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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2387/2024 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2387/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Lezzi, la seconda, C.F._2 dall'avv. Annachiara Brandolino, entrambi procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 20.01.2007; Per_
− di aver generato due figlie: (17.08.2006) e (11.09.2010); Per_1
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi predisposte e riportate nel ricorso introduttivo;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 17.09.2024, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
12.05.1984, e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Parte_2
Melissano il 20.01.2007 (Atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 2007), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nel ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Melissano per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R.
396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 2.12.2024
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2387/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Lezzi, la seconda, C.F._2 dall'avv. Annachiara Brandolino, entrambi procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 20.01.2007; Per_
− di aver generato due figlie: (17.08.2006) e (11.09.2010); Per_1
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi predisposte e riportate nel ricorso introduttivo;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 17.09.2024, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
12.05.1984, e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Parte_2
Melissano il 20.01.2007 (Atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 2007), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nel ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Melissano per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R.
396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 2.12.2024
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE