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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 392 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (PU), residente in [...]Parte_1
Mare, Via XXIV Maggio n. 15, C.F. , rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Valentina Lo Bartolo
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]
15, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santucci
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 830/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pesaro in data 26.11.2024 e pubblicata in data 27.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così statuire:
In via principale di merito:
a) ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, riformare in parte qua i capi della sentenza impugnata n. 830/2024, emessa nella causa R.G.
n. 1216/2023 dal Tribunale di Pesaro, G.I. Dott. Manuela Mari in data
19.11.2024, depositata e comunicata il 27.11.2024 a mezzo pec, pertanto, in accoglimento dei motivi tutti di appello sopraesposti e delle conclusioni spiegate dalla Appellante, così statuire:
1) In via principale e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi e con dichiarazione di Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di quest'ultimo per tutti i fatti esposti degli atti depositati, consistenti nella grave e reiterata violazione di tutti i doveri nascenti dal matrimonio, come sono stati provati nel corso della istruttoria documentale ed orale espletata, consistenti nella grave e reiterata violazione del dovere di rispetto della dignità, libertà e onore della persona della coniuge e nella mancanza di assistenza morale e materiale;
2) affidare in via esclusiva le figlie minori a Rimini Persona_1 il 09.07.2014, a Rimini il 17.09.2016 e Persona_2 Persona_3 a Rimini il 12.12.2017 alla madre nella formula
[...] Parte_1 dell'affido super-esclusivo per tutte le ragioni indicate in atti ed emerse anche in ambito di CTU, atteso il rifiuto ostinato dell'Appellato ad una cooperazione proficua con la sig.ra nell'interesse delle Parte_1 minori e l'inadempimento reiterato, senza giustificato motivo, all'obbligo di mantenimento delle figlie minori;
3) stabilire che il padre possa incontrare le figlie due pomeriggi a settimana senza pernotto un fine settimana al mese da sabato alle
18.00 a domenica alle 19.00, come da indicazioni della CTU;
4) ammonire ancora una volta l'Appellato al corretto adempimento degli obblighi di natura economica ed a tenere altresì un comportamento collaborativo con la madre delle minori in vista della loro migliore gestione, e che in caso di reiterato inadempimento potranno essere assunti provvedimenti ancora più incisivi in ordine alla responsabilità genitoriale;
5) rigettare in ogni caso ogni avversa, diversa domanda.
6) confermare per il resto della sentenza impugnata.
7) Vittoria di spese, funzioni ed onorari del primo e secondo grado di giudizio, inclusa la CTU”
Per l'appellato:
“…respingere l'appello proposto da;
Parte_1
-confermare integralmente la sentenza n. 830/2024 del Tribunale di
Pesaro;
-con ogni consequenziale provvedimento di legge”
Per la Procura generale intervenuta: parziale accoglimento dell'appello con riguardo alla domanda di addebito FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 830/2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
, disponendo l'affido congiunto delle tre figlie minori ad entrambi
[...]
i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo in merito alla frequentazione padre/figlie; ha assegnato la casa familiare, sita a Gabicce Mare via XXIV Maggio n.15, a;
ha stabilito Parte_1
a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle tre figlie minori mediante il versamento della somma mensile di euro 750.00 oltre che tramite la compartecipazione, in misura del 50%, alle spese straordinarie, compensando le spese di lite e rigettando la domanda di addebito della separazione proposta dalla PT
La ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, PT articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla domanda di addebito spiegata in primo grado dalla PT
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame del merito, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dall'appellante, di inammissibilità della comparsa di costituzione in appello da parte dell'appellata, perché carente di una esposizione dettagliata delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria posizione processuale, dovendosi rilevare che la comparsa difensiva dell'appellante risponde ai requisiti di legge, indicando le ragioni per le quali l'appellato sostiene si debba confermare la sentenza di primo grado.
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, la censura la PT sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di addebito della separazione al marito per mancanza di prova, pur in presenza di plurimi episodi di vessazione psicologica e violenza verbale che avevano reso intollerabile la convivenza, svilendo il patrimonio morale di essa appellante, episodi che avevano portato al rinvio a giudizio del D'AL per il reato di cui all'art 572 cp.
Deduceva, inoltre, che il Tribunale aveva errato a non ritenere provata la domanda, dopo aver illegittimamente rigettato le prove orali articolate da essa appellante e senza far ricorso ai poteri istruttori del giudice previsti dall'art 473 bis.44 cpc, nei procedimenti, quali quello in esame, in cui sono allegati episodi di violenza di genere.
