Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Sechi, Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager), Regione Puglia, Societa Daisy, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
● della deliberazione di ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF, recante «ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF e ulteriori disposizioni attuative», nonché della successiva deliberazione 5 marzo 2024 n. 72/2024/R/RIF, recante «Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’autorità 7/2024/r/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti»;
● della deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, nonché dell’Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», in relazione alle parti e ai profili indicati nel presente ricorso;
● per quanto occorrer possa, del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti avente valenza per gli anni dal 2022 al 2028, approvato con d.m. n. 257 del 24 giugno 2022;
● di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, anche ignoto alla Società ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ITALCAVE S.P.A. il 6\5\2025 :
per l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Puglia n. 103/2025, pubblicata sul BURP n. 16 del 24 febbraio 2025,
recante “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione
gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree
inquinate(approvato con DCR n. 68/2021) Modifiche relative al segmento della filiera degli
smaltimenti in discarica”, nonché di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso,
ancorché non conosciuto".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LB Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato in via principale la deliberazione di ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione si è costituita per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 20/01/2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere a spese compensate.
All’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. La sussistenza di un accordo tra IT e GE in merito alla definizione della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
LB Di IO, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di IO | Marco RI |
IL SEGRETARIO