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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°5773 /2025
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 6 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive da parte appellante, nelle quali costei ha esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 07/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°5773 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), col ministero Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to Salvatore Davì, appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, appellata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato.
1.1. Giova preliminarmente ricordare che «In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)» (Cass. n. 18152.2024;
v. anche Cass. n. 13304.2024); deriva che l'opposizione promossa dall'appellante, che ha eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 2.314,72 (per violazioni al codice della strada commesse nel 2017 e nel 2018) per mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620190031872273000, va pacificamente qualificata quale opposizione all'esecuzione, non soggetta a limiti temporali.
Del pari acclarata è la mancata produzione della cartella da parte dell' rimasta contumace;
dal difetto di prova della notifica della cartella, CP_1 che deve essere fornita mediante produzione dell'adempimento prescritto, non ammettendosi equipollenti («In tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (...)»: così Cass. 23213.2014), discende l'impossibilità di ritenere raggiunta quella presunzione di conoscenza dell'atto che il perfezionamento della fattispecie notificatoria di norma sottende, sì che la notifica della cartella non ha alcuna efficacia ai fini interruttivi della prescrizione ex art 2943, co. 1, c.c.
Il giudice di pace ha comunque rigettato l'eccezione di prescrizione spiegata dall'appellante, sul rilievo che, alla data di notifica dell'atto di intimazione
(19.6.2024), il termine prescrizionale non era ancora spirato, né per le poste creditorie risalenti al 2017 né per quelle concernenti il 2018, e ciò in virtù della proroga di 542 giorni introdotta, per le richieste di pagamento non in scadenza al
31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020-2021), dall'art. 12, comma primo, D.lgs. 2015 n. 159, richiamato dall'art. 67 D.l. n. 18/2020.
Così facendo, però, il giudice è incorso in errore, in quanto ha applicato al caso di specie una previsione, quella di cui all'art. 68 (e non 67) D.l. n. 18/2020, in verità non pertinente. L'art. 68 D.L. 18/2020, infatti, concerne (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, prevedendo, in particolare, la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza dall'8.2.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle già emesse dagli agenti della riscossione. Nel caso di specie, di contro, come si è detto, non v'è alcuna evidenza della cartella asseritamente notificata al ricorrente l'11.4.2019, sì che la norma di riferimento va individuata nel comma primo dell'art. 67 D.l. n. 18/2020, che statuisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ne discende, anche a volere spostare di 83 giorni il termine finale di prescrizione della specifica vicenda creditoria (31.12.2022 per le violazioni occorse nel 2017 e 31.12.2023 per le violazioni occorse nel 2018), che la prescrizione si è compiuta prima della data di notifica dell'atto di intimazione (19.06.2024).
Con il che va provveduto come in dispositivo alla riforma del provvedimento gravato.
2. Il governo delle spese va operato secondo soccombenza. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA non dovuta (per prescrizione) la somma (€ 2.314,72) di cui alla cartella di pagamento n. 29620190031872273000, con conseguente inefficacia, per la parte in cui richiama la predetta cartella, dell'intimazione impugnata;
CO parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi, e per il grado di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°5773 /2025
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 6 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive da parte appellante, nelle quali costei ha esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 07/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°5773 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), col ministero Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to Salvatore Davì, appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, appellata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato.
1.1. Giova preliminarmente ricordare che «In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)» (Cass. n. 18152.2024;
v. anche Cass. n. 13304.2024); deriva che l'opposizione promossa dall'appellante, che ha eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 2.314,72 (per violazioni al codice della strada commesse nel 2017 e nel 2018) per mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620190031872273000, va pacificamente qualificata quale opposizione all'esecuzione, non soggetta a limiti temporali.
Del pari acclarata è la mancata produzione della cartella da parte dell' rimasta contumace;
dal difetto di prova della notifica della cartella, CP_1 che deve essere fornita mediante produzione dell'adempimento prescritto, non ammettendosi equipollenti («In tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (...)»: così Cass. 23213.2014), discende l'impossibilità di ritenere raggiunta quella presunzione di conoscenza dell'atto che il perfezionamento della fattispecie notificatoria di norma sottende, sì che la notifica della cartella non ha alcuna efficacia ai fini interruttivi della prescrizione ex art 2943, co. 1, c.c.
Il giudice di pace ha comunque rigettato l'eccezione di prescrizione spiegata dall'appellante, sul rilievo che, alla data di notifica dell'atto di intimazione
(19.6.2024), il termine prescrizionale non era ancora spirato, né per le poste creditorie risalenti al 2017 né per quelle concernenti il 2018, e ciò in virtù della proroga di 542 giorni introdotta, per le richieste di pagamento non in scadenza al
31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020-2021), dall'art. 12, comma primo, D.lgs. 2015 n. 159, richiamato dall'art. 67 D.l. n. 18/2020.
Così facendo, però, il giudice è incorso in errore, in quanto ha applicato al caso di specie una previsione, quella di cui all'art. 68 (e non 67) D.l. n. 18/2020, in verità non pertinente. L'art. 68 D.L. 18/2020, infatti, concerne (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, prevedendo, in particolare, la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza dall'8.2.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle già emesse dagli agenti della riscossione. Nel caso di specie, di contro, come si è detto, non v'è alcuna evidenza della cartella asseritamente notificata al ricorrente l'11.4.2019, sì che la norma di riferimento va individuata nel comma primo dell'art. 67 D.l. n. 18/2020, che statuisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ne discende, anche a volere spostare di 83 giorni il termine finale di prescrizione della specifica vicenda creditoria (31.12.2022 per le violazioni occorse nel 2017 e 31.12.2023 per le violazioni occorse nel 2018), che la prescrizione si è compiuta prima della data di notifica dell'atto di intimazione (19.06.2024).
Con il che va provveduto come in dispositivo alla riforma del provvedimento gravato.
2. Il governo delle spese va operato secondo soccombenza. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA non dovuta (per prescrizione) la somma (€ 2.314,72) di cui alla cartella di pagamento n. 29620190031872273000, con conseguente inefficacia, per la parte in cui richiama la predetta cartella, dell'intimazione impugnata;
CO parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi, e per il grado di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi