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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2022 promossa da:
L'Avv. , in proprio, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA PLINIO, 11 20129 MILANO presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO CP_1 C.F._2 NI e elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. in proprio ha convenuto in giudizio per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare che la mancata ultimazione dell'iter liquidatorio previsto nella scrittura privata del 13.07.2010, sia stata conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dell'inattuazione, da parte del convenuto, della parte del programma negoziale preordinata a favorire l'avveramento della condizione – consistente, ovvero da intendersi occorrendo, nella vendita, anche in favore di terzi, dell'immobile di proprietà formale ed effettiva della Sig.ra onde poi Controparte_2 provvedere al rimborso in favore dell'attore della somma di € 98.600,00 -, omettendo il predetto finanche di disciplinare, unitamente all'attore, il rapporto nascente dalla suddetta scrittura privata in pagina 1 di 17 pendenza della suddetta condizione, concordando ad es. e senza indugio le modalità esecutive dell'accordo suddetto, al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla citata vendita;
2) dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto ex 1218 c.c. - anche con riferimento alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. -, per avere agito in aperta violazione dei doveri di buona fede, come descritto nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione parziale dell'accordo perfezionatosi inter pares con la sopra citata scrittura privata, venendo meno al proprio
“dovere giuridico” di consentire l'ultimazione dell'iter liquidatorio ivi previsto, come peraltro inizialmente fatto con la trattativa condotta con il Sig. e, a seguire, con il conferimento CP_3 del mandato alla 2 ovvero, se del caso, di integrare in tal senso il contenuto Parte_2 della propria obbligazione;
3) condannare quindi a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno, ex CP_1 art. 1223 c.c., lo stesso importo di € 98.600,00 che gli sarebbe stato rimborsato dal predetto se CP_1 non si fosse reso inadempiente al proprio obbligo giuridico, oltre al mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta della propria inadempienza, da commisurarsi, anche occorrendo ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., ovvero e subordinatamente degli interessi legali previsti al primo comma di tale norma, con decorrenza comunque dalla data dell'1.01.2016 fino alla data dell'incardinazione del presente giudizio, o da quella diversa data che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla data di incardinazione del presente giudizio fino all'effettivo saldo;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non dovesse essere accolta, in ogni caso, previi gli accertamenti e la dichiarazione di risoluzione parziale della scrittura privata del 13.07.2010 come richiesto nella domanda suddetta, condannare il convenuto a indennizzare l'attore, ex art. 2041 c.c., della correlativa diminuzione patrimoniale subita e pari ad € 98.600,00, attesone il corrispondente arricchimento da parte del e, comunque, a prescindere dal suo effettivo CP_1 arricchimento, che potrebbe anche essere compromesso dalle conseguenze del suo illecito operato verso la Sig.ra il tutto oltre interessi legali moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data CP_2 dell'incardinazione del presente giudizio all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: compensare l'importo dovuto dall'attore al convenuto per effetto delle due ordinanze della Corte di cassazione di cui si è fatto cenno nella narrativa del presente atto, ove non fosse stato frattanto corrisposto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per rimborso spese.
Si è costituito con comparsa di risposta del 10 maggio 2022 eccependo: CP_1 In via preliminare e in rito
-Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 c.p.c. il foro generale delle persone fisiche è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. Il sig. è residente in [...], CP_1 provincia di Milano e il Tribunale, territorialmente competente, è quindi quello di Monza.
Nel merito - In via principale
-Accertata e dichiarata l'efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento n. 10181/2012, della sentenza n. 1374/2017 della Corte di Appello di Milano, dell'Ordinanza n. 2762/2020 emessa dalla Corte di Cassazione in relazione al giudizio di legittimità, nonché dell'ordinanza n.37767/2021, della Corte di Cassazione emessa in relazione al giudizio di revocazione, dichiarare tutte le domande proposte inammissibili per effetto del giudicato e perché poste in violazione del principio “ne bis in idem”; pagina 2 di 17 - Dichiarare inammissibile altresì la domanda principale di risoluzione parziale della scrittura del 13.7.2010, nonché inammissibile la domanda subordinata svolta di arricchimento senza causa, per tutti i motivi di cui alle premesse e in ogni caso, improcedibile e inammissibile la domanda subordinata, perché già decorso il termine di prescrizione, anche decennale, per l'accertamento dell'eventuale diritto di credito;
Accertare e dichiarare, pertanto, decaduto l'attore dalla facoltà di proposizione dell'azione di arricchimento senza titolo.
-Con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con condanna altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di prosecuzione del giudizio di merito sulle domande proposte dall'attore, Respingere ogni domanda proposta in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. Con ogni riserva di ordine istruttorio.
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 10 novembre 2022, poi differita al 23 marzo 2023 (causa decesso del giudice) e al 13 giugno 2023 (di fronte al nuovo assegnatario). All'esito di ampia discussione in quella sede, il g.i. ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 12 ottobre 2023. La nuova Presidente istruttrice ha propulsato una definizione bonaria della controversia, poi rivelatasi infruttuosa e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 10 ottobre 2024. La causa è stata definitivamente riassegnata (assieme ad altre 29) al presente giudice, il quale ha differito la citata udienza al 14 novembre 2024 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di risoluzione parziale del contratto del 13 luglio 2010 è infondata e va respinta. In limine litis va dato atto della rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio da parte del convenuto che non l'ha riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Resta radicata, a prescindere dalla sua fondatezza, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. La perorazione di tale eccezione nella comparsa conclusionale risulta irrilevante in quanto mero copia incolla della comparsa di costituzione e atto privo di capacità assertiva come le precisazioni delle conclusioni di cui all'art. 189 c.p.c. In punto di diritto la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (infra ex multis Cass. II, 2 luglio 2013, n. 16556). Già sotto questo profilo non si riesce ad apprezzare in termini assertivi quale sia l'obbligazione o la
“cosa” frazionabile rispetto al contratto dedotto in causa dall'attore ovvero la famigerata scrittura privata del 13 luglio 2010. L'attore, infatti, prima ancora dell'inadempimento, non prova il titolo astrattamente separabile dagli altri e rispetto al quale potrebbe valutarsi la risolubilità parziale. In realtà la detta scrittura costituisce un coacervo di fatti storici, atti giuridici ricognitivi ed obbligazioni, di difficile intellegibilità giuridica (attesa anche l'oscura finalità perseguita dalle parti) di cui però non si può negare un intrinseco collegamento strutturale e funzionale. Da qui l'insostenibilità in diritto della stessa prospettazione di una risoluzione parziale del “contratto”.
pagina 3 di 17 In termini strettamente funzionali, poi, non si comprende l'utilità pratica di una simile domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'interesse, anche mediato, perseguito dall'attore non sarebbe quello di conseguire la restituzione di un indebito oggettivo. La richiesta condannatoria agganciata a tale domanda, infatti, è quella risarcitoria ex artt. 1218 e 1223 c.c. e non una condictio indebiti che avrebbe, in thesi, la necessità della previa rimozione del titolo legittimante la disponibilità della somma oggi reclamata. Tanto basta per rigettare l'assunto.
La domanda di risarcimento del danno è manifestamente infondata e va respinta. Vanno ribadite le coordinate ermeneutiche del mezzo speso dall'attore. E noto che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256 c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore. La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Orbene l'attore allega l'altrui responsabilità contrattuale sulla scorta di un coacervo di circostanze di fatto che si condensano nella violazione del “dovere giuridico di consentire l'ultimazione dell'iter liquidatorio” previsto dalla scrittura privata 13 luglio 2010; da qui “l'inattuazione, da parte del pagina 4 di 17 convenuto, della parte del programma negoziale preordinata a favorire l'avveramento della condizione
– consistente, ovvero da intendersi occorrendo, nella vendita, anche in favore di terzi, dell'immobile di proprietà formale ed effettiva della Sig.ra onde poi provvedere al rimborso Controparte_2 in favore dell'attore della somma di € 98.600,00” e, quindi, l'insorgenza del danno emergente nella sfera patrimoniale dell'attore pari alla citata somma. Prima di esaminare i fatti (ri) allegati nella presente causa e, l'ambito oggettivo di stato del giudicato della precedente vicenda giudiziaria, corre l'obbligo si “stigmatizzare” la perdurante omessa qualificazione giuridica del rapporto negoziale dedotto dall'attore a fondamento della sua domanda risarcitoria, così come era già avvenuto nella causa primigenia. Non si comprende, infatti, a quale
“titolo” giuridico corrispondesse l'allora obbligo di “rimborso” in capo al convenuto così come, ora, non si comprende a quale titolo questi dovrebbe risarcire il danno pari, singolarmente, alla stessa somma oggetto del citato rimborso, “negato” dalla sentenza della Corte d'Appello pronunciata, 4 aprile 2017, n. 1374, poi passata in giudicato. Ciò appare dirimente al fine di individuare il regime giuridico dell'obbligazione dedotta come inadempiuta e poter cogliere l'eventuale insussistenza di un giudicato tanto esterno quanto implicito nella citata pronuncia rispetto all'attuale domanda. Non appare, quindi, peregrino, riportare gli elementi salienti della causa petendi spesa nel primigenio giudizio monzese così da raffrontarla a quella attuale e verificare l'esistenza o meno di un fatto costitutivo non affrontato oppure di un rimedio giuridico non coperto dal giudicato.
Appare imprescindibile partire dalla scrittura privata del 13 luglio 2010 ed in particolare dal (ri) esame del suo articolo 8 quale coacervo contrattuale sul quale l'attore fonda la sua pretesa pagina 5 di 17 (infra doc. 1 fasc. ). Parte_1 Nel ricorso monzese del 2 ottobre 2012 (causa R.G. 10181/2012 doc. 6 fasc. ) Parte_1 spiegava così il suo diritto a ricevere la “restituzione” della somma complessiva di € 133.600,00 (comprensiva degli odierni € 98.600,00)
pagina 6 di 17 pagina 7 di 17 L'avv. , in proprio, sosteneva due circostanze integrative dell'esigibilità Parte_1 della prestazione (non discorreva al tempo di condizione sospensiva e fictio di avveramento) ovvero:
- l'allegata adprehensio dell'immobile da parte di CP_1
- l'attività propedeutica alla vendita del cespite in favore di terzi soggetti, diversi da Tes_1
, il quale era rimasto inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il
[...]
20 aprile 2011 e di corrispondere il residuo prezzo dal quale stornare la somma dovuta all'attore. A questo assetto fattuale il Tribunale di Monza dava la seguente “risposta” con l'ordinanza del 13 novembre 2013
(in fra doc. 8 fasc. ). Parte_1 In sintesi:
• inesigibilità temporanea della prestazione in quanto l'operazione giuridico – economica non si era ancora conclusa sia nell'an che nel quid; anche in dipendenza della coeva causa di simulazione assoluta intrapresa da al fine di eliminare l'apparentia iuris della Controparte_2 proprietà del cespite in capo a e così “impedire” che potesse venderlo a terzi in CP_1 quanto non titolare dello ius possidendi;
• l'irrilevanza dell'acquisto del possesso dell'immobile in capo a ai fini della CP_1 valutazione della concretizzazione del fatto costitutivo del diritto al pagamento della somma di denaro in favore dell'attore.
pagina 8 di 17 L'attore propose appello avverso tale ordinanza illustrando, ai fini che qui interessano, la seguente causa petendi che non sarebbe stata colta dal giudice di prime cure.
(infra doc. 9 fasc. ). Parte_1 In sintesi, il c.d. presupposto di fatto per l'esigibilità della prestazione (quella che verrà qualificata come condizione sospensiva nel ricorso per cassazione) doveva ricollegarsi alla c.d. appropriazione pagina 9 di 17 della villetta da parte del convenuto essendo irrilevante, nella prospettazione attorea, la circostanza che non fosse stato concluso il contratto di compravendita entro il 20 aprile 2011 con Testimone_1 L'unico fatto dedotto nella scrittura priva del 13 luglio 2010
La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 4 aprile 2017, n. 1374 ha, di contro, respinto tale assunto rimarcando
In questo caso non si discorre di futura esigibilità ma di mancata esigibilità in assoluto con ciò rigettando, in modo implicito, la rilevanza del possesso della villetta in capo al convenuto ai fini di tale accertamento. Soggiungendosi, altresì, l'irrilevanza della vicenda giudiziaria inerente la simulazione del contratto di compravendita (e successivo preliminare) tra e Controparte_2 Testimone_1
CP_1
L'attore, quindi, ha proposto ricorso per cassazione il 6 novembre 2017 (doc. 15 fasc. ) Parte_1 enunciando un unico motivo di ricorso “Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1353, 1358 e 1359 c.c,. nonché Error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento agli artt. 132 115, 116 e 112 c.p.c”. Per la prima volta si dà veste giuridica al citato fatto presupposto (non al contratto) riconducendolo al genus della condizione e alla species di quella sospensiva. Ma vi è di più; si perora l'applicabilità del regime di cui all'art. 1359 c.c. al fine di considerala come avverata fintamente in quanto il suo non accadimento era dovuto al comportamento inadempiente del convenuto, Appare piuttosto chiara ed eloquente la spiegazione del motivo illustrata in calce al ricorso e che qui si ritrascrive: “Alla luce di quanto sopra, quindi, non può dirsi revocabile in dubbio che, quel fatto presupposto (condizione sospensiva), dal cui verificarsi ne sarebbe derivata l'esigibilità dell'importo di € 98.600,00 a favore dell'odierno ricorrente, non si è verificato per esclusivo fatto e colpa del il quale non solo non CP_1 ne ha favorito l'evento (mediante la messa in vendita della villetta), ma lo ha perfino impedito, pretendendo di trattenerla in via definitiva per sé, adducendo di esserne il proprietario effettivo per averne corrisposto (senza essere vero) il relativo prezzo, obbligando finanche la Sig.ra a CP_2 promuovere quel giudizio (i cui atti non sono stati erroneamente esaminati dalla Corte territoriale), definitosi con quella sentenza, ancora sub iudice, accertativa della natura simulata del contratto di compravendita a favore del e del connesso contratto preliminare stipulato tra quest'ultimo e CP_1
. Testimone_1 In conseguenza di ciò, pertanto e in conclusione, la condizione suddetta, avrebbe dovuto considerarsi avverata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c.”.
pagina 10 di 17 La Suprema Corte non poteva che rigettare il citato motivo di ricorso (già preannunciato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. formulata dal relatore- infra doc. 17 fasc. ) con l'ordinanza emessa Parte_1 il 6 febbraio 2020, n. 2762 (doc. 20 fasc. ). Parte_1 Decisivo il passaggio della motivazione in diritto sulla base del fatto accertato dal giudice del merito
(infra doc. 20 fasc. ). Parte_1 La Corte, tra l'altro, esonda dallo stesso stretto fatto emergente dalla sentenza d'appello, per stigmatizzare come irrilevante ed infondato quanto dedotto e assunto dall'attore, circa la rilevanza dell'accertata simulazione di cui sopra. Si tratta di un fatto che non solo non influiva rispetto alla tesi perorata dall'attore sin dal ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. ma che a ben guardare era controproducente poiché non poteva che inibire quell'adempimento, o quel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede a cui avrebbe dovuto sopraintendere il convenuto, per finalizzare l'operazione. L'attore li aveva individuati nella vendita a terzi del cespite da parte del convenuto così da poter, tra l'altro, ripartire il ricavato e “restituire” a lui la famigerata somma di € 98.600,00. Accertare la simulazione assoluta della compravendita significava (e significa) che il convenuto non aveva mai avuto il potere dispositivo sul bene: certamente non per vendere a terzi l'immobile. In sintesi, anche affermando che dalla scrittura privata del 13 luglio 2010 incombesse sul convenuto l'obbligo di vendere a terzi (diversi dai soggetti ivi indicati) l'immobile per cui è causa, il giudizio di simulazione incardinato da nei confronti di questo, elideva in radice la possibilità di Controparte_2 tale negozio giuridico e rendeva quindi definitivamente impossibile l'avveramento della condizione senza alcun margine di integrazione di alcuna fictio iuris di avveramento.
pagina 11 di 17 Questa ricostruzione della vicenda negoziale, per come filtrata dal giudizio passato in giudicato, restituisce al thema decidendum della odierna causa i seguenti fatti passati in giudicato e insuscettibili di essere riproposti dall'attore: A. l'assenza di qualsivoglia obbligo, ritraibile tanto dal punto 8 che dalle altre clausole della scrittura privata del 13 luglio 2010, in capo a di vendere il bene a terzi o di CP_1 procurare la somma di denaro, oggi agognata dall'attore, in modo diverso da quello ivi dedotto: la vendita a (peraltro entro il termine del 20 aprile 2011); Testimone_1
B. l'imputabilità dell'inadempimento al preliminare di compravendita stipulato fra CP_1
e a quest'ultimo per impotenza finanziaria ovvero mancato
[...] Testimone_1 conseguimento della provvista (tramite mutuo bancario) per il pagamento del prezzo della citata compravendita;
C. irrilevanza della occupazione del bene o della sua rivendicazione da parte di CP_1 sulla conclusione della c.d. operazione negoziale e sull'avveramento della c.d. condizione legittimante il diritto al “rimborso “somme.
Questi fatti sono incontrovertibili e sono gli unici che rilevano rispetto alla causa petendi illo tempore azionata. Essi, quindi, precludono il loro riesame ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale dedotta dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria. Il rimedio scelto in questa sede, infatti, è diverso nel petitum immediato da quello speso nella precedente vicenda giudiziaria. Qui è un'azione che mira ad un succedaneo dell'oggetto di quella dedotta nel contratto. Lì era il bene della vita in esso dedotto e frutto del guadagno derivante dal coacervo di accordi desumibili dalla scrittura del 13 luglio 2010. Discorso diametralmente opposto va svolto con riferimento al petitum mediato ovvero l'interesse sostanziale perseguito dall'attore e la cuasa petendi su cui si fonda. Essi sono identici. Ammantare di veste risarcitoria la domanda di pagamento di una somma di denaro, il cui fondamento giuridico risiederebbe nell'inadempimento dello stesso contratto, sub specie di responsabilità per il mancato avveramento della condizione sospensiva, che avrebbe fatto conseguire la prima (il c.d. iter liquidatorio), non sposta i termini del giudicato e ne preclude la riproposizione. Si ricordi che i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, ovvero il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (cfr. ex plurimis Cass. II, 23 dicembre 1999, n. 14477; Cass. L, 8 ottobre 2002, n. 14414; Cass.. L, 24 marzo 2004, n. 5925). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10702 del 24/04/2008). Ed ancora qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto pagina 12 di 17 accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis Cass. I, Ord. 26 ottobre 2018, n. 27304). Ed infatti l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (infra Cass. III, Ord. 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205, Rv. 496381-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160, Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009).
