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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. AN Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1729 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. CANTO Parte_1
LEONARDO);
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (Avv. SAVARESE CP_1
MAURIZIO);
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 25/03/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto del Tribunale di Palermo del 16/09/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, va rilevato che, con ordinanza del 05/02/2025, il
Giudice Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia:
“1) Conferma delle condizioni stabilite in sede di ordinanza presidenziale del 18 luglio 2023 con riferimento al mantenimento del figlio AN;
2) Onere del ricorrente di corrispondere alla resistente € 130,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
3) spese di lite compensate”.
Le parti, con note per l'udienza cartolare del 25/03/2025, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice Istruttore.
Orbene, le condizioni della proposta appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 15/10/1997, da , Parte_1 nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(PA) il 03/02/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 270, parte II, serie A, dell'anno1997, alle condizioni indicate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 25/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. AN Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. AN Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1729 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. CANTO Parte_1
LEONARDO);
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (Avv. SAVARESE CP_1
MAURIZIO);
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 25/03/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto del Tribunale di Palermo del 16/09/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, va rilevato che, con ordinanza del 05/02/2025, il
Giudice Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia:
“1) Conferma delle condizioni stabilite in sede di ordinanza presidenziale del 18 luglio 2023 con riferimento al mantenimento del figlio AN;
2) Onere del ricorrente di corrispondere alla resistente € 130,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
3) spese di lite compensate”.
Le parti, con note per l'udienza cartolare del 25/03/2025, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice Istruttore.
Orbene, le condizioni della proposta appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 15/10/1997, da , Parte_1 nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(PA) il 03/02/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 270, parte II, serie A, dell'anno1997, alle condizioni indicate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 25/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. AN Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.