Deve preliminarmente condividersi la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale per come articolata dalla ricorrente, odierna appellante, avendo la stessa provveduto a dedurla sostituendo i capitoli di prova con un rinvio alla narrativa dell'atto processuale, utilizzata in funzione di “contenitore” dei capitoli di prova oggetto di deduzione (la formula utilizzata è stata la seguente: “…si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui alla narrativa che precede”) in violazione del requisito della specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c. ed in linea con la tesi interpretativa della Corte di Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1294).
Invero, per la sussistenza in concreto del requisito della specificità, secondo l'interpretazione prevalente, è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, requisito che difetta nel caso in esame, atteso che, nella narrativa a cui si fa rinvio,
i fatti sono narrati in maniera fluente, senza articolazione per punti, unitamente alle valutazioni giuridiche, ai giudizi ed alle conclusioni, senza alcuna possibilità di essere da essi estrapolate per capitoli.
Dall'altro canto, la stessa Suprema Corte, con riferimento ad una ipotesi di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, ha precisato che non può essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova, tramite «lettura esplorativa» dell'atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova
(Cass. 7 giugno 2011, n. 12292).
Ne discende che, poiché le istanze istruttorie di cui si tratta, stante la loro genericità e vaghezza, non rispondevano al requisito richiesto dall'art 244 cpc, nè al loro carattere indeterminato era idonea a supplire la “lettura estrapolativa” sostanzialmente richiesta dalla ricorrente, poiché in contrasto con il principio della disponibilità, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella individuazione dei fatti da provare, deve confermarsi la decisione di inammissibilità della prova adottata dal primo giudice.
Quanto, poi, al mancato esercizio dei poteri istruttori conferiti al tribunale dall'art 473 bis.44 cpc, ritiene la Corte che se è vero che nei procedimenti con allegazioni di violenza, i poteri istruttori ufficiosi si applicano anche in caso di soggetti maggiorenni, tuttavia, va tenuto presente che in tanto il Giudice può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, in quanto ci siano puntuali allegazioni e deduzioni e la parte abbia avuto o abbia difficoltà nell'indicare i mezzi di prova o produrre eventuali documenti (con allegazione delle difficoltà: ad esempio, allontanamento della parte in casa famiglia), dovendosi ritenere che detti poteri istruttori non servono ad ovviare a negligenza difensiva ed i giudici devono poter operare nel rispetto delle prerogative dei difensori, che, ove non avanzino istanze istruttorie che potrebbero proporre, si deve ritenere che ciò facciano per specifica scelta difensiva.
In ogni caso, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio attribuiti al giudice, pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi, non può superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda né può sopperire alle carenze probatorie delle parti e tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Ciò posto, non vi sono i presupposti, per riformare la sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda di addebito.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha individuato talune ipotesi di gravi violazioni – tra cui i comportamenti violenti o aggressivi – in relazione alle quali può presumersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la conseguenza che, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è il coniuge a cui è ascrivibile la condotta violenta ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che tali condotte non abbiano inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale (cfr.
Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 3925/2018;
Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11516/2024; Cass. n. 2059/2014; Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 25618/2007). Per cui il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato espressamente che le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge «a motivo della loro particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa all'idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017;
Cass. Civ. n. 27324 del 16 novembre 2022)» (cfr. Cass. civ. sez. I,
29/11/2024 n. 30721; conf. Cass. n. 30721/2024).
Ciò sta a significare che, a fronte della prova delle violenze, il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dimostrando la condotta dell'altro coniuge senza dover egli attestare l'efficienza causale dalla medesima svolta, per cui spetta all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, un fatto estintivo e cioè che la violenza si colloca in un contesto familiare già disgregato.
Al proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui i comportamenti che integrano il reato di violenze contro familiari o conviventi «possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali» (cfr. Cass. pen. n. 18316/2021). Nella fattispecie in esame, pertanto, l'analisi della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può prescindere dall'accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente che la stessa imputa al . CP_1
Orbene, ritiene il collegio di dover condividere la valutazione operata dal primo giudice e ritenere non provata la domanda di addebito.
Invero, l'appellante a sostegno della stessa ha prodotto due video (all sub 16 al fascicolo di primo grado di giudizio); il decreto di rinvio a giudizio dell'appellato per il delitto di maltrattamenti in famiglia;
le chat con la collega di lavoro dell'appellante, chiaramente indicative della situazione in cui la stessa si trovava a vivere (cfr doc 22 allegato al fascicolo di primo grado).
Orbene, ribadito che il decreto di rinvio a giudizio è indicativo solo della pendenza di un procedimento penale, stante il principio di non colpevolezza e che la chat scambiata con la collega da sola non può fornire la prova di un clima di intimidazione creato in famiglia dall'appellato, deve osservarsi che l'unico elemento di prova fornito a sostegno dalle domanda da parte dell'appellante, che in tal senso era onerata, sono i due video sopra richiamati (di cui peraltro solo uno dal contenuto comprensibile), risalenti l'uno al maggio 2015 e l'altro al settembre 2016, nel corso dei quali, all'evidenza, durante una discussione, l'appellato utilizza nei confronti della coniuge parole non consone “brutta bagascia” “brutta troia” “ti sistemo le ossa se solo mi chiedi qualcosa”, provocando, peraltro la reazione della stessa PT che, sebbene nella consapevolezza della registrazione, più volte, reagisce dicendo al “vaffanculo”. CP_1
Ebbene, ritiene la Corte che l'utilizzo di dette espressioni denigratorie e minacciose, avvenuto comunque otto anni prima dell'avvenuto allontanamento dell'appellante dalla casa coniugale e, finanche prima del concepimento delle ultime due figlie, debba inquadrarsi come non scusabile degenerazione di un litigio, ma non possa assurgere, da solo,
a prova del fatto che l'irreversibile crisi coniugale sia dipesa proprio dai comportamenti ingiuriosi e dalla minaccia proferita dall'appellato.
In altri termini, la Corte, pur nella consapevolezza dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che considera bastevole, ai fini dell'addebito della separazione, un solo atto di violenza fisica grave, o una serie di comportamenti psicologici continuativi, ritiene che l'unico episodio di cui vi è prova, caratterizzato, come detto, da un'aggressività verbale reciproca, estrinsecatasi nella pronuncia di parole ingiuriose e, da parte dell'appellato, anche di una minaccia, non possa ritenersi, da solo, comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Ne discende che il motivo di appello andrà rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, la signora censura la sentenza di PT primo grado nella parte in cui ha disposto l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, senza tener conto che ci si trova alla presenza di un genitore che non ha esitato a compiere atti di violenza in presenza delle minori, che non corrisponde somme a titolo di mantenimento e che ha disturbi di personalità come rilevato dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio.
Detta doglianza è infondata.
Invero, è pacifico che il diritto alla bigenitorialità, sancito dall'art. 337- ter c.c., è il principio cardine dell'affidamento dei minori e può essere derogato solo in presenza di un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore, come previsto dall'art. 337-quater c.c.
(Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, n.24876), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Tanto chiarito, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, la valutazione congiunta e critica degli esiti dell'espletata istruttoria alla luce delle difese svolte dalle parti, evidenzia l'assenza sia di elementi idonei a ritenere carenti le attitudini genitoriali del , sia CP_1 soprattutto di un superiore interesse delle minori all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.
A tal riguardo deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali. (cfr Cass. civ. Sez. VI -
1 Ord., 17/05/2022, n. 15815)
Né le allegate violenze verbali, di cui si ha prova solo di alcuni episodi molto risalenti nel tempo, verificatesi in un periodo addirittura anteriore alla nascita di due delle figlie minori, possono da sole portare ad escludere il regime dell'affido condiviso, dovendosi poi ritenere che l'affidamento condiviso della prole non è neppure precluso dalla conflittualità esistente tra i genitori, poiché altrimenti tale modello si ridurrebbe ad un'ipotesi del tutto residuale di affido: anzi, si può dire che in caso di conflitto tra i genitori va prediletto proprio l'affidamento condiviso, che riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando, da un lato, la relazione di ciascuno con il figlio e, dall'altro, lato un rapporto continuativo ed equilibrato del genitore non collocatario con il figlio. Ciò posto, dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio, come valorizzata anche dal tribunale, è emerso che la signora abbia PT adeguate capacità genitoriali e che non presenti disturbi di personalità
o elementi riconducibili a quadri psicopatologici, mentre il CP_1 presenta un disturbo d'ansia con altra specificazione in comorbidità ad un disturbo narcisistico di personalità secondo DSM-51. L'ausiliario nominato ha riferito che sicuramento il disturbo psichico maggiormente impattante sul funzionamento psico-sociale è rappresentato dal suo disturbo di personalità, atteso che il generale autoriferimento gli impedisce adeguata sintonizzazione ed empatia con le bambine.
Purtuttavia, il ctu, ha ritenuto, che “non si sono riscontrate le caratteristiche di un narcisismo maligno nel caso specifico, considerato un estremo del disturbo narcisistico e variante della psicopatia;
gli aspetti disfunzionali di personalità e le relative modalità comportamentali del , seppur già cronicizzatesi nel tempo in CP_1 relazione alla sua età e pervasività del pattern, appaiono ancora suscettibili di intervento psicoterapeutico e di modifica di funzionamento se adeguatamente trattati…È necessario che il Signor
intraprenda psicoterapia con lavoro specifico sui Disturbi di CP_1 personalità e che vi sia una presa in carico regolare dal punto di vista farmacologico….È altresì necessario che intraprenda un percorso di psicoterapia padre-figlie”, ritenendo, allo stato, adeguato, l'affido condiviso, da rivedersi qualora insorgessero criticità o non vi fosse adesione del Signor ai percorsi indicati. CP_1
Orbene, ritiene il collegio che la decisione assunta dal Giudice di prime cure sia quella più adeguata a garantire l'interesse delle minori, avendo peraltro il D'Annibale mostrato, mediante la produzione delle fatture, che sta seguendo dei percorsi con una psicoterapeuta scelta di comune accordo con la signora e non essendo emerse carenze PT comportamentali dell'appellato, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento anche al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite: detta doglianza è infondata, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di cui all'art 92 cpc, disponendo, a fronte della reciproca soccombenza (dell'attrice sulla domanda di addebito, della rinuncia in corso di causa da parte del alla domanda di CP_1 addebito originariamente proposta e della soccombenza del CP_1 sulla domanda afferente all'attribuzione dell'assegno unico) la compensazione delle stesse tra le parti.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che, in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e della materia oggetto del giudizio, le stesse debbano parimenti essere compensate integralmente tra le parti.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 392/2025, così provvede respinge l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
830/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 26.11.2024 e pubblicata in data 27.11.2024, confermando interamente il provvedimento impugnato;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 392 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (PU), residente in [...]Parte_1
Mare, Via XXIV Maggio n. 15, C.F. , rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Valentina Lo Bartolo
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]
15, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santucci
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 830/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pesaro in data 26.11.2024 e pubblicata in data 27.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così statuire:
In via principale di merito:
a) ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, riformare in parte qua i capi della sentenza impugnata n. 830/2024, emessa nella causa R.G.
n. 1216/2023 dal Tribunale di Pesaro, G.I. Dott. Manuela Mari in data
19.11.2024, depositata e comunicata il 27.11.2024 a mezzo pec, pertanto, in accoglimento dei motivi tutti di appello sopraesposti e delle conclusioni spiegate dalla Appellante, così statuire:
1) In via principale e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi e con dichiarazione di Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di quest'ultimo per tutti i fatti esposti degli atti depositati, consistenti nella grave e reiterata violazione di tutti i doveri nascenti dal matrimonio, come sono stati provati nel corso della istruttoria documentale ed orale espletata, consistenti nella grave e reiterata violazione del dovere di rispetto della dignità, libertà e onore della persona della coniuge e nella mancanza di assistenza morale e materiale;
2) affidare in via esclusiva le figlie minori a Rimini Persona_1 il 09.07.2014, a Rimini il 17.09.2016 e Persona_2 Persona_3 a Rimini il 12.12.2017 alla madre nella formula
[...] Parte_1 dell'affido super-esclusivo per tutte le ragioni indicate in atti ed emerse anche in ambito di CTU, atteso il rifiuto ostinato dell'Appellato ad una cooperazione proficua con la sig.ra nell'interesse delle Parte_1 minori e l'inadempimento reiterato, senza giustificato motivo, all'obbligo di mantenimento delle figlie minori;
3) stabilire che il padre possa incontrare le figlie due pomeriggi a settimana senza pernotto un fine settimana al mese da sabato alle
18.00 a domenica alle 19.00, come da indicazioni della CTU;
4) ammonire ancora una volta l'Appellato al corretto adempimento degli obblighi di natura economica ed a tenere altresì un comportamento collaborativo con la madre delle minori in vista della loro migliore gestione, e che in caso di reiterato inadempimento potranno essere assunti provvedimenti ancora più incisivi in ordine alla responsabilità genitoriale;
5) rigettare in ogni caso ogni avversa, diversa domanda.
6) confermare per il resto della sentenza impugnata.
7) Vittoria di spese, funzioni ed onorari del primo e secondo grado di giudizio, inclusa la CTU”
Per l'appellato:
“…respingere l'appello proposto da;
Parte_1
-confermare integralmente la sentenza n. 830/2024 del Tribunale di
Pesaro;
-con ogni consequenziale provvedimento di legge”
Per la Procura generale intervenuta: parziale accoglimento dell'appello con riguardo alla domanda di addebito FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 830/2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
, disponendo l'affido congiunto delle tre figlie minori ad entrambi
[...]
i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo in merito alla frequentazione padre/figlie; ha assegnato la casa familiare, sita a Gabicce Mare via XXIV Maggio n.15, a;
ha stabilito Parte_1
a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle tre figlie minori mediante il versamento della somma mensile di euro 750.00 oltre che tramite la compartecipazione, in misura del 50%, alle spese straordinarie, compensando le spese di lite e rigettando la domanda di addebito della separazione proposta dalla PT
La ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, PT articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla domanda di addebito spiegata in primo grado dalla PT
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame del merito, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dall'appellante, di inammissibilità della comparsa di costituzione in appello da parte dell'appellata, perché carente di una esposizione dettagliata delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria posizione processuale, dovendosi rilevare che la comparsa difensiva dell'appellante risponde ai requisiti di legge, indicando le ragioni per le quali l'appellato sostiene si debba confermare la sentenza di primo grado.
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, la censura la PT sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di addebito della separazione al marito per mancanza di prova, pur in presenza di plurimi episodi di vessazione psicologica e violenza verbale che avevano reso intollerabile la convivenza, svilendo il patrimonio morale di essa appellante, episodi che avevano portato al rinvio a giudizio del D'AL per il reato di cui all'art 572 cp.
Deduceva, inoltre, che il Tribunale aveva errato a non ritenere provata la domanda, dopo aver illegittimamente rigettato le prove orali articolate da essa appellante e senza far ricorso ai poteri istruttori del giudice previsti dall'art 473 bis.44 cpc, nei procedimenti, quali quello in esame, in cui sono allegati episodi di violenza di genere.
Deve preliminarmente condividersi la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale per come articolata dalla ricorrente, odierna appellante, avendo la stessa provveduto a dedurla sostituendo i capitoli di prova con un rinvio alla narrativa dell'atto processuale, utilizzata in funzione di “contenitore” dei capitoli di prova oggetto di deduzione (la formula utilizzata è stata la seguente: “…si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui alla narrativa che precede”) in violazione del requisito della specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c. ed in linea con la tesi interpretativa della Corte di Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1294).
Invero, per la sussistenza in concreto del requisito della specificità, secondo l'interpretazione prevalente, è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, requisito che difetta nel caso in esame, atteso che, nella narrativa a cui si fa rinvio,
i fatti sono narrati in maniera fluente, senza articolazione per punti, unitamente alle valutazioni giuridiche, ai giudizi ed alle conclusioni, senza alcuna possibilità di essere da essi estrapolate per capitoli.
Dall'altro canto, la stessa Suprema Corte, con riferimento ad una ipotesi di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, ha precisato che non può essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova, tramite «lettura esplorativa» dell'atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova
(Cass. 7 giugno 2011, n. 12292).
Ne discende che, poiché le istanze istruttorie di cui si tratta, stante la loro genericità e vaghezza, non rispondevano al requisito richiesto dall'art 244 cpc, nè al loro carattere indeterminato era idonea a supplire la “lettura estrapolativa” sostanzialmente richiesta dalla ricorrente, poiché in contrasto con il principio della disponibilità, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella individuazione dei fatti da provare, deve confermarsi la decisione di inammissibilità della prova adottata dal primo giudice.
Quanto, poi, al mancato esercizio dei poteri istruttori conferiti al tribunale dall'art 473 bis.44 cpc, ritiene la Corte che se è vero che nei procedimenti con allegazioni di violenza, i poteri istruttori ufficiosi si applicano anche in caso di soggetti maggiorenni, tuttavia, va tenuto presente che in tanto il Giudice può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, in quanto ci siano puntuali allegazioni e deduzioni e la parte abbia avuto o abbia difficoltà nell'indicare i mezzi di prova o produrre eventuali documenti (con allegazione delle difficoltà: ad esempio, allontanamento della parte in casa famiglia), dovendosi ritenere che detti poteri istruttori non servono ad ovviare a negligenza difensiva ed i giudici devono poter operare nel rispetto delle prerogative dei difensori, che, ove non avanzino istanze istruttorie che potrebbero proporre, si deve ritenere che ciò facciano per specifica scelta difensiva.
In ogni caso, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio attribuiti al giudice, pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi, non può superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda né può sopperire alle carenze probatorie delle parti e tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Ciò posto, non vi sono i presupposti, per riformare la sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda di addebito.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha individuato talune ipotesi di gravi violazioni – tra cui i comportamenti violenti o aggressivi – in relazione alle quali può presumersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la conseguenza che, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è il coniuge a cui è ascrivibile la condotta violenta ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che tali condotte non abbiano inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale (cfr.
Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 3925/2018;
Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11516/2024; Cass. n. 2059/2014; Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 25618/2007). Per cui il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato espressamente che le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge «a motivo della loro particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa all'idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017;
Cass. Civ. n. 27324 del 16 novembre 2022)» (cfr. Cass. civ. sez. I,
29/11/2024 n. 30721; conf. Cass. n. 30721/2024).
Ciò sta a significare che, a fronte della prova delle violenze, il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dimostrando la condotta dell'altro coniuge senza dover egli attestare l'efficienza causale dalla medesima svolta, per cui spetta all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, un fatto estintivo e cioè che la violenza si colloca in un contesto familiare già disgregato.
Al proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui i comportamenti che integrano il reato di violenze contro familiari o conviventi «possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali» (cfr. Cass. pen. n. 18316/2021). Nella fattispecie in esame, pertanto, l'analisi della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può prescindere dall'accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente che la stessa imputa al . CP_1
Orbene, ritiene il collegio di dover condividere la valutazione operata dal primo giudice e ritenere non provata la domanda di addebito.
Invero, l'appellante a sostegno della stessa ha prodotto due video (all sub 16 al fascicolo di primo grado di giudizio); il decreto di rinvio a giudizio dell'appellato per il delitto di maltrattamenti in famiglia;
le chat con la collega di lavoro dell'appellante, chiaramente indicative della situazione in cui la stessa si trovava a vivere (cfr doc 22 allegato al fascicolo di primo grado).
Orbene, ribadito che il decreto di rinvio a giudizio è indicativo solo della pendenza di un procedimento penale, stante il principio di non colpevolezza e che la chat scambiata con la collega da sola non può fornire la prova di un clima di intimidazione creato in famiglia dall'appellato, deve osservarsi che l'unico elemento di prova fornito a sostegno dalle domanda da parte dell'appellante, che in tal senso era onerata, sono i due video sopra richiamati (di cui peraltro solo uno dal contenuto comprensibile), risalenti l'uno al maggio 2015 e l'altro al settembre 2016, nel corso dei quali, all'evidenza, durante una discussione, l'appellato utilizza nei confronti della coniuge parole non consone “brutta bagascia” “brutta troia” “ti sistemo le ossa se solo mi chiedi qualcosa”, provocando, peraltro la reazione della stessa PT che, sebbene nella consapevolezza della registrazione, più volte, reagisce dicendo al “vaffanculo”. CP_1
Ebbene, ritiene la Corte che l'utilizzo di dette espressioni denigratorie e minacciose, avvenuto comunque otto anni prima dell'avvenuto allontanamento dell'appellante dalla casa coniugale e, finanche prima del concepimento delle ultime due figlie, debba inquadrarsi come non scusabile degenerazione di un litigio, ma non possa assurgere, da solo,
a prova del fatto che l'irreversibile crisi coniugale sia dipesa proprio dai comportamenti ingiuriosi e dalla minaccia proferita dall'appellato.
In altri termini, la Corte, pur nella consapevolezza dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che considera bastevole, ai fini dell'addebito della separazione, un solo atto di violenza fisica grave, o una serie di comportamenti psicologici continuativi, ritiene che l'unico episodio di cui vi è prova, caratterizzato, come detto, da un'aggressività verbale reciproca, estrinsecatasi nella pronuncia di parole ingiuriose e, da parte dell'appellato, anche di una minaccia, non possa ritenersi, da solo, comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Ne discende che il motivo di appello andrà rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, la signora censura la sentenza di PT primo grado nella parte in cui ha disposto l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, senza tener conto che ci si trova alla presenza di un genitore che non ha esitato a compiere atti di violenza in presenza delle minori, che non corrisponde somme a titolo di mantenimento e che ha disturbi di personalità come rilevato dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio.
