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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Brancadoro Gianluca, Avv. Carlo Mirabile e Avv. Marco
Annoni;
E
(c.f. , CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Stingone Carmine e dall'Avv. Tavartkiladze Beka;
OGGETTO: opposizione al Decreto emesso dal Presidente della I sezione civile della Corte d'Appello di Roma n. 2693/2024, con cui era stata dichiarata ex art. 839 c.p.c. l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del Lodo arbitrale straniero del 2 dicembre 2020 pronunciato dalla Camera di Commercio
Internazionale di GI (Arbitrato n. 24145/MHM/HBH) tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha presentato Parte_1 opposizione al decreto emesso dal Presidente della I sezione civile della Corte
d'Appello di Roma n. 2693/2024, con cui era stata dichiarata ex art. 839 c.p.c.
l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del Lodo arbitrale straniero del 2 dicembre 2020 pronunciato dalla Camera di Commercio Internazionale di GI
(Arbitrato n. 24145/MHM/HBH) tra e . Parte_1 CP_2
Parte opponente deduceva a fondamento della sua opposizione e richiesta di revoca del decreto di exequatur:
a) con il lodo straniero in questione l'ICC di GI aveva dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto di subappalto intimata da (all'epoca AS Pt_1
S.p.A.) con conseguente condanna di quest'ultima a risarcire delle perdite CP_2 asseritamente subite e quantificate, previa compensazione dei reciproci rapporti attivi e passivi, in: (i) un importo di GEL 3.727.055,26 in linea capitale;
(ii) interessi semplici al tasso del 9,75% annuo da calcolarsi a partire dal 1° gennaio
2019, sull'importo in linea capitale di GEL 812.289,75, fino al pagamento completo;
(iii) un interesse semplice al tasso dell'11% annuo da calcolarsi a partire dal giorno successivo alla data di notifica del presente lodo alla Resistente da parte della Camera di Commercio Internazionale, sull'importo in linea capitale di GEL 2.914.765,51, fino al pagamento completo”; (iv) tutti gli eventuali importi pagati dalla banca georgiana ad dopo la CP_3 Controparte_4 data del presente lodo sulla base delle Garanzie di Restituzione del Pagamento
Anticipato #60526-9474704 e #60526-9474707, emesse rispettivamente il 28 dicembre 2017 e il 4 aprile 2018, unitamente agli interessi dovuti da CP_2 alla a seguito di tale pagamento;
(v) gli importi di USD 8.107,88, CP_3
GEL 320.964,28, EUR 290.972,85 e GBP 1.404 per spese legali e le altre spese relative al presente Arbitrato (diverse dalle spese arbitrali stabilite dalla Corte internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale); e (vi) un importo di USD 277.088, pari all'80% della quota a carico di (USD CP_2
346.360) delle spese arbitrali della CCI, stabilite nella misura di USD 580.360 dalla Corte internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale il 12 novembre 2020.
b) In precedenza, aveva già agito per l'exequatur del loro ma era stato CP_2 respinto dalla Corte d'Appello di Roma in accoglimento delle istanze di Pt_1
r.g. n. 2 c) La nel frattempo sottoposta a procedura concordataria, riconosceva il Pt_1 credito della controparte ed a tal fine aveva anche emesso strumenti finanziari per il pagamento a termini di Concordato.
d) Il Concordato in continuità, richiesto nel 2018 e omologato con sentenza definitiva il 17 luglio 2020, prevedeva la costituzione di un patrimonio separato ( pade) in cui erano stati fatti confluire i beni da vendere per il soddisfacimento dei creditori chirografari, tra cui anche il credito di;
CP_2
e) Pertanto, il credito di ., sorto antecedentemente all'instaurazione della CP_2 procedura concorsuale, non avrebbe mai potuto ricevere un pieno soddisfacimento ma soltanto un pagamento in moneta concordataria, in virtù della disposizione dell'ordinamento italiano per cui il concordato “è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l.fall.”;
f) Costituiscono principi di ordine pubblico a) il limite delle azioni esecutive nei confronti di azienda soggetta a concordato, b) l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori: c) il principio della par condicio creditorum, che verrebbe CP_ violato qualora, per effetto dell'esecutività concessa al lodo, il credito della venisse soddisfatto integralmente a differenza degli altri creditori.
costituitasi, contestava le argomentazioni di controparte deducendo che: CP_2
i) il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere valutato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alle eventuali conseguenze scaturenti dalla sua esecuzione;
ii) la prededucibilità del credito di , proprio in applicazione delle CP_2 disposizioni di cui agli articoli 168 e 184 l. fall., deve trovare soddisfazione in moneta corrente;
iii)non sussistono le condizioni per la sospensione dell'esecutorietà; con particolare riguardo alla precedente pronuncia della Corte d'appello di Roma sull'esecutività del medesimo lodo, quest'ultima ( sent. N. 414/2023) si è risolta in una declaratoria di improcedibilità inidonea a costituire cosa giudicata e ad ostacolare un ulteriore pronunciamento sul medesimo thema, come espressamente statuito anche nel decreto presidenziale di exequatur opposto da controparte.
In corso di causa l'istanza di inibitoria avanzata da veniva respinta e la Parte_1 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione all'udienza ex r.g. n. 3 art. 127 ter cpc.
§2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
In via preliminare preme osservare che l'eccezione di giudicato che parte opponente adombra nell'atto introduttivo, sul presupposto di un precedente procedimento di exequatur e opposizione sul medesimo lodo oggetto del presente giudizio, è infondata e non può essere accolta.
Dagli stessi atti allegati da parte opponente ( v. docc. 3 e 4) si rileva, infatti, che, nel precedente procedimento, l'exequatur, concesso ex art. 829 cpc con decreto presidenziale n. 7629/2021, è stato poi sospeso in corso di causa e che l'opposizione di ( basata su: a) improcedibilità dell'istanza di Parte_1 riconoscimento per difetto dei requisiti formali e difetto di autenticazione o certificato di conformità e b) assenza di vincolatività del lodo e litispendenza con il procedimento di opposizione promosso da AS innanzi alla Corte Suprema della
Georgia), con sentenza di questa Corte n.414/2023, è stata accolta per effetto dell'improcedibilità dell'istanza avanzata da di riconoscimento CP_2 dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale del 2.12.2020 dovuta al difetto dei requisiti formali della produzione degli atti in originale o copia conforme, con consequenziale revoca del decreto presidenziale di exequatur presupposto.
Ciò premesso, si rileva che, come già statuito nel decreto presidenziale odiernamente opposto (n. 2693/2024), la mera declaratoria di improcedibilità della CP_ precedente azione avanzata da non è ostativa all'ulteriore riproposizione della domanda di riconoscimento dell'esecutività del medesimo lodo in ossequio ai principi statuiti dalla Corte di Cassazione, secondo cui (v. Cassaz. n. 17291/2009):
L'esistenza della clausola compromissoria e della sua valida sottoscrizione è elemento imprescindibile rispetto al riconoscimento del lodo ed è adempimento che la parte richiedente deve rispettare al momento del deposito del ricorso per il riconoscimento, unitamente al lodo. È infatti un adempimento imposto in limine litis da detta disposizione, che rappresenta non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio di delibazione, il quale pertanto deve sussistere, quale requisito formale di ricevibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento.
Infatti, il testo dell'art. 839 cpc comma 2 e l'insussistenza di ragioni sistematiche, che possano far ritenere una diversa intenzione del legislatore, inducono a
r.g. n. 4 confermare l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di questa
Corte, che ha ritenuto che l'adempimento disciplinato dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con L.n. 62 del 1968) e dal citato art. 839 cpc, comma 2, - consistente nella produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla presentazione della domanda di delibazione - configura un adempimento attinente alla stessa possibilità di introduzione del procedimento delibativo. Ne consegue che tale produzione non è una iniziativa istruttoria (versamento nel processo di una prova documentale), come tale soggetta alla disciplina dell'art. 184 c.p.c. o degli artt.
2712, 2719 c.c. in tema di riproduzioni meccaniche o fotografiche (onere di disconoscimento a carico di colui contro il quale la copia è prodotta), ma costituisce un vero e proprio presupposto processuale, che deve, in quanto tale, sussistere al momento dell'introduzione del processo, escludendosi che possa rappresentare mera condizione dell'azione, suscettibile di essere integrata nel corso del procedimento. Tuttavia, da tale considerazione è stato altresì ritenuto che la pronuncia che abbia rilevato il difetto di detto adempimento non precluda la proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del medesimo lodo (in tal senso: sent. N. 9493 del 28/06/2002, rv. 555457; n. 9980 del 20/09/1995, rv.
494092; conformi: n. 3456 del 1981 rv. 414053, n. 1526 del 1987 rv. 450953, n.
12187 del 1992 rv. 479946).
Ne consegue, alla luce di tali principi, che non può che confermarsi il Decreto
Presidenziale n. 2693/2024 di exequatur del lodo in esame – odiernamente opposto- là dove ha già correttamente statuito, inter alia: rilevato inoltre che l'accoglimento dell'opposizione da parte della Corte di Appello con sentenza 414/2023 avverso analogo decreto dell'8.10.2021 che ha dichiarato
l'improcedibilità del ricorso per incompletezza formale della documentazione prodotta non appare ostativa alla riproposizione del ricorso, come pure la rinuncia del ricorrente nel procedimento 52130/2023 successiva ad analogo decreto emesso il 29.1.2024, motivata dalla mancanza di una pagina del lodo e di due del contratto di subappalto, accertata dallo stesso ricorrente all'atto del rilascio delle copie;
(…)
Quanto al merito dell'opposizione, si rileva che le contestazioni sollevate da parte opponente si concentrano eminentemente sulla sussistenza della procedura concorsuale di concordato preventivo in capo ad e sull'impossibilità di Pt_1
r.g. n. 5 CP_ pagamento dell'intero debito verso portato dal lodo se non in violazione della par condicio creditorum quale principio generale di ordine pubblico.
