Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2446/2022 e n. 64/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite promosse in appello la n. 2446/2022 con atto di citazione da con sede Parte_1
legale in AR EZ (c.f. ), in persona del liquidatore P.IVA_1 CP_1
, difesa dall'avv. prof. Marcello Stella del foro di Verona e domiciliata in
[...]
Verona presso lo studio del difensore
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in (c.f. e p.i. n. Controparte_2 CP_2
), in persona dei commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. P.IVA_2
Manuela Malavasi, dall'avv. Giacomo Ricciardi e dall'avv. Roberto Perrone, domiciliata in EZ presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina
1
e di con sede in AR EZ (c.f. ), in persona del CP_3 P.IVA_3
presidente del consiglio di amministrazione dott.ssa e Controparte_4
(c.f. ), difesi dall'avv. prof. Marcello Controparte_5 C.F._1
Stella del foro di Verona e domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellati e appellanti incidentali)
la n. 64/2023 con atto di citazione da Controparte_2
con sede in (c.f. e p.i. n. ), in persona dei commissari CP_2 P.IVA_2
liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. Manuela Malavasi, dall'avv. Giacomo
Ricciardi e dall'avv. Roberto Perrone, domiciliata in EZ presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina
(appellante principale)
nei confronti di
con sede legale in AR EZ (c.f. Parte_1
), in persona del liquidatore , con sede in P.IVA_1 CP_1 CP_3
AR EZ (c.f. ), in persona del presidente del consiglio di P.IVA_3
amministrazione dott.ssa e (c.f. Controparte_4 Controparte_5
), difesi dall'avv. prof. Marcello Stella del foro di Verona e C.F._1
domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellati e appellanti incidentali)
2 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Quanto al giudizio sub r.g. 2446/2022:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei presenti motivi di appello, riformare la sentenza definitiva e la sentenza non definitiva qui impugnate e, per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla attrice in primo grado e così nel merito, in via principale dichiarare la nullità per
frode alla legge e/o per illiceità della causa per contrarietà a norme imperative ex
artt. 1418, 1343, 1344 e 2358 c.c. e/o per difetto di causa in concreto, del contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della Banca convenuta e del collegato contratto di acquisto di azioni della stipulato tra la attrice e la CP_2
convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione. Per l'effetto, CP_2
se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali
crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che nessuna
somma è dovuta dalla attrice ad alcun titolo a favore della convenuta;
CP_2
nel merito, in via alternativa accertare e dichiarare la natura assolutamente simulata del contratto di finanziamento destinato all'acquisto di azioni proprie della convenuta e del collegato contratto di acquisto di azioni della CP_2 CP_2
stipulati tra la attrice e la convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto CP_2
di citazione. Per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla attrice ad alcun titolo a favore della Banca convenuta;
in via subordinata, annullare il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto
di azioni della Banca convenuta ed il collegato contratto di acquisto di azioni della
stipulati tra la attrice e la Banca convenuta e dedotti nella parte narrativa CP_2
dell'atto di citazione, previo accertamento del dolo determinante o,
3 alternativamente, della violenza morale che ha viziato il consenso della attrice. Per
l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che
nessuna somma è dovuta dalla attrice ad alcun titolo a favore della CP_2
convenuta.
Condannare coatta Controparte_6
amministrativa al pagamento di spese, diritti e onorari, del doppio grado di
giudizio.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di EZ, contrariis rejectis:
Quanto al giudizio di appello sub R.G. 2446/2022:
in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità, per tardività, del sesto motivo d'appello proposto da Parte_1
in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello proposti da LCA, in CP_7
riforma della sentenza definitiva del Tribunale di EZ, Se-zione specializzata in materia di impresa n. 1052/2022 del 1 giugno 2022, pubblicata in data 3 giugno
2022, repertorio n. 2795/2022 del 3 giugno 2022, R.G. n. 1856/2016, non notificata, nonché in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di
EZ, Sezione specializzata in materia di impresa n. 2579/2019 del 27 novembre
2019, pubblicata in data 4 dicembre 2019, repertorio n. 5207/2019 del 4 dicembre
2019, R.G. n. 1856/2016, non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di
: Controparte_8
in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande at-toree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
4 in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vene-zia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
83 e 87 TUB;
nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da con-troparte e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e, in subordine, l'inat-tendibilità della prova testimoniale assunta alle udienze del 10 novembre 2020 e del 27 aprile 2021; in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna degli attori alla corresponsione alla delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio, CP_2
nonché alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo dalla (b) in CP_2
subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
(c) in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo dalla CP_2
in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni di inammissibilità e infondatezza dei relativi motivi meglio esposte in atti;
in ogni caso, rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da CP_3
e , così come le questioni, domande ed eccezioni da questi Controparte_5
riproposte, perché inammissibili e infondati e, comunque, per gli ulteriori motivi che si esporranno negli scritti conclusivi del giudizio;
con vittoria di spese di lite e compensi per il doppio grado di giudizio
Quanto al giudizio di appello sub R.G. 64/2023:
in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello proposti da , in CP_9
riforma della sentenza definitiva del Tribunale di EZ, Se-zione specializzata in materia di impresa n. 1052/2022 del 1 giugno 2022, pubblicata in data 3 giugno
5 2022, repertorio n. 2795/2022 del 3 giugno 2022, R.G. n. 1856/2016, non notificata, nonché in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di
EZ, Sezione specializzata in materia di impresa n. 2579/2019 del 27 novembre
2019, pubblicata in data 4 dicembre 2019, repertorio n. 5207/2019 del 4 dicembre
2019, R.G. n. 1856/2016, non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di
coatta amministrativa: in rito, Controparte_6
dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vene-zia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
83 e 87 TUB;
nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da con-troparte e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e, in subordine, l'inat-tendibilità della prova testimoniale assunta alle udienze del 10 novembre 2020 e del 27 aprile 2021; in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna degli attori alla corresponsione alla delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio, CP_2
nonché alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo dalla (b) in CP_2
subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
(c) in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi ricevuti a tale titolo dalla CP_2
in ogni caso, rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da Pt_1
e così come le questioni, domande ed
[...] CP_3 Controparte_5
eccezioni da questi riproposte, perché inammissibili e infondati e, comunque, per gli ulteriori motivi che si esporranno negli scritti conclusivi del giudizio.
6 Per e CP_3 Controparte_5
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare i motivi dell'appello incidentale di perché Controparte_2
inammissibili e comunque infondati, accogliere i motivi dell'appello incidentale di
e del sig. e per l'effetto, in parziale riforma della CP_3 Controparte_5
sentenza non definitiva
ed in parziale riforma della sentenza definitiva, mantenuta ferma la declaratoria di
nullità, per contrarietà a norme imperative, dei contratti di acquisto e di
sottoscrizione di azioni proprie della banca e dei collegati contratti di finanziamento stipulati tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto, ad Controparte_5
alcun titolo, e così neppure a titolo di restituzioni ex nullitate, al rimborso dell'importo di € 500.000,00 finanziato dalla banca e interamente destinato a prezzo di sottoscrizione di azioni proprie della banca;
accertare e dichiarare che
non è tenuta ad alcun titolo, e così neppure a titolo di restituzioni ex CP_3
nullitate, al rimborso dell'importo di € 1.419.662,50 finanziato dalla banca e
interamente destinato a prezzo di acquisto di azioni proprie della banca;
in subordine, nel merito, per il denegato e non creduto caso di riforma della
sentenza definitiva in punto di nullità dei contratti collegati di finanziamento e di
acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie della banca, stipulati tra la appellante
principale e gli appellanti incidentali, accertare e dichiarare la natura assolutamente simulata dei contratti di finanziamento destinati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni proprie della banca convenuta e dei collegati contratti di
acquisto e di sottoscrizione di azioni della banca, stipulati tra gli attori e la Banca convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione. Per l'effetto
7 dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della
Banca convenuta;
in ulteriore subordine, nel merito, annullare i contratti di finanziamento destinati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni della Banca convenuta e dei collegati contratti di acquisto e/o sottoscrizione di azioni della Banca, stipulati tra gli attori
e la Banca convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione, previo accertamento del dolo determinante o, alternativamente, della violenza morale che
ha viziato il consenso degli attori.
Per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che
nessuna somma è dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della CP_2
convenuta.
Condannare coatta Controparte_6
amministrativa al pagamento di spese, diritti e onorari, del doppio grado di
giudizio.
Quanto al giudizio sub r.g. 64/2023: Conclusioni per , e Pt_1 CP_3 [...]
CP_5
rigettare i motivi dell'appello principale di perché Controparte_2
inammissibili e comunque infondati, accogliere i motivi dell'appello incidentale di
e del sig. e per l'effetto, in parziale riforma della CP_3 Controparte_5
sentenza non definitiva ed in parziale riforma della sentenza definitiva, mantenuta
ferma la declaratoria di nullità, per contrarietà a norme imperative, dei contratti di
acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie della banca e dei collegati contratti di finanziamento stipulati tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto, ad alcun titolo, e Controparte_5
così neppure a titolo di restituzioni ex nullitate, al rimborso dell'importo di €
8 500.000,00 finanziato dalla banca e interamente destinato a prezzo di
sottoscrizione di azioni proprie della banca;
accertare e dichiarare che non CP_3
è tenuta ad alcun titolo, e così neppure a titolo di restituzioni ex nullitate, al rimborso dell'importo di € 1.419.662,50 finanziato dalla banca e interamente destinato a prezzo di acquisto di azioni proprie della banca;
in subordine, nel merito, per il denegato e non creduto caso di riforma della
sentenza definitiva in punto di nullità dei contratti collegati di finanziamento e di
acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie della banca, stipulati tra la appellante
principale e gli appellanti incidentali, accertare e dichiarare la natura assolutamente simulata dei contratti di finanziamento destinati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni proprie della banca convenuta e dei collegati contratti di
acquisto e di sottoscrizione di azioni della banca, stipulati tra gli attori e la Banca convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione. Per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della
Banca convenuta;
in ulteriore subordine, nel merito, annullare i contratti di finanziamento destinati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni della Banca convenuta e dei collegati contratti di acquisto e/o sottoscrizione di azioni della Banca, stipulati tra gli attori
e la Banca convenuta e dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione, previo accertamento del dolo determinante o, alternativamente, della violenza morale che
ha viziato il consenso degli attori.
Per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che
nessuna somma è dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della CP_2
convenuta.
Condannare coatta Controparte_6
amministrativa al pagamento di spese, diritti e onorari, del doppio grado di
giudizio.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 febbraio 2016, CP_3 Parte_1
e convenivano, davanti al Tribunale di EZ, sezione Controparte_5
specializzata in materia di impresa, affinché fosse Controparte_2
accertato che nulla era da loro dovuto nei confronti della banca in relazione a finanziamenti erogati per l'acquisto di azioni della stessa Controparte_2
[...]
Gli attori sostenevano che poi incorporata in per ottenere Parte_2 CP_3
credito da era stata indotta ad acquistare azioni della Controparte_2
banca con provvista messa a disposizione dalla stessa: nel luglio 2011 riceveva due finanziamenti per l'importo complessivo di Euro 2.000.000, di cui Euro 1.500.000 utilizzati per acquistare 24.000 azioni al prezzo unitario di Euro 62,50; nel novembre 2011/gennaio 2012 otteneva una linea di credito di Euro 3.800.000 ed acquistava, “con la liquidità rinveniente dall'operazione appoggiata dalla Banca e in parte con i fondi prestati dalla Banca” (pag. 4 dell'atto di citazione), 90.000 azioni per il controvalore di Euro 5.635.800. Nell'aprile 2012 “la unificava i CP_2
fidi esistenti ed estendeva la linea di credito concessa alla società fino a Euro
6.000.000”. Nell'ottobre 2012, la banca concedeva ulteriore prestito per Euro
3.000.000, ottenendo l'acquisto di 24.000 azioni. Nel 2014, nell'ambito delle
Part trattative tra la (che aveva incorporato ) e la banca, quest'ultima CP_3
richiedeva a di sottoscrivere azioni, il che avvenne nel mese di Controparte_5
settembre: con l'affidamento in conto corrente di Euro 510.000 erano acquistate prima 2982 azioni e poi altre 5.018.
Seguendo la narrazione degli attori, la banca riacquistò da n. 115.459 per il CP_3
prezzo complessivo di Euro 7.216.187,50 (24.000 furono mantenute in portafoglio da ). Fu quindi costituita la che, con denaro messo a CP_3 Controparte_10
10 disposizione della banca, acquistò 160.000 azioni di per Controparte_2
il controvalore di Euro 10.000.000.
Gli attori affermavano che i contratti di finanziamento del 6 luglio 2011, del 30 dicembre 2011 e dell'ottobre 2012, nella parte destinata ad acquistare azioni della banca, fossero nulli per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative “ex artt. 1418, 1343, 1344 e 2358 c.c.”. Alla stessa conclusione doveva giungersi per l'affidamento in c/c del 22 settembre 2014 a favore di e per Controparte_5
l'affidamento in c/c ottenuto da e impiegato per l'acquisto di 160.000 Parte_1
azioni, compiuto il 29 dicembre 2014.
Gli attori aggiungevano che i contratti di finanziamento fossero nulli per difetto di causa in concreto o comunque annullabili per dolo o violenza ex artt. 1439 e 1434
c.c.
Gli attori formulavano altresì domanda risarcitoria e richiesta di cancellazione delle segnalazioni alla centrale rischi della Banca d'Italia relative sia a sia a CP_3
CP_5
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande degli attori.
La convenuta affermava che non vi fosse correlazione tra gli affidamenti concessi e gli acquisti azionari. Quanto a Fem: il primo affidamento fu concesso il 6 luglio
2011, mentre l'acquisto azionario avvenne nel settembre 2011; l'acquisto di 90.000 azioni era compiuto il 30 dicembre 2011 per un controvalore di Euro 5.635.800,
mentre il finanziamento venne concesso il 30 gennaio 2012 e per un importo di
Euro 3.800.000; l'acquisto del 30 ottobre 2012 rispondeva “a una precisa strategia Part d'impresa di , che operava ordinariamente 'a debito'”. Quanto a egli CP_5
non aveva necessità di assistenza finanziaria, disponendo di consistenti risorse finanziarie, come dimostravano gli accrediti per 4,5 milioni di euro ricevuti tra l'ottobre 2013 e il marzo 2014. Quanto a non era una newco, poiché Parte_1
già esistente dal 2010; l'acquisto azionario non era stato finanziato dalla banca;
il
11 trasferimento a di gran parte delle azioni detenute da non poteva che Pt_1 CP_3
“aver prodotto i propri effetti in danno dell'esponente banca, privata di un debitore solido e finanziariamente capiente, in favore di quella che controparte dipinge come una 'scatola vuota'” (pag. 8 della comparsa di costituzione).
La convenuta negava l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. e la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dei contratti.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., gli attori introducevano domanda di accertamento della simulazione “dei contratti di finanziamento destinati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni della Banca convenuta e dei collegati contratti di acquisto e di sottoscrizione di azioni della Banca” e aggiungevano domanda di compensazione “tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni”, dichiarando “che nessuna somma è dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della Banca convenuta” con condanna della stessa “al pagamento dell'eventuale saldo in favore degli attori”.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità delle nuove domande formulate dagli attori.
Il giudizio, interrotto l'8 novembre 2017 a seguito della sottoposizione di
[...]
, era riassunto nei Controparte_11
confronti della banca in l.c.a. con ricorso depositato il 18 gennaio 2018.
Si costituiva nel processo riassunto in liquidazione Controparte_2
coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande, in conseguenza dell'applicabilità dell'art. 83 t.u.b., e l'incompetenza del tribunale adito, essendo funzionalmente competente il Tribunale di Vicenza.
Con sentenze non definitiva n. 2579/2019, il Tribunale di EZ, sezione specializzata in materia di impresa, dichiarava “improseguibili le domande di
condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dagli attori CP_3
e nei confronti di in Controparte_5 Parte_1 Controparte_2
12 liquidazione coatta amministrativa”, nonché “improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dagli attori a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione”.
Il Tribunale rilevava che, malgrado la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa, gli attori avevano mantenuto ferme tutte le domande formulate, sebbene fossero divenute improcedibili quelle di contenuto restitutorio e risarcitorio. Lo stesso doveva dirsi, in applicazione dell'art. 83 t.u.b., per la domanda di compensazione: compensazione che, per l'appunto, non era stata eccepita a fronte di una domanda di condanna proposta dalla banca, ma richiesta previo accertamento di un credito restitutorio/risarcitorio. Era respinta l'eccezione di incompetenza del giudice adito con riferimento alle domanda di accertamento,
reputate procedibili, le quali non derivavano dalla liquidazione coatta amministrativa.
Rimessa la causa in istruttoria e assunte prove testimoniali, con sentenza definitiva n. 1052/2022 il Tribunale di EZ, sezione specializzata in materia di impresa, dichiarava che nulla era dovuto dall'attore “a titolo di Controparte_5
adempimento degli obblighi restitutori derivanti dai contratti di finanziamento ed
apertura di credito oggetto di lite utilizzati dal medesimo per gli acquisti azionari assistiti di euro 500.000” e che l'attrice non era tenuta al pagamento del CP_3
residuo debito capitale, oltre accessori e interessi negoziali, di euro 1.283.862,50
“di cui ai contratti di affidamento e finanziamento accessi per gli acquisti azionari oggetto di lite”. Le domande di erano invece respinte. Parte_1
Il Tribunale riteneva provato che l'affidamento concesso a servisse per CP_5
l'acquisto di 8.000 azioni della banca. Sul punto così motivava: “In argomento si segnala essere circostanza assolutamente pacifica tra le parti, tanto che la stessa banca convenuta conferma espressamente l'accadimento nella propria comparsa di costituzione e risposta, che in data 25.6.2014, ha provveduto Controparte_5
a firmare modulo per la sottoscrizione di n.
8.000 azioni di Controparte_2
13 per un controvalore di euro 500.000,00.=. Così, risulta documentalmente CP_2
che due mesi dopo, in data 25.8.2014, l'istituto di credito ha provveduto ad accendere affidamento sul conto corrente dell'attore n. 131/393004 per l'importo di euro 210.000,00.= (doc. n. 5 di fascicolo di parte convenuta), così come risulta che, in data 27.8.2014, l'istituto di credito ha addebitato l'importo di euro
186.375,00.= a titolo di pagamento di n.
2.982 azioni (doc. n. 20 di fascicolo
attoreo e doc. n. 53 di fascicolo di parte convenuta). Peraltro, deve evidenziarsi
che è documentato che il 22.9.2014 ha accesso altro Controparte_2
affidamento a revoca, significativamente per l'importo di euro 510.000,00.= sul medesimo conto corrente intestato all'attore e già menzionato (doc. n. 19 di parte
attrice e n. 6 di parte convenuta), affidamento che ha assorbito il precedente, cosicché, il 30.9.2014, la banca ha addebitato sul conto l'importo di euro
313.675,00.= (doc. n. 53 citato), quale corrispettivo per l'acquisto di n.
5.018 azioni di propria emissione da parte dell'attore, corrispondentemente all'ordine complessivo di acquisto del 25.6.2014, già menzionato, trovandosi CP_5
titolare di n.
8.000 azioni per il valore corrispettivo di euro 500.000,00.=,
[...]
finanziato mediante le aperture di credito menzionate. Il collegamento negoziale
tra i menzionati, non solo è attestato dalla coincidenza tra gli importi finanziati
mediante aperture di credito e gli acquisti azionari, nonché dal fatto che detti
negozi risultano essere stati perfezionati in un ridotto torno di tempo compatibile con detto collegamento, ma anche dal fatto che, al momento in cui l'attore ha perfezionato gli acquisti, il medesimo non disponeva di liquidità propria
sufficiente, per quanto risulta dall'esame degli estratti del conto bancario su cui
l'operazione è stata effettuata, conto che all'esito dell'operazione è rimasto a debito del correntista. A corroborare la sussistenza del collegamento allegato dall'attore vi è la deposizione testimoniale di che, a sua detta, Testimone_1
avrebbe partecipato ad un incontro presso la filiale di CP_12 Controparte_2
, onde assistere l'attore, nel marzo del 2004, incontro in cui certo
[...]
14 , funzionario dell'istituto di credito, in riferimento all'operazione Persona_1
di finanziamento che riguardava , avrebbe chiesto a , a CP_3 Controparte_5
fronte del finanziamento, di acquistare personalmente azioni di Controparte_2
per un importo complessivo, appunto, di euro 500.000,00.=, pur avendo
[...]
fatto presente l'attore di non avere interesse personale per l'acquisto medesimo e neppure le relative disponibilità”.
Il Tribunale riteneva altresì provato, sempre sulla scorta delle deposizioni testimoniali, che parte degli affidamenti concessi a fossero collegati agli Parte_2
acquisti azionari. Tuttavia, la banca aveva riacquistato nel dicembre 2014 le azioni, accreditando l'importo di Euro 7.216.137,50 e riducendo così il debito contratto per gli acquisti da Euro 8.500.000 ad Euro 1.283.862,50.
Non vi era invece prova sufficiente che l'acquisto azionario di fosse Parte_1
collegato a finanziamento concesso dalla banca. In proposito il Tribunale motivava:
“Ebbene, in primo luogo, va rammentata la deposizione del già ricordato
[...]
che ha affermato di essere stato edotto da , che si sarebbe Tes_2 Persona_2
occupato dell'operazione, del fatto che la banca avrebbe provveduto a cedere dette azioni riacquistate a In effetti, è documentato che, in data 29.12 .2014, Parte_1
ha acquistato n. 160.000 azioni di al prezzo di Pt_1 Controparte_2
euro 10.000.000,00.= addebitato sul conto corrente della società n. 131/1205398 con valuta dal 31.12.2014 e su quale, peraltro, l'istituto ha provveduto ad accendere linea di credito per pari importo (docc. nn. 24 e 25 di fascicolo attoreo).
Tuttavia, al di là della coincidenza tra l'importo dell'affidamento ed il prezzo delle azioni acquistate da , in giudizio non risulta che detto affidamento sia Pt_1
correlato all'acquisto azionario, posto che il documento citato reca come data di stampa il 20.3.2015, ovvero una data successiva di circa tre mesi rispetto all'acquisto. Peraltro, a differenza dagli altri casi già esaminati, rispetto a detta singola operazione il fatto che il finanziamento fosse negozio collegato all'acquisto
azionario in quanto funzionale ad esso, non risulta confermato dalle deposizioni
15 testimoniali. In effetti, come già detto, il teste si è limitato ad affermare Tes_2
quanto già evidenziato ed appreso da mentre quest'ultimo che Persona_2
dell'operazione in discussione si sarebbe occupato nulla ha potuto riferire in argomento, secondo i suoi ricordi. Neppure si ha contezza del collegamento
negoziale in ragione degli ulteriori documenti prodotti in atti. In effetti, la sentenza
penale del Tribunale di Vicenza, prodotta da parte attrice per stralcio, accenna all'operazione a pag. 266, ove si afferma che l'indagine ispettiva della Banca di
Italia, promossa al fine di verificare il fenomeno del capitale finanziato, avrebbe
preso avvio dalla prima operazione in ordine di importo effettuata da Parte_1
per euro 10.000.000,00.=, riportandosi la circostanza, già verificata nella presente
sede, che dal conto corrente della società risulterebbe la movimentazione del
finanziamento in questione, utilizzato per acquistare azioni sul secondario al
30.12.2014. Tuttavia, in carenza di ulteriori riscontri, il fatto che detto
finanziamento sia stato utilizzato dalla società per acquistare azioni della banca
finanziante di per sé non comprova il collegamento negoziale e causale dedotto in atti, tale da ricondurre acquisto e finanziamento nell'ambito di una complessa ed unitaria operazione, giustificata in ragione di una sua specifica causa concreta
così congeniata volutamente dalle parti. L'indagine ispettiva, in effetti, ha avuto
rilievo al fine di verificare, non il comune intento delle parti nella complessiva
operazione, quanto il fenomeno dal capitale finanziato in riferimento alla
consistenza del patrimonio di vigilanza ed al suo rilievo contabile che ben può
prescindere da detto concreto intento. Detto difetto di prova esclude in radice la
fondatezza delle pretese avanzate da tutte volte a far accertare di nulla Parte_1
dovere in ragione di detto affidamento, sulla scorta dalla invalidità del collegato negozio di acquisto azionario”.
Il Tribunale giudicava applicabile l'art. 2358 c.c., poiché i finanziamenti erogati dalla banca per gli acquisti azionari compiuti da e da non CP_5 CP_3
16 erano stati autorizzati con deliberazione dell'assemblea sociale, con conseguente nullità delle operazioni collegate.
si doleva sia della sentenza non definitiva sia di quella Parte_1
definitiva, proponendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Tribunale aveva errato nell'escludere il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario compiuto dalla società e il finanziamento in conto corrente, poiché, malgrado la “data di stampa” del documento di sintesi, i due negozi erano stati contestualmente pattuiti;
2) il Tribunale non avrebbe dovuto escludere la rilevanza probatoria della sentenza penale di condanna di quale responsabile civile per i danni derivati da CP_7
operazioni illecite sul proprio capitale di vigilanza: sentenza che espressament e menzionava la “operazione Stabile”; 3) Il Tribunale aveva errato nel ritenere necessaria la “conferma” testimoniale del collegamento negoziale, già raggiungibile in via presuntiva e “giusta anche il principio di non contestazione”, e comunque la valutazione della prova orale non era stata condotta correttamente;
4) il Tribunale
non si era pronunciato sulle domande diverse dalla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento correlato all'acquisto di azioni, ossia sulla domanda di accertamento della simulazione assoluta e di annullamento per dolo o violenza;
5) il
Tribunale non aveva motivato il rigetto delle domande di impugnativa negoziale,
ulteriori e diverse da quella di nullità ex art. 1418 c.c. (domanda di simulazione e domanda di annullamento); 6) la sentenza non definitiva aveva violato l'art. 112
c.p.c., qualificando come domanda, e perciò dichiarandola improcedibile, la
“eccezione-replica di compensazione formulata dall'attrice, non ampliativa dell'oggetto del processo, e finalizzata soltanto e pur sempre all'accoglimento della domanda declaratoria di inesistenza di diritti di credito ex nullitate della banca convenuta, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa”.
L'appellante ribadiva che la violazione dell'art. 2358 c.c. comportava la nullità del finanziamento e chiedeva che, in riforma delle impugnate sentenze, fosse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento concesso dalla banca per compiere
17 l'acquisto azionario e, in alternativa, che fosse accertata la natura simulata di tale contratto e dichiarato che nulla era dovuto dall'attrice alla banca;
in subordine, chiedeva che il contratto di finanziamento fosse annullato.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_2
chiedendo che fosse dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello principale avverso la sentenza non definitiva e chiedendo che l'appello principale verso entrambe le sentenze fosse comunque respinto. Controparte_2
proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe
[...]
dovuto dichiarare inammissibili o improseguibili tutte le domande degli attori, ai sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., il quale trovava applicazione per ogni azione, comprese quelle di mero accertamento;
2) la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto procedibili le domande e implicitamente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della società attrice;
3) la sentenza aveva erroneamente riconosciuto la competenza del giudice adito, anziché la sua incompetenza a favore del Tribunale di Vicenza, quale foro della procedura concorsuale;
4) la sentenza non definitiva era nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
5) la sentenza definitiva era nulla per contraddittorietà con la sentenza non definitiva;
6)
la sentenza definitiva era nulla poiché aveva posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e perché aveva ritenuto assolto l'onere della prova di un collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni;
7) la sentenza definitiva era errata laddove aveva ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. agli acquisti azionari;
8) non vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c., la violazione non sarebbe comunque sanzionata con la nullità e non avrebbe comportato la nullità degli acquisti azionari;
9) la regolamentazione delle spese non teneva conto della parziale soccombenza degli attori.
chiedeva che fosse disposta l'integrazione Controparte_2
del contraddittorio nei confronti di e di e che, in CP_3 Controparte_5
18 accoglimento dell'appello incidentale, fosse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità di tutte le domande degli attori per gli effetti dell'art. 83 t.u.b. e, in subordine, che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di EZ in favore del Tribunale di Vicenza;
nel merito, l'appellante incidentale chiedeva che fossero rigettate integralmente le domande avversarie e respinte tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e dichiarata la nullità, inammissibilità o l'inattendibilità
della prova testimoniale assunta alle udienze del 10 novembre 2020 e del 27 aprile
2021. Chiedeva, infine, una diversa regolamentazione delle spese processuale.
Si costituivano in giudizio anche e , chiedendo il CP_3 Controparte_5
rigetto dell'appello incidentale di e Controparte_2
proponendo appello incidentale avverso la sentenza non definitiva (la quale aveva erroneamente qualificato come “domanda di compensazione”, dichiarandola improcedibile, la “mera eccezione-replica di compensazione impropria formulata dagli attori in accertamento negativo”) e avverso la sentenza definitiva, la quale aveva indicato in Euro 1.283.862,50, anziché in Euro 1.419.662,50, l'importo per cui doveva essere dichiarata non debitrice nei confronti della banca in l.c.a. CP_3
(la banca aveva, infatti, finanziato integralmente l'acquisto delle azioni, per un controvalore complessivo di Euro 8.635.800, e non il minore importo di Euro
8.500.000).
La seconda causa di appello era promossa da Controparte_2
nei confronti di e
[...] CP_3 Parte_1 Controparte_5
si doleva sia della sentenza non definitiva, Controparte_2
sia di quella definitiva per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili o improseguibili tutte le domande degli attori, ai sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., il quale trovava applicazione per ogni azione, comprese quelle di mero accertamento;
2) la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto procedibili le domande e implicitamente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della società attrice;
3) la sentenza aveva erroneamente
19 riconosciuto la competenza del giudice adito, anziché la sua incompetenza a favore del Tribunale di Vicenza, quale foro della procedura concorsuale;
4) la sentenza non definitiva era nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
5) la sentenza definitiva era nulla per contraddittorietà con la sentenza non definitiva;
6)
la sentenza definitiva era nulla poiché aveva posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e perché aveva ritenuto assolto l'onere della prova di un collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni;
7) la sentenza definitiva era errata laddove aveva ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. agli acquisti azionari;
8) non vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c., la violazione non sarebbe comunque sanzionata con la nullità e non comporterebbe la nullità degli acquisti azionari;
9) la regolamentazione delle spese non teneva conto della parziale soccombenza degli attori.
chiedeva che le due cause fossero riunite e Controparte_2
che, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità di tutte le domande degli attori per gli effetti dell'art. 83 t.u.b. e, in subordine, che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di EZ in favore del Tribunale di Vicenza;
nel merito, l'appellante chiedeva che fossero rigettate integralmente le domande avversarie e respinte tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e dichiarata la nullità, inammissibilità o l'inattendibilità della prova testimoniale assunta alle udienze del 10 novembre 2020 e del 27 aprile 2021.
Chiedeva, infine, una diversa regolamentazione delle spese processuale.
