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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La RT di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2321 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), residenti in [...], con il patrocinio dell'avv. Mauro C.F._2
Castagnetti e dell'avv. Patrizia Brandi.
- appellanti -
Contro
(CF nata in [...] il 4 Controparte_1 C.F._3
maggio 1981, con il patrocinio dell'avv. Michela Grande
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2842/2021 del 24 novembre 2021 del
Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI Per e come da note depositate il 29 novembre 2023. Parte_1 Parte_2
Per , come da note depositate il 1dicembre 2023. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 283/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021, così
come corretta con ordinanza del 9 marzo 2021, emessa nel giudizio di scioglimento della comunione, avente ad oggetto l'appartamento sito in Bologna via Carlo Carli 55,
tra , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, ha, per quel che in questa sede interessa, assegnato l'immobile predetto a P_
ha posto a carico di il pagamento Parte_1 Controparte_1
del canone di occupazione dell'immobile, in favore della figlia minore e comproprietaria , per il periodo nel quale quest'ultima era stata P_
allontanata dalla madre e affidata ai Servizi Sociali, determinando l'importo dovuto dalla nella somma di 2.750,00 Euro;
ha dichiarato tardiva la domanda P_
proposta da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 P_
, mirante al conseguimento di indennità per l'occupazione, da parte di
[...]
quest'ultima, dell'immobile in comproprietà.
e , immediatamente dopo la pubblicazione della Parte_3 Parte_2
sentenza predetta, con ricorso del 17 febbraio 2021, hanno chiesto al medesimo
Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo, nei confronti di P_
, per ottenere da quest'ultima il pagamento dell'indennità di occupazione
[...]
suddetta, deducendo:
pag. 2/11 -che avevano promosso giudizio di scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Bologna via Carli 55, abitato, anche dopo il decesso di Persona_1
avvenuto il 4 dicembre 2015, dalla vedova e, fino al Controparte_1
dicembre 2019, dalla figlia minore;
P_
-che, a seguito del decesso di , che era comproprietario dell'immobile Persona_1
per la quota del 50%, risultavano comproprietari per ¼ ciascuno essi ricorrenti,
[...]
e ; P_ Controparte_1
-che, con sentenza n. 283/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021, era stato riconosciuto che solo avesse diritto ad indennità di occupazione del bene, avendo P_
tempestivamente proposto la relativa domanda;
- che intendevano rinunciare all'impugnazione della pronuncia con la quale era stata dichiarata tardiva la domanda, proposta da essi ricorrenti nel giudizio di divisione,
mirante al conseguimento dell'indennità suddetta,
- che spettava loro, a carico della , dalla data della morte di P_ [...]
(4 febbraio 2015) al 21 gennaio 2021, data della memoria conclusiva Per_1
depositata nel giudizio di divisione, la somma complessiva di 15.250,00 Euro (7.625,00
Euro ciascuno).
e hanno, quindi, chiesto l'emissione di decreto con il Parte_1 Parte_2
quale venisse ingiunto a il pagamento, in loro favore, Controparte_1
della somma suddetta, con gli interessi di legge, e che venisse, inoltre, autorizzata la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, sussistendo il requisito del pericolo nel ritardo, ai sensi dell'art. 642 comma 2 c. p. c.
pag. 3/11 Il Tribunale di Bologna, con decreto n.787/2021 del 21-22 febbraio 2021, ha integralmente accolto le richieste di e , ingiungendo Parte_1 Parte_2
alla anche il pagamento delle spese del procedimento monitorio. P_
3-Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione P_
, deducendo che la domanda di e di
[...] Parte_1 Parte_2
non avrebbe potuto essere accolta, perché già proposta in altro giudizio, nell'ambito del quale era stata disattesa. Ha, altresì, eccepito l'opponibilità ai terzi del proprio diritto di abitazione sull'immobile che era stato oggetto di divisione, quale coniuge superstite di
, e che, comunque, i ricorrenti, al momento della morte di Persona_1 [...]
non le avevano rivolto alcuna richiesta di indennità per l'occupazione del Per_1
bene.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno resistito Parte_1 Parte_2
all'opposizione, invocandone il rigetto.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.2842/20212, ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il decreto Parte_4
ingiuntivo n.787/2021 del 21- 22 febbraio 2021.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottato, ha rilevato:
-che doveva sottolinearsi che l'asserito credito azionato in via monitoria, da parte di e di , non era stato accertato né quantificato con la Parte_1 Parte_2
sentenza prodotta;
-che, infatti, la sentenza n.283/2021, pubblicata in data 9 febbraio 2021, aveva espressamente escluso il riconoscimento del diritto alla corresponsione del canone o indennità di occupazione in favore dei soggetti predetti, in ragione della tardività della pag. 4/11 relativa domanda, con statuizione oramai passata in giudicato, come, peraltro, ammesso da questi ultimi;
-che tale sentenza faceva, dunque, stato tra le parti;
-che doveva, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza e che, pertanto, gli opposti dovevano essere condannati al pagamento della somma liquidata, a tale titolo, in favore dell'Erario, posto che risultava ammessa al patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
, censurandola, con unico articolato motivo, per avere il Giudice di prime cure
[...]
erroneamente interpretato la sentenza n. 283/2021 del Tribunale di Bologna, che si era limitata a disattendere la loro domanda esclusivamente per ragioni di rito, senza dichiarare, nel merito, l'inesistenza del diritto azionato da essi appellanti. Hanno,
quindi, chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
venisse condannata al pagamento, in loro favore, dell'indennità di occupazione, secondo il valore locativo dell'immobile accertato nella sentenza 283/2021, sopra citata, che aveva riconosciuto detto indennizzo alla comproprietaria . P_
Si è costituita in giudizio e ha resistito Controparte_1
all'impugnazione, invocandone il rigetto, anche mediante la riproposizione delle eccezioni e difese svolte in primo grado.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 3
dicembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato pag. 5/11 collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 4 febbraio 2025, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3- Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello di e , sollevata, ex art. 342 c. p. c., da Parte_1 Parte_2 P_
.
[...]
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Ebbene e hanno rivolto specifiche censure alla Parte_1 Parte_2
sentenza, impugnata come si avrà modo di illustrare più avanti.
4- Ciò premesso, l'impugnazione di e è senz'altro Parte_1 Parte_2
fondata nella parte in cui ha ritenuto erronea la pronuncia di primo grado, per avere il
Giudice di prime cure revocato il decreto ingiuntivo n.728/2021, evidenziando che la domanda, formulata da essi appellanti con l'attivazione di procedimento monitorio,
pag. 6/11 fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/2021 del Tribunale di
Bologna, emessa nell'ambito del giudizio di divisione dell'immobile del quale si è
detto, che aveva dichiarato, in buona sostanza, inammissibile “in rito” la medesima domanda mirante al conseguimento di indennità per l'occupazione del bene in comproprietà, da parte di . Controparte_1
Giova ricordare, in diritto, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (vedi
Cassazione civile sez. III - 24/07/2024, n. 20636; Cassazione civile sez. I - 01/07/2022,
n. 21008).
Ne discende che questa RT deve esaminare nel merito, tenuto conto della opposizione di , la domanda proposta, fin dal ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, da e da . Parte_1 Parte_2
5- Questione controversa è quella della spettanza o meno agli appellanti di indennità di occupazione dell'immobile, oggetto della comunione (poi assegnato a
[...]
nel giudizio di divisione al quale si è fatto in precedenza riferimento), non Pt_1
essendovi contestazione sulla circostanza che tale occupazione, da parte della odierna appellata, si sia protratta dal 4 dicembre 2015, data del decesso del marito
[...]
(dal quale ha ereditato quota della proprietà dell'immobile in questione), alla Per_1
data del passaggio in giudicato della sentenza n. 283/2021, con la quale il bene è stato assegnato in proprietà a (le vicende del bene, successive alla data Parte_1
pag. 7/11 del passaggio in giudicato della sentenza predetta, avvenuto, tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti, il 17 aprile 2021, sono estranee al presente giudizio, in ragione della nuova situazione proprietaria dell'immobile che legittima semmai ad azione diversa).
Ebbene, la domanda proposta da e da appare Parte_1 Parte_2
infondata, per la ragione che verrà di seguito illustrata.
Va, in proposito, ricordato che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
In proposito, la Suprema RT (vedi Cassazione civile sez. II - 09/02/2015, n. 2423 e
Cassazione civile sez. II - 20/01/2022, n. 1738), ha, invero, statuito che: “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.
1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
pag. 8/11 Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (vedi Cassazione civile sez. II - 03/12/2010, n.
24647).
Enunciato il principio di diritto applicabile alla fattispecie in esame, va ribadito,
innanzitutto, che il Tribunale di Bologna, nel giudizio di divisione più volte richiamato,
in ordine alla domanda di indennità di occupazione formulata da e Parte_1
, nei confronti di , si è limitato ad una mera Parte_2 Controparte_1
pronuncia di rito, senza alcun riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellanti, avendo solo affermato la spettanza del diritto ad altra comproprietaria dell'immobile. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda degli appellanti deve, pertanto, avvenire in questa sede.
Occorre, poi, sottolineare che , già nel giudizio di primo Controparte_1
grado, segnatamente fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha eccepito che e , dopo la morte di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
avvenuta il 4 dicembre 2015, mai avevano chiesto una indennità di occupazione,
sostenendo, quindi, in buona sostanza, che questi ultimi mai si erano opposti al suo uso esclusivo dell'immobile del quale si tratta. L'appellata ha, invero, reiterato l'eccezione pag. 9/11 nel presente giudizio di impugnazione, come consentitole dall'art. 346 c. p. c., essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
Orbene, non risulta che, prima della domanda giudiziale, gli odierni appellanti abbiano manifestato opposizione all'uso esclusivo del bene, da parte dell'appellata, chiedendo di poterlo utilizzare anche essi o, almeno, la corresponsione di un indennizzo per l'uso esclusivo da parte della comproprietaria.
Alla stregua della circostanza ora evidenziata e del principio di diritto sopra esposto, la sentenza impugnata merita conferma, anche se in forza di diversa motivazione.
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 3.900,00 Euro
(1.100,00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro per la fase di studio e 2.000,00 Euro
per la fase decisionale).
All'appellata spetta, altresì, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
e devono essere condannati al pagamento delle Parte_1 Parte_2
somme predette in favore dell'Erario, potendo avvalersi Controparte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta per il giudizio di primo grado,
nel quale è risultata totalmente vittoriosa (e non ha, quindi, proposto appello incidentale), ai sensi dell'art. 120 del DPR 115/2002.
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Pt_1 Parte_2
pag. 10/11 pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La RT definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di e di;
Parte_1 Parte_2
II- Liquida le spese del grado in 3.900,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge,
condannando e al pagamento delle somme predette in Parte_1 Parte_2
favore dell'Erario;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Pt_1 Parte_2
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La RT di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2321 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), residenti in [...], con il patrocinio dell'avv. Mauro C.F._2
Castagnetti e dell'avv. Patrizia Brandi.
- appellanti -
Contro
(CF nata in [...] il 4 Controparte_1 C.F._3
maggio 1981, con il patrocinio dell'avv. Michela Grande
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2842/2021 del 24 novembre 2021 del
Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI Per e come da note depositate il 29 novembre 2023. Parte_1 Parte_2
Per , come da note depositate il 1dicembre 2023. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 283/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021, così
come corretta con ordinanza del 9 marzo 2021, emessa nel giudizio di scioglimento della comunione, avente ad oggetto l'appartamento sito in Bologna via Carlo Carli 55,
tra , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, ha, per quel che in questa sede interessa, assegnato l'immobile predetto a P_
ha posto a carico di il pagamento Parte_1 Controparte_1
del canone di occupazione dell'immobile, in favore della figlia minore e comproprietaria , per il periodo nel quale quest'ultima era stata P_
allontanata dalla madre e affidata ai Servizi Sociali, determinando l'importo dovuto dalla nella somma di 2.750,00 Euro;
ha dichiarato tardiva la domanda P_
proposta da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 P_
, mirante al conseguimento di indennità per l'occupazione, da parte di
[...]
quest'ultima, dell'immobile in comproprietà.
e , immediatamente dopo la pubblicazione della Parte_3 Parte_2
sentenza predetta, con ricorso del 17 febbraio 2021, hanno chiesto al medesimo
Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo, nei confronti di P_
, per ottenere da quest'ultima il pagamento dell'indennità di occupazione
[...]
suddetta, deducendo:
pag. 2/11 -che avevano promosso giudizio di scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Bologna via Carli 55, abitato, anche dopo il decesso di Persona_1
avvenuto il 4 dicembre 2015, dalla vedova e, fino al Controparte_1
dicembre 2019, dalla figlia minore;
P_
-che, a seguito del decesso di , che era comproprietario dell'immobile Persona_1
per la quota del 50%, risultavano comproprietari per ¼ ciascuno essi ricorrenti,
[...]
e ; P_ Controparte_1
-che, con sentenza n. 283/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021, era stato riconosciuto che solo avesse diritto ad indennità di occupazione del bene, avendo P_
tempestivamente proposto la relativa domanda;
- che intendevano rinunciare all'impugnazione della pronuncia con la quale era stata dichiarata tardiva la domanda, proposta da essi ricorrenti nel giudizio di divisione,
mirante al conseguimento dell'indennità suddetta,
- che spettava loro, a carico della , dalla data della morte di P_ [...]
(4 febbraio 2015) al 21 gennaio 2021, data della memoria conclusiva Per_1
depositata nel giudizio di divisione, la somma complessiva di 15.250,00 Euro (7.625,00
Euro ciascuno).
e hanno, quindi, chiesto l'emissione di decreto con il Parte_1 Parte_2
quale venisse ingiunto a il pagamento, in loro favore, Controparte_1
della somma suddetta, con gli interessi di legge, e che venisse, inoltre, autorizzata la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, sussistendo il requisito del pericolo nel ritardo, ai sensi dell'art. 642 comma 2 c. p. c.
pag. 3/11 Il Tribunale di Bologna, con decreto n.787/2021 del 21-22 febbraio 2021, ha integralmente accolto le richieste di e , ingiungendo Parte_1 Parte_2
alla anche il pagamento delle spese del procedimento monitorio. P_
3-Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione P_
, deducendo che la domanda di e di
[...] Parte_1 Parte_2
non avrebbe potuto essere accolta, perché già proposta in altro giudizio, nell'ambito del quale era stata disattesa. Ha, altresì, eccepito l'opponibilità ai terzi del proprio diritto di abitazione sull'immobile che era stato oggetto di divisione, quale coniuge superstite di
, e che, comunque, i ricorrenti, al momento della morte di Persona_1 [...]
non le avevano rivolto alcuna richiesta di indennità per l'occupazione del Per_1
bene.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno resistito Parte_1 Parte_2
all'opposizione, invocandone il rigetto.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.2842/20212, ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il decreto Parte_4
ingiuntivo n.787/2021 del 21- 22 febbraio 2021.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottato, ha rilevato:
-che doveva sottolinearsi che l'asserito credito azionato in via monitoria, da parte di e di , non era stato accertato né quantificato con la Parte_1 Parte_2
sentenza prodotta;
-che, infatti, la sentenza n.283/2021, pubblicata in data 9 febbraio 2021, aveva espressamente escluso il riconoscimento del diritto alla corresponsione del canone o indennità di occupazione in favore dei soggetti predetti, in ragione della tardività della pag. 4/11 relativa domanda, con statuizione oramai passata in giudicato, come, peraltro, ammesso da questi ultimi;
-che tale sentenza faceva, dunque, stato tra le parti;
-che doveva, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza e che, pertanto, gli opposti dovevano essere condannati al pagamento della somma liquidata, a tale titolo, in favore dell'Erario, posto che risultava ammessa al patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
, censurandola, con unico articolato motivo, per avere il Giudice di prime cure
[...]
erroneamente interpretato la sentenza n. 283/2021 del Tribunale di Bologna, che si era limitata a disattendere la loro domanda esclusivamente per ragioni di rito, senza dichiarare, nel merito, l'inesistenza del diritto azionato da essi appellanti. Hanno,
quindi, chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
venisse condannata al pagamento, in loro favore, dell'indennità di occupazione, secondo il valore locativo dell'immobile accertato nella sentenza 283/2021, sopra citata, che aveva riconosciuto detto indennizzo alla comproprietaria . P_
Si è costituita in giudizio e ha resistito Controparte_1
all'impugnazione, invocandone il rigetto, anche mediante la riproposizione delle eccezioni e difese svolte in primo grado.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 3
dicembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato pag. 5/11 collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 4 febbraio 2025, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3- Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello di e , sollevata, ex art. 342 c. p. c., da Parte_1 Parte_2 P_
.
[...]
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Ebbene e hanno rivolto specifiche censure alla Parte_1 Parte_2
sentenza, impugnata come si avrà modo di illustrare più avanti.
4- Ciò premesso, l'impugnazione di e è senz'altro Parte_1 Parte_2
fondata nella parte in cui ha ritenuto erronea la pronuncia di primo grado, per avere il
Giudice di prime cure revocato il decreto ingiuntivo n.728/2021, evidenziando che la domanda, formulata da essi appellanti con l'attivazione di procedimento monitorio,
pag. 6/11 fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/2021 del Tribunale di
Bologna, emessa nell'ambito del giudizio di divisione dell'immobile del quale si è
detto, che aveva dichiarato, in buona sostanza, inammissibile “in rito” la medesima domanda mirante al conseguimento di indennità per l'occupazione del bene in comproprietà, da parte di . Controparte_1
Giova ricordare, in diritto, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (vedi
Cassazione civile sez. III - 24/07/2024, n. 20636; Cassazione civile sez. I - 01/07/2022,
n. 21008).
Ne discende che questa RT deve esaminare nel merito, tenuto conto della opposizione di , la domanda proposta, fin dal ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, da e da . Parte_1 Parte_2
5- Questione controversa è quella della spettanza o meno agli appellanti di indennità di occupazione dell'immobile, oggetto della comunione (poi assegnato a
[...]
nel giudizio di divisione al quale si è fatto in precedenza riferimento), non Pt_1
essendovi contestazione sulla circostanza che tale occupazione, da parte della odierna appellata, si sia protratta dal 4 dicembre 2015, data del decesso del marito
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(dal quale ha ereditato quota della proprietà dell'immobile in questione), alla Per_1
data del passaggio in giudicato della sentenza n. 283/2021, con la quale il bene è stato assegnato in proprietà a (le vicende del bene, successive alla data Parte_1
pag. 7/11 del passaggio in giudicato della sentenza predetta, avvenuto, tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti, il 17 aprile 2021, sono estranee al presente giudizio, in ragione della nuova situazione proprietaria dell'immobile che legittima semmai ad azione diversa).
Ebbene, la domanda proposta da e da appare Parte_1 Parte_2
infondata, per la ragione che verrà di seguito illustrata.
Va, in proposito, ricordato che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
In proposito, la Suprema RT (vedi Cassazione civile sez. II - 09/02/2015, n. 2423 e
Cassazione civile sez. II - 20/01/2022, n. 1738), ha, invero, statuito che: “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.
1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
pag. 8/11 Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (vedi Cassazione civile sez. II - 03/12/2010, n.
24647).
Enunciato il principio di diritto applicabile alla fattispecie in esame, va ribadito,
innanzitutto, che il Tribunale di Bologna, nel giudizio di divisione più volte richiamato,
in ordine alla domanda di indennità di occupazione formulata da e Parte_1
, nei confronti di , si è limitato ad una mera Parte_2 Controparte_1
pronuncia di rito, senza alcun riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellanti, avendo solo affermato la spettanza del diritto ad altra comproprietaria dell'immobile. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda degli appellanti deve, pertanto, avvenire in questa sede.
Occorre, poi, sottolineare che , già nel giudizio di primo Controparte_1
grado, segnatamente fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha eccepito che e , dopo la morte di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
avvenuta il 4 dicembre 2015, mai avevano chiesto una indennità di occupazione,
sostenendo, quindi, in buona sostanza, che questi ultimi mai si erano opposti al suo uso esclusivo dell'immobile del quale si tratta. L'appellata ha, invero, reiterato l'eccezione pag. 9/11 nel presente giudizio di impugnazione, come consentitole dall'art. 346 c. p. c., essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
Orbene, non risulta che, prima della domanda giudiziale, gli odierni appellanti abbiano manifestato opposizione all'uso esclusivo del bene, da parte dell'appellata, chiedendo di poterlo utilizzare anche essi o, almeno, la corresponsione di un indennizzo per l'uso esclusivo da parte della comproprietaria.
Alla stregua della circostanza ora evidenziata e del principio di diritto sopra esposto, la sentenza impugnata merita conferma, anche se in forza di diversa motivazione.
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 3.900,00 Euro
(1.100,00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro per la fase di studio e 2.000,00 Euro
per la fase decisionale).
All'appellata spetta, altresì, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
e devono essere condannati al pagamento delle Parte_1 Parte_2
somme predette in favore dell'Erario, potendo avvalersi Controparte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta per il giudizio di primo grado,
nel quale è risultata totalmente vittoriosa (e non ha, quindi, proposto appello incidentale), ai sensi dell'art. 120 del DPR 115/2002.
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Pt_1 Parte_2
pag. 10/11 pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La RT definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di e di;
Parte_1 Parte_2
II- Liquida le spese del grado in 3.900,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge,
condannando e al pagamento delle somme predette in Parte_1 Parte_2
favore dell'Erario;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Pt_1 Parte_2
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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