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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5268/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ARDUINI ELISA
e
c.f. ), rappresentato e dife- Parte_2 C.F._2
so dall'Avvocato ARDUINI ELISA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 Parte_2
on ricorso depositato il 12/07/2024 per lo scioglimento del loro ma-
[...]
trimonio, unione celebrata a COLLECCHIO (PR) il 20/08/2005;
Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: (in data 23/02/2006) ER e (in data 13/03/2012);
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
31/03/2016 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di PARMA del 20/04/2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 02/08/2024; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a Parte_2
PARMA (PR) il 07/10/1985, celebrato a Collecchio il 20/08/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Collecchio al n. 12 parte 1 anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Collecchio di pro- cedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 4. compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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