Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10719 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Eduardo De Filippo n. 14, sc. 8, int. 8, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Ciccarelli (C.F. ) e C.F._2
Sascha Ferrillo (C.F. ), presso il loro studio elett.te dom.ta in Villaricca (NA), C.F._3 alla via Dante Alighieri n. 3-5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche –Nanterre Cedex, Francia, Controparte_1 in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Sartoni (C.F. ), presso il suo studio elett.te dom.ta in Faenza (RA), alla via C.F._4
Ossani, 12/2, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società esercitando il proprio diritto Controparte_1
di surroga nel corrispondente diritto di credito originariamente vantato da otteneva Controparte_2
ingiunzione di pagamento in danno della signora per la complessiva somma di Parte_1
euro 19.327,61, oltre interessi e spese della procedura.
Deduceva, in particolare, la creditrice che, in data 09/08/2011, la signora aveva Parte_1
sottoscritto con contratto di finanziamento n. 315201, obbligandosi alla restituzione Controparte_2
della somma di euro 28.400,00, in n. 120 rate mensili dell'importo di euro 220,00 cadauna, a mezzo cessione pro solvendo della quinta parte della retribuzione lavorativa erogata dalla società Elenco
Partner S.r.l.
Riferiva altresì che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 54 D.P.R. n. 180/1950, l'istituto mutuante aveva stipulato con contratto assicurativo n. 25098, volto a coprire il Controparte_1
rischio di insolvenza del mutuatario per il caso di interruzione del rapporto lavorativo, verificatosi il quale, la società assicuratrice aveva provveduto a corrispondere l'indennizzo di euro 19.459,93, pari al residuo credito capitale radicato nel predetto contratto di finanziamento, rimanendo così surrogata, per identico importo, nel diritto di credito della finanziaria.
Precisava, infine, che la debitrice aveva versato euro 132,32 a titolo di saldo parziale di quanto dovuto, per cui residuava l'ulteriore somma di euro 19.327,61.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2854/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29/06/2021, interponeva formale e tempestiva opposizione , eccependo l'inoperatività, nel caso Parte_1 di specie, della disciplina di cui all'art. 1916 c.c., nonché la nullità ed inefficacia della clausola di cui all'art.
7.3 del contratto di finanziamento, attesa la vessatorietà della relativa disposizione negoziale che – oltre a determinare uno squilibrio significativo nel sinallagma contrattuale – deprivando il soggetto assicurato della garanzia per i rischi trasferiti sull'assicurazione in ragione della stipulazione del contratto assicurativo, frustrerebbe la ragione giustificativa della intera operazione negoziale.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio, da attribuirsi ai difensori dichiaratisene antistatari.
Si costituiva la società opposta, la quale, contestando diffusamente l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e destituita di pregio giuridico, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2 2. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza del 19/05/2022, resa ex art. 648 c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 07/03/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 24/09/2024, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 13/07/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
La mancata partecipazione dell'opponente, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, non osta all'avveramento della condizione di procedibilità, ma comporta l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
4.1. L'assicuratore ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi del proprio diritto, depositando, oltre al contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna opponente e la il contratto assicurativo Controparte_2
stipulato, in data 12/09/2011, dalla mutuante e destinato a coprire il rischio dell'impossibilità, per il
3 mutuatario, di onorare integralmente il proprio debito, al verificarsi di eventi specifici, tra cui la perdita dell'occupazione.
L'opposta ha altresì prodotto l'atto di quietanza e surroga (cfr. doc.7 fascicolo opposta), a dimostrazione della effettiva liquidazione della somma di euro 19.459,93, resa in adempimento dell'obbligazione derivante dalla polizza accessoria al contratto di mutuo acceso dalla opponente.
Si richiama sul punto l'orientamento espresso in sede di legittimità, secondo il quale, ai fini della surroga, “l'assicuratore può adempiere l'onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest'ultima (come nel caso che ci occupa) contenga la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno medesimo”
(cfr. Cass. 09/09/2015, n. 21811; Cass. 12/09/2013, n. 20901).
Il titolo negoziale ed il quantum non sono, in ogni caso, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, con conseguente applicabilità del regime di semplificazione probatoria di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Le censure mosse dal debitore ingiunto costituiscono l'esito interpretativo di una lettura distorta dell'articolato contrattuale versato in atti e non possono, pertanto, essere accolte.
In materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 D.P.R. 180/1950, imponendo una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, cristallizza un obbligo a contrarre ex lege, destinato a generare un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il contratto di assicurazione, i quali convergono, dunque, “verso un risultato economico unitario e complesso” (così
Trib. Bologna, 12/01/2024, n. 137).
L'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, rubricato “Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio” distingue due tipologie di polizza:
- la polizza "credito" (ramo 14), stipulata da un ente finanziatore “per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato”, il cui contratto “deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”;
- la polizza "perdite pecuniarie" (ramo 16), in cui anche il lavoratore/mutuatario/cedente è coperto dal rischio di perdita dell'impiego e della conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, per cui la compagnia di assicurazione che abbia pagato l'indennizzo alla finanziaria, in misura
4 corrispondente alle rate ancora dovute, non consegue il diritto a surrogarsi nei diritti di questa verso il mutuatario.
In tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale.
La differenza tra le indicate polizze assicurative si sostanzia nella diversa copertura offerta e, dunque, nella differente protezione assicurata al lavoratore mutuatario in caso di perdita del lavoro (cfr. Trib.
Roma, 30/03/2023, n. 5189).
La prima tipologia di polizza è stipulata a beneficio e a garanzia della mutuante, che corrisponde il relativo premio, mentre la polizza assicurativa "perdite pecuniarie" tutela anche il lavoratore mutuatario, in favore del quale è stipulata, in quanto il contratto, i cui costi gravano sul cedente, non può prevedere meccanismi di surrogazione in suo danno, se non svuotando l'operazione negoziale della propria funzione economico-sociale (cfr. Corte App. Milano, 01/09/2022, n. 2808).
“Solo nel caso in cui le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nel contratto di assicurazione siano intese a vantaggio del finanziatore, risulterebbe giustificata la clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore a carico del mutuatario. In tal caso, infatti, il finanziato rimane estraneo al rapporto assicurativo e la sua adesione alla polizza assicurativa si inquadra nel contratto a favore del terzo
(il finanziatore). Diversamente, ove emerga che l'assicurazione sia stata stipulata a vantaggio del finanziato, la clausola che prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il finanziato, farebbe venire meno la stessa causa del contratto di assicurazione, consistente nel trasferimento del rischio, a fronte del pagamento del premio, dall'assicurato all'assicuratore” (così
Trib. Roma, 30/03/2023, n. 5189, cit.).
Nel caso che ci occupa, è indubbio, in ragione del tenore letterale del contratto di mutuo, della polizza assicurativa (“polizza di assicurazione credito”) e della concreta regolamentazione negoziale pattuita tra le parti, che la fattispecie debba essere ricondotta alla ipotesi classificatoria di cui al primo comma dell'art. 14 del Regolamento Isvap citato.
Emerge inconfutabilmente dalla scheda contrattuale che il premio assicurativo sia posto a carico del cessionario (cfr. doc. 1 fascicolo opposta), che figura quale contraente assicurato nella polizza collettiva credito versata in atti (cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta).
Il lavoratore appare dunque completamente estraneo al contratto di assicurazione, del quale non ha sopportato i costi, essendosi limitato a prestare il proprio benestare alla eventuale surroga del solvens.
L'art. 7 del contratto di finanziamento, d'altronde, regolamenta in modo compiuto le distinte ipotesi di polizza, esplicitamente prevedendo che, ove il costo della polizza sia sostenuto dal cedente, rimane esclusa la rivalsa nei suoi confronti da parte della compagnia assicurativa;
ove invece il costo è sopportato dal cessionario “il cedente prende atto che la Compagnia di Assicurazione resterà
5 surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per la somma pagata a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente”.
Non si profilano pertanto gli invocati elementi di abusività della clausola contrattuale di cui all'art. 7.3, per contrarietà alla disciplina di cui agli art. 1341 c.c. e 33 Cod. Cons., non essendo, nemmeno astrattamente, configurabile uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, in ragione del carico economico sopportato integralmente dal mutuante.
Essendo, pertanto, l'assicurazione obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950 stipulata nell'interesse del finanziatore, l'azione di regresso azionata risulta inidonea a mortificare la causa e gli effetti della polizza assicurativa (cfr. amplius Cass.28/03/2022, n. 9866).
Avveratisi i presupposti per l'escussione della polizza, avendo la compagnia assicurativa corrisposto quanto ancora dovuto alla cessionaria mutuante, essa è rimasta innegabilmente surrogata nel diritto di credito della finanziaria, con conseguente facoltà di ripetere dalla debitrice mutuataria l'indennizzo corrisposto.
Per i motivi sovra esposti, l'opposizione va rigettata.
5. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
L'opponente va altresì condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria, per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2854/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29/06/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
6 3. Condanna l'opponente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 15/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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