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Articolo 2 della Legge 18 marzo 1976, n. 65
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Articolo 1
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Legge 18 marzo 1976, n. 65
Articolo 2 della Legge 18 marzo 1976, n. 65
Versione
1 aprile 1976
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 aprile 1976
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