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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1254/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.11.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.05.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LEONE NICOLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) in data 22.10.2005, dalla cui unione sono nati i figli (il 05.05.2008), e (l'11.11.2011); Persona_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 11854/2020 del 17/07/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il
22/10/2005 tra i IGg.ri e , e trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di San Tammaro (CE), dell'anno 2005, al n. 7, parte 2, serie A;
2. ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al Competente Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Tammaro, per la trascrizione ed annotazione e le ulteriori incombenze, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con domiciliazione privilegiata, con la madre, presso l'abitazione coniugale, sita in San Tammaro
(CE), alla Via Carlo Cattaneo, n. 9 – Coop. De Angelis, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1
; - la IG.ra manterrà la residenza, presso la casa coniugale, e si
[...] Parte_2
impegna ad occuparla, solo ed esclusivamente, insieme con i figli minori;
3. il IG. eserciterà il proprio diritto di visita per due pomeriggi alla settimana, dalle ore Pt_1
18:00 alle ore 22:00, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì. Il IG. eserciterà, Pt_1
inoltre, il diritto di visita, a weekend alternati, dal venerdì alle 18.00 sino al sabato alle 18.00
e dal sabato dalle 18.00 alla domenica alle 18.00;
4. Le festività natalizie e pasquali, i compleanni e le ricorrenze verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività, così da garantire, a entrambi i genitori, di passare lo stesso tempo, con i figli minori. Per le festività estive i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, dal mese di giugno al mese di agosto di ogni anno.
5. il IG. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1
di € 500,00 mensili, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli Pt_1
indici ISTAT;
6. il IG. concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, extra Pt_1
assegno, relative ai figli, preventivamente concordate, come individuate all'art. 4 del
Protocollo D'Intesa, adottato dal Tribunale di S. Maria C.V.. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) il
22.10.2005 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta l'8.03.1980, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno
2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 15.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1254/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.11.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.05.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LEONE NICOLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) in data 22.10.2005, dalla cui unione sono nati i figli (il 05.05.2008), e (l'11.11.2011); Persona_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 11854/2020 del 17/07/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il
22/10/2005 tra i IGg.ri e , e trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di San Tammaro (CE), dell'anno 2005, al n. 7, parte 2, serie A;
2. ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al Competente Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Tammaro, per la trascrizione ed annotazione e le ulteriori incombenze, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con domiciliazione privilegiata, con la madre, presso l'abitazione coniugale, sita in San Tammaro
(CE), alla Via Carlo Cattaneo, n. 9 – Coop. De Angelis, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1
; - la IG.ra manterrà la residenza, presso la casa coniugale, e si
[...] Parte_2
impegna ad occuparla, solo ed esclusivamente, insieme con i figli minori;
3. il IG. eserciterà il proprio diritto di visita per due pomeriggi alla settimana, dalle ore Pt_1
18:00 alle ore 22:00, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì. Il IG. eserciterà, Pt_1
inoltre, il diritto di visita, a weekend alternati, dal venerdì alle 18.00 sino al sabato alle 18.00
e dal sabato dalle 18.00 alla domenica alle 18.00;
4. Le festività natalizie e pasquali, i compleanni e le ricorrenze verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività, così da garantire, a entrambi i genitori, di passare lo stesso tempo, con i figli minori. Per le festività estive i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, dal mese di giugno al mese di agosto di ogni anno.
5. il IG. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1
di € 500,00 mensili, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli Pt_1
indici ISTAT;
6. il IG. concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, extra Pt_1
assegno, relative ai figli, preventivamente concordate, come individuate all'art. 4 del
Protocollo D'Intesa, adottato dal Tribunale di S. Maria C.V.. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) il
22.10.2005 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta l'8.03.1980, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno
2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 15.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio