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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12540/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IANNONE PAOLO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. DE MITRIO ANTONIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in BARI in data 11/08/1994 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale sono nati CP_3
tre figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa di contrasti tra i coniugi e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare in quanto disoccupato, escludere ogni suo ob- bligo per il mantenimento della moglie e dei figli, con vittoria di spese e con distrazione.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dal marito, che frequenta altre donne ed abusa di alcolici ed è spesso aggressivo.
Allega che i primi due figli si arrangiano con lavoretti, mentre l'ultima è disoccupata, il marito è percettore di NAPSI ed effettua lavori senza dichiararli.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebi- tandola alla controparte, assegnarle la casa coniugale e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale
3 dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte resistente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte ricorrente, così come richiesto dalla con- troparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
In particolare, deve osservarsi che la resistente ha allegato fatti chie- dendo di provarli a mezzo testi, ma le relative circostanze sono state articolate in maniera generica, per cui sono da considerare inam- missibili.
“ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali Pt_2
aspetti ritiene il collegio di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi elementi che
4 permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, deve considerarsi che il ricorrente è l'unico membro della famiglia percettore di reddito, con uno stipendio medio mensile di
€ 1.800,00, ha allegato ma non provato di essere stato licenziato, per cui non è dato sapere se tale rapporto di lavoro si è risolto per sua volontà, che il nucleo è composto da cinque persone, compresi i tre figli che vivono con la madre, per cui va destinata agli altri familiare la complessiva somma di € 800,00.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo e, conseguentemente, va disposta la con- danna della parte resistente, parzialmente soccombente, al paga- mento dei restanti due terzi delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeter- minato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ra- gione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata am- messa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] in data [...] (ma- CP_3
trimonio celebrato in BARI in data 11/08/1994, trascritto nel re- gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 1006, parte II, serie A, anno 1994);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 21.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA, nella misura di un terzo, le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, dei restanti due terzi delle spese delle spese di lite, che liquida quanto al dovuto in € 1.134,00 per compensi profes- sionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12540/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IANNONE PAOLO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. DE MITRIO ANTONIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in BARI in data 11/08/1994 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale sono nati CP_3
tre figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa di contrasti tra i coniugi e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare in quanto disoccupato, escludere ogni suo ob- bligo per il mantenimento della moglie e dei figli, con vittoria di spese e con distrazione.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dal marito, che frequenta altre donne ed abusa di alcolici ed è spesso aggressivo.
Allega che i primi due figli si arrangiano con lavoretti, mentre l'ultima è disoccupata, il marito è percettore di NAPSI ed effettua lavori senza dichiararli.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebi- tandola alla controparte, assegnarle la casa coniugale e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale
3 dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte resistente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte ricorrente, così come richiesto dalla con- troparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
In particolare, deve osservarsi che la resistente ha allegato fatti chie- dendo di provarli a mezzo testi, ma le relative circostanze sono state articolate in maniera generica, per cui sono da considerare inam- missibili.
“ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali Pt_2
aspetti ritiene il collegio di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi elementi che
4 permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, deve considerarsi che il ricorrente è l'unico membro della famiglia percettore di reddito, con uno stipendio medio mensile di
€ 1.800,00, ha allegato ma non provato di essere stato licenziato, per cui non è dato sapere se tale rapporto di lavoro si è risolto per sua volontà, che il nucleo è composto da cinque persone, compresi i tre figli che vivono con la madre, per cui va destinata agli altri familiare la complessiva somma di € 800,00.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo e, conseguentemente, va disposta la con- danna della parte resistente, parzialmente soccombente, al paga- mento dei restanti due terzi delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeter- minato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ra- gione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata am- messa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] in data [...] (ma- CP_3
trimonio celebrato in BARI in data 11/08/1994, trascritto nel re- gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 1006, parte II, serie A, anno 1994);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 21.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA, nella misura di un terzo, le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, dei restanti due terzi delle spese delle spese di lite, che liquida quanto al dovuto in € 1.134,00 per compensi profes- sionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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