Si costituivano congiuntamente, nella seconda causa di appello, CP_3 [...]
e Parte_1 Controparte_5
Gli appellati domandavano il rigetto dell'appello principale di
[...]
e, in via incidentale, proponevano i seguenti motivi di Controparte_2
impugnazione: 1) la sentenza non definitiva aveva errato nel qualificare come
“domanda di compensazione”, dichiarandola improcedibile, la “mera eccezione-
20 replica di compensazione impropria formulata dagli attori in accertamento negativo”); 2) la sentenza definitiva aveva errato nella quantificazione dell'ammontare del credito della banca nei confronti di , che aveva formato CP_3
oggetto della statuizione di accertamento negativo (l'accertamento negativo concerneva il debito di Euro 1.419.662,50 e non di Euro 1.283.862,50, in quanto la banca aveva finanziato integralmente l'acquisto delle azioni, per un controvalore complessivo di Euro 8.635.800 e non di Euro 8.500.000).
e chiedevano CP_3 Parte_1 Controparte_5
principalmente che, respinto l'appello della banca in l.c.a., fosse dichiarato: che non era tenuto “ad alcun titolo, e così neppure a titolo di Controparte_5
restituzioni ex nullitate, al rimborso dell'importo di Euro 500.000,00 finanziato dalla banca e interamente destinato a prezzo di sottoscrizione di azioni proprie della banca”; che parimenti non era tenuta “ad alcun titolo, e così neppure a CP_3
titolo di restituzioni ex nullitate, al rimborso dell'importo di Euro 1.419.662,50 finanziato dalla banca e interamente destinato a prezzo di sottoscrizione di azioni proprie della banca”; in subordine, che fosse accertata la natura simulata dei contratti di finanziamento destinati all'acquisto delle azioni oppure che fossero annullati per dolo o per violenza morale” e che, “previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni”, fosse dichiarato che nessuna somma era dovuta dagli attori ad alcun titolo a favore della banca.
Con ordinanza 25 maggio 2023 le cause erano riunite.
Le parti precisavano le conclusioni per l'udienza del 5 dicembre 2024, sostituita da deposito di note scritte.
La causa era assunta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. previsti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
0. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 2579/2019 pronunciata dal
Tribunale di EZ, sezione impresa, è divenuta definitiva sulla statuizione
21 d'improcedibilità delle domande di condanna risarcitorie e restitutorie proposte dagli attori nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Pt_1
e hanno infatti impugnato solo la decisione che
[...] CP_3 Controparte_5
ha escluso l'ammissibilità della compensazione (sostenendo che non si trattava di domanda, ma di mera eccezione), ma non anche la decisione di cui al capo 1 del dispositivo della suddetta sentenza.
Ciò premesso, si affronta innanzitutto l'appello di Controparte_2
proposto indifferentemente, quale appello principale e quale appello
[...]
incidentale, nei confronti sia di e (rispetto ai quali, all'esito CP_3 CP_5
del giudizio di primo grado, è risultata soccombente) sia di (rispetto Parte_1
alla quale, all'esito del giudizio di primo grado, è risultata vittoriosa, ma – come si dirà in seguito – sul punto la statuizione del Tribunale di EZ dovrà essere riformata).
1. Con il primo motivo di impugnazione di Controparte_2
sostiene che anche le domande di accertamento sarebbero improcedibili ai
[...]
sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”.
La tesi non è condivisibile.
L'art. 83, 3° co., t.u.b. dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 l. fall. (ora dell'art. 151 cod. crisi impr.), ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al tribunale (v. ultima parte dello stesso 3° co. dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi
22 natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, 1° co., della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, verrebbe precluso, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti,
atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto,
l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
23 La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
Deve perciò affermarsi che le domande proposte nei confronti di una banca, che nelle more del giudizio venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
permangono procedibili se non sono idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo.
2. E' poi da escludere che, nel caso di specie, l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca), che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare,
poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di EZ
e, dall'altro, il venire meno del debito degli attori è conseguenza della nullità non dei soli contratti di affidamento, ma in ragione del collegamento negoziale dell'intera operazione. Travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo alla cliente;
2. che le azioni, apparentemente acquistate dalla correntista, sono rimaste nella titolarità della banca. Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Ciò chiarito, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla correntista, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile” – come sostiene l'appellante –, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
Sono pertanto procedibili, non potendo trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, le domande di Parte_1
e volte all'accertamento negativo di crediti di CP_3 Controparte_5 [...]
[... nei loro confronti, scaturiti dalle complessive operazioni in esame, Controparte_13
previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sono sorti (contratti di affidamento e collegati contratti di investimento).
3. Da quanto sopra detto consegue altresì il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di EZ a favore del Tribunale di Vicenza quale tribunale fallimentare: eccezione sempre basata sull'applicabilità dell'art. 83, 3° co., t.u.b., che nella specie è esclusa (v. punto che precede).
E' opportuno aggiungere che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della questione se la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di EZ fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, 2° co., lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 168
del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv.,
con modif., dalla l. n. 27 del 2012. Infatti, tale questione non è stata sollevata d'ufficio e neppure eccepita dalla banca convenuta, sì che la competenza si è radicata in capo al giudice adito, e non viene rimessa in gioco dal fatto che, a seguito dell'interruzione della causa e della costituzione in giudizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la competenza del Tribunale di EZ sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione (art. 83, 3° co., t.u.b.).
4. Con il quarto motivo di impugnazione la banca in l.c.a. afferma che la sentenza non definitiva sarebbe nulla per contraddittorietà della motivazione, in quanto il
Tribunale, dopo avere dichiarato non procedibili le domande attoree volte ad ottenere la compensazione di crediti contrapposti, ha ritenuto procedibili le domande preordinate alla caducazione dell'acquisto dei titoli: caducazione che non produrrebbe ex se alcun effetto sul debito scaturito dai finanziamenti, ma al più
l'insorgenza di un credito restitutorio ex indebito a favore di controparte che lo stesso Tribunale ha accertato di non potere accertare in quanto riservato alla sede concorsuale.
25 Il motivo non può essere accolto.
Si richiama quanto già detto ai punti precedenti, ossia che l'operare di un fenomeno compensativo non trova riscontro nella decisione del Tribunale di EZ, la quale al contrario l'ha escluso (v. punto 2 del dispositivo e penultima pagina della motivazione della sentenza non definitiva, ove è stato espressamente negato che la compensazione possa essere utilizzata quale rimedio preventivo, non diretto a paralizzare una pretesa di pagamento esercitata dalla banca in l.c.a.).
L'accertamento dell'inesistenza di un debito in capo a e a CP_3 CP_5
(e per quanto si dirà in seguito in capo a nei confronti della
[...] Parte_1
banca in l.c.a. non passa attraverso il riconoscimento di un credito restitutorio,
scaturito dalla nullità dei contratti di acquisto delle azioni, e la sua compensazione con il debito derivante dai finanziamenti, bensì è conseguenza della nullit à dell'intera operazione, unitariamente considerata in ragione del collegamento negoziale, che impone di concludere che il finanziamento non è mai entrato nella disponibilità dei clienti, i quali pertanto nulla devono restituire.
Non vi è perciò alcuna contraddizione tra la statuizione di improcedibilità delle domande di condanna e la contestuale affermazione che gli attori possono agire per l'accertamento della nullità dei negozi, onde ottenere una pronuncia che accerti che da tali negozi non sono scaturiti debiti nei confronti della banca.
5. E' conseguentemente da respingere anche il quinto motivo di impugnazione, con cui la banca in l.c.a. afferma che la sentenza definitiva n. 1052/2022 sia nulla poiché “laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle domande caducatorie aventi ad oggetto gli acquisti [di] azioni (reputando
'procedibili' le sole domande relative ai finanziamenti), la questione sarebbe stata esclusa dal thema decidendum e, sulla stessa, il Collegio di primo grado non sarebbe potuto tornare” (sic a pag. 55 dell'atto di citazione in appello 2 gennaio
2023).
26 Si è infatti visto che la sentenza non definitiva non ha affatto escluso la procedibilità delle domande di accertamento della nullità dei contratti, ma esclusivamente la procedibilità delle domande di condanna.
