TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4904/2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Bonicoli C.F._1
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 aprile 2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17.01.1990 in Nedza (Polonia) con Controparte_1
matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
[...]
Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008 e che dall'unione sono nati i figli
(il 21.10.1988 in Germania) e (il 17.06.1991 in Polonia), ha rappresentato Per_1 Per_2
che, con decreto depositato il 17.01.2008 (R.G.N. 3776/2007), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione personale dei coniugi a seguito dell'udienza presidenziale celebratasi dinanzi il medesimo Tribunale il 22.11.2007, disponendo in conformità alle condizioni concordate con cui si è stabilito: l'affidamento condiviso del figlio minore
, il mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore e della Per_3 Per_3
figlia maggiorenne pari all'importo di 250,00 euro ciascuno oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, la casa coniugale in godimento al marito.
Il ricorrente ha dedotto che da allora non è mai ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
b) Disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
c) Dichiarare che nulla è più dovuto in favore dei figli in quanto entrambi ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente”.
All'udienza del 18-10-2024 era comparso il solo difensore di parte ricorrente.
Con ordinanza del 19-10-2024 il Giudice delegato ha onerato il ricorrente di fornire la prova della ritualità della notifica eseguita all'estero (Germania) nei confronti di parte
2 resistente e, in difetto, a procedere alla rinnovazione della stessa nei termini di legge.
All'udienza del 18-04-2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio alle condizioni articolate nei propri scritti difensivi, ha esibito la cartolina di ricevimento della raccomandata estera della notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo già depositata in atti, dichiarando che il nome riportato sull'avviso di ricevimento “ ” della persona che ha ricevuto l'atto Pt_3
(atto ritirato in data 08.06.2024) è da ricondurre alla figlia del nuovo compagno della resistente. Ha confermato di non aver più alcun contatto con la resistente da molto tempo e che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18-04-2024, non esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa rinuncia di parte ricorrente ai termini per le memorie conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data della separazione consensuale, ossia ormai da oltre diciassette anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione circa l'interruzione della separazione, gravante sulla resistente e tenuto conto della condotta processuale della resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della resistente,
l'assenza di contestazioni sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi. Dunque, ricorrono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ossia l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché quelli previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b) della predetta legge, in considerazione dell'omologa della separazione consensuale ed del protrarsi della separazione dei coniugi per oltre sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel giudizio di separazione.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17.01.1990 in Nedza (Polonia), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008.
Il ricorrente ha rappresentato che i figli delle parti, ormai maggiorenni, sono
3 economicamente indipendenti – circostanza non smentita da elementi di segno contrario sottoposti all'attenzione del Collegio dalla resistente - ne consegue, dunque, che non sussistono i presupposti per la previsione in tale sede di un assegno di mantenimento in loro favore.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
− dichiara la contumacia della resistente;
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.01.1990 in Nedza
(Polonia), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008, tra Parte_1
nato a [...], il [...] e nata in Controparte_1
Belgrado (Serbia) il 17.01.1968;
− dispone che i coniugi provvedano ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento;
− dispone che nulla è dovuto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni;
− dichiara non ripetibili le spese di lite;
− dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CE AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4904/2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Bonicoli C.F._1
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 aprile 2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17.01.1990 in Nedza (Polonia) con Controparte_1
matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
[...]
Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008 e che dall'unione sono nati i figli
(il 21.10.1988 in Germania) e (il 17.06.1991 in Polonia), ha rappresentato Per_1 Per_2
che, con decreto depositato il 17.01.2008 (R.G.N. 3776/2007), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione personale dei coniugi a seguito dell'udienza presidenziale celebratasi dinanzi il medesimo Tribunale il 22.11.2007, disponendo in conformità alle condizioni concordate con cui si è stabilito: l'affidamento condiviso del figlio minore
, il mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore e della Per_3 Per_3
figlia maggiorenne pari all'importo di 250,00 euro ciascuno oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, la casa coniugale in godimento al marito.
Il ricorrente ha dedotto che da allora non è mai ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
b) Disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
c) Dichiarare che nulla è più dovuto in favore dei figli in quanto entrambi ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente”.
All'udienza del 18-10-2024 era comparso il solo difensore di parte ricorrente.
Con ordinanza del 19-10-2024 il Giudice delegato ha onerato il ricorrente di fornire la prova della ritualità della notifica eseguita all'estero (Germania) nei confronti di parte
2 resistente e, in difetto, a procedere alla rinnovazione della stessa nei termini di legge.
All'udienza del 18-04-2025 è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio alle condizioni articolate nei propri scritti difensivi, ha esibito la cartolina di ricevimento della raccomandata estera della notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo già depositata in atti, dichiarando che il nome riportato sull'avviso di ricevimento “ ” della persona che ha ricevuto l'atto Pt_3
(atto ritirato in data 08.06.2024) è da ricondurre alla figlia del nuovo compagno della resistente. Ha confermato di non aver più alcun contatto con la resistente da molto tempo e che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18-04-2024, non esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa rinuncia di parte ricorrente ai termini per le memorie conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data della separazione consensuale, ossia ormai da oltre diciassette anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione circa l'interruzione della separazione, gravante sulla resistente e tenuto conto della condotta processuale della resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della resistente,
l'assenza di contestazioni sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi. Dunque, ricorrono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ossia l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché quelli previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b) della predetta legge, in considerazione dell'omologa della separazione consensuale ed del protrarsi della separazione dei coniugi per oltre sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel giudizio di separazione.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17.01.1990 in Nedza (Polonia), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008.
Il ricorrente ha rappresentato che i figli delle parti, ormai maggiorenni, sono
3 economicamente indipendenti – circostanza non smentita da elementi di segno contrario sottoposti all'attenzione del Collegio dalla resistente - ne consegue, dunque, che non sussistono i presupposti per la previsione in tale sede di un assegno di mantenimento in loro favore.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
− dichiara la contumacia della resistente;
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.01.1990 in Nedza
(Polonia), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli alla parte II, Serie C, n. 3, anno 2008, tra Parte_1
nato a [...], il [...] e nata in Controparte_1
Belgrado (Serbia) il 17.01.1968;
− dispone che i coniugi provvedano ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento;
− dispone che nulla è dovuto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni;
− dichiara non ripetibili le spese di lite;
− dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CE AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
4