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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3713/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3713/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 43 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CARBONI SILVIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Controparte_1 P.IVA_1 GIONATA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 9 52017 STIApresso il difensore avv. GIANNINI GIONATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 15 novembre 2024 citava a Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze chiedendo - previo accertamento Controparte_1 dell'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del
20.04.2024, per insussistenza del motivo addotto (soppressione del posto di lavoro dovuta a
“l'esigenza di ridurre i costi di gestione, ivi compresi quelli del personale”) e per violazione dell'obbligo di repechage -, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa tra due e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
In sintesi la ricorrente allegava che era stata assunta da in data 18/09/2023 Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di impiegata part-time, livello B2 e mansioni di commessa addetta alle vendite, CCNL PANIFICATORI e che in data
20/04/2024 era stata licenziata per “l'esigenza di ridurre i costi di gestione, ivi compresi quelli del personale”; che subito dopo il licenziamento la datrice aveva impiegato una nuova lavoratrice nelle mansioni di commessa.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva l'inesistenza della dedotta soppressione del posto di lavoro e, comunque la violazione dell'obbligo di repechage.
1 regolarmente costituitasi, resisteva alla domanda della quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare sosteneva che l'impresa, esercente l'attività di panificio e pasticceria, comprendeva soli tre addetti : la socia pasticciera, il socio Persona_1
panificatore e l'odierna ricorrente, addetta alle vendite. A partire dal Gennaio Persona_2
2024, vi era stata una forte contrazione dei ricavi. Ciò aveva comportato la necessità di una riorganizzazione aziendale che aveva comportato la riduzione dell'attività di pasticceria, - per permettere socia di essere presente per alcune ore nel punto vendita- la chiusura al Persona_1 pubblico nel pomeriggio per 3 o 4 giorni la settimana e la soppressione del posto di lavoro della ricorrente. Affermava inoltre che, a partire da settembre 2024, a causa del peggioramento delle condizioni di salute del socio (affetto da diabete) la società si era avvalsa delle Persona_2 prestazioni occasionali della lavoratrice la quale aveva prestato la propria Persona_3 attività lavorativa per 8 giornate nel mese di settembre e per 16 giornate nel mese di ottobre.
Successivamente, in conseguenza del miglioramento delle condizioni di salute del Sig. Per_2
i due soci avevano continuato a gestire da soli l'attività.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La dedotta riorganizzazione aziendale posta alla base del recesso non risulta in alcun modo provata.
In particolare:
a) Non risulta provata la riduzione dei ricavi che avrebbe resa necessaria la riduzione dei costi del personale: in atti risultano depositati solo il conto economico del trimestre luglio- settembre
2023 e quello di gennaio- marzo 2024 ( manca significativamente quello del trimestre ottobre- dicembre 2023, il che esclude la possibilità di ritenere provato il trend negativo) dai quali, comunque emerge una leggera flessione dei soli ricavi fatturabili, essendo i ricavi dalle vendite per corrispettivi (in sostanza le vendite al banco) sostanzialmente invariati;
b) Non risulta provata la soppressione del posto di lavoro: è pacifico che nei mesi di settembre ed ottobre 2024 l'impresa convenuta abbia impiegato una lavoratrice nelle mansioni di addetta alla vendita, ma non risultano provate le allegazioni circa la natura transitoria della presenza
(non risulta prodotta documentazione ufficiale attestante il tipo di contratto firmato ma solo un
2 inutilizzabile screenshot del sito , né la circostanza è stata oggetto di richiesta di prova CP_2 testimoniale) e le ragioni – anch'esse transitorie- che l'avrebbero resa necessaria (dalla documentazione medica in atti non si desume il dedotto peggioramento – tale da influire sull'attività lavorativa- del socio . Per_2
In definitiva parte datoriale non ha ottemperato all'onere probatorio a suo carico relativo agli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso.
Il licenziamento deve essere quindi dichiarato illegittimo con conseguente diritto della lavoratrice all'indennità di cui all'art 9 dlvo 23/15 quantificata – tenuto conto della durata del rapporto e delle dimensioni aziendali (entrambe ridotte), in complessive tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR (pari € 1003,42 come da allegazioni non contestate) oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'illegittimità del recesso intimato ad con lettera del 20 aprile 2024 Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata come da motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di recesso al saldo
Condanna altresì a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in €259 per CU e complessivi €. 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3713/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 43 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CARBONI SILVIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Controparte_1 P.IVA_1 GIONATA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 9 52017 STIApresso il difensore avv. GIANNINI GIONATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 15 novembre 2024 citava a Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze chiedendo - previo accertamento Controparte_1 dell'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del
20.04.2024, per insussistenza del motivo addotto (soppressione del posto di lavoro dovuta a
“l'esigenza di ridurre i costi di gestione, ivi compresi quelli del personale”) e per violazione dell'obbligo di repechage -, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa tra due e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
In sintesi la ricorrente allegava che era stata assunta da in data 18/09/2023 Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di impiegata part-time, livello B2 e mansioni di commessa addetta alle vendite, CCNL PANIFICATORI e che in data
20/04/2024 era stata licenziata per “l'esigenza di ridurre i costi di gestione, ivi compresi quelli del personale”; che subito dopo il licenziamento la datrice aveva impiegato una nuova lavoratrice nelle mansioni di commessa.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva l'inesistenza della dedotta soppressione del posto di lavoro e, comunque la violazione dell'obbligo di repechage.
1 regolarmente costituitasi, resisteva alla domanda della quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare sosteneva che l'impresa, esercente l'attività di panificio e pasticceria, comprendeva soli tre addetti : la socia pasticciera, il socio Persona_1
panificatore e l'odierna ricorrente, addetta alle vendite. A partire dal Gennaio Persona_2
2024, vi era stata una forte contrazione dei ricavi. Ciò aveva comportato la necessità di una riorganizzazione aziendale che aveva comportato la riduzione dell'attività di pasticceria, - per permettere socia di essere presente per alcune ore nel punto vendita- la chiusura al Persona_1 pubblico nel pomeriggio per 3 o 4 giorni la settimana e la soppressione del posto di lavoro della ricorrente. Affermava inoltre che, a partire da settembre 2024, a causa del peggioramento delle condizioni di salute del socio (affetto da diabete) la società si era avvalsa delle Persona_2 prestazioni occasionali della lavoratrice la quale aveva prestato la propria Persona_3 attività lavorativa per 8 giornate nel mese di settembre e per 16 giornate nel mese di ottobre.
Successivamente, in conseguenza del miglioramento delle condizioni di salute del Sig. Per_2
i due soci avevano continuato a gestire da soli l'attività.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La dedotta riorganizzazione aziendale posta alla base del recesso non risulta in alcun modo provata.
In particolare:
a) Non risulta provata la riduzione dei ricavi che avrebbe resa necessaria la riduzione dei costi del personale: in atti risultano depositati solo il conto economico del trimestre luglio- settembre
2023 e quello di gennaio- marzo 2024 ( manca significativamente quello del trimestre ottobre- dicembre 2023, il che esclude la possibilità di ritenere provato il trend negativo) dai quali, comunque emerge una leggera flessione dei soli ricavi fatturabili, essendo i ricavi dalle vendite per corrispettivi (in sostanza le vendite al banco) sostanzialmente invariati;
b) Non risulta provata la soppressione del posto di lavoro: è pacifico che nei mesi di settembre ed ottobre 2024 l'impresa convenuta abbia impiegato una lavoratrice nelle mansioni di addetta alla vendita, ma non risultano provate le allegazioni circa la natura transitoria della presenza
(non risulta prodotta documentazione ufficiale attestante il tipo di contratto firmato ma solo un
2 inutilizzabile screenshot del sito , né la circostanza è stata oggetto di richiesta di prova CP_2 testimoniale) e le ragioni – anch'esse transitorie- che l'avrebbero resa necessaria (dalla documentazione medica in atti non si desume il dedotto peggioramento – tale da influire sull'attività lavorativa- del socio . Per_2
In definitiva parte datoriale non ha ottemperato all'onere probatorio a suo carico relativo agli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso.
Il licenziamento deve essere quindi dichiarato illegittimo con conseguente diritto della lavoratrice all'indennità di cui all'art 9 dlvo 23/15 quantificata – tenuto conto della durata del rapporto e delle dimensioni aziendali (entrambe ridotte), in complessive tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR (pari € 1003,42 come da allegazioni non contestate) oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'illegittimità del recesso intimato ad con lettera del 20 aprile 2024 Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata come da motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di recesso al saldo
Condanna altresì a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in €259 per CU e complessivi €. 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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