Art. 98.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 200 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 200 unita'.