Sentenza 27 giugno 1973
Massime • 2
Le norme dei regolamenti condominiali che investono i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno, iure domini, sulle loro posizioni esclusive, restringono nell'interesse comune il contenuto del diritto di proprieta sulle porzioni stesse. Tali norme, a differenza di quelle che disciplinano soltanto l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni (per la cui approvazione e sufficiente la maggioranza), assumono carattere convenzionale, nel senso che, se precostituite dall'originario unico proprietario dell'edificio, debbono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto o in separati appositi Atti, se deliberate dall'assemblea dei condomini, debbono essere approvate all'unanimita o, quanto meno, da tutti i condomini titolari delle porzioni dello stabile interessate. Le suddette Disposizioni regolamentari, costitutive di limitazioni a carico dei diritti di proprieta esclusiva dei condomini (oneri reali), per potere essere opposte ai terzi acquirenti a titolo particolare, debbono essere trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli Atti di acquisto. Rientrano in tale categoria, tra le altre, le Disposizioni del regolamento condominiale che impongano il divieto di destinare i locali di proprieta esclusiva a determinati Usi ritenuti incompatibili con l'interesse comune.*
Il regolamento delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui e devoluta anche la valutazione della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite. Il Sindacato della Corte di Cassazione, in materia, e circoscritto alla sola violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte vittoriosa, mentre e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito l'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. ( Conf 1567/72, mass n 358294).*
Commentario • 1
- 1. Condominio: attività alberghiera esclusa solo se vietata da regolamento trascrittoAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1973, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1973 |
Testo completo
Le norme dei regolamenti condominiali che investono i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno, iure domini, sulle loro posizioni esclusive, restringono nell'interesse comune il contenuto del diritto di proprieta sulle porzioni stesse. Tali norme, a differenza di quelle che disciplinano soltanto l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni (per la cui approvazione e sufficiente la maggioranza), assumono carattere convenzionale, nel senso che, se precostituite dall'originario unico proprietario dell'edificio, debbono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto o in separati appositi Atti, se deliberate dall'assemblea dei condomini, debbono essere approvate all'unanimita o, quanto meno, da tutti i condomini titolari delle porzioni dello stabile interessate. Le suddette Disposizioni regolamentari, costitutive di limitazioni a carico dei diritti di proprieta esclusiva dei condomini (oneri reali), per potere essere opposte ai terzi acquirenti a titolo particolare, debbono essere trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli Atti di acquisto. Rientrano in tale categoria, tra le altre, le Disposizioni del regolamento condominiale che impongano il divieto di destinare i locali di proprieta esclusiva a determinati Usi ritenuti incompatibili con l'interesse comune.*