveva comunque condannato l'odierno attore ad anni dodici, mesi dieci di reclusione rideterminando in anni 3 la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. ex artt. 32 ter. e 32 quater c.p. applicata all'imputato”. Evidenziava altresì parte convenuta che dal 2014 al 2019 l'Amministrazione di fu coinvolta nel procedimento denominato “Mondo di Mezzo” per CP_1 essere stati alcuni funzionari dell'Amministrazione capitolina imputati, insieme all'odierno attore, di partecipare ad una associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di più reati, quali usura, estorsione, corruzione riciclaggio di denaro;
che nelle affermazioni rese l'allora Sindaca, lungi dal rivolgere un riferimento diretto ed individualizzato all'odierno attore, si era limitata a fare alcune riflessioni su una vicenda nota a tutti con l'espressione di;
evidenziava inoltre Parte_2 la convenuta amministrazione l'improcedibilità della richiesta risarcitoria relativamente alla richiesta risarcitorie per le dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, diverse da quelle del 9 marzo 2021 avendo il attivato il Pt_1 procedimento di mediazione solamente per questo ultimo fatto e non per la condotta ritenuta diffamatoria nell'atto di citazione e relativa alle dichiarazioni del 14 aprile 2021; articolava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della vicenda processuale sopra descritta nell'ambito della quale la Corte di Cassazione con sentenza 1525/19 aveva confermato il risarcimento per tutti i capi di imputazione ad esclusione dei capi 17,13, 22 e 23 del primo decreto di giudizio immediato e dei capi 9,11,12,16 e 20 del secondo decreto di giudizio immediato.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata di terzo in modo da poter essere manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno richiesto dall'attore. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituivano le assicurazioni di Roma chiedendo in via principale che venisse dichiarata inoperante la garanzia assicurativa essendo contrattualmente esclusa (art. A.3) la copertura del rischio per calunnia, ingiuria, diffamazione ed in generale qualsiasi comportamento doloso azionata dal CP_1
avendo ad oggetto il contratto di assicurazione le sole perdite patrimoniali
[...] cagionate a terzi nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli assicurati, e la copertura dei danni c.d. materiali cagionati a terzi (morte, lesioni personali o danneggiami a cose) soltanto ove verificatisi durante l'esecuzione delle opere nell'esercizio delle attività di progettazione, direzione lavori. In subordine concludeva comunque per il rigetto della domanda attorea non essendo diffamatorie le dichiarazioni rese dalla allora Sindaca del CP_1 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dal
[...]
a pag. 11 della memoria di costituzione. Si osserva brevemente Controparte_1 al riguardo che coincidono i soggetti attivi e passivi dell'istanza di mediazione e della successiva azione giurisdizionale;
vi è simmetria di petitum trattandosi in entrambi i casi di azione di diffamazione a mezzo stampa e in punto di fatto non risponde al vero che nelle lettere inviate a l'11 ed il 29 marzo 2021, CP_1 richiamate nell'istanza di mediazione, il per mezzo del suo legale avrebbe Pt_1 fatto riferimento “unicamente” ai fatti avvenuti in data 9 marzo 2021. Nella lettera dell'11 marzo, infatti, si fa riferimento alle numerose dichiarazioni ed interviste rilasciate in relazione al procedimento sopra indicato ( ) tra le quali Parte_2 da ultimo a quelle rilasciate in data 9 marzo 2021 fuori dalle aule della Corte di appello di Roma.
Parimenti va rigettata l'analoga eccezione sollevata da parte attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta dovendo escludersi che l'istanza di mediazione possa essere condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal comune non rientrando la domanda Controparte_1 riconvenzionale tra le previsioni di cui all'art. 5 d.lvo. 28/2010 (Cfr. Cass. S.U., n. 3452 del 07/02/2024).
Tanto rilevato quanto alla piena procedibilità della domanda giudiziale e della riconvenzionale formulata si osserva che nel merito la domanda avanzata da
[...]
non merita accoglimento. Parte_1 Va esclusa, invero, la fattispecie diffamatoria di cui all'art. 595 c.p. nelle dichiarazioni rese dall'allora Sindaca di Roma per mancanza della materialità della condotta consistente nell'uso di espressioni offensive dell'altrui reputazione non avendo le dichiarazioni rilasciate dall'allora Sindaca di Roma detta lesività; a ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni rese non solo non è individuato ma neppure individuabile nel il soggetto passivo. Pt_1
Pur essendo ben noto a questo Tribunale che il soggetto offeso se non determinato deve almeno essere determinabile, tuttavia, neppure detta determinabilità può ritenersi sussistente atteso che le dichiarazioni qui contestate sono talmente generiche e neutrali da non contenere alcun riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto e, in particolare, all'odierno attore (cfr. ex plurimis Cass., sez. V, 30 giugno 2004, n. 28861).
