Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04604/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2024, proposto da
Ndn Ecorecuperi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Della Morte, Ettore Cappuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari, del provvedimento della Giunta Regionale per la Campania – direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti autorizzazione ambientale – unità operativa dirigenziale - autorizzazione ambiente e rifiuti Caserta, datato 04.07.2024, PG 2024/03322855.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso notificato in data 24 settembre 2024 e ritualmente depositato, la società NDN – Ecorecuperi S.r.l. ha impugnato il provvedimento della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta prot. n. PG/2024/0332855 del 4 luglio 2024, con cui è stato comunicato che “non verranno concesse ulteriori proroghe alla autorizzazione in essere che ha data di scadenza al 5.12.2024 come stabilito dal D.D. n. 192 del 5.12.2022”. L’impugnativa è estesa altresì a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
La società ricorrente ha premesso di essere titolare di un’autorizzazione, rilasciata con D.D. n. 249 del 5 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Sparanise (CE), nonché per le relative emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 dello stesso decreto. Tale autorizzazione, rilasciata per la durata di dieci anni, è stata successivamente aggiornata con molteplici decreti dirigenziali.
Scadendo l’autorizzazione il 5 dicembre 2022, in data 2 novembre 2022 la ricorrente ha presentato istanza di rinnovo ex art. 209 D.Lgs. 152/2006. La Regione ha tuttavia riscontrato l’istanza negativamente, richiamando una propria precedente diffida a presentare piuttosto un’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La società, conformandosi all’indicazione regionale, ha depositato l’istanza per il rilascio dell’AIA in data 2 dicembre 2022, chiedendo contestualmente la proroga dell’autorizzazione esistente fino al completamento del relativo procedimento.
Con D.D. n. 192 del 5 dicembre 2022, la Regione ha concesso la proroga fino al 5 dicembre 2024. Successivamente, con nota del 14 dicembre 2022, l’Amministrazione ha richiesto integrazioni documentali, che la ricorrente ha depositato in data 13 gennaio 2023, rappresentando l’esigenza di concludere in via preliminare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Con nota del 7 febbraio 2023, la Regione ha quindi disposto la sospensione del procedimento AIA fino alla conclusione della verifica VIA, assegnando un termine per il deposito della relativa istanza, prorogato fino al 7 marzo 2023. L’istanza è stata effettivamente presentata il 6 marzo 2023.
Nel corso della procedura VIA, con nota del 13 giugno 2023, l’Amministrazione ha preannunciato il rigetto dell’istanza. Successivamente, con verbale n. 6/2023 del 11 settembre 2023, sono state contestate presunte opere realizzate in assenza di previa verifica VIA. La ricorrente ha richiesto audizione, tenutasi il 3 ottobre 2023, nella quale ha illustrato che le opere costituivano una variante non sostanziale. Ha quindi depositato la memoria difensiva il 9 ottobre 2023.
Nonostante la pendenza del contraddittorio, la Regione ha disposto con nota del 19 ottobre 2023 l’archiviazione dell’istanza AIA. La ricorrente ha replicato con nota del 25 ottobre 2023, evidenziando l’irragionevolezza del provvedimento.
Con Ordinanza del 6 febbraio 2024, l’Ufficio Speciale Valutazione Ambientale ha disposto l’archiviazione del verbale di accertamento n. 6/2023, escludendo ogni irregolarità a carico della società.
Rimosso l’ostacolo derivante dal procedimento sanzionatorio, in data 23 luglio 2024 la società ha riavviato il procedimento di verifica VIA presentando una nuova istanza corredata dalla documentazione richiesta.
Ciononostante, in data 4 luglio 2024 la Regione ha adottato il provvedimento gravato, negando ogni ulteriore proroga all’autorizzazione in essere, con scadenza al 5 dicembre 2024, fondando tale determinazione sull’intervenuta archiviazione del procedimento AIA e sull’asserita mancata presentazione di ulteriori istanze.
Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, articolando due principali motivi:
I) Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, omesso esame dei presupposti e dei fatti.
La ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da grave irragionevolezza e carenza istruttoria, in quanto adottato senza considerare che l’archiviazione del procedimento AIA era stata determinata unicamente dall’esistenza di un erroneo verbale sanzionatorio, poi integralmente annullato dalla stessa Amministrazione. La ricorrente ha potuto dunque riattivare il procedimento VIA solo dopo la sua archiviazione.
Inoltre, la Regione aveva omesso di considerare che il procedimento VIA era ancora in corso, procedimento notoriamente complesso e di lunga durata (secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità può richiedere anche 9 mesi). Di conseguenza, negare la proroga richiesta per consentire la conclusione dell’iter AIA equivaleva a sanzionare la ricorrente per ritardi non imputabili alla medesima, violando il principio di affidamento e di buona fede amministrativa.
II) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti, sviamento.
