Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4855/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.06.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G.4855/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Piscopo Paola;
Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di assistenza) e, dunque, dell'accertamento dello stato invalidante con riduzione permanente della capacità lavorativa pari e/o superiore al 74%.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa , nominata nella presente fase, ha confermato Per_1
il giudizio del ctu della fase atp, dott. il quale non riconosceva al ricorrente il Persona_2
beneficio della prestazione richiesta.
Più precisamente, il precedente CTU riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 63%, in base alla seguente diagnosi:
Broncopatia cronica ostruttiva enfisematosa, disturbo depressivo reattivo di grado lieve-medio.
Dall'accertamento medico svolto dalla dott.ssa è emerso che il ricorrente, di anni 60 (al Per_1 momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
- BPCO,
- CARDIOPATIA IPERTENSIVA,
- NEVROSI ANSIOSA.
Dalla perizia emerge che “il quadro clinico del ricorrente è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. In ambito respiratorio, il ricorrente presenta una storia clinica di BPCO. […] A riguardo in atti sono depositate diverse valutazioni clinico-strumentali: dall'ultima, datata 05.09.23, si descrive un soggetto con esame obiettivo suggestivo di murmure con carattere aspro e attenuato in assenza di rumori aggiunti. In essa è descritta anche un recente esito di polmonite documentata anche da referto TC Torace effettuata in regime di urgenza presso il P.O. " . In essa si rilevano Pt_2 diffusi segni di enfisema bilaterale, ispessimento dell'interstizio parenchimale nel LSS e stria fibro-disventilatoria nel segmento posteriore del LSD. A seguire ha effettuato ulteriore controllo strumentale, datato 04.09.23, in cui sostanzialmente si conferma quanto già evidenziato nel precedente referto con persistenza di grossolani segni di distrofia enfisematosa centro-lobulare a carico di entrambi i parenchimi. Mentre, per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, in atti vi è valutazione del settembre 2023 in cui si descrive un quadro conclusivo di aritmia extrasistolica ventricolare in BPCO in Il classe NYHA. A seguire si è sottoposto ad altra valutazione clinico-strumentale, datata 11.01.24, in cui si descrive un quadro di cardiopatia ischemica-ipertensiva in II/III classe NYHA: in essa è riportato anche referto esame ecocardiografico in cui si descrive un atrio sinistro ingrandito con ventricolo omolaterale di dimensioni endocavitarie conservate in presenza di ipertrofia concentrica con cinesi segmentaria suggestiva di acinesia del setto medio-inferiore e della parete postero- laterale. […] Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del 35% (cod. 6404), mentre per la patologia cardiovascolare, valutabile alla stregua di una I/II classe NYHA, si può riconoscere una percentuale invalidante del 35% (cod. 6441 e cod. 6442). Infine, per quanto concerne la sfera emotiva, il ricorrente riferisce di una sintomatologia riconducibile ad una deflessione del tono dell'umore in senso depressivo: è da premettere che tale sintomatologia è stata riportata e valutata sia dalla Commissione Medica che dal CTU, ma che in atti risulta essere priva di documentazione. L'esame clinico è stato condotto utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico da cui si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Presenta conservati i normali rapporti cranio-facciali.
Da test somministrati non si evidenziano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica, rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato. Riferisce astenia, apatia e polarizzazione ideativa sulle tematiche organiche. Lamenta stato ansioso. Non riferisce dispercezioni uditive”.
Prosegue la ctu affermando “…Per il quadro clinico descritto si può riconoscere una percentuale invalidante del 15% (cod. 2207, D.M. 05.02.92). Oltre alle patologie descritte e valutate, il ricorrente non presenta altre limitazioni ai restanti apparati anatomici: tale considerazione è sostenuta anche dall'assenza di certificazioni in merito. In conclusione, le patologie appena indicate, in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, possono indirizzare per il riconoscimento al sig.re di una invalidità pari al Parte_1
64%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 23.05.22”.
Va rilevato al riguardo che la difesa del ricorrente ha contestato le risultanze della perizia per la diversa valutazione in ordine alla Broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa;
la ctu ha tuttavia esaurientemente motivato le proprie conclusioni alla luce dell'esame obiettivo effettuato sulla persona del ricorrente e della documentazione acquisita, pervenendo a conclusioni logiche e coerenti con gli atti di causa, che pertanto sono qui condivise e fatte proprie.
Il ricorrente deve quindi ritenersi soggetto con riduzione permanente della capacità Pt_3 lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) con percentuale del 64% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso pertanto nono può trovare accoglimento.
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio sono liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 5261/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, con percentuale del 64% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa;
- nulla per le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 13.06.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo