Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 29/05/2023, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09057/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07149/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7149 del 2012, proposto da
SC ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Manzia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 14;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lisa Belardinelli e Valentina Flacchi, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Montaretto Marullo in Roma, via Giambattista Vico, 40;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 13/12 avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora SC ZZ impugna l’ordinanza di demolizione n. 13 del 7 maggio 2012 con la quale il comune di Cerveteri le ha ingiunto di demolire due opere abusive così descritte nel provvedimento: “Manufatto edificato su un lotto di terreno di circa 9.000 mq. comprendente un piano seminterrato tamponato completamente in cemento armato, un piano a livello del terreno della grandezza di circa 110 mq e composto da cinque locali e infine, di un paino superiore, ove figurava la realizzazione carpentieristica di quattro pilastri con cordolo di cemento che avrebbero in seguito ospitato dei locali, il tutto primo di tamponatura e pronto per la gettata di cemento”.
La ricorrente – qualificato l’immobile come “un piccolo manufatto per esigenze abitative familiari” e riconosciuto che l’edificazione è avvenuta in assenza di titolo abilitativo – articola i seguenti motivi di doglianza:
I Eccesso di potere per difetto di pubblico interesse, omessa valutazione comparativa degli interessi e difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
II In subordine, violazione e falsa applicazione art 31 del d.P.R. 380/2001 e 36 eccesso di potere per vizio del procedimento.
Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale art. 15, comma 3, l.r. Lazio 15/2008
Il Comune di Cerveteri, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente occorre osservare come non sia controverso che l’opera della quale è ingiunta la demolizione è stata costruita in assenza di titolo abilitativo, così che l’adozione del provvedimento ripristinatorio costituiva per l’amministrazione atto dovuto.
Tale circostanza importa, in primo luogo, l’infondatezza del primo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente hanno lamentato la carenza motivazionale dell’atto.
In proposito il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso, che è in re ipsa, con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso " (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2385, con ampi richiami giurisprudenziali).
Né vi era, come preteso con il secondo motivo, un obbligo del Comune di valutare, ex officio e in assenza di una domanda di parte antecedente l’adozione del provvedimento sanzionatorio, la doppia conformità dell’opera agli strumenti urbanistici, neppure argomentata e dimostrata dall’odierna ricorrente
Va da ultimo respinto il terzo motivo di ricorso, atteso che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (l’irrogazione della quale sarebbe avvenuta in forza di una norma regionale adottata in violazione dell’art. 117 della Costituzione) è meramente prospettata con l’atto gravato, ma non immediatamente ingiunta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO