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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9163/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRONI Parte_1 C.F._1
GIANLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERANTONI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte convenuta
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto notificatogli da in forza di titolo Parte_1 Controparte_1 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo R.G. 4575/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 20.2.2018 con il quale il Tribunale:
lamenta, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., l'eccessività della Pt_1 somma intimata, così indicata in precetto:
pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 Parte opponente evidenzia, infatti, che a seguito di un primo precetto del 23.5.22 ha già promosso un'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere
“avendo le parti concordemente indicato la somma dovuta in forza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto” in “28.820,82 euro per residuo capitale e interessi, evidenziando la debenza delle spese per rilascio”.
Pertanto, quantifica così il proprio debito:
Evidenzia, inoltre, che la creditrice aveva agito esecutivamente nei suoi confronti con pignoramento dello stipendio, ottenendo la somma di 5.296,82 euro “a totale soddisfo delle spese liquidate in € 219,99 per anticipazioni ed €1403,00 per compensi , oltre spese generali 15%, oltre tassa di registro decreto ingiuntivo( pari ad €208,75) , oltre c.p.a. ed IVA, se dovuta, oltre registrazione ordinanza e a
/totale soddisfo del credito determinato in €.27.820,32., oltre interessi convenzionali come da titolo sul capitale di €22.015,66 dal 4.3.2023. al saldo” (così recita l'ordinanza di assegnazione).
Ritiene quindi dovuta la sola somma di 27.051,24 euro.
Parte opposta nella sua comparsa di risposta ricalcola invece i propri crediti come segue:
pagina 5 di 9 A questo punto, anche al fine di arginare il contenzioso tra le parti, è opportuno calcolare con esattezza quando dovuto in forza dei titoli spesi col precetto, esplicitando ogni passaggio del calcolo.
Prima di tutto è necessario verificare a quanto ammonti il capitale, indicato da in 22.015,66 Pt_1 euro, senza tuttavia dare conto di come l'abbia calcolato.
La società opposta, viceversa, dopo averlo quantificato in oltre 38.000,00 euro in precetto, re melius perpensa, preso “atto delle osservazioni in merito alla non debenza, in forza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , di parte degli importi capitali e, segnatamente dei canoni e spese Pt_1 anteriori al decesso della sig.ra e di quelli successivi al rilascio dell'immobile locato Controparte_2
(intervenuto il 19.01.2019)”, circostanza a lei già chiarita nella sentenza di questo Tribunale n. 9818/2023 da lei stessa prodotta, che infatti la condanna al pagamento delle spese in forza della sua soccombenza virtuale, lo quantifica in 25.672,01 euro, cifra più compatibile di quella indicata da con quella consensualmente indicata dalle parti nel corso della precedente opposizione a Pt_1 precetto e in linea con la somma indicata in decreto oltre alle successive mensilità fino al rilascio.
Deve precisarsi che, a differenza degli accertamenti contenuti in sentenza, la determinazione del credito indicata nell'ordinanza di assegnazione non può avere alcuna valenza al di fuori del processo esecutivo, costituendo solo un limite della somma assegnata.
Devono poi calcolarsi gli interessi indicati nel titolo (che si devono intendere euribor 12 mesi + 2):
- sulla somma di 15.163,87 euro dal 20.2.2018 (data del decreto) al 19.1.2019 (rilascio) per 233,31 euro;
- sull'intero capitale di 25.672,01 euro a partire da quella data fino al 1.12.23 (fine degli incassi nel pignoramento presso terzi) per 3.253,52 euro.
A questo punto sarà necessario detrarre la somma di 5.296,82 euro, indicata come riscossa in forza dell'esecuzione presso terzi dal debitore.
Per la verità questi ha dato prova di trattenute per una somma di quasi 1.000 euro maggiore, ma, in assenza di allegazioni contrarie, potrebbe trattarsi di un altro pignoramento.
pagina 6 di 9 Deve altresì evidenziarsi come in teoria dette somme andrebbero imputate ex art. 1193 secondo comma c.c. prima agli interessi e poi al capitale, ma è la stessa società opposta, come sopra evidenziato, a indicare il contrario, senza nemmeno decurtare le spese dell'esecuzione prima di erodere il capitale.
Pertanto, all'esito della procedura esecutiva al 1.12.2023 il capitale ammonta a 20.375,19 euro.
Andrebbero poi sommati gli interessi successivi, calcolati sul capitale residuo, dal 1.12.2023 alla data del precetto impugnato, 24.1.25, per 1.047,95 euro.
Pertanto, alla data del precetto, parrebbero dovuti:
- per capitale residuo 20.375,19 euro;
- per interessi, un totale di 4.534,78 euro.
Dal prospetto della stessa società opposta, viceversa, gli interessi vengono calcolati in 3.837,79 euro alla data della comparsa, del 15.5.25, pertanto debbono ritenersi rinunciati per la parte ulteriore.
Deve quindi concludersi che alla data del 15.5.25 per capitale e interessi erano dovuti 24.212,98 euro.
A questo punto è necessario esaminare le voci ulteriori per spese, anch'esse contestate dall'opponente:
- in parte perché contenute nel titolo esecutivo, doglianza inconsistente ove appena si osservi come anche il precedente contenzioso ha avuto ad oggetto unicamente la somma capitale, mentre la debenza di
(per un totale con gli accessori di 2.943,29 euro) deriva proprio dall'essere state pacificamente oggetto di condanna in aggiunta a capitale e interessi. Così come è legittimo procedere all'autoliquidazione di questa voce:
che tuttavia risulta eccessiva in relazione alla somma realmente dovuta, dovendosi pertanto ridurre a
331,00 euro oltre accessori, per un totale di 482,97 euro.
- in parte perché liquidate nella procedura esecutiva presso terzi RGE 1012/2023, doglianza inconsistente in quanto per ottenere la somma complessivamente dovuta dovrà sottrarsi il ricavato della procedura esecutiva al netto delle relative spese, come del resto già da lui conteggiate quali “spese di pignoramento” nella precisazione del debito sopra riportata.
Non sarà invece dovuta la seguente voce:
pagina 7 di 9 in quanto l'unica sentenza pronunciata tra le parti (9818/2023) ha condannato proprio la creditrice al pagamento delle spese legali, con conseguente pagamento della tassa di registro, così come le seguenti voci, non titolate, ma per la verità nemmeno provate:
voce, quest'ultima, che non è chiaro a cosa si riferisca.
Infine, non risulta pacificamente dovuta la seguente somma:
come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 24571/2018).
Pertanto, per spese legali voci connesse, alla data del precetto erano dovuti:
- 2.675,89 euro per spese della procedura esecutiva,
- 2.943,29 euro per spese legali pregresse,
- 482,97 euro per spese di precetto, per un totale di 6.102,15 euro.
Quindi, in definitiva, alla data del 15.5.25 erano dovuti per capitale e interessi 24.212,98 euro, per spese legali 6.102,15 euro per un totale di 30.315,13 euro, a fronte di una somma precettata di oltre 48.401,43 euro.
Quanto alle spese, non è condivisibile l'affermazione secondo cui “assolutamente infondata la domanda di controparte di condanna al pagamento delle spese della presente causa, quand'anche fosse in tutto o in parte accolta l'opposizione.
Il debitore va sempre condannato al pagamento delle spese di lite anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto, in quanto il creditore non perde tale qualità ma si accerta solo ed esclusivamente che sia titolare di un diritto inferiore.
La riduzione del credito può essere – al più - motivo per la compensazione parziale delle spese di lite”. pagina 8 di 9 Infatti, la giurisprudenza citata (Cass. 20374/2016, risultando l'altra non inerente) sostiene esattamente il contrario.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che ha Controparte_1 diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di in forza del Parte_1 titolo esecutivo speso con il precetto, solo limitatamente all'importo di 30.315,13 euro oltre interessi
EURIBOR 12 MESI + 2 sulla somma di 20.375,19 euro dal 15.5.25 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 4.358,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
Gianluigi Sironi dichiaratosi antistatario.
Milano, 16/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9163/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRONI Parte_1 C.F._1
GIANLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERANTONI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte convenuta
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto notificatogli da in forza di titolo Parte_1 Controparte_1 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo R.G. 4575/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 20.2.2018 con il quale il Tribunale:
lamenta, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., l'eccessività della Pt_1 somma intimata, così indicata in precetto:
pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 Parte opponente evidenzia, infatti, che a seguito di un primo precetto del 23.5.22 ha già promosso un'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere
“avendo le parti concordemente indicato la somma dovuta in forza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto” in “28.820,82 euro per residuo capitale e interessi, evidenziando la debenza delle spese per rilascio”.
Pertanto, quantifica così il proprio debito:
Evidenzia, inoltre, che la creditrice aveva agito esecutivamente nei suoi confronti con pignoramento dello stipendio, ottenendo la somma di 5.296,82 euro “a totale soddisfo delle spese liquidate in € 219,99 per anticipazioni ed €1403,00 per compensi , oltre spese generali 15%, oltre tassa di registro decreto ingiuntivo( pari ad €208,75) , oltre c.p.a. ed IVA, se dovuta, oltre registrazione ordinanza e a
/totale soddisfo del credito determinato in €.27.820,32., oltre interessi convenzionali come da titolo sul capitale di €22.015,66 dal 4.3.2023. al saldo” (così recita l'ordinanza di assegnazione).
Ritiene quindi dovuta la sola somma di 27.051,24 euro.
Parte opposta nella sua comparsa di risposta ricalcola invece i propri crediti come segue:
pagina 5 di 9 A questo punto, anche al fine di arginare il contenzioso tra le parti, è opportuno calcolare con esattezza quando dovuto in forza dei titoli spesi col precetto, esplicitando ogni passaggio del calcolo.
Prima di tutto è necessario verificare a quanto ammonti il capitale, indicato da in 22.015,66 Pt_1 euro, senza tuttavia dare conto di come l'abbia calcolato.
La società opposta, viceversa, dopo averlo quantificato in oltre 38.000,00 euro in precetto, re melius perpensa, preso “atto delle osservazioni in merito alla non debenza, in forza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , di parte degli importi capitali e, segnatamente dei canoni e spese Pt_1 anteriori al decesso della sig.ra e di quelli successivi al rilascio dell'immobile locato Controparte_2
(intervenuto il 19.01.2019)”, circostanza a lei già chiarita nella sentenza di questo Tribunale n. 9818/2023 da lei stessa prodotta, che infatti la condanna al pagamento delle spese in forza della sua soccombenza virtuale, lo quantifica in 25.672,01 euro, cifra più compatibile di quella indicata da con quella consensualmente indicata dalle parti nel corso della precedente opposizione a Pt_1 precetto e in linea con la somma indicata in decreto oltre alle successive mensilità fino al rilascio.
Deve precisarsi che, a differenza degli accertamenti contenuti in sentenza, la determinazione del credito indicata nell'ordinanza di assegnazione non può avere alcuna valenza al di fuori del processo esecutivo, costituendo solo un limite della somma assegnata.
Devono poi calcolarsi gli interessi indicati nel titolo (che si devono intendere euribor 12 mesi + 2):
- sulla somma di 15.163,87 euro dal 20.2.2018 (data del decreto) al 19.1.2019 (rilascio) per 233,31 euro;
- sull'intero capitale di 25.672,01 euro a partire da quella data fino al 1.12.23 (fine degli incassi nel pignoramento presso terzi) per 3.253,52 euro.
A questo punto sarà necessario detrarre la somma di 5.296,82 euro, indicata come riscossa in forza dell'esecuzione presso terzi dal debitore.
Per la verità questi ha dato prova di trattenute per una somma di quasi 1.000 euro maggiore, ma, in assenza di allegazioni contrarie, potrebbe trattarsi di un altro pignoramento.
pagina 6 di 9 Deve altresì evidenziarsi come in teoria dette somme andrebbero imputate ex art. 1193 secondo comma c.c. prima agli interessi e poi al capitale, ma è la stessa società opposta, come sopra evidenziato, a indicare il contrario, senza nemmeno decurtare le spese dell'esecuzione prima di erodere il capitale.
Pertanto, all'esito della procedura esecutiva al 1.12.2023 il capitale ammonta a 20.375,19 euro.
Andrebbero poi sommati gli interessi successivi, calcolati sul capitale residuo, dal 1.12.2023 alla data del precetto impugnato, 24.1.25, per 1.047,95 euro.
Pertanto, alla data del precetto, parrebbero dovuti:
- per capitale residuo 20.375,19 euro;
- per interessi, un totale di 4.534,78 euro.
Dal prospetto della stessa società opposta, viceversa, gli interessi vengono calcolati in 3.837,79 euro alla data della comparsa, del 15.5.25, pertanto debbono ritenersi rinunciati per la parte ulteriore.
Deve quindi concludersi che alla data del 15.5.25 per capitale e interessi erano dovuti 24.212,98 euro.
A questo punto è necessario esaminare le voci ulteriori per spese, anch'esse contestate dall'opponente:
- in parte perché contenute nel titolo esecutivo, doglianza inconsistente ove appena si osservi come anche il precedente contenzioso ha avuto ad oggetto unicamente la somma capitale, mentre la debenza di
(per un totale con gli accessori di 2.943,29 euro) deriva proprio dall'essere state pacificamente oggetto di condanna in aggiunta a capitale e interessi. Così come è legittimo procedere all'autoliquidazione di questa voce:
che tuttavia risulta eccessiva in relazione alla somma realmente dovuta, dovendosi pertanto ridurre a
331,00 euro oltre accessori, per un totale di 482,97 euro.
- in parte perché liquidate nella procedura esecutiva presso terzi RGE 1012/2023, doglianza inconsistente in quanto per ottenere la somma complessivamente dovuta dovrà sottrarsi il ricavato della procedura esecutiva al netto delle relative spese, come del resto già da lui conteggiate quali “spese di pignoramento” nella precisazione del debito sopra riportata.
Non sarà invece dovuta la seguente voce:
pagina 7 di 9 in quanto l'unica sentenza pronunciata tra le parti (9818/2023) ha condannato proprio la creditrice al pagamento delle spese legali, con conseguente pagamento della tassa di registro, così come le seguenti voci, non titolate, ma per la verità nemmeno provate:
voce, quest'ultima, che non è chiaro a cosa si riferisca.
Infine, non risulta pacificamente dovuta la seguente somma:
come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 24571/2018).
Pertanto, per spese legali voci connesse, alla data del precetto erano dovuti:
- 2.675,89 euro per spese della procedura esecutiva,
- 2.943,29 euro per spese legali pregresse,
- 482,97 euro per spese di precetto, per un totale di 6.102,15 euro.
Quindi, in definitiva, alla data del 15.5.25 erano dovuti per capitale e interessi 24.212,98 euro, per spese legali 6.102,15 euro per un totale di 30.315,13 euro, a fronte di una somma precettata di oltre 48.401,43 euro.
Quanto alle spese, non è condivisibile l'affermazione secondo cui “assolutamente infondata la domanda di controparte di condanna al pagamento delle spese della presente causa, quand'anche fosse in tutto o in parte accolta l'opposizione.
Il debitore va sempre condannato al pagamento delle spese di lite anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto, in quanto il creditore non perde tale qualità ma si accerta solo ed esclusivamente che sia titolare di un diritto inferiore.
La riduzione del credito può essere – al più - motivo per la compensazione parziale delle spese di lite”. pagina 8 di 9 Infatti, la giurisprudenza citata (Cass. 20374/2016, risultando l'altra non inerente) sostiene esattamente il contrario.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che ha Controparte_1 diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di in forza del Parte_1 titolo esecutivo speso con il precetto, solo limitatamente all'importo di 30.315,13 euro oltre interessi
EURIBOR 12 MESI + 2 sulla somma di 20.375,19 euro dal 15.5.25 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 4.358,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
Gianluigi Sironi dichiaratosi antistatario.
Milano, 16/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 9 di 9