Articolo 98 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 97Articolo 99
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15 maggio 1971
Art. 98.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 200 unita'.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971
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