La doglianza di parte opponente è infondata e non può essere accolta.
In tema di riconoscimento dell'esecutività nell'ordinamento interno di un lodo straniero va osservato che la verifica preliminare è, ai sensi degli artt. 839 e 840 cpp, di natura prettamente formale e, tra l'altro, tesa ad escludere che la materia non sia compromettibile in arbitri secondo l'ordinamento interno o il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Per quanto in questa sede rileva, sulla verifica di conformità all'ordine pubblico si richiamano i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui: Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (v. Cassaz. n.3255del 02/02/2022).
Su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, entrambe connotate dalla sussistenza di una procedura concorsuale concordataria involgente una delle due società contendenti, la Corte di Cassazione ( v. Cassaz. n.
29429/2021) ha statuito che: “
6.1. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'orientamento di questa Corte (Cass.n. 6947/2004), richiamato anche dalla
Procura Generale, secondo il quale al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né all'esecuzione.
6.2. Nella specie la ricorrente denuncia la contrarietà all'ordine pubblico italiano del riconoscimento dell'esecutorietà di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale (LML Sick Company a procedura amministrata dal BIRF - agenzia governativa indiana), facendo così dipendere la contrarietà all'ordine pubblico non dalla statuizione di condanna contenuta nel
r.g. n. 6 lodo, così come prevede l'art.840 comma 5 n.2 c.p.c., ma dalla sua esecutorietà. La denuncia di un vizio così prospettato non è sussumibile nel disposto della norma citata, che prevede che debba essere il lodo a contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico, e peraltro il sindacato del giudice, come già si è detto, può riguardare solo la parte dispositiva del lodo stesso, non la motivazione (cfr. Cass.
6947/2004 citata). D'altro canto, Il principio della par condicio creditorum, così come espresso dalle norme interne di diritto concorsuale, non costituisce espressione di ordine pubblico, che: a) impedisca, in sé, il riconoscimento in
Italia di una sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammesse ad una procedura concorsuale, in ragione del particolare procedimento di verifica del passivo;
b) impedisca comunque il riconoscimento della medesima decisione, nella parte in cui, con riferimento al credito chirografario accertato, computi anche gli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale, che
l'ordinamento interno esclude (cfr. Cass. n.10540/2019)”
Nel caso in esame si osserva che sono sostanzialmente incontestati tra le parti, sotto il profilo della loro conformità ai requisiti normativi di esecutività del lodo straniero, la natura del rapporto contrattuale di sub-appalto tra le parti, la compromettibilità in arbitri di tale materia anche secondo il diritto interno e la statuizione in dispositivo dell'obbligazione al pagamento dei danni derivanti dalla illegittima risoluzione da parte di AS S.p.A. (ora del Parte_1 contratto di sub-appalto stipulato con . CP_2
L'unico profilo in contesa è quello relativo alla successiva fase dell'esecuzione tesa al soddisfacimento del diritto da parte del creditore secondo il lodo.
Alla luce dei principi sopra richiamati, non può non evidenziarsi che la contestazione di parte opponente non è giudizialmente apprezzabile nella presente procedura, che attiene esclusivamente alla riconoscibilità del titolo nell'ordinamento nazionale e, per quel che qui rileva, ad una eventuale contrarietà all'ordine pubblico di quanto ivi disposto, ponendosi la fase di esecuzione in un momento successivo a quello della formazione del titolo, che a quel punto non potrà non soggiacere a tutti i principi che ne governano la successiva esecuzione;
dal che consegue che tutte le considerazioni di parte opponente in merito alle modalità di soddisfacimento del credito o alla sua collocazione rispetto ad altri creditori di esulano dal Parte_1 presente giudizio.
In considerazione di tutto quanto sopra, è dato rilevare che non sussistono i r.g. n. 7 presupposti della revoca del Decreto Presidenziale n. 2693/2024 di exequatur del lodo in esame (odiernamente opposto), che ha già correttamente statuito, inter alia: la regolarità formale del lodo;
(…) che l'arbitrato ha ad oggetto la definizione di controversia relativa a risoluzione di contratto di sub-appalto; (…) che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;
(…)
In considerazione di tutto quanto precede, l'opposizione avanzata da Parte_1 deve essere respinta ed il Decreto Presidenziale di exequatur n. 2693/2024 deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Parte_1 liquidate come in dispositivo (sul valore della controversia ( € 2.365. 000 ca indiato in atti ))
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Presidenziale n.
2693/2024 con cui è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero, emesso, in GI, in data 2 dicembre 2020, dalla Camera di Commercio Internazionale, nella controversia che opponeva la CP_2
(odierna ricorrente) ad AS spa ora;
[...] Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta ( Parte_1
) nella misura di € 25.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove CP_2 dovuti.
Roma, 30/06/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8