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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 427/2025 instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANA ROMUALDI;
contro
(C.F. ) con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FRANCESCA STELLA;
CONCLUSIONI All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“affidare ad entrambi i genitori la piccola prevedendo il Persona_1 collocamento della bambina presso l'abitazione della madre in Ribolla (GR), via Umbria n. 16; quanto al diritto di visita con il genitore non collocatario, fino al compimento del terzo anno di età, il padre terrà la piccola due pomeriggi alla settimana il lunedì e Per_1 il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oltre alla domenica dalle ore 10.30 alle 17.00, salvo diverso accordo tra le parti;
- dal compimento del quarto anno di età in poi, nelle settimane pari il padre terrà con sé tre giorni a settimana feriali, due giorni dall'uscita di scuola alle 19.30, un Per_1 giorno dall'uscita di scuola sino alle 21.00 quando il padre, dopo cena, la riaccompagnerà a casa della madre. Nelle settimane dispari, il padre terrà con sé la figlia per un giorno feriale dalle ore 16.00 alle 19.30, oltre a tenerla con sé il venerdì dalle ore 16.00 fino al sabato per riaccompagnarla dalla madre prima di cena alle ore 19.30;
- durante le festività, fino al compimento del quarto anno di Celeste, la bambina trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, e si alterneranno padre e madre il 31 dicembre/1 gennaio con il giorno della Epifania;
lo stesso per i giorni di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni anche le altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc..). Dal compimento del quarto anno di età ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la bambina 7 giorni consecutivi o non nei periodi festivi ed estivi;
- la Sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico Inps e godrà di ogni altro Pt_2 beneficio fiscale per la figlia;
- il padre corrisponderà alla madre a titolo di assegno di mantenimento mensile per la figlia la somma di € 300,00 da erogarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla con il seguente IBAN: [...];
- le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento di identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione della relativa dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A. Per quanto riguarda gli arretrati sul mantenimento per la figlia dal momento della domanda ad oggi, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di Euro 200,00 insieme al mantenimento per il corrente mese di luglio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per la regolamentazione delle condizioni di affidamento della Controparte_1 minore , chiedendo “1 affidare ad entrambi i genitori la piccola Per_1 [...]
prevedendo il collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, Per_1 in Ribolla (GR), via Umbria n. 16; 2 regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come di seguito: - il padre, stante l'età della minore, e comunque fino al compimento del sesto anno di età, potrà recarsi a far visita alla figlia per due volte alla settimana presso l'abitazione materna, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Dal compimento del sesto anno di età, il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale e tenerla con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato per poi riaccompagnarla dalla madre la domenica sera per l'ora di cena;
- durante le festività civili e religiose e fino al compimento del sesto anno di età di , il padre potrà far visita alla bimba nelle giornate festive, previo accordo Per_1 con la madre. Successivamente al compimento del sesto anno di età della minore,
trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo natalizio dal 23 Per_1 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, la Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni le altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc..). Sempre a decorrere dal compimento del sesto anno di età, il padre potrà tenere con sé la bambina per un periodo di 7 giorni continuativi a luglio e ad agosto. - porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia CP_1
corrispondendo alla Sig.ra della somma mensile di Euro 500,00 da Per_1 Pt_1 erogarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla con il seguente iban: [...]; - condannare il Sig. al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal dicembre 2023 oltre agli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo;
3. le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4. l'assegno familiare INPS sarà percepito al 50% dai genitori;
5. entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento di identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione della relativa dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A.”.
Si costituiva chiedendo “1. affidare ad entrambi i genitori la Controparte_1 piccola prevedendo collocamento della stessa presso l'abitazione Persona_1 della madre, in Ribolla (GR) Via Umbria, 16; 2. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come di seguito: il padre, stante l'età della minore e comunque fino al compimento del terzo anno di età, potrà recarsi a far visita e tenere con sé la piccola anche fuori dalle mura domestiche due volte alla settimana, Per_1 il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il venerdì, con le solite modalità di visita del padre, la visita sarà riservata ai nonni paterni dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il padre potrà inoltre andare a prendere e tenere con sé la bambina il sabato o la domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Dal compimento del terzo anno di età, nelle settimane pari il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana (lunedì e mercoledi') dall'uscita di scuola alle 21.00, i nonni paterni potranno tenere con sé la piccola il venerdì dall' uscita di scuola fino alle 20.00. Nelle settimane Per_1 dispari il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedi' ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle 20.00 oltre al sabato dalle 10.00 alle 22.00. In maniera progressiva partire dal terzo anno di età il padre, nelle settimane dispari, terrà con sé la bambina oltre lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 anche il fine settimana dalle 10.00 del sabato fino alla domenica alle 19.00; 3. durante le festività civile e religiose, a partire dal secondo anno di età trascorrerà con Per_1 ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni la pasqua o il lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni le festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, I° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc…:). Sempre a decorrere dal compimento del secondo anno di età, il padre potrà tenere con sé la bambina per un periodo di 7 giorni continuativi a luglio e ad agosto ed una settimana continuativa nel periodo invernale.
4. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1
corrispondendo alla sig.ra della somma mensile di € 250,00 da Per_1 Pt_1 erogarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato con il seguente Iban : [...];
5. Le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6. L'assegno familiare INPS sarà percepito dal 50% dai genitori;
7. entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento d'identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione relativa alla dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A. Con vittoria nelle spese di lite”.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
Le spese di lite vanno compensate integralmente in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 92 comma 3 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle condizioni da loro concordate, così come specificate all'udienza del 3.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 427/2025 instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANA ROMUALDI;
contro
(C.F. ) con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FRANCESCA STELLA;
CONCLUSIONI All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“affidare ad entrambi i genitori la piccola prevedendo il Persona_1 collocamento della bambina presso l'abitazione della madre in Ribolla (GR), via Umbria n. 16; quanto al diritto di visita con il genitore non collocatario, fino al compimento del terzo anno di età, il padre terrà la piccola due pomeriggi alla settimana il lunedì e Per_1 il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oltre alla domenica dalle ore 10.30 alle 17.00, salvo diverso accordo tra le parti;
- dal compimento del quarto anno di età in poi, nelle settimane pari il padre terrà con sé tre giorni a settimana feriali, due giorni dall'uscita di scuola alle 19.30, un Per_1 giorno dall'uscita di scuola sino alle 21.00 quando il padre, dopo cena, la riaccompagnerà a casa della madre. Nelle settimane dispari, il padre terrà con sé la figlia per un giorno feriale dalle ore 16.00 alle 19.30, oltre a tenerla con sé il venerdì dalle ore 16.00 fino al sabato per riaccompagnarla dalla madre prima di cena alle ore 19.30;
- durante le festività, fino al compimento del quarto anno di Celeste, la bambina trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, e si alterneranno padre e madre il 31 dicembre/1 gennaio con il giorno della Epifania;
lo stesso per i giorni di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni anche le altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc..). Dal compimento del quarto anno di età ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la bambina 7 giorni consecutivi o non nei periodi festivi ed estivi;
- la Sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico Inps e godrà di ogni altro Pt_2 beneficio fiscale per la figlia;
- il padre corrisponderà alla madre a titolo di assegno di mantenimento mensile per la figlia la somma di € 300,00 da erogarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla con il seguente IBAN: [...];
- le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento di identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione della relativa dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A. Per quanto riguarda gli arretrati sul mantenimento per la figlia dal momento della domanda ad oggi, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di Euro 200,00 insieme al mantenimento per il corrente mese di luglio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per la regolamentazione delle condizioni di affidamento della Controparte_1 minore , chiedendo “1 affidare ad entrambi i genitori la piccola Per_1 [...]
prevedendo il collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, Per_1 in Ribolla (GR), via Umbria n. 16; 2 regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come di seguito: - il padre, stante l'età della minore, e comunque fino al compimento del sesto anno di età, potrà recarsi a far visita alla figlia per due volte alla settimana presso l'abitazione materna, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Dal compimento del sesto anno di età, il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale e tenerla con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato per poi riaccompagnarla dalla madre la domenica sera per l'ora di cena;
- durante le festività civili e religiose e fino al compimento del sesto anno di età di , il padre potrà far visita alla bimba nelle giornate festive, previo accordo Per_1 con la madre. Successivamente al compimento del sesto anno di età della minore,
trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo natalizio dal 23 Per_1 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, la Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni le altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc..). Sempre a decorrere dal compimento del sesto anno di età, il padre potrà tenere con sé la bambina per un periodo di 7 giorni continuativi a luglio e ad agosto. - porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia CP_1
corrispondendo alla Sig.ra della somma mensile di Euro 500,00 da Per_1 Pt_1 erogarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla con il seguente iban: [...]; - condannare il Sig. al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal dicembre 2023 oltre agli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo;
3. le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4. l'assegno familiare INPS sarà percepito al 50% dai genitori;
5. entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento di identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione della relativa dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A.”.
Si costituiva chiedendo “1. affidare ad entrambi i genitori la Controparte_1 piccola prevedendo collocamento della stessa presso l'abitazione Persona_1 della madre, in Ribolla (GR) Via Umbria, 16; 2. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come di seguito: il padre, stante l'età della minore e comunque fino al compimento del terzo anno di età, potrà recarsi a far visita e tenere con sé la piccola anche fuori dalle mura domestiche due volte alla settimana, Per_1 il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il venerdì, con le solite modalità di visita del padre, la visita sarà riservata ai nonni paterni dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il padre potrà inoltre andare a prendere e tenere con sé la bambina il sabato o la domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Dal compimento del terzo anno di età, nelle settimane pari il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana (lunedì e mercoledi') dall'uscita di scuola alle 21.00, i nonni paterni potranno tenere con sé la piccola il venerdì dall' uscita di scuola fino alle 20.00. Nelle settimane Per_1 dispari il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedi' ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle 20.00 oltre al sabato dalle 10.00 alle 22.00. In maniera progressiva partire dal terzo anno di età il padre, nelle settimane dispari, terrà con sé la bambina oltre lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 anche il fine settimana dalle 10.00 del sabato fino alla domenica alle 19.00; 3. durante le festività civile e religiose, a partire dal secondo anno di età trascorrerà con Per_1 ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni la pasqua o il lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni le festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, I° maggio, 2 giugno, Ferragosto, etc…:). Sempre a decorrere dal compimento del secondo anno di età, il padre potrà tenere con sé la bambina per un periodo di 7 giorni continuativi a luglio e ad agosto ed una settimana continuativa nel periodo invernale.
4. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1
corrispondendo alla sig.ra della somma mensile di € 250,00 da Per_1 Pt_1 erogarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato con il seguente Iban : [...];
5. Le spese straordinarie, così come definite dal protocollo attualmente vigente presso il tribunale di Grosseto, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6. L'assegno familiare INPS sarà percepito dal 50% dai genitori;
7. entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio temporaneo ed a concedere reciproco assenso al documento d'identità valido per l'espatrio per i paesi UE ed al rilascio del passaporto con la sottoscrizione relativa alla dichiarazione o di ogni altro eventuale documento richiesto dalla P.A. Con vittoria nelle spese di lite”.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
Le spese di lite vanno compensate integralmente in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 92 comma 3 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle condizioni da loro concordate, così come specificate all'udienza del 3.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti