Art. 3.
Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sara' eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.
Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.
Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sara' eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.
Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.