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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2024, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
composto da
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Ing. Marco Muratore Componente esperto riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1379 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, in atto vertente tra:
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
); C.F._1
2) dei fratelli , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(P.I. ) con sede in Palagonia, via Palermo n. 37; CP_4 P.IVA_1
3) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 [...]
e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4 [...]
); C.F._4
4) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._5
);
[...]
5) , nato a [...] il dì 8.11.1962 (C.F. Parte_6 [...]
); C.F._6 2
6) nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_7 CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
e , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_9 C.F._9
);
[...]
7) , nata a [...] il [...] (C.F Parte_10 [...]
); C.F._10
8) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_11 [...]
); C.F._11
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Francesco Furnari e Angela Bruno,
RICORRENTI
CONTRO
L' Controparte_5
la , (C.F. ,
[...] Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
RESISTENTE
Conclusioni per i ricorrenti: “dopo l'accertata ed inequivocabile responsabilità dell'Ente convenuto, si chiede l'accoglimento della domanda con la condanna al
risarcimento dei rispettivi danni anche a favore degli ulteriori ricorrenti, come
quantificati nella relazione peritale, con interessi e svalutazione monetaria
dall'allagamento del 26 ottobre 2019 ed il rimborso spese legali e peritali, anche
dell' sulla base della ultima nota spese, le quali sono oggi divenute CP_7 inderogabili”.
Conclusioni per la parte convenuta: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
Reiectis Adversis - Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e 3
diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non
creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della
convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt.
1227, commi 1 e 2; (…) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2020 , la società Parte_1
dei fratelli , , le NE Controparte_1 CP_2 Parte_12 Parte_2
, e , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , unitamente a e Parte_6 Controparte_8 Parte_7 Parte_8
a , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(nel ricorso figurava anche il nominativo di tale “ CP_9 Persona_1
” ma con nota del 18.1.2021 i difensori precisavano trattarsi di un refuso)
[...]
agivano nei confronti della
[...]
– per ottenerne Controparte_10
la condanna al risarcimento dei danni subiti dai terreni agricoli siti nei Comuni di
Ramacca e di Palagonia, ed analiticamente indicati in atti, da essi coltivati, quali proprietari o in forza di regolare titolo di godimento, allagatisi in conseguenza delle esondazioni del fiume Gornalunga e dell'affluente torrente Sbarda L'Asino verificatesi in occasione delle precipitazioni meteoriche dei giorni 26-27 ottobre
2019. Esponevano che le loro richieste trovavano riscontro negli esiti della consulenza che era stata espletata nell'ambito del procedimento di accertamento 4
tecnico preventivo da loro in precedenza promosso (A.T.P. portante il n.ro
2305/2019 R.G.).
Si costituiva l'Autorità di , che aveva partecipato all'A.T.P., chiedendo il CP_5
rigetto delle domande o, almeno, una riduzione del quantum del risarcimento in considerazione della condotta colposa anche dei danneggiati, ai sensi dell'art.1227 co.1 e 2 c.c..
Dopo la formale acquisizione del fascicolo del summenzionato procedimento di cui all'art.696 c.p.c., con sentenza parziale definitiva n. 1139/2023, pubblicata il
13.6.2023, questo Tribunale Regionale condannava l'ente resistente al risarcimento dei danni patiti da , e Persona_2 Controparte_8 [...]
e al pagamento delle relative spese di lite, mentre rimetteva la Controparte_9
causa sul ruolo in relazione ai restanti ricorrenti.
Per costoro veniva infatti ritenuto necessario demandare alla cancelleria di verificare la sussistenza di altri procedimenti di analoga natura da costoro promossi innanzi a questo Tribunale afferenti a fenomeni calamitosi verificatisi in epoca prossima a quello per cui è processo onde avere certezza del fatto che i danni riscontrati sui fondi nell'ambito dell su indicato fossero da ricondurre CP_7 interamente all'evento della fine di ottobre del 2019.
Veniva, quindi, disposto, con ordinanza del 19.12.2023, il richiamo dei consulenti di ufficio nominati nell' A.T.P. , Ing. e Dott. , Persona_3 Persona_4
al fine di effettuare apposita verifica tecnica mediante esame degli atti degli ulteriori procedimenti.
Dopo il deposito del riscontro degli ausiliari, la causa, trattata in modalità “scritta”,
è stata nuovamente posta in decisione con ordinanza del 21.3.2024.
*************** 5
Vi sono i presupposti per accogliere le domande risarcitorie di tutti gli attuali ricorrenti, salvo che con riferimento alla società , per la quale si CP_1 rende necessaria l'ulteriore integrazione istruttoria cui infra.
In merito alla sussistenza dell'an della responsabilità aquiliana dell'ente convenuto possono richiamarsi ed estendersi alle posizioni in delibazione i rilievi già compiuti nella sentenza parziale n.ro 1139/23, in piena condivisione delle conclusioni della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di istruzione preventiva, afferenti sia al carattere non eccezionale dell'evento meteorico in relazione a tutto il comprensorio in cui sono ubicati i fondi di causa - suddiviso dai tecnici in diverse sezioni di chiusura (v. pag. 47 della relazione di c.t.u.) e per tutte con “tempi di ritorno” stimati tra i due e i cinque anni - sia alla causa delle esondazioni, riconducibile alla presenza, in tutte le sezioni dei due corsi d'acqua, di una vegetazione infestante, costituita per lo più da canneti, la quale, riducendo l'ampiezza dell'alveo ovvero ostacolando il libero deflusso delle acque, ebbe a comportare un innalzamento dei tiranti idrici che superarono le arginature esistenti, peraltro di limitata altezza.
Le valutazioni peritali, basate sulla valutazione incrociata dei dati forniti dalle immagini satellitari dell'area in questione, anche nei periodi antecedenti e successivi all'evento meteorico, e di quelli offerti dalla metodologia di tele- rilevamento meglio descritta nella c.t.u., si presentano, infatti, puntuali e basate su criteri tecnici rigorosi né sono state oggetto di contestazione da parte dell'Autorità resistente.
Anche sotto il profilo strettamente giuridico, si ritiene in questa sede sufficiente richiamare le analitiche motivazioni della sentenza parziale rimarcando come, a fronte di una protratta assenza di interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia dei due corsi d'acqua da parte dell'Amministrazione resistente, nessun concorso di colpa può ascriversi ai danneggiati. 6
Tanto premesso, occorre esaminare nello specifico le posizioni dei residui ricorrenti.
Per quel che riguarda i danni patiti dal complesso aziendale della ricorrente
, sito in agro di Ramacca, gli stessi sono stati circoscritti Parte_1
dai periti alle perdite subite dalle particelle 1 e 3 del foglio 17, attivate a seminativo, e quantificati, per danno emergente e lucro cessante, nell'importo complessivo di euro 39.579,00 (v. pag.84-88 della c.t.u.).
Gli esperti, nei chiarimenti depositati il 2.2.2024, hanno confermato il superiore importo escludendo il rischio di una duplicazione di poste risarcitorie rispetto ad un altro procedimento in precedenza promosso dalla ricorrente innanzi a questo
Tribunale (A.T.P. n.2362/18 e successivo giudizio di merito n.ro 1115/2019 R.G.),
evidenziando come i seminativi siano colture annuali e che le ulteriori voci di danno, “relative al ripristino dei luoghi e gli interventi fitosanitari alle piante esistenti, vanno sempre conteggiate e ricalcolate dopo ogni evento. (cfr. pag. 6
delle note depositate il 2.2.2024).
Per quanto attiene a , titolare, in forza di acquisto dall'ISMEA Parte_11
del 27.3.2019 con patto di riservato dominio, dei fondi siti in Ramacca, c.da Casal
D'Urso, rispettivamente alla p.lla 142 del foglio di mappa 125 e alla particella 152 del foglio di mappa 117, destinati in parte a seminativo, in parte ad uliveto e in parte a coltivazione di cavolfiori, il danno è stato stimato in complessivi euro
18.931,00 (ibidem,pag.80-84).
I terreni pervenuti per successione ereditaria alle NE , Parte_2
ed si trovano in Ramacca, c.da Ventrelli, particella 136 del Parte_3 Pt_4
foglio di mappa 126 e particelle 174 e 177 del foglio di mappa 127, e costituiscono un unico appezzamento che, al momento della esondazione, era coltivato a carciofeto. La stima operata dai c.t.u., che hanno tenuto conto della tipologia di coltura e del fatto che l'evento intervenne quando era prossima la 7
raccolta dei frutti e hanno anche operato una distinzione di perdita in relazione alle due diverse varietà di carciofi impiantate (ibidem, pag.88), appare scrupolosa e insensibile rispetto a pregiudizi derivanti da altri eventi. Essa ammonta all'importo finale complessivo di euro 17.546,00.
Per quel che concerne gli agrumeti siti in agro di Ramacca, c.da Cacocciola, foglio 117, gestiti da , i periti hanno ritenuto che “il Parte_6 danno all'azienda del ricorrente, legato direttamente alla esondazione delle acque provenienti dal fiume Gornalunga, si è manifestato esclusivamente nelle
particelle nn.83 e 51 e, probabilmente, in una ristretta parte attigua alla particella
80” (pag. 93 c.t.u). Esso è stato quantificato in euro 4.232,00.
Ritiene il Collegio, condividendo le argomentazioni esposte nelle note delle difese dei ricorrenti depositate l'8.11.2023, che le voci di danno analiticamente individuate dai c.t.u. non contengano duplicazioni rispetto alle poste risarcitorie di cui all'altro procedimento in precedenza avviato dal medesimo ricorrente (quello promosso anche dalla , sopra indicato). Parte_1
Per quel che concerne gli agrumeti di siti in Ramacca, i periti Parte_5 hanno specificato che l'allagamento ha interessato esclusivamente le particelle
276 e 275 del foglio 111 e hanno circoscritto i danni riconoscendo con rigore solo le voci indicate alle pag- 97-99 del loro elaborato, per un importo complessivo di euro 4.545,00.
Venendo ai terreni siti in Ramacca al foglio 150 oggetto della domanda di
, di e di , i consulenti hanno Parte_8 Parte_7 Parte_9 evidenziato che l'esondazione del Gornalunga ha riguardato con certezza “le sole particelle 307 e 874 in minima parte, nonché le nn. 869,256, 364 ed anche qui in minima parte la n.870” (pag.99 della relazione di c.t.u.) e hanno stimato il danno complessivo nell'importo di euro 2.272,00. La richiesta risarcitoria verrà dunque accolta in tale misura e solo con riferimento ai primi due ricorrenti posto che, 8
dall'esame dei titoli di proprietà, non si rinviene alcun diritto in capo alla in Pt_9
relazione ai terreni appena indicati.
Il pregiudizio patito dalla azienda della ricorrente , sita Parte_10
in c.da Cuticchi di Ramacca, formata da due appezzamenti (il primo costituito dalle particelle nn. 50, 53, 174, 133, 134, 383 e 57 del foglio 158, il secondo costituito dalle particelle nn. 52, 56, 59, 336, 337, 338 del medesimo foglio), è
stato dai periti ricollegato esclusivamente alle acque esondate dal fiume
Gornalunga le quali hanno ristagnato per giorni sul terreno (v. pag. 104 dell'elaborato peritale). Esso è stato quantificato in complessivi euro 31.860,00 con computo analitico delle varie voci di spesa.
Trattandosi di debiti di valore, i predetti importi, quantificati alla data della relazione di A.T.P. del settembre 2020, vanno rivalutati ad oggi. Inoltre su di essi, devalutati alla data dell'illecito (ottobre 2019), devono essere calcolati, come chiesto, gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
In conclusione, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare:
a la somma di euro 49.822,00; Parte_1
a , e la somma di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
22.086,00;
a la somma di euro 7.052,37 Parte_5
a la somma di euro 5.327,10 Parte_6
a e a la somma di euro 2.860,00 Parte_7 Parte_8
a la somma di euro 40.105,00 Parte_10
a la somma di euro 23.830,00. Parte_11
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria per i danni patiti dai numerosi appezzamenti di terreno condotti dalla società , appare invece CP_1 9
necessario disporre un nuovo richiamo dei consulenti tenuto conto che i predetti,
in sede di riscontro alla richiesta contenuta nella ordinanza del 19.12.2023, non risultano avere esaminato e comparato il contenuto delle poste risarcitorie riconosciute in altro procedimento promosso da tale società innanzi a questo
Tribunale (portante il n.ro 766/2019 R.G., deciso sulla scorta della c.t.u. resa nell'A.T.P n.ro 2245/2018).
In base alla regola della soccombenza, l'Autorità di Bacino va condannata al pagamento a favore dei ricorrenti oggi vittoriosi delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di cui all'art.696 c.p.c..
In relazione a quest'ultimo, le stesse vanno determinate, applicando i parametri tariffari di riferimento in base al valore della causa, in euro 2.225,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi.
Per quanto riguarda i costi della c.t.u dell'A.T.P. n.ro 2305/2019, gli stessi vanno rifusi dalla parte soccombente a favore di ciascuno dei superiori ricorrenti vittoriosi nelle misure con cui sono stati ripartiti nel decreto presidenziale di liquidazione del 21.12.2020. Quest'ultimo, infatti, nel liquidare ai c.t.u. la somma complessiva di euro 21.586,01, di cui euro 20.865,61 per onorario ed euro
720,40 per spese, oltre C.P. di categoria e I.V.A., ne aveva posto il pagamento a carico dei promotori del procedimento “in misura proporzionale all'importo dei danni accertati per ciascuno di essi, senza vincolo di solidarietà”; in ogni caso,
l'Amministrazione soccombente sarà tenuta a onorare i costi ancora non corrisposti ai periti.
Le spese del presente giudizio, in relazione alle sette aziende sulla cui domanda si sta provvedendo in via definitiva, si liquidano applicando per ognuno di esse un aumento del 30% sull'importo-base liquidato nella sentenza n.ro 1139/2023 (30% di euro 7.200,00 = euro 2.160,00 x 7= euro 15.120,00), ed un ulteriore incremento complessivo di euro 4.715,00, calcolato in base ai parametri tariffari 10
minimi, per l'”appendice” di processo svolta dopo la remissione della causa sul ruolo. Tale importo ammonta complessivamente ad euro 19.835,00, su cui rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Vanno riservate alla pronuncia definitiva le spese attinenti alla domanda proposta dalla società dei fratelli . Controparte_1 CP_2
Le spese afferenti alla posizione di possono compensarsi Parte_9
integralmente non avendo la partecipazione della predetta aggravato le attività
defensionali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Regione Sicilia,
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1
, e , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e a , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e : Parte_10 Parte_11 condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la a pagare: CP_5
- a la somma di euro 49.822,00; Parte_1
- a , e la complessiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
somma di euro 22.086,00;
- a la somma di euro 7.052,37; Parte_5
- a la somma di euro 5.327,10; Parte_6
- a e a la somma di euro 2.860,00; Parte_7 Parte_8
- a la somma di euro 40.105,00; Parte_10
- a la somma di euro 23.830,00; Parte_11
- tutti importi su cui interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Rigetta la domanda proposta da . Parte_9 11
Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di Controparte_1
Condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a rifondere a
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e le spese del procedimento di Parte_10 Parte_11
A.T.P. n.ro 2305/2019, che liquida in complessivi in euro 2.225,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, su cui spese generali, cpa e iva come per legge, nonché
il costo della c.t.u. ivi svolta, già liquidato con decreto presidenziale del
21.12.2020, nelle misure con cui è stato ivi ripartito, ponendo definitivamente a carico dell'Amministrazione soccombente la parte di costo eventualmente ancora da sostenere.
Condanna l a rimborsare a Controparte_10 [...]
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
e le spese del giudizio ad essi relative, che
[...] Parte_11
liquida in complessivi euro 19.835,00, su cui rimborso forfettario, CPA e IVA
come per legge.
Compensa le spese in relazione alla domanda di . Parte_9
Palermo, 16.5.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
composto da
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Ing. Marco Muratore Componente esperto riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1379 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, in atto vertente tra:
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
); C.F._1
2) dei fratelli , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(P.I. ) con sede in Palagonia, via Palermo n. 37; CP_4 P.IVA_1
3) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 [...]
e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4 [...]
); C.F._4
4) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._5
);
[...]
5) , nato a [...] il dì 8.11.1962 (C.F. Parte_6 [...]
); C.F._6 2
6) nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_7 CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
e , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_9 C.F._9
);
[...]
7) , nata a [...] il [...] (C.F Parte_10 [...]
); C.F._10
8) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_11 [...]
); C.F._11
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Francesco Furnari e Angela Bruno,
RICORRENTI
CONTRO
L' Controparte_5
la , (C.F. ,
[...] Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
RESISTENTE
Conclusioni per i ricorrenti: “dopo l'accertata ed inequivocabile responsabilità dell'Ente convenuto, si chiede l'accoglimento della domanda con la condanna al
risarcimento dei rispettivi danni anche a favore degli ulteriori ricorrenti, come
quantificati nella relazione peritale, con interessi e svalutazione monetaria
dall'allagamento del 26 ottobre 2019 ed il rimborso spese legali e peritali, anche
dell' sulla base della ultima nota spese, le quali sono oggi divenute CP_7 inderogabili”.
Conclusioni per la parte convenuta: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
Reiectis Adversis - Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e 3
diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non
creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della
convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt.
1227, commi 1 e 2; (…) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2020 , la società Parte_1
dei fratelli , , le NE Controparte_1 CP_2 Parte_12 Parte_2
, e , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , unitamente a e Parte_6 Controparte_8 Parte_7 Parte_8
a , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(nel ricorso figurava anche il nominativo di tale “ CP_9 Persona_1
” ma con nota del 18.1.2021 i difensori precisavano trattarsi di un refuso)
[...]
agivano nei confronti della
[...]
– per ottenerne Controparte_10
la condanna al risarcimento dei danni subiti dai terreni agricoli siti nei Comuni di
Ramacca e di Palagonia, ed analiticamente indicati in atti, da essi coltivati, quali proprietari o in forza di regolare titolo di godimento, allagatisi in conseguenza delle esondazioni del fiume Gornalunga e dell'affluente torrente Sbarda L'Asino verificatesi in occasione delle precipitazioni meteoriche dei giorni 26-27 ottobre
2019. Esponevano che le loro richieste trovavano riscontro negli esiti della consulenza che era stata espletata nell'ambito del procedimento di accertamento 4
tecnico preventivo da loro in precedenza promosso (A.T.P. portante il n.ro
2305/2019 R.G.).
Si costituiva l'Autorità di , che aveva partecipato all'A.T.P., chiedendo il CP_5
rigetto delle domande o, almeno, una riduzione del quantum del risarcimento in considerazione della condotta colposa anche dei danneggiati, ai sensi dell'art.1227 co.1 e 2 c.c..
Dopo la formale acquisizione del fascicolo del summenzionato procedimento di cui all'art.696 c.p.c., con sentenza parziale definitiva n. 1139/2023, pubblicata il
13.6.2023, questo Tribunale Regionale condannava l'ente resistente al risarcimento dei danni patiti da , e Persona_2 Controparte_8 [...]
e al pagamento delle relative spese di lite, mentre rimetteva la Controparte_9
causa sul ruolo in relazione ai restanti ricorrenti.
Per costoro veniva infatti ritenuto necessario demandare alla cancelleria di verificare la sussistenza di altri procedimenti di analoga natura da costoro promossi innanzi a questo Tribunale afferenti a fenomeni calamitosi verificatisi in epoca prossima a quello per cui è processo onde avere certezza del fatto che i danni riscontrati sui fondi nell'ambito dell su indicato fossero da ricondurre CP_7 interamente all'evento della fine di ottobre del 2019.
Veniva, quindi, disposto, con ordinanza del 19.12.2023, il richiamo dei consulenti di ufficio nominati nell' A.T.P. , Ing. e Dott. , Persona_3 Persona_4
al fine di effettuare apposita verifica tecnica mediante esame degli atti degli ulteriori procedimenti.
Dopo il deposito del riscontro degli ausiliari, la causa, trattata in modalità “scritta”,
è stata nuovamente posta in decisione con ordinanza del 21.3.2024.
*************** 5
Vi sono i presupposti per accogliere le domande risarcitorie di tutti gli attuali ricorrenti, salvo che con riferimento alla società , per la quale si CP_1 rende necessaria l'ulteriore integrazione istruttoria cui infra.
In merito alla sussistenza dell'an della responsabilità aquiliana dell'ente convenuto possono richiamarsi ed estendersi alle posizioni in delibazione i rilievi già compiuti nella sentenza parziale n.ro 1139/23, in piena condivisione delle conclusioni della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di istruzione preventiva, afferenti sia al carattere non eccezionale dell'evento meteorico in relazione a tutto il comprensorio in cui sono ubicati i fondi di causa - suddiviso dai tecnici in diverse sezioni di chiusura (v. pag. 47 della relazione di c.t.u.) e per tutte con “tempi di ritorno” stimati tra i due e i cinque anni - sia alla causa delle esondazioni, riconducibile alla presenza, in tutte le sezioni dei due corsi d'acqua, di una vegetazione infestante, costituita per lo più da canneti, la quale, riducendo l'ampiezza dell'alveo ovvero ostacolando il libero deflusso delle acque, ebbe a comportare un innalzamento dei tiranti idrici che superarono le arginature esistenti, peraltro di limitata altezza.
Le valutazioni peritali, basate sulla valutazione incrociata dei dati forniti dalle immagini satellitari dell'area in questione, anche nei periodi antecedenti e successivi all'evento meteorico, e di quelli offerti dalla metodologia di tele- rilevamento meglio descritta nella c.t.u., si presentano, infatti, puntuali e basate su criteri tecnici rigorosi né sono state oggetto di contestazione da parte dell'Autorità resistente.
Anche sotto il profilo strettamente giuridico, si ritiene in questa sede sufficiente richiamare le analitiche motivazioni della sentenza parziale rimarcando come, a fronte di una protratta assenza di interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia dei due corsi d'acqua da parte dell'Amministrazione resistente, nessun concorso di colpa può ascriversi ai danneggiati. 6
Tanto premesso, occorre esaminare nello specifico le posizioni dei residui ricorrenti.
Per quel che riguarda i danni patiti dal complesso aziendale della ricorrente
, sito in agro di Ramacca, gli stessi sono stati circoscritti Parte_1
dai periti alle perdite subite dalle particelle 1 e 3 del foglio 17, attivate a seminativo, e quantificati, per danno emergente e lucro cessante, nell'importo complessivo di euro 39.579,00 (v. pag.84-88 della c.t.u.).
Gli esperti, nei chiarimenti depositati il 2.2.2024, hanno confermato il superiore importo escludendo il rischio di una duplicazione di poste risarcitorie rispetto ad un altro procedimento in precedenza promosso dalla ricorrente innanzi a questo
Tribunale (A.T.P. n.2362/18 e successivo giudizio di merito n.ro 1115/2019 R.G.),
evidenziando come i seminativi siano colture annuali e che le ulteriori voci di danno, “relative al ripristino dei luoghi e gli interventi fitosanitari alle piante esistenti, vanno sempre conteggiate e ricalcolate dopo ogni evento. (cfr. pag. 6
delle note depositate il 2.2.2024).
Per quanto attiene a , titolare, in forza di acquisto dall'ISMEA Parte_11
del 27.3.2019 con patto di riservato dominio, dei fondi siti in Ramacca, c.da Casal
D'Urso, rispettivamente alla p.lla 142 del foglio di mappa 125 e alla particella 152 del foglio di mappa 117, destinati in parte a seminativo, in parte ad uliveto e in parte a coltivazione di cavolfiori, il danno è stato stimato in complessivi euro
18.931,00 (ibidem,pag.80-84).
I terreni pervenuti per successione ereditaria alle NE , Parte_2
ed si trovano in Ramacca, c.da Ventrelli, particella 136 del Parte_3 Pt_4
foglio di mappa 126 e particelle 174 e 177 del foglio di mappa 127, e costituiscono un unico appezzamento che, al momento della esondazione, era coltivato a carciofeto. La stima operata dai c.t.u., che hanno tenuto conto della tipologia di coltura e del fatto che l'evento intervenne quando era prossima la 7
raccolta dei frutti e hanno anche operato una distinzione di perdita in relazione alle due diverse varietà di carciofi impiantate (ibidem, pag.88), appare scrupolosa e insensibile rispetto a pregiudizi derivanti da altri eventi. Essa ammonta all'importo finale complessivo di euro 17.546,00.
Per quel che concerne gli agrumeti siti in agro di Ramacca, c.da Cacocciola, foglio 117, gestiti da , i periti hanno ritenuto che “il Parte_6 danno all'azienda del ricorrente, legato direttamente alla esondazione delle acque provenienti dal fiume Gornalunga, si è manifestato esclusivamente nelle
particelle nn.83 e 51 e, probabilmente, in una ristretta parte attigua alla particella
80” (pag. 93 c.t.u). Esso è stato quantificato in euro 4.232,00.
Ritiene il Collegio, condividendo le argomentazioni esposte nelle note delle difese dei ricorrenti depositate l'8.11.2023, che le voci di danno analiticamente individuate dai c.t.u. non contengano duplicazioni rispetto alle poste risarcitorie di cui all'altro procedimento in precedenza avviato dal medesimo ricorrente (quello promosso anche dalla , sopra indicato). Parte_1
Per quel che concerne gli agrumeti di siti in Ramacca, i periti Parte_5 hanno specificato che l'allagamento ha interessato esclusivamente le particelle
276 e 275 del foglio 111 e hanno circoscritto i danni riconoscendo con rigore solo le voci indicate alle pag- 97-99 del loro elaborato, per un importo complessivo di euro 4.545,00.
Venendo ai terreni siti in Ramacca al foglio 150 oggetto della domanda di
, di e di , i consulenti hanno Parte_8 Parte_7 Parte_9 evidenziato che l'esondazione del Gornalunga ha riguardato con certezza “le sole particelle 307 e 874 in minima parte, nonché le nn. 869,256, 364 ed anche qui in minima parte la n.870” (pag.99 della relazione di c.t.u.) e hanno stimato il danno complessivo nell'importo di euro 2.272,00. La richiesta risarcitoria verrà dunque accolta in tale misura e solo con riferimento ai primi due ricorrenti posto che, 8
dall'esame dei titoli di proprietà, non si rinviene alcun diritto in capo alla in Pt_9
relazione ai terreni appena indicati.
Il pregiudizio patito dalla azienda della ricorrente , sita Parte_10
in c.da Cuticchi di Ramacca, formata da due appezzamenti (il primo costituito dalle particelle nn. 50, 53, 174, 133, 134, 383 e 57 del foglio 158, il secondo costituito dalle particelle nn. 52, 56, 59, 336, 337, 338 del medesimo foglio), è
stato dai periti ricollegato esclusivamente alle acque esondate dal fiume
Gornalunga le quali hanno ristagnato per giorni sul terreno (v. pag. 104 dell'elaborato peritale). Esso è stato quantificato in complessivi euro 31.860,00 con computo analitico delle varie voci di spesa.
Trattandosi di debiti di valore, i predetti importi, quantificati alla data della relazione di A.T.P. del settembre 2020, vanno rivalutati ad oggi. Inoltre su di essi, devalutati alla data dell'illecito (ottobre 2019), devono essere calcolati, come chiesto, gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
In conclusione, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare:
a la somma di euro 49.822,00; Parte_1
a , e la somma di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
22.086,00;
a la somma di euro 7.052,37 Parte_5
a la somma di euro 5.327,10 Parte_6
a e a la somma di euro 2.860,00 Parte_7 Parte_8
a la somma di euro 40.105,00 Parte_10
a la somma di euro 23.830,00. Parte_11
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria per i danni patiti dai numerosi appezzamenti di terreno condotti dalla società , appare invece CP_1 9
necessario disporre un nuovo richiamo dei consulenti tenuto conto che i predetti,
in sede di riscontro alla richiesta contenuta nella ordinanza del 19.12.2023, non risultano avere esaminato e comparato il contenuto delle poste risarcitorie riconosciute in altro procedimento promosso da tale società innanzi a questo
Tribunale (portante il n.ro 766/2019 R.G., deciso sulla scorta della c.t.u. resa nell'A.T.P n.ro 2245/2018).
In base alla regola della soccombenza, l'Autorità di Bacino va condannata al pagamento a favore dei ricorrenti oggi vittoriosi delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di cui all'art.696 c.p.c..
In relazione a quest'ultimo, le stesse vanno determinate, applicando i parametri tariffari di riferimento in base al valore della causa, in euro 2.225,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi.
Per quanto riguarda i costi della c.t.u dell'A.T.P. n.ro 2305/2019, gli stessi vanno rifusi dalla parte soccombente a favore di ciascuno dei superiori ricorrenti vittoriosi nelle misure con cui sono stati ripartiti nel decreto presidenziale di liquidazione del 21.12.2020. Quest'ultimo, infatti, nel liquidare ai c.t.u. la somma complessiva di euro 21.586,01, di cui euro 20.865,61 per onorario ed euro
720,40 per spese, oltre C.P. di categoria e I.V.A., ne aveva posto il pagamento a carico dei promotori del procedimento “in misura proporzionale all'importo dei danni accertati per ciascuno di essi, senza vincolo di solidarietà”; in ogni caso,
l'Amministrazione soccombente sarà tenuta a onorare i costi ancora non corrisposti ai periti.
Le spese del presente giudizio, in relazione alle sette aziende sulla cui domanda si sta provvedendo in via definitiva, si liquidano applicando per ognuno di esse un aumento del 30% sull'importo-base liquidato nella sentenza n.ro 1139/2023 (30% di euro 7.200,00 = euro 2.160,00 x 7= euro 15.120,00), ed un ulteriore incremento complessivo di euro 4.715,00, calcolato in base ai parametri tariffari 10
minimi, per l'”appendice” di processo svolta dopo la remissione della causa sul ruolo. Tale importo ammonta complessivamente ad euro 19.835,00, su cui rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Vanno riservate alla pronuncia definitiva le spese attinenti alla domanda proposta dalla società dei fratelli . Controparte_1 CP_2
Le spese afferenti alla posizione di possono compensarsi Parte_9
integralmente non avendo la partecipazione della predetta aggravato le attività
defensionali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Regione Sicilia,
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1
, e , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e a , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e : Parte_10 Parte_11 condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la a pagare: CP_5
- a la somma di euro 49.822,00; Parte_1
- a , e la complessiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
somma di euro 22.086,00;
- a la somma di euro 7.052,37; Parte_5
- a la somma di euro 5.327,10; Parte_6
- a e a la somma di euro 2.860,00; Parte_7 Parte_8
- a la somma di euro 40.105,00; Parte_10
- a la somma di euro 23.830,00; Parte_11
- tutti importi su cui interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Rigetta la domanda proposta da . Parte_9 11
Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di Controparte_1
Condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a rifondere a
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e le spese del procedimento di Parte_10 Parte_11
A.T.P. n.ro 2305/2019, che liquida in complessivi in euro 2.225,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, su cui spese generali, cpa e iva come per legge, nonché
il costo della c.t.u. ivi svolta, già liquidato con decreto presidenziale del
21.12.2020, nelle misure con cui è stato ivi ripartito, ponendo definitivamente a carico dell'Amministrazione soccombente la parte di costo eventualmente ancora da sostenere.
Condanna l a rimborsare a Controparte_10 [...]
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
e le spese del giudizio ad essi relative, che
[...] Parte_11
liquida in complessivi euro 19.835,00, su cui rimborso forfettario, CPA e IVA
come per legge.
Compensa le spese in relazione alla domanda di . Parte_9
Palermo, 16.5.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo