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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 09/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3773/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cerasino Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Ostuni
(Br) alla Via F. Crispi n. 51; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
convenuta – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.10.2020, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo: di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Viggianello (PT), censito in catasto fabbricati al foglio 4 particella 356 sub 1, Cat. A/3; di aver commissionato nel febbraio 2019, mediante accordi verbali, alla ditta i Controparte_1
lavori di ristrutturazione del citato immobile;
che per tali lavori le parti concordavano il prezzo di € 36.000,00 oltre iva;
che versava al legale rappresentate della società un acconto di € 6.000,00 nell'aprile 2019 e successivamente, a mezzo bonifici, la complessiva somma di € 42.350,00; che, recatosi sul cantiere per visionare l'avanzamento dei lavori, scopriva
1 che la società appaltatrice aveva abbandonato il cantiere e che i lavori risultavano incompleti e non eseguiti a regola d'arte.
In punto di fatto, a sostegno di quanto dedotto, l'attore produceva una relazione tecnica di parte, a firma del Geom. , con la quale veniva stimato il valore dei lavori sino a Tes_1
quel momento eseguiti.
Per questi motivi
, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna della società convenuta al risarcimento danni.
La sebbene regolarmente citata non si costituiva né compariva in Controparte_1
giudizio e, pertanto, la causa veniva istruita in sua contumacia mediante l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 18.03.2024 l'attore rinunciava alla richiesta di CTU e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non sono fondata e, pertanto, non meritano accoglimento per i motivi che di seguito si esporranno.
Come noto, la risoluzione del contratto, in generale, è disciplinata nel codice dall'art. 1453
c.c. ai sensi del quale nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto (o in alternativa l'adempimento), salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.
Il successivo art. 1455 c.c. precisa che la risoluzione del contratto non può essere dichiarata se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Nell'interpretare il concetto di gravità dell'inadempimento (tale da giustificare la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, quale è quello di appalto) la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Il giudice chiamato a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di criteri oggettivi (ossia quanto
l'inadempimento ha inciso nell'economia complessiva del rapporto, così da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale), nonché di elementi di carattere soggettivo
(ossia il comportamento di entrambe le parti: ad esempio, un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza
2 dell'altra), che possono attenuare l'intensità della gravità dell'inadempimento” (cfr. Corte appello sez. IV - Milano, 22/12/2022, n. 4052).
Secondo il noto principio espresso dalle Sezioni Unite, n. 13533/2021: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”.
Tanto premesso, deve osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta, ben potendo essere concluso anche verbalmente o per facta concludetia, deve, dall'altro, ribadirsi che colui che agisce in giudizio per far accertare l'inadempimento delle altrui prestazioni è gravato dall'onere di dare prova non soltanto dell'esistenza del contratto ma, anche, del suo specifico contenuto (quindi delle specifiche pattuizioni), nonché della consistenza ed entità del dedotto inadempimento.
Ne consegue che anche la prova della consistenza ed entità delle opere appaltate (cioè dello specifico oggetto del contratto) costituisce un elemento costitutivo della domanda volta ad ottenere l'accertamento del grave inadempimento della controparte contrattuale. In sostanza, affinché chi giudica possa accertare e valutare la sussistenza e la gravità o meno dell'inadempimento delle prestazioni di cui ad un contratto d'appalto, deve, innanzitutto conoscere quali siano le opere appaltate, quali di queste siano state eseguite e quali siano, invece, rimaste inadempiute;
tale prova nel caso in esame non è stata fornita dall'attore.
L'attività istruttoria (in particolare le prove orali) e le prove documentali dei pagamenti, seppur idonee a provare l'esistenza del contratto tra le parti, non costituiscono adeguata prova dei lavori pattuiti né delle opere realizzate ovvero lasciate incompiute.
Tale lacuna probatoria non potrebbe essere colmata nemmeno a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, pur ammissibile d'ufficio dal giudice, non potendosi demandare al CTU
3 il compito di quantificare l'entità, il costo e la bontà di opere non specificamente determinate.
D'altronde, la relazione tecnica di parte in atti a firma del Geom. (ove Tes_1
succintamente tali informazioni sono fornite), non può ritenersi sufficiente a comprovare l'entità e la consistenza dei lavori di cui si chiede l'accertamento, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, i quali certamente non possono essere tratti dalla contumacia del convenuto, che non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, come sopra specificato.
In definitiva, la domanda di accertamento non può essere accolta in assenza di adeguata prova della natura, entità e consistenza dei lavori commissionati, eseguiti e rimasti inadempiuti.
Le domande formulate da vanno, quindi, integralmente rigettate. Parte_1
Non può essere pronunciata alcuna condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, essendo quest'ultima rimasta contumace (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, n.14972/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- nulla sulle spese di lite.
Brindisi, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 09/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3773/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cerasino Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Ostuni
(Br) alla Via F. Crispi n. 51; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
convenuta – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.10.2020, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo: di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Viggianello (PT), censito in catasto fabbricati al foglio 4 particella 356 sub 1, Cat. A/3; di aver commissionato nel febbraio 2019, mediante accordi verbali, alla ditta i Controparte_1
lavori di ristrutturazione del citato immobile;
che per tali lavori le parti concordavano il prezzo di € 36.000,00 oltre iva;
che versava al legale rappresentate della società un acconto di € 6.000,00 nell'aprile 2019 e successivamente, a mezzo bonifici, la complessiva somma di € 42.350,00; che, recatosi sul cantiere per visionare l'avanzamento dei lavori, scopriva
1 che la società appaltatrice aveva abbandonato il cantiere e che i lavori risultavano incompleti e non eseguiti a regola d'arte.
In punto di fatto, a sostegno di quanto dedotto, l'attore produceva una relazione tecnica di parte, a firma del Geom. , con la quale veniva stimato il valore dei lavori sino a Tes_1
quel momento eseguiti.
Per questi motivi
, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna della società convenuta al risarcimento danni.
La sebbene regolarmente citata non si costituiva né compariva in Controparte_1
giudizio e, pertanto, la causa veniva istruita in sua contumacia mediante l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 18.03.2024 l'attore rinunciava alla richiesta di CTU e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non sono fondata e, pertanto, non meritano accoglimento per i motivi che di seguito si esporranno.
Come noto, la risoluzione del contratto, in generale, è disciplinata nel codice dall'art. 1453
c.c. ai sensi del quale nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto (o in alternativa l'adempimento), salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.
Il successivo art. 1455 c.c. precisa che la risoluzione del contratto non può essere dichiarata se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Nell'interpretare il concetto di gravità dell'inadempimento (tale da giustificare la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, quale è quello di appalto) la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Il giudice chiamato a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di criteri oggettivi (ossia quanto
l'inadempimento ha inciso nell'economia complessiva del rapporto, così da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale), nonché di elementi di carattere soggettivo
(ossia il comportamento di entrambe le parti: ad esempio, un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza
2 dell'altra), che possono attenuare l'intensità della gravità dell'inadempimento” (cfr. Corte appello sez. IV - Milano, 22/12/2022, n. 4052).
Secondo il noto principio espresso dalle Sezioni Unite, n. 13533/2021: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”.
Tanto premesso, deve osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta, ben potendo essere concluso anche verbalmente o per facta concludetia, deve, dall'altro, ribadirsi che colui che agisce in giudizio per far accertare l'inadempimento delle altrui prestazioni è gravato dall'onere di dare prova non soltanto dell'esistenza del contratto ma, anche, del suo specifico contenuto (quindi delle specifiche pattuizioni), nonché della consistenza ed entità del dedotto inadempimento.
Ne consegue che anche la prova della consistenza ed entità delle opere appaltate (cioè dello specifico oggetto del contratto) costituisce un elemento costitutivo della domanda volta ad ottenere l'accertamento del grave inadempimento della controparte contrattuale. In sostanza, affinché chi giudica possa accertare e valutare la sussistenza e la gravità o meno dell'inadempimento delle prestazioni di cui ad un contratto d'appalto, deve, innanzitutto conoscere quali siano le opere appaltate, quali di queste siano state eseguite e quali siano, invece, rimaste inadempiute;
tale prova nel caso in esame non è stata fornita dall'attore.
L'attività istruttoria (in particolare le prove orali) e le prove documentali dei pagamenti, seppur idonee a provare l'esistenza del contratto tra le parti, non costituiscono adeguata prova dei lavori pattuiti né delle opere realizzate ovvero lasciate incompiute.
Tale lacuna probatoria non potrebbe essere colmata nemmeno a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, pur ammissibile d'ufficio dal giudice, non potendosi demandare al CTU
3 il compito di quantificare l'entità, il costo e la bontà di opere non specificamente determinate.
D'altronde, la relazione tecnica di parte in atti a firma del Geom. (ove Tes_1
succintamente tali informazioni sono fornite), non può ritenersi sufficiente a comprovare l'entità e la consistenza dei lavori di cui si chiede l'accertamento, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, i quali certamente non possono essere tratti dalla contumacia del convenuto, che non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, come sopra specificato.
In definitiva, la domanda di accertamento non può essere accolta in assenza di adeguata prova della natura, entità e consistenza dei lavori commissionati, eseguiti e rimasti inadempiuti.
Le domande formulate da vanno, quindi, integralmente rigettate. Parte_1
Non può essere pronunciata alcuna condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, essendo quest'ultima rimasta contumace (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, n.14972/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- nulla sulle spese di lite.
Brindisi, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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