Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1100 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da:
1) nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) C.F._1
e
2) nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
) C.F._2 entrambi residenti in [...], 19 FONTANAFREDDA ed entrambi con l'Avv. DE ROSA STEFANO presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Portorico in data 21/5/2005, matrimonio trascritto in Italia nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia (PN) (anno 2008 atto n.13 reg. 2 parte 2 serie C)
separati con sentenza n. 32/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
1) n. a PORDENONE il 26/08/2008 Controparte_1
2) n. a PORDENONE il 16/08/2011 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 21.5.2005 a Toa
Baja (Puerto Rico), al numero A019240, poi trascritto in Italia nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Porcia (PN) nell'anno 2008, parte 2, serie C n. 13, ordinando all'Ufficiale dello Stato
- Confermare l'affidamento condiviso dei due figli e Controparte_1 Controparte_2
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre presso l'abitazione
[...] familiare sita a Fontanafredda (PN) Via dei Mille n. 19 e, successivamente al trasferimento di quest'ultima con i due figli minori, presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Portorico, Paseo
Alfa 2086B, Toa Baja P.R. 00949;
- Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta sulla residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- In relazione ai rapporti con i figli e confermare quanto Controparte_1 Controparte_2 deciso di comune accordo tra i genitori e nell'interesse dei figli minori nel ricorso congiunto dd. 24.2.2025, ossia il trasferimento di questi ultimi insieme alla madre a Portorico, presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Paseo Alfa 2086B, Toa Baja P.R. 00949, con iscrizione dei due minori C.F._ presso l'Istituto Lurgrea Central College Inc. sito a Portorico Cll Cabal, Toa Baja, 00949, a partire dal mese di agosto 2025. frequenterà la terza superiore, mentre Controparte_1
la prima superiore. Il IG. potrà vedere e Controparte_2 Parte_2 tenere con sé entrambi i figli quando gli stessi faranno rientro in Italia e, quindi, per il periodo estivo continuativamente dal 1° giugno fino al 1° agosto mentre, durante le festività natalizie, continuativamente dal 19 dicembre al 5 gennaio. Fino al trasferimento dei minori a Portorico, confermare le condizioni già previste dalla sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata in data 15.5.2024 dal Tribunale Ordinario di Pordenone in relazione al diritto di visita del padre;
- Entrambi i genitori si impegneranno a garantire costantemente i contatti con l'altro genitore e, in particolare, i figli sentiranno il padre tramite videochiamate quotidiane;
- La casa familiare sita a Fontanafredda (PN) in Via dei Mille n. 19, sarà assegnata alla IG.ra
[...]
, con tutti gli arredi finché non si procederà alla vendita della stessa e comunque Parte_1 sino al trasferimento con i minori presso Portorico;
- A seguito del trasferimento dei minori a Portorico, le spese sostenute per ogni viaggio effettuato dagli stessi da Portorico all'Italia saranno ripartite al 50% tra i due genitori;
- Il IG. si obbligherà a corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo in essere presso il
Tribunale di Pordenone che qui integralmente si richiama;
- L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla IG.ra quale genitore Parte_1 collocatario dei minori sino al trasferimento della stessa con i minori a Portorico. Le detrazioni per i familiari a carico saranno invece mantenute al 50% tra gli odierni ricorrenti;
- Le rate del mutuo e dei finanziamenti stipulati nell'interesse della famiglia permarranno a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, i quali adempiranno al pagamento delle relative rate entro il 30 di ogni mese;
”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Portorico in data 21/5/2005, tra
[...]
e , matrimonio trascritto in Italia nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia (PN);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2008 atto n.13 reg. 2 parte 2 serie C).
Così deciso in Pordenone, il 13/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa