Sentenza 29 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2004, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO TAI082 60 /04 LA CORTE SUPRE ggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 577/02 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere con. 15902 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 16/01/04 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LI DO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IC AR e difeso dall'avvocato AMICI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, .! 2004 presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo 186 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 122/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 01/03/01 - R.G. N. 392/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/04 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AMICI;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 577/02 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo l'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato ed in riforma della decisone di primo grado, respingeva la domanda dell'odierno ricorrente intesa ad ottenere la restituzione delle trattenute operate dalla società, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973, sulle retribuzioni corrisposte nel periodo dall'1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995 (per il quale, secondo l'assunto attoreo, l'indicata disposizione era divenuta inoperativa in forza dell'art. 5 della legge n. 297 del 1982, che aveva previsto che dal 31 dicembre 1989 tutti i lavoratori dovessero usufruire dell'unico trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 c.c.). I giudici di appello osservavano che: le trattenute in questione erano state espressamente previste in favore dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato per far fronte ad una molteplicità di prestazioni assistenziali, e quindi non per la determinazione del trattamento di fine rapporto, sicché veniva a mancare il presupposto per l'operatività della normativa dettata dalla legge n. 297 del 1982; la legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato) aveva sancito il mantenimento in vigore della speciale disciplina legislativa relativa al trattamento previdenziale, assistenziale e pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in attesa del definitivo assetto normativo, mentre successivi decreti legge, l'ultimo dei quali convertito nella legge n. 240 del 1995, avevano continuato a mantenere in vigore sino al 31-12-1995 la disciplina della legge n. 829 del 1973; la contrattazione collettiva aveva anch'essa ribadito il vigore di tale disciplina sino alla predetta data, a decorrere dalla quale era invece prevista la sua sostituzione con la disciplina dettata dalla legge n. 297 del 1982; nessuna influenza poteva spiegare, in senso favorevole alla tesi dei lavoratori, la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, che si era limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale della mancata previsione -per l'indennità di buonuscita дец 3 dei ferrovieri di meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale, senza nulla rilevare riguardo al meccanismo delle trattenute di cui al citato art. 36. Di tale sentenza l'odierno ricorrente domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione. : La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. In via preliminare, va ritenuta la “legitimatio ad processum" della società controricorrente, atteso che dalla documentazione societaria prodotta ex art. 372 c.p.c. unitamente al controricorso risulta che, a seguito di scissione parziale della Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti s.p.a., quest'ultima previa specifica modifica statutaria- ha assunto, dalla data dell'1 luglio 2001, la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con la conseguente assunzione della legittimazione processuale - -con la nuova denominazione- nei giudizi pendenti nei confronti del medesimo organismo societario, come originariamente denominato.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.75 c.p.c., con riferimento agli art. 77, 81, 100, 101 e 115 dello stesso codice, e vizi di motivazione. Si deduce che l'appello della società doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non era stata prodotta la procura speciale alle liti nei confronti del soggetto che, nella qualità di procuratore speciale della Ferrovie dello Stato s.p.a., aveva rilasciato il mandato ai difensori;
e si lamenta che la relativa eccezione, puntualmente sollevata in appello all'udienza di discussione e peraltro rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., sia stata immotivatamente disattesa dalla sentenza qui impugnata, che nell'intestazione indica 4 erroneamente la società appellante come costituita per mezzo del “legale rappresentante pro tempore". Tale motivo non è fondato. Ben vero, poiché la procura "ad litem" per la proposizione dell'appello è stata rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza sociale, occorreva la positiva dimostrazione della sussistenza dell'asserito potere rappresentativo (cfr. "ex multis" Cass. 9 ottobre 1997 n. 9810), dato che quest'ultimo era stato esplicitamente contestato dalla controparte ―odierna parte ricorrente- nell'udienza di discussione in appello (così come risulta dal relativo verbale, il cui diretto esame è consentito in questa sede essendosi denunciato un "error in procedendo"). Tuttavia, torna applicabile, nella specie, il principio giurisprudenziale per cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria, devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore dal soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli art. 83 e 125 c.p.c. (cfr. Cass. 12 ottobre 2001 n. 12494; 21 novembre 2000 n. 15031; 14 gennaio 1998 n. 272; 25 gennaio 1995 n. 882). Il postulato così enunciato, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, pur non senza qualche contrasto (cfr. Cass. 17 gennaio 1996 n. 346; 18 aprile 2003 n. 6297), блу 5 deve essere ribadito in questa sede, osservandosi, a sostegno ulteriore della sua fondatezza, che la sanatoria "ex tunc" non è impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. Questa, infatti, va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 ss. c.c.) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell'art. 182 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui, come nel rito del lavoro, le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo. Nella specie, non v'è dubbio che sia ravvisabile nel comportamento della società resistente in questa sede di legittimità- un'ipotesi di ratifica dell'attività processuale posta in essere dal soggetto qualificatosi come procuratore speciale nel giudizio d'appello, sol che si consideri, in via assorbente, che le difese svolte dalla medesima società sono nel senso che il predetto procuratore, lungi dall'essere un "falsus procurator", era pienamente legittimato ad essere suo rappresentante nel giudizio. 3.- Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con esso lamentandosi che i giudici di merito non abbiano esaminato la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 36 1. n. 829 del 1973 e 21 1. n. 210 del 1985, in relazione agli art. 3 e 36 Cost., nella parte in cui prevedono l'imposizione di un onere contributivo a carico del dipendente nella determinazione dell'indennità di buonuscita, nonché l'eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni normative, in combinato disposto, per contrasto con i principi sanciti dagli art. 4 e 35 Cost. Anche tale motivo è infondato. дец Deve a tal proposito rilevarsi che, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 10 ottobre 1985 n. 4931 ed altre successive conformi), non può avere ingresso nel giudizio di legittimità la censura con la quale si lamenti che il giudice di merito nell'escludere la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale abbia omesso di fornire adeguata motivazione, posto che la questione di costituzionalità di una norma non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio e può comunque essere proposta o riproposta dalla parte interessata in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti strumentale alla decisione di questioni ritualmente dedotte nel processo. Ove poi la censura in esame, ancorché così formulata, fosse comunque idonea ad essere considerata come riproposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale, piuttosto che come censura della decisione impugnata, deve considerarsi che la medesima eccezione è comunque manifestamente infondata. Ed infatti, come già rilevato da questa Corte in analoga controversia (cfr. Cass. 11 settembre 2003 n. 13367), le trattenute previste dall'art. 36 1. n. 829 del 1973 altro non rappresentano che gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'azienda, calcolati entrambi in misura proporzionale alle retribuzioni, sono volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità (e per il finanziamento di altre prestazioni), così come del resto previsto per le indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e a quelli degli enti locali, attraverso un meccanismo sostanzialmente simile a quello della erogazione differita di quote aggiuntive di retribuzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipendenti privati. Né il disposto della legge n. 829 del 1973 è stato in qualche modo intaccato dalla legge n. 297 del 1982, avendo questa profondamente modificato la disciplina previgente in materia di base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituto che ha sostituito l'indennità di buonuscita), nulla 7 дли sancendo, tuttavia, in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari per assicurarne l'erogazione e disponendo, d'altra parte, che resta ferma la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, tra i quali rientrano i dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. E deve comunque tenersi conto che, se l'indennità di buonuscita fosse stata svincolata dalla trattenuta a carico del dipendente e dal contributo a carico del datore di lavoro, ciò avrebbe provocato lo squilibrio finanziario della gestione (cfr. Cass. 25 agosto 2003 n. 12475) e la conseguente impossibilità di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2004 Gume preuzi Il Consigliere estensore Il Presidente Florsunds Ulfividiulle Lavelle Quane CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 29 APR. 2004. Lucie le ✓ CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8