6. Con il sesto motivo di impugnazione, la banca in l.c.a. afferma che il Tribunale di
EZ abbia errato nel riconoscere il collegamento negoziale tra gli affidamenti e l'acquisto dei titoli della banca. Secondo Controparte_2
non vi sarebbe prova sufficiente di tale collegamento.
Il motivo viene esaminato congiuntamente con quello incidentale di la CP_3
quale sostiene che l'importo messo a disposizione della banca per gli acquisti azionari ammontava ad Euro 8.635.800.
Il motivo della banca è parzialmente fondato, poiché l'importo di denaro messo a disposizione dalla banca per l'acquisto di azioni ammonta ad Euro 6.800.000 e non ad Euro 8.500.000, come indicato dal Tribunale di EZ.
Il motivo di dev'essere invece respinto. CP_3
La prova del collegamento nel limite suddetto (ossia per un finanziamento complessivo di Euro 6.800.000) è piena e discende principalmente dalle deposizioni testimoniali di dipendente di società di consulenza (personalmente Testimone_1
presente allorché i funzionari della banca, nel 2014, espressamente condizionarono la concessione di finanziamento ad al fatto che acquistasse azioni CP_3 CP_5
della banca per un controvalore di Euro 500.000) e ex dipendente Testimone_2
della banca (il quale ha confermato che la concessione dei finanziamenti del luglio
2011 - ottobre 2012 presupponeva l'acquisto da parte di con parte del Parte_2
denaro messole a disposizione dalla banca, di azioni della stessa).
Ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testimoni non sono state indicate, avendo essi riferito circa fatti conosciuti direttamente e non essendo vero che le deposizioni siano “smentite per tabulas”: al contrario, la documentazione contrattuale conferma pienamente le testimonianze.
27 Neppure potrebbe sostenersi che la prova orale è inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c. I testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste: cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il lo ro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
La contestualità degli affidamenti e degli acquisti di titoli esclude che il denaro fosse utilizzabile per altre finalità, superandosi così il dato formale per cui non era contemplato in contratto un vincolo di utilizzo.
Oltre a rimanere indimostrata, l'affermazione della banca, secondo cui e Parte_2
acquisiti i titoli, potevano disporne liberamente, è irrilevante, perché ciò CP_5
che importa, ai fini della decisione, è il collegamento negoziale esistente tra i finanziamenti concessi dalla banca e l'acquisto di azioni della banca stessa.
In definitiva, non può dubitarsi del collegamento negoziale tra il finanziamento di
Euro 2.000.000 ottenuto da nel luglio 2011 e l'acquisto di 24.000 azioni Parte_2
della banca al prezzo unitario di Euro 62,50 (controvalore complessivo di Euro
1.500.000); tra la linea di credito di Euro 3.800.000 del gennaio 2012 utilizzata,
insieme ad altra autonoma provvista, per l'acquisto di 90.000 azioni per il controvalore di Euro 5.635.800; tra il prestito di Euro 3.000.000 dell'ottobre 2012 e l'acquisto di ulteriori 24.000 azioni per il controvalore di Euro 1.500.000; tra l'affidamento del 2014 a favore di di Euro 510.000 e l'acquisto Controparte_5
prima di 2982 azioni e poi di altre 5.018 azioni della banca.
Dunque, fermo restando che l'acquisto azionario di fu interamente CP_5
finanziato dalla banca, gli acquisti di furono finanziati per Euro Parte_2
1.500.000, per Euro 3.800.000 e per Euro 1.500.000, ossia complessivamente per
Euro 6.800.000. giunge a diversa conclusione, sostenendo che l'acquisto di 90.000 CP_3
azioni, per il controvalore di Euro 5.635.800, fu interamente finanziato dalla banca.
28 La tesi è tuttavia smentita dalle stesse allegazioni degli attori, che per l'appunto riconobbero, con l'originario atto di citazione, che l'acquisto suddetto venne compiuto utilizzando una linea di credito di Euro 3.800.000 e “con la liquidità rinveniente dall'operazione appoggiata dalla Banca” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Tale operazione “appoggiata” non era consistita in un finanziamento. Una
controllata di Immobiliare Stampa s.r.l., acquistò un Controparte_2
immobile in leasing da Panta Rei s.r.l., controllata da L'immobile serviva Parte_2
alla banca, che l'avrebbe adibito a propria sede di EZ. Il corrispettivo della cessione del contratto di leasing immobiliare ammontò ad Euro 6.800.000 e venne corrisposto alla cedente. riconosce che tale importo fu utilizzato per CP_3
acquistare le azioni.
Si può supporre, quale ipotesi più favorevole all'attrice, che l'importo utilizzato da per l'acquisto azionario fosse la differenza tra il prezzo dei titoli (Euro Parte_2
5.635.800) e quanto messo direttamente a disposizione dalla banca con l'affidamento in conto (Euro 3.800.000), ossia che l'intero affidamento servì per l'investimento azionario. La differenza di Euro 1.835.800 (Euro 5.635.800 – Euro
3.800.000 = Euro 1.835.800) rappresentava una provvista propria e autonoma di
(o meglio della sua controllata) e non una somma di denaro messa a CP_3
disposizione della banca. Il pagamento del corrispettivo della cessione del contratto di leasing fu effettivo, e non dissimulava un affidamento (la stessa appellante incidentale, pur affermando che l'operazione fosse progettata dalla banca, il che è di per sé irrilevante, riconosce che la banca aveva interesse all'acquisizione dell'immobile).
A distanza di mesi dall'acquisto delle 90.000 azioni (regolato in conto il 30
dicembre 2011), più precisamente il 6 giugno 2012 (v. doc. 9 fasc. attori),
[...]
concesse a apertura di credito di Euro Controparte_2 Parte_2
6.000.000. Quest'ultima operazione non forniva assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni (né per l'acquisto compiuto sei mesi prima con i mezzi
29 finanziari suddetti, né tantomeno per l'acquisto precedente di 24.000 azioni interamente finanziato dalla banca), ma rappresentava al più l'adempimento dell'impegno assunto dalla banca: la concessione di maggiore credito a fronte di acquisti azionari.
Gli stessi attori non dedussero che il finanziamento del giugno 2012 servì per compiere acquisti di azioni, affermando in atto di citazione che “la banca unificava
i fidi esistenti ed estendeva la linea di credito concessa alla società fino a Euro
6.000.000,00” (pag. 4 atto di citazione).
Seguì l'ultimo acquisto azionario dell'ottobre 2012 per il controvalore di Euro
1.500.000 (già inizialmente menzionato), in relazione al quale la banca concesse apposito finanziamento (in atto di citazione, si leggeva: “nel periodo agosto-ottobre Part 2012 sorgeva per l'esigenza di un affidamento ulteriore di Euro 1.500.000,00. Part E di nuovo la banca si dichiarava senza difficoltà disposta a concedere a un
importo doppio rispetto alla sua richiesta, pari dunque a Euro 3.000.000,00, ed
Part otteneva che metà del prestito fosse da impiegata per l'acquisto di ulteriori
24.000 azioni delle banca”).
Riassumendo, il valore delle azioni acquistate in tre momenti diversi con denaro messo a disposizione della banca ammontava ad Euro 6.800.000. Il resto fu acquistato con denaro proprio di per quanto su sollecitazione della banca. Parte_2
Poiché, come evidenziato dal Tribunale, provvide Controparte_2
a riacquistare da un numero di azioni maggiore rispetto a quello di cui Parte_2
aveva finanziato l'acquisto, ossia azioni per un controvalore di Euro 7.216.137,50, accreditando tale importo sul conto corrente della società in data 30 dicembre 2014, gli effetti delle c.d. “operazioni baciate” compiute da furono eliminati. Parte_2
Part Nella lettera datata 1° dicembre 2014, con cui (già divenuta ) CP_3
formalmente chiedeva alla banca il riacquisto delle azioni al prezzo unitario di Euro
62,50, si precisava che il corrispettivo era destinato al rimborso della linea di credito in essere sul conto corrente (v. doc. 23 fasc. attori). In altre parole, a seguito
30 del riacquisto delle azioni da parte della banca, il denaro finanziato - inizialmente utilizzato per i tre acquisti azionari indicati - tornò a disposizione della cliente, che a sua volta estinse l'affidamento in misura corrispondente. A quel punto ogni ulteriori o diverso utilizzo delle aperture di credito, non essendo in relazione con gli acquisti azionari, ha comportato il sorgere di una valida obbligazione restitutoria.
Come si dirà affrontando l'impugnazione di il riacquisto non fu un atto Parte_1
di generosità della banca. si sostituì a acquistando 160.000 Parte_1 Parte_2
azioni per il controvalore di Euro 10.000.000. Per quanto però ora interessa,
[...]
si liberò interamente delle azioni il cui acquisto era stato finanziato con denaro Pt_2
messo all'uopo a disposizione dalla banca. Pertanto, se è vero che i finanziamenti per Euro 6.800.000 erano nulli per violazione dell'art. 2358 c.c. (nullità che assorbe le domande di annullamento), è altrettanto vero che la banca si riprese, pagandone il corrispettivo, le azioni acquistate. ricevette la disponibilità del denaro, CP_3
il finanziamento nella parte servita per acquistare le azioni venne rimborsato alla banca e ogni ulteriore utilizzo dell'apertura di credito non era più connesso alle operazioni nulle. incorporante di è perciò tenuta alla CP_3 Parte_2
restituzione di quanto rimane del debito scaturito dai finanziamenti. Diversamente
lucrerebbe un ingiustificato arricchimento patrimoniale a danno della banca in l.c.a.
Poiché tutto quanto risulta ancora a debito della correntista è senz'altro dovuto, la domanda di accertamento negativo del debito proposta da dev'essere CP_3
respinta.
7. Con il settimo motivo di impugnazione, Controparte_2
afferma che l'art. 2358 c.c. non trovi applicazione.
E' certo, essendo emerso dagli accertamenti delle autorità di controllo e della indagini penali, che hanno poi portato al procedimento penale concluso con la sentenza esibita in giudizio dagli attori, che la banca, richiesta dalla Banca d'Italia
di accrescere la propria capitalizzazione, finanziava i clienti affinché
31 sottoscrivessero sue azioni. Gli amministratori della banca così agivano in assenza di deliberazione assembleare che li autorizzasse a concedere crediti a ciò finalizzati.
Il Tribunale di EZ ha correttamente ritenuto che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche
Contr popolari, quale era all'epoca , che rappresentano una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28 t.u.b., le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, 1° co., c.c.
Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è
incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il
divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
8. Con l'ottavo motivo di impugnazione l'appellante principale sostiene che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determina la nullità dei contratti di investimento, finanziati con denaro messo a disposizione dalla banca.
32 Con il d.lgs. n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. Tutto ciò non è avvenuto.
E' perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno iscritto riserve indisponibili solo nel 2015 (riserve la cui sorte, negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è peraltro indicata).
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2° e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione delle azioni ed obbligazioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Sostiene l'appellante che la nullità “pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere perché determinerebbe
33 l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che , però, dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco” (pag. 101 dell'atto di citazione in appello).
Fermo rimanendo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene pertanto un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie – occorre ribadirlo – è certo che l'assemblea dei soci di
[...]
mai ebbe ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di CP_14
azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, palese violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. (comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società) è nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ovvero dei contratti di finanziamento e dei correlati acquisti di azioni della banca.
Tale conclusione è conforme con l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008,
34 pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di
specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la
predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede
ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare
l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui
violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex
art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia
dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso” (Cass. civ., ord., 6 ottobre 2023, n.
28148).
9. Il nono motivo d'impugnazione, con cui la banca si duole della decisione del
Tribunale di EZ sulle spese processuali, rimane assorbito dalla necessità di
una nuova regolamentazione delle spese conseguente al parziale accoglimento dell'appello.
10. Il rimanente motivo di impugnazione di e con CP_3 Controparte_5
cui i predetti si dolgono che il Tribunale, con la sentenza non definitiva, abbia dichiarato non possibile la compensazione, è inammissibile in quanto insuscettibile di portare a una diversa decisione della controversia.
è già stato sgravato dal debito restitutorio relativo al Controparte_5
finanziamento ricevuto nel 2014, in quanto collegato all'acquisto azionario. ha ceduto alla banca le azioni acquistate con il denaro messo a CP_3
disposizione per lo scopo, ricevendo il controvalore pecuniario, sicché non vi sono più pretese restitutorie compensabili.
In ogni caso, il motivo non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Gli appellanti sostenevano di avere proposto una mera eccezione di compensazione e non una domanda, sicché non avrebbe operato l'art. 83 t.u.b.
La tesi era manifestamente infondata per le ragioni già esposte dal tribunale, che così aveva motivato: “se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le
35 regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017). Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima. Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti scaturenti dall'affermata invalidità ed inefficacia dei negozi collegati al fine di ritenere estinti i suoi debiti derivanti dai rapporti negoziali dedotti, primi tra tutti i finanziamenti, senza tuttavia che la procedura abbia introdotto la relativa domanda di condanna, di modo che non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese”.
La motivazione dev'essere recepita dalla Corte di Appello, atteso che la banca convenuta non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, sicché la richiesta di compensazione dei debiti sorti dai finanziamenti con gli asseriti crediti restitutori non può configurarsi come “eccezione”. Si tratta di vera e propria domanda di accertamento della compensazione, improcedibile per le ragioni giuridiche esposte dal Tribunale, rispetto alle quali e non hanno CP_3 CP_5 Parte_1
36 mosso alcuna specifica censura.
11. Sono fondati e meritano accoglimento i primi tre motivi di impugnazione principale di , che possono essere esaminati Parte_1
congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Il sesto motivo è da respingere per quanto già indicato al punto che precede, mentre il quarto e il quinto motivo di impugnazione rimangono assorbiti.
11.1. lamenta il rigetto della domanda di accertamento Parte_1
negativo del debito che sarebbe sorto da apertura di credito di Euro 10.000.000, concessa da nei primi mesi del 2015. Controparte_2
L'appellante afferma che l'apertura servì per acquistare azioni della stessa banca e che l'intera operazione venne programmata da Controparte_2
La banca in l.c.a. afferma, al contrario, che l'acquisto azionario compiuto il 30 dicembre 2014 non fosse collegato all'apertura di credito del 20 marzo 2015:
“infatti, in data 3° dicembre 2014 si era già impegnata contrattualmente a Pt_1
corrispondere a il prezzo delle azioni acquistate, e ciò avrebbe dovuto CP_7
comunque fare, con mezzi propri, anche laddove il Finanziamento non fosse stato poi erogato” (pag. 116 della comparsa di costituzione).
Il Tribunale di EZ ha ritenuto che non vi fosse prova che il finanziamento di
Euro 10.000.000, concesso a , servisse per l'acquisto di 160.000 azioni della Pt_1
banca, poiché “il documento reca come data di stampa il 20.3.2015, ovvero una data successiva di circa tre mesi rispetto all'acquisto” e il testimone “si è limitato Tes_2
ad affermare quanto già evidenziato ed appreso da mentre Persona_2
quest'ultimo che dell'operazione in discussione si sarebbe occupato nulla ha potuto riferire in argomento, secondo i suoi ricordi”.
11.2. La motivazione del Tribunale non è convincente.
Occorre considerare che l'acquisto azionario di rappresentata da Parte_1 [...]
fu contestuale al riacquisto, compiuto dalla banca, di azioni nella Persona_3
titolarità di sempre rappresentata da (entrambe le operazioni CP_3 Per_3
avvennero il 29 e il 30 dicembre 2014). La circostanza non è casuale, tanto più se si
37 considera che nel 2014 la banca era impegnata, come è emerso dall'attività ispettiva della Banca d'Italia, in una campagna programmata e massiccia di vendita delle proprie azioni, non avendo alcun interesse a riacquistarle, tantomeno al prezzo
(Euro 62,5 per azione), artificiosamente e unilateralmente tenuto a valori irrealistici
(le azioni non era negoziabili su un mercato regolamentato e pochi mesi dopo furono abbondantemente svalutate).
Ancora più significativo il fatto che - come ebbe a riconoscere la stessa Parte_1
banca ancora in bonis con l'originaria comparsa di costituzione - era una “scatola vuota” (la convenuta non ebbe a contestare, ed anzi lo recepì come argomento difensivo, l'allegazione attorea secondo cui furono trasferite a gran parte Pt_1
delle azioni già detenute da [pag. 8 della comparsa]: invero CP_3 Parte_1
acquistò un numero di azioni notevolmente superiore a quello che la banca aveva riacquistato da . CP_3
non disponeva delle risorse finanziarie per acquistare azioni della Parte_1
banca per un controvalore di Euro 10.000.000.
Dal bilancio al 31 dicembre 2014 (doc. 27 fasc. attrice) si evince che la società non era operativa e non aveva alcun cespite attivo, se non per l'appunto le azioni acquistate dalla banca (la mancanza della nota integrativa non rende inutilizzabile il documento, come sostiene l'appellata, la quale peraltro né ha dedotto né ha offerto in giudizio alcun elemento che dimostri che conservava una qualche Pt_1
operatività economica e fosse provvista di un patrimonio apprezzabile).
Non avendo la provvista necessaria per l'acquisto azionario, è Parte_1
necessario concludere che esso avvenne con l'assistenza finanziaria di
[...]
che le fece credito. Controparte_2
Il fatto che l'affidamento venne formalmente stipulato dopo la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ossia il 20 marzo 2015 con la causale “per elasticità di cassa”, conferma l'assistenza finanziaria della banca.
Infatti, da un lato non aveva – come si è detto – la provvista per pagare Parte_1
il prezzo delle azioni, che per l'appunto non pagò e fu addebitato in conto;
38 dall'altro, l'affidamento coprì direttamente il debito per il prezzo addebitato, senza che fosse materialmente possibile un utilizzo da parte della correntista “per elasticità di cassa” o per altro.
In realtà, l'attrice aveva prodotto in causa un precedente documento di sintesi che, per quanto sottoposto alla sottoscrizione del cliente il 20 marzo 2015, indicava la data di stampa del 24 dicembre 2014 (doc. 61 fasc. attori).
Indubitabile è perciò la connessione tra l'affidamento e il consistente acquisto azionario, che a nessun cliente, totalmente privo di risorse, sarebbe stato permesso di compiere.
L'apertura di credito scadeva il 31 gennaio 2016. non compì alcuna Parte_1
restituzione, ma significativamente la banca omise di agire nei confronti della correntista.
Non è perciò fuori luogo l'argomento logico della società appellante, che, dopo avere evidenziato le correzioni apposte a penna sul documento di sintesi, si domanda “quale istituto di credito concederebbe mai un finanziamento da Euro
10.000.000 a una società non operativa, senza alcuna garanzia reale o
fideiussoria, senza incassare alcuna commissione periodica, e pressoché senza interessi, ossia a titolo gratuito” (pag. 15 dell'atto di citazione in appello).
E' altrettanto significativo che il conto corrente affidato per Euro 10.000.000 servì esclusivamente all'operazione di sottoscrizione delle azioni.
Si desume da tutto ciò che la banca non solo fosse perfettamente consapevole della finalità del credito concesso, ma che fu essa a progettare l'operazione, la quale soddisfaceva sia l'interesse di di liberarsi dalle azioni accumulate, che CP_3
era stata indotta ad acquistare per beneficiare di più ampi affidamenti, sia della banca che colse l'occasione per cedere a un numero di azioni Parte_1
sensibilmente superiore a quello riacquistato da CP_3
39 Servì allo scopo la “scatola vuota” che risolveva il problema di Parte_1
entrambe (e il cui utilizzo dimostra che la banca, fintanto che rimase in bonis, non confidava sul fatto che l'affidamento le sarebbe stato rimborsato).
La prova orale conferma, anche se solo indirettamente, quanto sopra detto.
, ex dipendente della banca, ha dichiarato che il collega gli Testimone_2 Per_2
Part
“disse anche che la banca, una volta riacquistate dette azioni [da ], le ha cedute a (v. verbale dell'udienza del 10 novembre 2020). Parte_1
Già s'è detto che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone. Il fatto poi che pure lui sentito come testimone, non ricordi cosa fu detto Persona_2
in sua presenza, non significa che la notizia non venne data a Premi.
La valutazione dell'“operazione Stabile” da parte del giudice penale – che ha rilevato che da essa prese avvio l'indagine ispettiva della Banca d'Italia, in quanto dal conto corrente non risultava alcuna movimentazione con eccezione del finanziamento “utilizzato per acquistare azioni sul secondario al 30 dicembre
2014”, e ha aggiunto che “il dato comune alle operazioni analizzate in sede ispettiva è che i conti correnti erano caratterizzati da una bassissima operatività”
(pag. 266 della motivazione) – è coerente con la ricostruzione sopra compiuta.
Deve perciò dirsi che l'acquisto di 160.000 azioni, compiuto il 30 dicembre 2024 da
è avvenuto con l'assistenza finanziaria di Parte_1 Controparte_2
con conseguente violazione dell'art. 2358 c.c. La complessiva operazione è
[...]
perciò nulla: le azioni sono rimaste nella titolarità della banca e il debito restitutorio di Euro 10.000.000 non è mai sorto.
12. In conclusione, l'appello di viene Controparte_2
accolto con riferimento alla domanda di accertamento negativo proposta da CP_3
che dev'essere respinta.
[...]
Nel resto l'appello di è rigettato. Controparte_2
Gli appelli di e sono respinti, mentre viene accolto CP_3 Controparte_5
l'appello principale di , dichiarandosi che essa non è Parte_1
40 tenuta a restituire alla banca l'importo di Euro 10.000.000, finanziato per l'acquisto di azioni della stessa CP_13
13. Atteso il complessivo esito della controversia, la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento delle parti attrici ( e CP_3 CP_5
hanno scientemente concorso a causare la nullità dei negozi e si sono Parte_1
prestati a compiere gli acquisti azionari, forse sperando di compiere investimenti profittevoli, ma soprattutto per soddisfare le crescenti esigenze di finanziamento di pur sapendo, in quanto operatori professionali, che la banca compiva, Parte_2
grazie alla loro collaborazione, operazioni vietate sul proprio capitale in danno alla generalità dei suoi creditori), le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
14. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali e CP_3
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_5
quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di EZ, sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente decidendo le cause civili riunite n. 2446/2022 e n. 64/2023 r.g.
vertenti tra , (tutti difesi Parte_1 CP_3 Controparte_5
dall'avv. prof. Marcello Stedda) e (difesa Controparte_2
dagli avv.ti Manuela Malavasi, Giacomo Ricciardi e Roberto Perrone), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale di
[...]
e in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2
1052/2022 pronunciata dal Tribunale di EZ, sezione specializzata in materia di impresa, rigetta le domande proposte da CP_3
41 2) respinge nel resto l'appello principale e l'appello incidentale di
[...]
Controparte_2
3) in accoglimento dell'appello principale di Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1052/2022 pronunciata dal Tribunale di EZ, sezione specializzata in materia di impresa, e in riforma della stessa sentenza, accerta che a carico della predetta società non è sorta un'obbligazione restitutoria a seguito dall'apertura di credito di Euro 10.000.000 formalizzata il 20 marzo 2015, di cui si dichiara la nullità per violazione dell'art. 2358
c.c.;
4) respinge gli appelli incidentali di e di avverso CP_3 Controparte_5
le sentenze n. 2579/2019 e n. 1052/2022, pronunciate dal Tribunale di
EZ, sezione specializzata in materia di impresa;
5) compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa;
6) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali e di versare ulteriore importo a CP_3 Controparte_5
titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
EZ, 6 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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