Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1288
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 dicembre 1951
Art. 3.
Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sara' eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.
Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1951