Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 742/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. ZANI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000193915 e Parte_1
OI-000199136, con le quali l ordinava di pagare Controparte_2 rispettivamente la somma di € 19.000,00 e la somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento alle annualità 2012 e 2013
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente, pur non contestando le risultanze degli accertamenti prodromici, ha contestato la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“in via preliminare: sospendere, se del caso anteriormente all'udienza di prima comparizione,
l'efficacia esecutiva e l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione n.OI-000193915 prot. CP_1
0200.10/05/2022.0120504 (doc.01) e n.OI-000199136 prot. 0200.10/05/2022.0120506 CP_1
(doc.02), emesse il 10/05/2022 dall , sede di Alessandria, Via Morbelli n.34, C.F. CP_1
1
80078750587, e notificate in data 24/05/2022, sussistendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art.5 D.Lvo n.150/2011; nel merito: in via principale: accogliere l'opposizione ed annullare le ordinanze-ingiunzione n.OI-000193915 prot. 0200.10/05/2022.0120504 (doc.01) e n.OI-000199136 prot. CP_1 CP_1
0200.10/05/2022.0120506 (doc.02), emesse il 10/05/2022 dall , sede di Alessandria, Via CP_1
Morbelli n.34, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, notificate in P.IVA_1 data 24/05/2022, nei confronti della ricorrente , rideterminando alla somma non Parte_1 superiore ed anche inferiore ad euro 10.500,00, per le ragioni dedotte in narrativa ed avuto riguardo al disposto degli artt.8, co. 2 e 1, e 11 Legge n.689/1981, nonchè al principio di cui all'art.20 della Direttiva dell'Unione Europea n.67/2014, l'entità delle somme complessivamente dovute.
Con vittoria di spese e compenso professionale o in mero subordine con spese e compenso professionale compensati.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 596,39 per l'anno 2012 e in € 1.226,38 per l'anno
2013), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 15/1/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
16/12/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il
18/11/2024, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione
2 RGL n. 742/2022
della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 29/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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