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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1040 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Giovanni Di Traglia, che Email_1 la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente all'avv. Guido Salvi, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 1°.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la società ha proposto in via principale un'azione di Pt_1 risoluzione dichiarativa ex art. 1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di affitto d'azienda datato 14.12.2021, nel quale sarebbe subentrata, o, in via gradata, un'azione di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c.,
pagina 1 di 4 chiedendo in ogni caso l'ordine di rilascio dell'azienda, la condanna dell'affittuaria a pagare tutti i corrispettivi maturati e maturandi fino al rilascio nonché la rispettiva penale giornaliera per il ritardo nella riconsegna di € 500,00.
Non si costituiva in giudizio la società , che veniva dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 1°.10.2025, all'esito della quale il Giudice riservava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande della ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Tra l'altro, in ordine ai contratti ospitanti una clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., al Giudice è impedito valutare la gravità dell'inadempimento ivi previsto, essendo il suo esame limitato all'effettiva esistenza dell'inadempimento e alla sua imputabilità al debitore.
Nella fattispecie concreta, l'attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., e segnatamente: ha prodotto in giudizio il contratto d'affitto d'azienda esercitata nel Comune di Grosseto, via Aurelia Nord, nella cui veste di affittante è subentrata (all.ti 1 e 2); ha allegato l'inadempimento dell'affittuaria agli obblighi contrattualmente assunti, tra cui in primis il pagamento dei canoni;
ha documentato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto con
PEC del 10.10.2023 (all. 3).
La resistente, rimanendo contumace, ha mostrato disinteresse alla lite, analogamente a quanto avvenuto nella procedura mediatizia (all. 5) e non ha comunque dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni o che l'inadempimento non le sia stato imputabile.
Deve, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto d'azienda alla data del 10.10.2023.
pagina 2 di 4 Per l'effetto, deve ordinarsi il rilascio immediato dell'azienda per cui è causa in favore della ricorrente, stante il tempo trascorso dalla cessazione del contratto e il contegno dell'affittuaria.
In virtù dell'art. 1591 c.c., applicabile anche in materia d'affitto d'azienda, la resistente va poi condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 36.294,77 per le mensilità scadute da aprile 2024 a giugno 2025 (compresi), oltre a quelle da scadere (€
2.615,35 mensili, comprensivi di rivalutazione ISTAT) fino al rilascio, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ma senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta.
Infine, sulla base dell'art.
5.1. del contratto - a mente del quale: «Qualora l' non Pt_2 venisse riconsegnata alla scadenza del presente Contratto o in caso di perdita di efficacia C dello stesso per qualsiasi ragione e/o motivo intervenuta, alla data e nei termini che comunicherà a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, l'Affittuario sarà tenuto a pagare una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardata consegna, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni» - la resistente va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 354.000,00 a titolo di penale da ritardo maturata fino ad oggi dal
25.10.2023 (giorno successivo a quello fissato per la riconsegna dei beni con l'intimazione del 10.10.2023), oltre alla somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardata riconsegna dell'azienda con decorrenza dal 2.10.2025, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ma senza rivalutazione monetaria, non operabile in automatico rispetto al debito risarcitorio già preventivamente liquidato dalla clausola penale (cfr.
Cass. n. 18940/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, in riferimento al credito riconosciuto (criterio del “decisum”), ed escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara avvenuta, alla data del 10.10.2023, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 13.12.2021, avente a pagina 3 di 4 oggetto l'azienda esercitata negli immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di
Grosseto al foglio 51, p.lla 114, sub. 3 e 4;
2) condanna la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, dell'azienda di cui sopra;
3) condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 36.294,77 a titolo di indennità di occupazione per i mesi da aprile 2024 a giugno 2025 (compresi), oltre a quelle da scadere (€ 2.615,35 mensili) fino al rilascio, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 354.000,00 a titolo di penale da ritardo maturata fino ad oggi dal 25.10.2023, oltre alla somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardata riconsegna dell'azienda con decorrenza dal 2.10.2025, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 5.882,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto 1.10.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1040 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Giovanni Di Traglia, che Email_1 la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente all'avv. Guido Salvi, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 1°.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la società ha proposto in via principale un'azione di Pt_1 risoluzione dichiarativa ex art. 1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di affitto d'azienda datato 14.12.2021, nel quale sarebbe subentrata, o, in via gradata, un'azione di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c.,
pagina 1 di 4 chiedendo in ogni caso l'ordine di rilascio dell'azienda, la condanna dell'affittuaria a pagare tutti i corrispettivi maturati e maturandi fino al rilascio nonché la rispettiva penale giornaliera per il ritardo nella riconsegna di € 500,00.
Non si costituiva in giudizio la società , che veniva dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 1°.10.2025, all'esito della quale il Giudice riservava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande della ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Tra l'altro, in ordine ai contratti ospitanti una clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., al Giudice è impedito valutare la gravità dell'inadempimento ivi previsto, essendo il suo esame limitato all'effettiva esistenza dell'inadempimento e alla sua imputabilità al debitore.
Nella fattispecie concreta, l'attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., e segnatamente: ha prodotto in giudizio il contratto d'affitto d'azienda esercitata nel Comune di Grosseto, via Aurelia Nord, nella cui veste di affittante è subentrata (all.ti 1 e 2); ha allegato l'inadempimento dell'affittuaria agli obblighi contrattualmente assunti, tra cui in primis il pagamento dei canoni;
ha documentato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto con
PEC del 10.10.2023 (all. 3).
La resistente, rimanendo contumace, ha mostrato disinteresse alla lite, analogamente a quanto avvenuto nella procedura mediatizia (all. 5) e non ha comunque dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni o che l'inadempimento non le sia stato imputabile.
Deve, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto d'azienda alla data del 10.10.2023.
pagina 2 di 4 Per l'effetto, deve ordinarsi il rilascio immediato dell'azienda per cui è causa in favore della ricorrente, stante il tempo trascorso dalla cessazione del contratto e il contegno dell'affittuaria.
In virtù dell'art. 1591 c.c., applicabile anche in materia d'affitto d'azienda, la resistente va poi condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 36.294,77 per le mensilità scadute da aprile 2024 a giugno 2025 (compresi), oltre a quelle da scadere (€
2.615,35 mensili, comprensivi di rivalutazione ISTAT) fino al rilascio, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ma senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta.
Infine, sulla base dell'art.
5.1. del contratto - a mente del quale: «Qualora l' non Pt_2 venisse riconsegnata alla scadenza del presente Contratto o in caso di perdita di efficacia C dello stesso per qualsiasi ragione e/o motivo intervenuta, alla data e nei termini che comunicherà a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, l'Affittuario sarà tenuto a pagare una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardata consegna, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni» - la resistente va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 354.000,00 a titolo di penale da ritardo maturata fino ad oggi dal
25.10.2023 (giorno successivo a quello fissato per la riconsegna dei beni con l'intimazione del 10.10.2023), oltre alla somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardata riconsegna dell'azienda con decorrenza dal 2.10.2025, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ma senza rivalutazione monetaria, non operabile in automatico rispetto al debito risarcitorio già preventivamente liquidato dalla clausola penale (cfr.
Cass. n. 18940/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, in riferimento al credito riconosciuto (criterio del “decisum”), ed escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara avvenuta, alla data del 10.10.2023, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 13.12.2021, avente a pagina 3 di 4 oggetto l'azienda esercitata negli immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di
Grosseto al foglio 51, p.lla 114, sub. 3 e 4;
2) condanna la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, dell'azienda di cui sopra;
3) condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 36.294,77 a titolo di indennità di occupazione per i mesi da aprile 2024 a giugno 2025 (compresi), oltre a quelle da scadere (€ 2.615,35 mensili) fino al rilascio, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 354.000,00 a titolo di penale da ritardo maturata fino ad oggi dal 25.10.2023, oltre alla somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardata riconsegna dell'azienda con decorrenza dal 2.10.2025, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 5.882,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto 1.10.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4