Articolo 15 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
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1 gennaio 2020
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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