Detta doglianza è infondata.
Invero, è pacifico che il diritto alla bigenitorialità, sancito dall'art. 337- ter c.c., è il principio cardine dell'affidamento dei minori e può essere derogato solo in presenza di un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore, come previsto dall'art. 337-quater c.c.
(Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, n.24876), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Tanto chiarito, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, la valutazione congiunta e critica degli esiti dell'espletata istruttoria alla luce delle difese svolte dalle parti, evidenzia l'assenza sia di elementi idonei a ritenere carenti le attitudini genitoriali del , sia CP_1 soprattutto di un superiore interesse delle minori all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.
A tal riguardo deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali. (cfr Cass. civ. Sez. VI -
1 Ord., 17/05/2022, n. 15815)
Né le allegate violenze verbali, di cui si ha prova solo di alcuni episodi molto risalenti nel tempo, verificatesi in un periodo addirittura anteriore alla nascita di due delle figlie minori, possono da sole portare ad escludere il regime dell'affido condiviso, dovendosi poi ritenere che l'affidamento condiviso della prole non è neppure precluso dalla conflittualità esistente tra i genitori, poiché altrimenti tale modello si ridurrebbe ad un'ipotesi del tutto residuale di affido: anzi, si può dire che in caso di conflitto tra i genitori va prediletto proprio l'affidamento condiviso, che riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando, da un lato, la relazione di ciascuno con il figlio e, dall'altro, lato un rapporto continuativo ed equilibrato del genitore non collocatario con il figlio. Ciò posto, dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio, come valorizzata anche dal tribunale, è emerso che la signora abbia PT adeguate capacità genitoriali e che non presenti disturbi di personalità
o elementi riconducibili a quadri psicopatologici, mentre il CP_1 presenta un disturbo d'ansia con altra specificazione in comorbidità ad un disturbo narcisistico di personalità secondo DSM-51. L'ausiliario nominato ha riferito che sicuramento il disturbo psichico maggiormente impattante sul funzionamento psico-sociale è rappresentato dal suo disturbo di personalità, atteso che il generale autoriferimento gli impedisce adeguata sintonizzazione ed empatia con le bambine.
Purtuttavia, il ctu, ha ritenuto, che “non si sono riscontrate le caratteristiche di un narcisismo maligno nel caso specifico, considerato un estremo del disturbo narcisistico e variante della psicopatia;
gli aspetti disfunzionali di personalità e le relative modalità comportamentali del , seppur già cronicizzatesi nel tempo in CP_1 relazione alla sua età e pervasività del pattern, appaiono ancora suscettibili di intervento psicoterapeutico e di modifica di funzionamento se adeguatamente trattati…È necessario che il Signor
intraprenda psicoterapia con lavoro specifico sui Disturbi di CP_1 personalità e che vi sia una presa in carico regolare dal punto di vista farmacologico….È altresì necessario che intraprenda un percorso di psicoterapia padre-figlie”, ritenendo, allo stato, adeguato, l'affido condiviso, da rivedersi qualora insorgessero criticità o non vi fosse adesione del Signor ai percorsi indicati. CP_1
Orbene, ritiene il collegio che la decisione assunta dal Giudice di prime cure sia quella più adeguata a garantire l'interesse delle minori, avendo peraltro il D'Annibale mostrato, mediante la produzione delle fatture, che sta seguendo dei percorsi con una psicoterapeuta scelta di comune accordo con la signora e non essendo emerse carenze PT comportamentali dell'appellato, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento anche al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite: detta doglianza è infondata, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di cui all'art 92 cpc, disponendo, a fronte della reciproca soccombenza (dell'attrice sulla domanda di addebito, della rinuncia in corso di causa da parte del alla domanda di CP_1 addebito originariamente proposta e della soccombenza del CP_1 sulla domanda afferente all'attribuzione dell'assegno unico) la compensazione delle stesse tra le parti.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che, in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e della materia oggetto del giudizio, le stesse debbano parimenti essere compensate integralmente tra le parti.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 392/2025, così provvede respinge l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
830/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 26.11.2024 e pubblicata in data 27.11.2024, confermando interamente il provvedimento impugnato;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico