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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8615 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.886 r.g. dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] ivi residente a[...] - Parte_1
P.IVA_ C.A.P. – C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonino Luce (C.F. C.F._1
– P.I.v.a. ) presso il suo Studio elett.te dom.to in Napoli C.F._2 P.IVA_2
P.IVA_ al Centro Direzionale Isola G 1 scala D primo piano interno 4 - C.A.P. P.E.C.
giusta Procura ad litem su foglio separato in calce Email_1 al presente Atto (cfr. doc. 1),
CONTRO
Part l (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 C.F._3
Presidente in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo
2024, numero Repertorio n. 37875, a rogito del Notaio dall' avv. Amodio Persona_1
MA (P.E.C. t - cod. fisc. Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napo-li alla Via A. C.F._4
De Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14 gennaio 2025 il ricorrente indicato in epigrafe propone ricorso in opposizione avverso le ordinanze ingiun-zione numeri OI – 002018298 e OI - 002018299, con le quali è stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative di euro 2.475,00 e 9.375,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2016 e 2017.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi della succitata Legge n. 335 del
1995 e la mancata regolare notifica degli atti presupposti
Conclude chiedendo:
“Voglia sospendere e poi annullare le Ordinanze Ingiunzioni oggetto del presente
Ricorso, ed in subordine per mancanza e/o irritale notifica degli originari Atti dell'Ente impositore competente per territorio e cioè l' di Napoli in subordine per essere il Sig. CP_2
del tutto estraneo all'effettuazione di tali adempimenti, per non rivestire più la Parte_1 carica di l.r. p.t. della società PG Napoli s.r.l.
In subordine ancora, nella denegata ipotesi che l'On. Giustizia sia di diverso orientamento, annullare/ridurre al minimo le sanzioni perché eccessivamente gravose per il
Ricorrente, stante il suo attuale stato di grave difficoltà economico-finanziaria e per essere estraneo, sicuramente per l'anno 2017 a responsabilità gestorie ed amministrative dell'impresa. in via ancora più subordinata e gradata, rideterminare le somme eventualmente a corrispondersi, con l'esclusione delle sanzioni o determinando quest'ultime nella misura massima del 30% ex art. 13 del D.Lgs n. 471/97 consentendo al Ricorrente, in ogni caso, la definizione in via agevolata anche ex post.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
CP_ L' , nel costituirsi, chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con trattazione scritta, all'esito del deposito delle relative note, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
2 Il ricorso è inammissibile e comunque infondato per le ragioni che seguono.
Esso è innanzitutto ammissibile:
la OI-002018298 relativa al preteso Atto di accertamento prot. CP_2
5100.20/2019.0589474 del 20/11/2019 riferito all'anno 2016 e quella n.002018299 relativa al preteso Atto di accertamento prot. CP_2
5100.20/11/2019.0589481 del 20/11/2019 riferito all'anno 2017 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, riferentesi alle annualità – rispettivamente - 2016 e 2017, n.q. di Amministratore dell'Impresa PG Napoli
s.r.l., notificate in data 6 e 12 dicembre 2024.
L'art. 6 del DLGS 150/2011 così dispone al co. 6: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero...”
Il ricorso al GL è stato presentato in data 14.1.25, 39 giorni dopo la notifica della prima ordinanza e 33 giorni dopo la notifica della seconda.
Infondato è comunque l'unico motivo di opposizione, l'intervenuta prescrizione del credito in quanto esso risale al 2016 e al 2017, gli atti di accertamento prot. CP_2
5100.20/2019.0589474 del 20/11/2019 e 5100.20/11/2019.0589481 del 20/11/2019 sono stati regolarmente notificati all'opponente il 27.12.19, le ordinanze opposte sono state notificate in data 6 e 12 dicembre 2024: nel calcolo va computata la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/2020 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/2021 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando:
- dichiara inammissibile il ricorso avverso le OI n.002018299 e n. 002018298 e ne revoca la sospensione
3 - condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1400,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 20/11/2025 IL GIUDICE
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