Quanto poi al difetto già indicato della materialità della condotta diffamatoria in relazione alle dichiarazioni della Sindaca “quello di credo sia stato
Parte_2 uno dei capitoli più bui della storia della nostra Capitale […]”; “Non voglio entrare nel merito delle faccende giudiziarie di – nessuno si
Parte_2 offenda, ma così sono state definite”; “Ho partecipato a convegno su anticorruzione organizzato da Ordine Avvocati di Roma. È un tema su cui lavoriamo dal primo giorno. Il nostro dovere era invertire la rotta dopo le vicende note come […]” è ictu oculi constatabile come esse siano prive di
Parte_2 contenuto lesivo dell'altrui reputazione. Posto che come sopra rilevato non è individuabile un soggetto passivo, ad avviso del Tribunale l'allora Sindaca nel fare riferimento a appare riferirsi piuttosto alla vicenda fenomenologica
Parte_2 sottesa al processo in cui il si era costituito parte civile Controparte_1
Le dichiarazioni rese, infatti, tenuto conto del significato obiettivo e complessivo delle parole usate, hanno una valenza del tutto neutrale, descrittive di un fenomeno e certamente oltre a non essere riferibili all'attore, non contengono alcun riferimento lesivo alla sua reputazione, tanto più considerato che il non era Pt_1 nemmeno l'unico imputato del processo passato alla cronaca con il nome di mafia capitale. Si osserva, infatti, che non può avere valenza diffamatoria l'uso dell'espressione in sè mafia capitale in ciò considerato che nello stesso decreto di giudizio immediato il reato associativo era contestato e qualificato come mafioso;
al più potrebbe trattarsi di inesattezza giuridica quando la Sindaca dichiarava che quello di
[...]
credo sia stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra Capitale Pt_2
[…]” sebbene la stessa appaia riferirsi, come sopra rilevato, più alla vicenda fenomenologica sottostante alla vicenda processuale, come meglio traspare tra l'altro dall'intervista integrale depositata da parte convenuta. Non può non darsi atto, inoltre, della circostanza che la vicenda processuale sin dall'inizio era passata alla cronaca come ” anche per il fatto che Parte_2 l'iniziale ipotesi contestata dell'associazione di stampo mafioso è stata definitivamente esclusa solo in un momento successivo per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 1525/2019.
Inesattezza giuridica che si ritiene non avere alcun rilievo diffamatorio nella fattispecie in esame posta l'assenza di riferibilità alcuna al elle dichiarazioni Pt_1 contestate. Non essendo la fattispecie in esame sussumibile in quella diffamatoria di cui all'art. 595 c.p. e non trovando peraltro tutela nel nostro ordinamento l'eventuale suscettibilità della persona che si ritiene offesa, la domanda va dunque integralmente rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta di risarcimento di danno all'immagine subito dal per effetto della Controparte_1 vicenda processuale che ha visto tra gli altri imputato l'odierno attore si osserva che la domanda è ammissibile. Qualora infatti la domanda riconvenzionale, come nella specie, non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus".
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria origina dallo stesso processo in relazione al quale l'attore ha lamentato la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dall'allora Sindaca di Roma sicché ad avviso del Tribunale ciò giustifica la trattazione simultanea di entrambe le domande.
Ciò posto la domanda risarcitoria del non merita accoglimento CP_1 non essendo stata fornita la prova del danno all'immagine subito da Roma capitale Il danno all'immagine è pur sempre un danno conseguenza ed è onere di chi chiede il risarcimento provarlo avendo, difatti, funzione tipicamente compensativa.
Su un piano generale, occorre premettere che nella fattispecie concreta viene in rilievo il disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale sicché il giudice civile deve attenersi alla statuizione definitiva del giudice penale in ordine all'accertamento del fatto ed all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, limitandosi a quantificare il danno, qualora il danneggiato abbia già attivamente partecipato al procedimento penale come parte civile costituita ed abbia ottenuto una pronuncia di condanna, sia pure generica, dell'imputato al risarcimento dei danni subiti. Sostiene il che il comportamento penalmente contestato Controparte_1 al sig. abbia provocato un danno civilisticamente apprezzabile, ex art. 2059 Pt_1
c.c., anche sotto il profilo, non meno rilevante, del danno all'immagine dell'Amministrazione, lesa sotto il profilo dell'affidamento che i privati pongono nel normale andamento e nell'efficienza della funzione pubblica. Premesso che il danno d'immagine vede come noto quale presupposto, da un lato, la condanna irrevocabile per i reati specificamente contemplati – quelli propri dei pubblici ufficiali e, dall'altro, il clamore della vicenda c.d. clamor fori -, si osserva che la pretesa risarcitoria prospettata in termini dí risarcimento del danno all'immagine esige un'allegazione di fatti specifici da cui desumere il pregiudizio di carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa con automatico ricorso alla liquidazione equitativa.
Inoltre il mancato deposito delle motivazioni delle sentenze di condanna non consente di verificare, ai fini risarcitori, l'incidenza causale dell'eventuale concorso del n uno o più reati contro la pubblica amministrazione nella causazione del Pt_1 danno asseritamente subito dal CP_1
Pertanto anche la domanda riconvenzionale del Comune di Roma non può trovare accoglimento.
Atteso il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite considerata la soccombenza dell'attore nella domanda articolata con l'atto di citazione possono essere nei rapporti con parte convenuta compensate per un terzo mentre per i restanti due terzi per il principio della soccombenza graveranno sull'attore.
Quanto ai rapporti con la terza convenuta occorre osservare che dovendosi escludere la copertura assicurativa di di Roma per i danni da Controparte_6 diffamazione essendo detto rischio esplicitamente escluso dal rapporto contrattuale assicurativo in essere tra la convenuta e la terza chiamata ai sensi dell'Art. A.3, lett.
h) delle condizioni generali di contratto, va condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di risarcimento danni da diffamazione avanzata da
[...] ; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da CP_1
- compensate per un terzo le spese di lite tra attore e convenuto, condanna
[...]
al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 9.900,00 oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in euro Parte_3 4.936,00 così ridotte del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13/01/2025
IL GIUDICE
dott. Cecilia Cavaceppi