La motivazione del provvedimento si fonda sulla pretesa assenza di nuove istanze AIA alla data della sua adozione. Tuttavia, la stessa Regione aveva contezza che la ricorrente, a causa del procedimento sanzionatorio ancora pendente, non avrebbe potuto validamente presentare istanza. L’avvenuta archiviazione di tale procedimento ha consentito la tempestiva riattivazione dell’iter, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Pertanto, la Regione, nel negare la proroga senza valutare la tempestiva ripresa delle procedure autorizzative, aveva, in tesi, esercitato il suo potere in modo incoerente, sproporzionato e lesivo del principio di buon andamento e imparzialità amministrativa, disattendendo anche i doveri di leale collaborazione con il privato.
Si è costituita la Regione Campania, depositando memoria e relazione istruttoria sui fatti di causa.
Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 2348/2024, Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, in considerazione del difetto istruttorio e del pregiudizio irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività.
Successivamente, con D.D. n. 219 del 29 novembre 2024, la Regione ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare, prorogando l’autorizzazione in essere fino alla conclusione del procedimento VIA. Con D.D. n. 30 del 20 febbraio 2025, la Regione ha disposto l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA. In data 13 marzo 2025, la ricorrente ha quindi presentato la nuova istanza di AIA, tuttora pendente.
Infine, con la nota del 21/02/2025 PG/20225/0092035, non oggetto di gravame aggiuntivo, la Regione ha definitivamente sospeso il provvedimento impugnato, prendendo atto dell’esito del D.D. n 30 del 20.2.2025 della US Valutazioni Ambientali con il quale “La Commissione … decide di escludere l’intervento della procedura di Valutazione di Impatto ambientale” e ha disposto che nulla osta al prosieguo dell’attività di cui al D.D. n 219 fino alla conclusione del procedimento AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), procedimento immediatamente attivato dalla ricorrente.
2.- Come rilevato dal Collegio all’esito dell’udienza del 20 maggio 2025, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse per effetto dei provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio.
Come si è avuto modo di esporre nella parte in fatto, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. PG/2024/0332855 del 4 luglio 2024, con cui la Regione Campania – Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ha comunicato la definitiva impossibilità di concedere ulteriori proroghe all’autorizzazione unica di cui era titolare la società, in scadenza al 5 dicembre 2024, negando così la possibilità di prosecuzione dell’attività nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Tuttavia, nelle more del presente giudizio, con ordinanza cautelare n. 2348/2024, questa Sezione ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo fondata la censura di difetto istruttorio e accogliendo l’istanza della ricorrente. In attuazione di tale ordinanza, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 219 del 29 novembre 2024, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e concesso una proroga dell’autorizzazione unica fino alla definizione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), propedeutico al rilascio dell’AIA.
In data 20 febbraio 2025, con D.D. n. 30/2025, la Regione ha comunicato l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con efficacia quinquennale, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. A seguito di ciò, la società ricorrente ha tempestivamente depositato, in data 13 marzo 2025, istanza completa di AIA, ora formalmente pendente presso gli uffici regionali competenti, con termine di conclusione del procedimento fissato al 31 dicembre 2025.
Alla luce di tali circostanze, risulta evidente che l’interesse al ricorso originariamente proposto si è nel frattempo esaurito, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa della società ricorrente, ovvero la possibilità di prosecuzione dell’attività in attesa del rilascio dell’AIA, mediante:
- la sospensione del provvedimento impugnato;
- la proroga dell’autorizzazione in essere;
- l’avvenuto superamento del procedimento VIA;
- l’attivazione della procedura AIA.
Secondo la costante giurisprudenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ogniqualvolta, in corso di giudizio, sopravvengano fatti o atti idonei a soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2022, n. 2923; TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 ottobre 2023, n. 5476).
L'adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce (Consiglio di Stato, sez. V, 11/03/2025, n.1995).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato – né in atti né in udienza – l’efficacia satisfattiva dei provvedimenti successivi, né ha dimostrato un residuo interesse ad ottenere una pronuncia sul merito ai fini risarcitori o di altra natura. La stessa ha anzi riconosciuto, nelle proprie memorie, il pieno accoglimento delle proprie richieste, sicché ricorrono i presupposti per una pronuncia che definisca il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, come da consolidato orientamento pretorio secondo il quale "la nuova determinazione, assunta dall'amministrazione in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva, dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente provvedimento, quando la pubblica amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, il quale costituisca perciò un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con il corollario che il ricorso diviene improcedibile o si ha la cessazione della materia del contendere se si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente" (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 11178 del 22.12.2022).
Ne consegue che, non residuando più un concreto interesse alla definizione nel merito del gravame, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.- Quanto alle spese del giudizio, vi è da rilevare che, nel caso di specie, la complessità in fatto ed in diritto della fattispecie nonché la circostanza che l’attività defensionale si è sostanzialmente esaurita nella fase cautelare autonomamente regolata giustificano la totale compensazione delle competenze e degli onorari di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO