Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1973, n. 1856
CASS
Sentenza 27 giugno 1973

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Le norme dei regolamenti condominiali che investono i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno, iure domini, sulle loro posizioni esclusive, restringono nell'interesse comune il contenuto del diritto di proprieta sulle porzioni stesse. Tali norme, a differenza di quelle che disciplinano soltanto l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni (per la cui approvazione e sufficiente la maggioranza), assumono carattere convenzionale, nel senso che, se precostituite dall'originario unico proprietario dell'edificio, debbono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto o in separati appositi Atti, se deliberate dall'assemblea dei condomini, debbono essere approvate all'unanimita o, quanto meno, da tutti i condomini titolari delle porzioni dello stabile interessate. Le suddette Disposizioni regolamentari, costitutive di limitazioni a carico dei diritti di proprieta esclusiva dei condomini (oneri reali), per potere essere opposte ai terzi acquirenti a titolo particolare, debbono essere trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli Atti di acquisto. Rientrano in tale categoria, tra le altre, le Disposizioni del regolamento condominiale che impongano il divieto di destinare i locali di proprieta esclusiva a determinati Usi ritenuti incompatibili con l'interesse comune.*

Il regolamento delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui e devoluta anche la valutazione della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite. Il Sindacato della Corte di Cassazione, in materia, e circoscritto alla sola violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte vittoriosa, mentre e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito l'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. ( Conf 1567/72, mass n 358294).*

Commentario1

  • 1Condominio: attività alberghiera esclusa solo se vietata da regolamento trascrittoAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1973, n. 1856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1856
Data del deposito : 27 giugno 1973

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