Tale ricostruzione appare talmente solida che lo stesso Avv. si è cimentato Parte_1 in una sorta di revirement assertivo in corso di causa laddove ha affermato:” Si deve considerare infine che, nel momento in cui è stato incardinato il presente giudizio, a seguito del pignoramento immobiliare eseguito dal convenuto, quell'iter liquidatorio era ancora perseguibile fosse anche attraverso la vendita all'asta dell'immobile in questione e, successivamente, anche al di fuori della suddetta procedura esecutiva, a seguito della disponibilità manifestata dalla Sig.ra come si è CP_2 documentato in atti, nonostante le strumentali e pretestuose opposizioni della difesa del convenuto. Inutile dire quindi che, la domanda risarcitoria per il mancato avverarsi della condizione sospensiva, e cioè dell'iter liquidatorio, sia assolutamente estranea a quel precedente giudizio, senza che ne possa essere preclusa. Anzi, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi esclusa sia la mala fede del convenuto sia l'illegittimità dell'intralcio dallo stesso operato all'iter liquidatorio, l'odierno conchiudente potrebbe ancora ulteriormente agire nei confronti del in considerazione dell'avveramento, seppur tardivo, CP_1 della condizione prevista nella citata scrittura privata;
avveramento verificatosi per effetto dell'aggiudicazione dell'immobile per cui è causa, con conseguente versamento del prezzo, tant'è che lo stesso convenuto non ha potuto non ammettere che con la distribuzione della somma dallo stesso indicata nella propria nota di precisazione del credito, null'altro sarà a lui dovuto dalla CP_2 Va ricordato, infatti, che quel primo giudizio, respingeva la domanda attorea per il sol fatto della non ancora avveratasi condizione sospensiva, lasciando quindi la porta aperta per un futuro giudizio, allorquando se ne fosse avverata la condizione. Con il rigetto della suddetta primigenia domanda giudiziale, pertanto, l'unica conseguenza che ne è derivata, contrariamente a quanto ex adverso eccepito, è quella che la suddetta condizione sospensiva è stata ritenuta ancora valida ed attuale. Da ciò ne discende quindi che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, quella condizione sospensiva - in base agli eventi occorsi nell'ambito di quel distinto giudizio promosso dai Sigg.ri e , dinanzi al Tribunale di Monza, non era più attuabile a seguito della dichiarata CP_2 Tes_1 simulazione dei contratti (vendita e preliminare di compravendita) e dell'azione esecutiva promossa dal convenuto -, non era più attuabile per esclusivo fatto e colpa del predetto. Affermare che sia ancora possibile l'integrazione della condizione sospensiva appare smentire platealmente la causa petendi ed il petitum prospettati in citazione ovvero che quell'iter non si era concluso per colpa del convenuto. Doppia smentita, peraltro, poichè allegazione eguale e contraria a quanto affermato e perorato:
- in tre (quattro) gradi di giudizio;
- nell'atto introduttivo della presente causa.
pagina 13 di 17 Si comprende non soltanto l'infondatezza della domanda ma anche la sua coltivazione in modo processualmente colposo quale valutazione da svolgere ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La domanda di ingiustificato arricchimento è inammissibile per difetto di sussidiarietà L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”, nozione questa il cui approfondimento esula dal tema specificamente oggetto della presente sentenza. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso cioè che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Purtuttavia in più occasioni si è affermata l'esperibilità dell'azione di arricchimento nel caso in cui la diversa azione cd. principale sia stata disattesa “perché a priori insussistente”, così che la regola della sussidiarietà trova piena applicazione allorché il rigetto consegua all'accertamento della relativa infondatezza nel merito (Cass. n. 4398/1979; Cass. n. 3228/1995; Cass. n. 29988/2018, cit.). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. La regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui “concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe
pagina 14 di 17 frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato”. Pertanto il costante temperamento, soprattutto nel caso in cui l'azione principale sia fondata su una fonte contrattuale, mediante il riconoscimento della sua esperibilità ove sia riconosciuta la nullità del titolo contrattuale azionato (si veda da ultimo Cass. n 13203/2023, secondo cui, nei casi in cui l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto, e ciò anche perché, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito;
conf. Cass. n. 15496/2018). Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. E allo stesso modo incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.. La trasposizione delle citate coordinate ermeneutiche al caso de quo comportano il difetto plastico di sussidiarietà della tutela invocata atteso che le parti avevano concluso un rapporto giuridico dal quale potevano scaturire in astratto delle azioni che sono state esercitate in via principale in due separati giudizi conclusisi con il rigetto della domanda tipica. Il rapporto giuridico soggettivo sottostante sussisteva allora, come oggi, non essendo colpito da nullità
o altra causa patogenetica iniziale, tale da far prefigurare il citato concorso apparente di rimedi. L'insussistenza di una responsabilità contrattuale, e l'infondatezza dei diversi rimedi esperiti dall'attore, determinano la preclusione dall'attivazione della tutela residuale di cui all'art. 2941 c.c. difettandone anche i presupposti equitativi. A questo proposito corre l'obbligo di qualificare il contratto (operazione cui si sono sottratti tanto le parti che le sentenze intervenute negli anni) di cui alla citata scrittura e l'utilità perseguita con le sue clausole, soprattutto, quella sub 8). Le odierne parti, infatti, lungi dal voler perseguire una finalità bonaria in confronto di Controparte_2 avevano congegnato un sistema di pagamenti, restituzioni, imputazioni e contratti collegati tale da far conseguire un utile ad entrambi qualora si fosse realizzata la (ri) compravendita. A dispetto della neutralità della formula utilizzata nel primo giudizio dall'avv. (restituzione Parte_1 somme), tale contropartita sarebbe stata il frutto finale o di un mutuo oneroso (senza interessi ma con restituzione di un surplus tramite il convenuto) oppure di una vera e propria associazione in partecipazione con questo. La circostanza che l'agognata somma non sia stata comunque conseguita pagina 15 di 17 dall'attore, per definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva, non ha comportato un arricchimento del convenuto con impoverimento immediato dell'attore in quanto:
- nel primo caso l'arricchimento è stato mediato, ma in favore di viste le Controparte_2 somme che non ha dovuto elargire per riacquistare l'immobile quale margine di guadagno delle odierne parti;
- nel secondo vi è stato una semplice mancata realizzazione dell'affare e, quindi, la concretizzazione di un'alea negativa, insista nell'operazione. In definitiva non vi sono neanche i presupposti sostanziali dell'domanda.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
La natura e il merito delle difese interposte dall' Avv. conducono questo Parte_1 giudice a ritenere che l'azione sia stata pretestuosa, e abusiva. La preesistenza di un giudicato sulla stessa causa petendi avrebbe dovuto frenare l'Avvocato. a incardinare una nuova causa, per perseguire lo stesso petitum mediato, già oggetto di statuizione definitiva. Fatto aggravato dalla qualità soggettiva dell'attore ovvero un Avvocato che si difende in proprio ed il cui ius postulandi, ha consentito di proporre nuovamente una causa non dovendo affrontare spese defensionali. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. L' Avv. , in proprio, ha coltivato ben quattro gradi di giudizio, spendendo Parte_1 anche un manifestamente inammissibile rimedio revocatori rispetto ad una ordinaria decisione sul merito, e ciononostante ha reiterato la stessa domanda (pura ammantata di apparente diversa veste) in questo giudizio. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. pagina 16 di 17 Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943; Cass. III, Ordi. 20 novembre 2020, n. 26435) L'Avv. avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierno giudizio e, pertanto, Parte_1 va condannato:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un terzo dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 4.701,00;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 5.000,00 vista la gravità del contegno tenuto, soprattutto per la qualità rivestita dall'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dall'Avv. , in proprio, nei confronti Parte_1 di CP_1
• condanna l'Avv. , in proprio, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• condanna l'Avv. , in proprio, al pagamento della somma Parte_1 equitativamente determinata di € 4.701,00 in favore di per le ragioni esposte in CP_1 motivazione;
• condanna l'Avv. , in proprio, al pagamento della somma di € Parte_1
5.000,00 in favore della cassa ammende.
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
RO CI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2022 promossa da:
L'Avv. , in proprio, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA PLINIO, 11 20129 MILANO presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANDOLFI GINO CP_1 C.F._2 NI e elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO, 5 20124 MILANO presso il difensore avv. PANDOLFI GINO NI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. in proprio ha convenuto in giudizio per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare che la mancata ultimazione dell'iter liquidatorio previsto nella scrittura privata del 13.07.2010, sia stata conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dell'inattuazione, da parte del convenuto, della parte del programma negoziale preordinata a favorire l'avveramento della condizione – consistente, ovvero da intendersi occorrendo, nella vendita, anche in favore di terzi, dell'immobile di proprietà formale ed effettiva della Sig.ra onde poi Controparte_2 provvedere al rimborso in favore dell'attore della somma di € 98.600,00 -, omettendo il predetto finanche di disciplinare, unitamente all'attore, il rapporto nascente dalla suddetta scrittura privata in pagina 1 di 17 pendenza della suddetta condizione, concordando ad es. e senza indugio le modalità esecutive dell'accordo suddetto, al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla citata vendita;
2) dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto ex 1218 c.c. - anche con riferimento alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. -, per avere agito in aperta violazione dei doveri di buona fede, come descritto nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione parziale dell'accordo perfezionatosi inter pares con la sopra citata scrittura privata, venendo meno al proprio
“dovere giuridico” di consentire l'ultimazione dell'iter liquidatorio ivi previsto, come peraltro inizialmente fatto con la trattativa condotta con il Sig. e, a seguire, con il conferimento CP_3 del mandato alla 2 ovvero, se del caso, di integrare in tal senso il contenuto Parte_2 della propria obbligazione;
3) condannare quindi a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno, ex CP_1 art. 1223 c.c., lo stesso importo di € 98.600,00 che gli sarebbe stato rimborsato dal predetto se CP_1 non si fosse reso inadempiente al proprio obbligo giuridico, oltre al mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta della propria inadempienza, da commisurarsi, anche occorrendo ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., ovvero e subordinatamente degli interessi legali previsti al primo comma di tale norma, con decorrenza comunque dalla data dell'1.01.2016 fino alla data dell'incardinazione del presente giudizio, o da quella diversa data che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla data di incardinazione del presente giudizio fino all'effettivo saldo;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non dovesse essere accolta, in ogni caso, previi gli accertamenti e la dichiarazione di risoluzione parziale della scrittura privata del 13.07.2010 come richiesto nella domanda suddetta, condannare il convenuto a indennizzare l'attore, ex art. 2041 c.c., della correlativa diminuzione patrimoniale subita e pari ad € 98.600,00, attesone il corrispondente arricchimento da parte del e, comunque, a prescindere dal suo effettivo CP_1 arricchimento, che potrebbe anche essere compromesso dalle conseguenze del suo illecito operato verso la Sig.ra il tutto oltre interessi legali moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data CP_2 dell'incardinazione del presente giudizio all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: compensare l'importo dovuto dall'attore al convenuto per effetto delle due ordinanze della Corte di cassazione di cui si è fatto cenno nella narrativa del presente atto, ove non fosse stato frattanto corrisposto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per rimborso spese.
Si è costituito con comparsa di risposta del 10 maggio 2022 eccependo: CP_1 In via preliminare e in rito
-Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 c.p.c. il foro generale delle persone fisiche è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. Il sig. è residente in [...], CP_1 provincia di Milano e il Tribunale, territorialmente competente, è quindi quello di Monza.
Nel merito - In via principale
-Accertata e dichiarata l'efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento n. 10181/2012, della sentenza n. 1374/2017 della Corte di Appello di Milano, dell'Ordinanza n. 2762/2020 emessa dalla Corte di Cassazione in relazione al giudizio di legittimità, nonché dell'ordinanza n.37767/2021, della Corte di Cassazione emessa in relazione al giudizio di revocazione, dichiarare tutte le domande proposte inammissibili per effetto del giudicato e perché poste in violazione del principio “ne bis in idem”; pagina 2 di 17 - Dichiarare inammissibile altresì la domanda principale di risoluzione parziale della scrittura del 13.7.2010, nonché inammissibile la domanda subordinata svolta di arricchimento senza causa, per tutti i motivi di cui alle premesse e in ogni caso, improcedibile e inammissibile la domanda subordinata, perché già decorso il termine di prescrizione, anche decennale, per l'accertamento dell'eventuale diritto di credito;
Accertare e dichiarare, pertanto, decaduto l'attore dalla facoltà di proposizione dell'azione di arricchimento senza titolo.
-Con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con condanna altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di prosecuzione del giudizio di merito sulle domande proposte dall'attore, Respingere ogni domanda proposta in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. Con ogni riserva di ordine istruttorio.
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 10 novembre 2022, poi differita al 23 marzo 2023 (causa decesso del giudice) e al 13 giugno 2023 (di fronte al nuovo assegnatario). All'esito di ampia discussione in quella sede, il g.i. ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 12 ottobre 2023. La nuova Presidente istruttrice ha propulsato una definizione bonaria della controversia, poi rivelatasi infruttuosa e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 10 ottobre 2024. La causa è stata definitivamente riassegnata (assieme ad altre 29) al presente giudice, il quale ha differito la citata udienza al 14 novembre 2024 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di risoluzione parziale del contratto del 13 luglio 2010 è infondata e va respinta. In limine litis va dato atto della rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio da parte del convenuto che non l'ha riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Resta radicata, a prescindere dalla sua fondatezza, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. La perorazione di tale eccezione nella comparsa conclusionale risulta irrilevante in quanto mero copia incolla della comparsa di costituzione e atto privo di capacità assertiva come le precisazioni delle conclusioni di cui all'art. 189 c.p.c. In punto di diritto la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (infra ex multis Cass. II, 2 luglio 2013, n. 16556). Già sotto questo profilo non si riesce ad apprezzare in termini assertivi quale sia l'obbligazione o la
“cosa” frazionabile rispetto al contratto dedotto in causa dall'attore ovvero la famigerata scrittura privata del 13 luglio 2010. L'attore, infatti, prima ancora dell'inadempimento, non prova il titolo astrattamente separabile dagli altri e rispetto al quale potrebbe valutarsi la risolubilità parziale. In realtà la detta scrittura costituisce un coacervo di fatti storici, atti giuridici ricognitivi ed obbligazioni, di difficile intellegibilità giuridica (attesa anche l'oscura finalità perseguita dalle parti) di cui però non si può negare un intrinseco collegamento strutturale e funzionale. Da qui l'insostenibilità in diritto della stessa prospettazione di una risoluzione parziale del “contratto”.
pagina 3 di 17 In termini strettamente funzionali, poi, non si comprende l'utilità pratica di una simile domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'interesse, anche mediato, perseguito dall'attore non sarebbe quello di conseguire la restituzione di un indebito oggettivo. La richiesta condannatoria agganciata a tale domanda, infatti, è quella risarcitoria ex artt. 1218 e 1223 c.c. e non una condictio indebiti che avrebbe, in thesi, la necessità della previa rimozione del titolo legittimante la disponibilità della somma oggi reclamata. Tanto basta per rigettare l'assunto.
La domanda di risarcimento del danno è manifestamente infondata e va respinta. Vanno ribadite le coordinate ermeneutiche del mezzo speso dall'attore. E noto che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256 c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore. La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Orbene l'attore allega l'altrui responsabilità contrattuale sulla scorta di un coacervo di circostanze di fatto che si condensano nella violazione del “dovere giuridico di consentire l'ultimazione dell'iter liquidatorio” previsto dalla scrittura privata 13 luglio 2010; da qui “l'inattuazione, da parte del pagina 4 di 17 convenuto, della parte del programma negoziale preordinata a favorire l'avveramento della condizione
– consistente, ovvero da intendersi occorrendo, nella vendita, anche in favore di terzi, dell'immobile di proprietà formale ed effettiva della Sig.ra onde poi provvedere al rimborso Controparte_2 in favore dell'attore della somma di € 98.600,00” e, quindi, l'insorgenza del danno emergente nella sfera patrimoniale dell'attore pari alla citata somma. Prima di esaminare i fatti (ri) allegati nella presente causa e, l'ambito oggettivo di stato del giudicato della precedente vicenda giudiziaria, corre l'obbligo si “stigmatizzare” la perdurante omessa qualificazione giuridica del rapporto negoziale dedotto dall'attore a fondamento della sua domanda risarcitoria, così come era già avvenuto nella causa primigenia. Non si comprende, infatti, a quale
“titolo” giuridico corrispondesse l'allora obbligo di “rimborso” in capo al convenuto così come, ora, non si comprende a quale titolo questi dovrebbe risarcire il danno pari, singolarmente, alla stessa somma oggetto del citato rimborso, “negato” dalla sentenza della Corte d'Appello pronunciata, 4 aprile 2017, n. 1374, poi passata in giudicato. Ciò appare dirimente al fine di individuare il regime giuridico dell'obbligazione dedotta come inadempiuta e poter cogliere l'eventuale insussistenza di un giudicato tanto esterno quanto implicito nella citata pronuncia rispetto all'attuale domanda. Non appare, quindi, peregrino, riportare gli elementi salienti della causa petendi spesa nel primigenio giudizio monzese così da raffrontarla a quella attuale e verificare l'esistenza o meno di un fatto costitutivo non affrontato oppure di un rimedio giuridico non coperto dal giudicato.
Appare imprescindibile partire dalla scrittura privata del 13 luglio 2010 ed in particolare dal (ri) esame del suo articolo 8 quale coacervo contrattuale sul quale l'attore fonda la sua pretesa pagina 5 di 17 (infra doc. 1 fasc. ). Parte_1 Nel ricorso monzese del 2 ottobre 2012 (causa R.G. 10181/2012 doc. 6 fasc. ) Parte_1 spiegava così il suo diritto a ricevere la “restituzione” della somma complessiva di € 133.600,00 (comprensiva degli odierni € 98.600,00)
pagina 6 di 17 pagina 7 di 17 L'avv. , in proprio, sosteneva due circostanze integrative dell'esigibilità Parte_1 della prestazione (non discorreva al tempo di condizione sospensiva e fictio di avveramento) ovvero:
- l'allegata adprehensio dell'immobile da parte di CP_1
- l'attività propedeutica alla vendita del cespite in favore di terzi soggetti, diversi da Tes_1
, il quale era rimasto inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il
[...]
20 aprile 2011 e di corrispondere il residuo prezzo dal quale stornare la somma dovuta all'attore. A questo assetto fattuale il Tribunale di Monza dava la seguente “risposta” con l'ordinanza del 13 novembre 2013
(in fra doc. 8 fasc. ). Parte_1 In sintesi:
• inesigibilità temporanea della prestazione in quanto l'operazione giuridico – economica non si era ancora conclusa sia nell'an che nel quid; anche in dipendenza della coeva causa di simulazione assoluta intrapresa da al fine di eliminare l'apparentia iuris della Controparte_2 proprietà del cespite in capo a e così “impedire” che potesse venderlo a terzi in CP_1 quanto non titolare dello ius possidendi;
• l'irrilevanza dell'acquisto del possesso dell'immobile in capo a ai fini della CP_1 valutazione della concretizzazione del fatto costitutivo del diritto al pagamento della somma di denaro in favore dell'attore.
pagina 8 di 17 L'attore propose appello avverso tale ordinanza illustrando, ai fini che qui interessano, la seguente causa petendi che non sarebbe stata colta dal giudice di prime cure.
(infra doc. 9 fasc. ). Parte_1 In sintesi, il c.d. presupposto di fatto per l'esigibilità della prestazione (quella che verrà qualificata come condizione sospensiva nel ricorso per cassazione) doveva ricollegarsi alla c.d. appropriazione pagina 9 di 17 della villetta da parte del convenuto essendo irrilevante, nella prospettazione attorea, la circostanza che non fosse stato concluso il contratto di compravendita entro il 20 aprile 2011 con Testimone_1 L'unico fatto dedotto nella scrittura priva del 13 luglio 2010
La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 4 aprile 2017, n. 1374 ha, di contro, respinto tale assunto rimarcando
In questo caso non si discorre di futura esigibilità ma di mancata esigibilità in assoluto con ciò rigettando, in modo implicito, la rilevanza del possesso della villetta in capo al convenuto ai fini di tale accertamento. Soggiungendosi, altresì, l'irrilevanza della vicenda giudiziaria inerente la simulazione del contratto di compravendita (e successivo preliminare) tra e Controparte_2 Testimone_1
CP_1
L'attore, quindi, ha proposto ricorso per cassazione il 6 novembre 2017 (doc. 15 fasc. ) Parte_1 enunciando un unico motivo di ricorso “Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1353, 1358 e 1359 c.c,. nonché Error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento agli artt. 132 115, 116 e 112 c.p.c”. Per la prima volta si dà veste giuridica al citato fatto presupposto (non al contratto) riconducendolo al genus della condizione e alla species di quella sospensiva. Ma vi è di più; si perora l'applicabilità del regime di cui all'art. 1359 c.c. al fine di considerala come avverata fintamente in quanto il suo non accadimento era dovuto al comportamento inadempiente del convenuto, Appare piuttosto chiara ed eloquente la spiegazione del motivo illustrata in calce al ricorso e che qui si ritrascrive: “Alla luce di quanto sopra, quindi, non può dirsi revocabile in dubbio che, quel fatto presupposto (condizione sospensiva), dal cui verificarsi ne sarebbe derivata l'esigibilità dell'importo di € 98.600,00 a favore dell'odierno ricorrente, non si è verificato per esclusivo fatto e colpa del il quale non solo non CP_1 ne ha favorito l'evento (mediante la messa in vendita della villetta), ma lo ha perfino impedito, pretendendo di trattenerla in via definitiva per sé, adducendo di esserne il proprietario effettivo per averne corrisposto (senza essere vero) il relativo prezzo, obbligando finanche la Sig.ra a CP_2 promuovere quel giudizio (i cui atti non sono stati erroneamente esaminati dalla Corte territoriale), definitosi con quella sentenza, ancora sub iudice, accertativa della natura simulata del contratto di compravendita a favore del e del connesso contratto preliminare stipulato tra quest'ultimo e CP_1
. Testimone_1 In conseguenza di ciò, pertanto e in conclusione, la condizione suddetta, avrebbe dovuto considerarsi avverata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c.”.
pagina 10 di 17 La Suprema Corte non poteva che rigettare il citato motivo di ricorso (già preannunciato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. formulata dal relatore- infra doc. 17 fasc. ) con l'ordinanza emessa Parte_1 il 6 febbraio 2020, n. 2762 (doc. 20 fasc. ). Parte_1 Decisivo il passaggio della motivazione in diritto sulla base del fatto accertato dal giudice del merito
(infra doc. 20 fasc. ). Parte_1 La Corte, tra l'altro, esonda dallo stesso stretto fatto emergente dalla sentenza d'appello, per stigmatizzare come irrilevante ed infondato quanto dedotto e assunto dall'attore, circa la rilevanza dell'accertata simulazione di cui sopra. Si tratta di un fatto che non solo non influiva rispetto alla tesi perorata dall'attore sin dal ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. ma che a ben guardare era controproducente poiché non poteva che inibire quell'adempimento, o quel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede a cui avrebbe dovuto sopraintendere il convenuto, per finalizzare l'operazione. L'attore li aveva individuati nella vendita a terzi del cespite da parte del convenuto così da poter, tra l'altro, ripartire il ricavato e “restituire” a lui la famigerata somma di € 98.600,00. Accertare la simulazione assoluta della compravendita significava (e significa) che il convenuto non aveva mai avuto il potere dispositivo sul bene: certamente non per vendere a terzi l'immobile. In sintesi, anche affermando che dalla scrittura privata del 13 luglio 2010 incombesse sul convenuto l'obbligo di vendere a terzi (diversi dai soggetti ivi indicati) l'immobile per cui è causa, il giudizio di simulazione incardinato da nei confronti di questo, elideva in radice la possibilità di Controparte_2 tale negozio giuridico e rendeva quindi definitivamente impossibile l'avveramento della condizione senza alcun margine di integrazione di alcuna fictio iuris di avveramento.
pagina 11 di 17 Questa ricostruzione della vicenda negoziale, per come filtrata dal giudizio passato in giudicato, restituisce al thema decidendum della odierna causa i seguenti fatti passati in giudicato e insuscettibili di essere riproposti dall'attore: A. l'assenza di qualsivoglia obbligo, ritraibile tanto dal punto 8 che dalle altre clausole della scrittura privata del 13 luglio 2010, in capo a di vendere il bene a terzi o di CP_1 procurare la somma di denaro, oggi agognata dall'attore, in modo diverso da quello ivi dedotto: la vendita a (peraltro entro il termine del 20 aprile 2011); Testimone_1
B. l'imputabilità dell'inadempimento al preliminare di compravendita stipulato fra CP_1
e a quest'ultimo per impotenza finanziaria ovvero mancato
[...] Testimone_1 conseguimento della provvista (tramite mutuo bancario) per il pagamento del prezzo della citata compravendita;
C. irrilevanza della occupazione del bene o della sua rivendicazione da parte di CP_1 sulla conclusione della c.d. operazione negoziale e sull'avveramento della c.d. condizione legittimante il diritto al “rimborso “somme.
Questi fatti sono incontrovertibili e sono gli unici che rilevano rispetto alla causa petendi illo tempore azionata. Essi, quindi, precludono il loro riesame ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale dedotta dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria. Il rimedio scelto in questa sede, infatti, è diverso nel petitum immediato da quello speso nella precedente vicenda giudiziaria. Qui è un'azione che mira ad un succedaneo dell'oggetto di quella dedotta nel contratto. Lì era il bene della vita in esso dedotto e frutto del guadagno derivante dal coacervo di accordi desumibili dalla scrittura del 13 luglio 2010. Discorso diametralmente opposto va svolto con riferimento al petitum mediato ovvero l'interesse sostanziale perseguito dall'attore e la cuasa petendi su cui si fonda. Essi sono identici. Ammantare di veste risarcitoria la domanda di pagamento di una somma di denaro, il cui fondamento giuridico risiederebbe nell'inadempimento dello stesso contratto, sub specie di responsabilità per il mancato avveramento della condizione sospensiva, che avrebbe fatto conseguire la prima (il c.d. iter liquidatorio), non sposta i termini del giudicato e ne preclude la riproposizione. Si ricordi che i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, ovvero il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (cfr. ex plurimis Cass. II, 23 dicembre 1999, n. 14477; Cass. L, 8 ottobre 2002, n. 14414; Cass.. L, 24 marzo 2004, n. 5925). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10702 del 24/04/2008). Ed ancora qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto pagina 12 di 17 accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis Cass. I, Ord. 26 ottobre 2018, n. 27304). Ed infatti l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (infra Cass. III, Ord. 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205, Rv. 496381-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160, Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009).
Tale ricostruzione appare talmente solida che lo stesso Avv. si è cimentato Parte_1 in una sorta di revirement assertivo in corso di causa laddove ha affermato:” Si deve considerare infine che, nel momento in cui è stato incardinato il presente giudizio, a seguito del pignoramento immobiliare eseguito dal convenuto, quell'iter liquidatorio era ancora perseguibile fosse anche attraverso la vendita all'asta dell'immobile in questione e, successivamente, anche al di fuori della suddetta procedura esecutiva, a seguito della disponibilità manifestata dalla Sig.ra come si è CP_2 documentato in atti, nonostante le strumentali e pretestuose opposizioni della difesa del convenuto. Inutile dire quindi che, la domanda risarcitoria per il mancato avverarsi della condizione sospensiva, e cioè dell'iter liquidatorio, sia assolutamente estranea a quel precedente giudizio, senza che ne possa essere preclusa. Anzi, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi esclusa sia la mala fede del convenuto sia l'illegittimità dell'intralcio dallo stesso operato all'iter liquidatorio, l'odierno conchiudente potrebbe ancora ulteriormente agire nei confronti del in considerazione dell'avveramento, seppur tardivo, CP_1 della condizione prevista nella citata scrittura privata;
avveramento verificatosi per effetto dell'aggiudicazione dell'immobile per cui è causa, con conseguente versamento del prezzo, tant'è che lo stesso convenuto non ha potuto non ammettere che con la distribuzione della somma dallo stesso indicata nella propria nota di precisazione del credito, null'altro sarà a lui dovuto dalla CP_2 Va ricordato, infatti, che quel primo giudizio, respingeva la domanda attorea per il sol fatto della non ancora avveratasi condizione sospensiva, lasciando quindi la porta aperta per un futuro giudizio, allorquando se ne fosse avverata la condizione. Con il rigetto della suddetta primigenia domanda giudiziale, pertanto, l'unica conseguenza che ne è derivata, contrariamente a quanto ex adverso eccepito, è quella che la suddetta condizione sospensiva è stata ritenuta ancora valida ed attuale. Da ciò ne discende quindi che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, quella condizione sospensiva - in base agli eventi occorsi nell'ambito di quel distinto giudizio promosso dai Sigg.ri e , dinanzi al Tribunale di Monza, non era più attuabile a seguito della dichiarata CP_2 Tes_1 simulazione dei contratti (vendita e preliminare di compravendita) e dell'azione esecutiva promossa dal convenuto -, non era più attuabile per esclusivo fatto e colpa del predetto. Affermare che sia ancora possibile l'integrazione della condizione sospensiva appare smentire platealmente la causa petendi ed il petitum prospettati in citazione ovvero che quell'iter non si era concluso per colpa del convenuto. Doppia smentita, peraltro, poichè allegazione eguale e contraria a quanto affermato e perorato:
- in tre (quattro) gradi di giudizio;
- nell'atto introduttivo della presente causa.
pagina 13 di 17 Si comprende non soltanto l'infondatezza della domanda ma anche la sua coltivazione in modo processualmente colposo quale valutazione da svolgere ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La domanda di ingiustificato arricchimento è inammissibile per difetto di sussidiarietà L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”, nozione questa il cui approfondimento esula dal tema specificamente oggetto della presente sentenza. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso cioè che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Purtuttavia in più occasioni si è affermata l'esperibilità dell'azione di arricchimento nel caso in cui la diversa azione cd. principale sia stata disattesa “perché a priori insussistente”, così che la regola della sussidiarietà trova piena applicazione allorché il rigetto consegua all'accertamento della relativa infondatezza nel merito (Cass. n. 4398/1979; Cass. n. 3228/1995; Cass. n. 29988/2018, cit.). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. La regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui “concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe
pagina 14 di 17 frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato”. Pertanto il costante temperamento, soprattutto nel caso in cui l'azione principale sia fondata su una fonte contrattuale, mediante il riconoscimento della sua esperibilità ove sia riconosciuta la nullità del titolo contrattuale azionato (si veda da ultimo Cass. n 13203/2023, secondo cui, nei casi in cui l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto, e ciò anche perché, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito;
conf. Cass. n. 15496/2018). Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. E allo stesso modo incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.. La trasposizione delle citate coordinate ermeneutiche al caso de quo comportano il difetto plastico di sussidiarietà della tutela invocata atteso che le parti avevano concluso un rapporto giuridico dal quale potevano scaturire in astratto delle azioni che sono state esercitate in via principale in due separati giudizi conclusisi con il rigetto della domanda tipica. Il rapporto giuridico soggettivo sottostante sussisteva allora, come oggi, non essendo colpito da nullità
o altra causa patogenetica iniziale, tale da far prefigurare il citato concorso apparente di rimedi. L'insussistenza di una responsabilità contrattuale, e l'infondatezza dei diversi rimedi esperiti dall'attore, determinano la preclusione dall'attivazione della tutela residuale di cui all'art. 2941 c.c. difettandone anche i presupposti equitativi. A questo proposito corre l'obbligo di qualificare il contratto (operazione cui si sono sottratti tanto le parti che le sentenze intervenute negli anni) di cui alla citata scrittura e l'utilità perseguita con le sue clausole, soprattutto, quella sub 8). Le odierne parti, infatti, lungi dal voler perseguire una finalità bonaria in confronto di Controparte_2 avevano congegnato un sistema di pagamenti, restituzioni, imputazioni e contratti collegati tale da far conseguire un utile ad entrambi qualora si fosse realizzata la (ri) compravendita. A dispetto della neutralità della formula utilizzata nel primo giudizio dall'avv. (restituzione Parte_1 somme), tale contropartita sarebbe stata il frutto finale o di un mutuo oneroso (senza interessi ma con restituzione di un surplus tramite il convenuto) oppure di una vera e propria associazione in partecipazione con questo. La circostanza che l'agognata somma non sia stata comunque conseguita pagina 15 di 17 dall'attore, per definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva, non ha comportato un arricchimento del convenuto con impoverimento immediato dell'attore in quanto:
- nel primo caso l'arricchimento è stato mediato, ma in favore di viste le Controparte_2 somme che non ha dovuto elargire per riacquistare l'immobile quale margine di guadagno delle odierne parti;
- nel secondo vi è stato una semplice mancata realizzazione dell'affare e, quindi, la concretizzazione di un'alea negativa, insista nell'operazione. In definitiva non vi sono neanche i presupposti sostanziali dell'domanda.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
La natura e il merito delle difese interposte dall' Avv. conducono questo Parte_1 giudice a ritenere che l'azione sia stata pretestuosa, e abusiva. La preesistenza di un giudicato sulla stessa causa petendi avrebbe dovuto frenare l'Avvocato. a incardinare una nuova causa, per perseguire lo stesso petitum mediato, già oggetto di statuizione definitiva. Fatto aggravato dalla qualità soggettiva dell'attore ovvero un Avvocato che si difende in proprio ed il cui ius postulandi, ha consentito di proporre nuovamente una causa non dovendo affrontare spese defensionali. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. L' Avv. , in proprio, ha coltivato ben quattro gradi di giudizio, spendendo Parte_1 anche un manifestamente inammissibile rimedio revocatori rispetto ad una ordinaria decisione sul merito, e ciononostante ha reiterato la stessa domanda (pura ammantata di apparente diversa veste) in questo giudizio. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. pagina 16 di 17 Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943; Cass. III, Ordi. 20 novembre 2020, n. 26435) L'Avv. avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierno giudizio e, pertanto, Parte_1 va condannato:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un terzo dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 4.701,00;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 5.000,00 vista la gravità del contegno tenuto, soprattutto per la qualità rivestita dall'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dall'Avv. , in proprio, nei confronti Parte_1 di CP_1
• condanna l'Avv. , in proprio, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• condanna l'Avv. , in proprio, al pagamento della somma Parte_1 equitativamente determinata di € 4.701,00 in favore di per le ragioni esposte in CP_1 motivazione;
• condanna l'Avv. , in proprio, al pagamento della somma di € Parte_1
5.000,00 in favore della cassa ammende.
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
RO CI
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