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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4905/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 18/10/2023; proposto da (difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese); Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine 2022/2023, nella misura dell'importo nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa due terzi le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 800,00 Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di ricorrente . dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“- accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
1 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- e, conseguentemente, condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannare il al pagamento della somma di €1.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente precaria alle dipendenze del resistente, con ultima sede di servizio CP_1 presso l'I.C. Foscolo - Bagnara Calabra e di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del , con incarichi a tempo determinato, per gli anni scolastici Controparte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
2 In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3 La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla EM Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) soltanto per l'anno scolastico 2022/2023.
Con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, invece, la ricorrente ha prestato servizio in forza di un contratto (cfr. all. ricorrente) con scadenza anteriore al 30 giugno o al 31 agosto (contratto ex art. 231 bis D.L. 34/2020 dal 05.10.2020 sino al 09.06.2021), e tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.
Parimenti, quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022, trattandosi di supplenze temporanee brevi, a parere del giudicante, difetta il nesso -evidenziato dalla EM Corte- tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo, nel pensiero espresso dalla Corte, il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore.
La Corte, nella citata sentenza, ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica.
La sentenza premesso il “diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata” a dire della Corte il beneficio della Carta docente “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che
4 rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”.
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, nonché “La
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1 piano”.
Ne discende a dire della Corte “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e, pertanto, “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
Alla luce di quanto sopra esposto - considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte EM (secondo la Corte EM il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico) anche in vista della programmazione formativa, deve concludersi che le
5 supplenze brevi, temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
In conclusione, non rinvenendosi per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 alcuna supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, la domanda sul punto va rigettata.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla EM (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto solo per l'anno scolastico 2022/2023, con CP_1 condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge. CP_1
Parte ricorrente, inoltre, ha dimostrato l'attuale permanenza nel sistema scolastico (presso l'ISTITUTO SCOLASTICO S. EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA - RCAA81900N, in virtù di contratto a tempo indeterminato, dal 01.09.2024).
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 18.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4905/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 18/10/2023; proposto da (difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese); Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine 2022/2023, nella misura dell'importo nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa due terzi le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 800,00 Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di ricorrente . dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“- accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
1 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- e, conseguentemente, condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannare il al pagamento della somma di €1.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente precaria alle dipendenze del resistente, con ultima sede di servizio CP_1 presso l'I.C. Foscolo - Bagnara Calabra e di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del , con incarichi a tempo determinato, per gli anni scolastici Controparte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
2 In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3 La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla EM Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) soltanto per l'anno scolastico 2022/2023.
Con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, invece, la ricorrente ha prestato servizio in forza di un contratto (cfr. all. ricorrente) con scadenza anteriore al 30 giugno o al 31 agosto (contratto ex art. 231 bis D.L. 34/2020 dal 05.10.2020 sino al 09.06.2021), e tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.
Parimenti, quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022, trattandosi di supplenze temporanee brevi, a parere del giudicante, difetta il nesso -evidenziato dalla EM Corte- tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo, nel pensiero espresso dalla Corte, il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore.
La Corte, nella citata sentenza, ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica.
La sentenza premesso il “diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata” a dire della Corte il beneficio della Carta docente “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che
4 rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”.
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, nonché “La
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1 piano”.
Ne discende a dire della Corte “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e, pertanto, “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
Alla luce di quanto sopra esposto - considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte EM (secondo la Corte EM il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico) anche in vista della programmazione formativa, deve concludersi che le
5 supplenze brevi, temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
In conclusione, non rinvenendosi per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 alcuna supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, la domanda sul punto va rigettata.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla EM (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto solo per l'anno scolastico 2022/2023, con CP_1 condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge. CP_1
Parte ricorrente, inoltre, ha dimostrato l'attuale permanenza nel sistema scolastico (presso l'ISTITUTO SCOLASTICO S. EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA - RCAA81900N, in virtù di contratto a tempo indeterminato, dal 01.09.2024).
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 18.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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