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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 637/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Parte_2
liti, dall'gli avv.ti Antonio Cimmino e Livia Gaezza;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Battiato;
Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.2021, adiva il Tribunale di Catania Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320210003747091000 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di €.10.945,00 per contributi Pt_1
dovuti a titolo di “gestione artigiani” dal 2018 al dicembre 2020.
Con sentenza n. 2665/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, il tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società riteneva che, in relazione alla Parte_2
richiesta di contributi per l'anno 2018 si era già formato il giudicato con sentenza n.
1911/2021 emessa dallo stesso ufficio;
in accoglimento dell'opposizione annullava l'opposto avviso di addebito con riferimento alle richieste contributive relative alle annualità 2019 e 2020; condannava l' al pagamento delle spese di lite e Pt_1
compensava le spese di giudizio tra il e rigettava la CP_1 Parte_2
richiesta del ricorrente di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Pt_1
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' lamenta la violazione dell'art. 415, comma Pt_1
4, c.p.c., per avere il tribunale, dopo l'emissione del decreto del 29.12.2021 con cui era stata fissata la prima udienza, disposto con successivo decreto del 14.1.2022 la trattazione cartolare, senza notificare il nuovo decreto ad esso istituto, che non si era ancora costituito in giudizio. L'appellante deduce che tale mancata notifica si è tradotta in una limitazione del suo diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo l'istituto si duole della mancata liquidazione delle spese a favore della Parte_2
3. Con il terzo motivo rileva il mancato accertamento della soccombenza reciproca tenuto conto della statuizione con cui è stata rigettata la domanda del CP_1
di condanna dell' per lite temeraria. Pt_1
4. Con il quarto motivo deduce che la sentenza impugnata è erronea per avere riconosciuto efficacia di giudicato alla sentenza n. 1911/2021 del Tribunale di Catania, ancorchè l'avviso di addebito oggetto di quella decisione si riferisse alla prima e seconda rata del 2018, laddove invece l'avviso di addebito opposto oggetto del presente giudizio si riferisce alla terza e quarta rata del 2018; deduce che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l'intera annualità fosse coperta da giudicato.
5. L'appellante, in ordine alla pretesa contributiva, sostiene che sussiste il presupposto per l'iscrizione alla “gestione autonomi” dell del , Pt_1 CP_1
in quanto lo stesso è stato socio accomandatario della Universal Tyres s.a.s. dal
7/5/1998 al 25/03/2013, data in cui è stato nominato liquidatore della medesima società; che l'attività di liquidazione si è conclusa il 15.1.2021; che il CP_1
è anche titolare di impresa individuale attiva (“SIPA di Passalacqua Santo”) con inizio attività 20/10/2014; che l'impresa non ha alcun dipendente per cui l'attività non può che essere svolta dall'appellato; che ulteriori verifiche hanno fatto emergere che non soltanto la partita IVA è ancora attiva, ma anche che il contribuente ha compilato i quadri RH ed RG della dichiarazione dei redditi attestando egli stesso di produrre reddito derivante da tale attività d'impresa, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018-2019-2020; che il inoltre non è iscritto ad altre gestioni previdenziali per il periodo di CP_1
interesse.
6. Tali le censure alla sentenza impugnata, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall'appellato . CP_1
L'eccezione è infondata. Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434
c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019, n.
11187). Nella fattispecie in esame, l'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
7. L'appello è infondato.
Non è condivisibile la censura posta alla base del primo motivo, relativa alla violazione del diritto di difesa dell'istituto a seguito della mancata notifica del decreto con cui il tribunale ha disposto la trattazione in forma cartolare dell'udienza già fissata per la comparizione delle parti.
Ed invero, in caso di violazione processuale non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, poiché l'eventuale nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione, l'appellante è tenuto, a pena d'inammissibilità, ad indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Nel caso in questione l' si è limitato a denunziare l'omessa notifica del decreto Pt_1
del 14.1.2022 senza specificare quali conseguenze da tale mancata notifica siano a lui derivate, precludendogli di predisporre difese ulteriori rispetto a quelle già esposte con la memoria di costituzione depositata dinanzi al Tribunale. Va dunque esclusa qualsiasi lesione al diritto di difesa o al contraddittorio.
8. È poi infondato il motivo relativo alla sussistenza della pretesa contributiva.
Al contrario di quanto sostenuto dall'ente appellante, il primo giudice ha correttamente messo in rilievo la valenza, nel presente giudizio, del giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 1911/2021 emessa dal Tribunale di Catania in data 16.4.2021, con cui è stato annullato un altro avviso di addebito inviato al per contributi da versare alla gestione artigiani per gli anni 2015 e CP_1
2018.
La suddetta sentenza n. 1911/2021 ha dato atto dell'avvenuta cessazione dell'attività della società Universal Tyres s.a.s. (di cui è stato socio CP_1
accomandatario) a far data dal 25.3.2013 ed ha statuito la non debenza dei contributi richiesti dall' in quanto relativi a periodi successivi alla cessazione Pt_1
della società.
Non vi è dubbio che una tale statuizione, in quanto contenuta in una sentenza definitiva, ha efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, in cui vengono in rilievo – così come nel giudizio sopra indicato - contributi afferenti a periodi successivi alla cessazione della società Universal Tyres s.a.s. ed alla sua cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
L' , peraltro, non ha neppure dimostrato che nella fase di liquidazione la Pt_1
società Universal Tyres s.a.s. sia stata operativa e che dunque i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività sociale durante la fase di liquidazione.
Al riguardo, non hanno rilievo le dichiarazioni reddituali del prodotte CP_1
in atti, relative agli anni 2018-2019 e 2020, non essendovi prova che i redditi ivi indicati si riferiscano all'attività della società cessata.
Ed infatti, lo stesso istituto ha documentato che l'appellato è titolare dall'ottobre
2014 di impresa individuale (denominata “SIPA di Passalacqua Santo”), per cui deve ritenersi che i redditi dichiarati siano riferibili all' attività imprenditoriale tuttora espletata, avente carattere commerciale e che esula dal presente giudizio.
9. È infondato anche il motivo di appello relativo alle spese nei confronti di
[...]
Pt_2
Va osservato che il primo giudice ha dichiarato (con statuizione che non è stata oggetto di censura) il difetto di legittimazione passiva della suddetta società in quanto il credito dell di cui all'opposto avviso di addebito, relativo agli anni Pt_1
dal 2008 al 2015, non è oggetto di cessione, che è normativamente limitata ai crediti del 2005.
Tuttavia, come emerge dalla procura prodotta (atto Notaio del Persona_1
3.7.2014 rep. N 37521 Raccolta n 5762), l' non aveva il potere di Pt_1
rappresentare nel presente giudizio relativo a crediti non ceduti. Parte_2
Da tanto consegue che la statuizione che ha compensato le spese tra e CP_1
deve essere confermata. Parte_2
10. Va poi confermata anche la statuizione sulle spese di primo grado, poste a carico dell'istituto previdenziale ed in favore del . CP_1 Il tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza;
va escluso che sussista una soccombenza reciproca per il fatto che non è stata accolta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal , atteso che il CP_1
rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (in tal senso si veda Cass. n.20317/2022, e le altre ivi richiamate)
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese del grado che liquida Pt_1
in € 3000,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 637/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Parte_2
liti, dall'gli avv.ti Antonio Cimmino e Livia Gaezza;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Battiato;
Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.2021, adiva il Tribunale di Catania Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320210003747091000 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di €.10.945,00 per contributi Pt_1
dovuti a titolo di “gestione artigiani” dal 2018 al dicembre 2020.
Con sentenza n. 2665/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, il tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società riteneva che, in relazione alla Parte_2
richiesta di contributi per l'anno 2018 si era già formato il giudicato con sentenza n.
1911/2021 emessa dallo stesso ufficio;
in accoglimento dell'opposizione annullava l'opposto avviso di addebito con riferimento alle richieste contributive relative alle annualità 2019 e 2020; condannava l' al pagamento delle spese di lite e Pt_1
compensava le spese di giudizio tra il e rigettava la CP_1 Parte_2
richiesta del ricorrente di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Pt_1
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' lamenta la violazione dell'art. 415, comma Pt_1
4, c.p.c., per avere il tribunale, dopo l'emissione del decreto del 29.12.2021 con cui era stata fissata la prima udienza, disposto con successivo decreto del 14.1.2022 la trattazione cartolare, senza notificare il nuovo decreto ad esso istituto, che non si era ancora costituito in giudizio. L'appellante deduce che tale mancata notifica si è tradotta in una limitazione del suo diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo l'istituto si duole della mancata liquidazione delle spese a favore della Parte_2
3. Con il terzo motivo rileva il mancato accertamento della soccombenza reciproca tenuto conto della statuizione con cui è stata rigettata la domanda del CP_1
di condanna dell' per lite temeraria. Pt_1
4. Con il quarto motivo deduce che la sentenza impugnata è erronea per avere riconosciuto efficacia di giudicato alla sentenza n. 1911/2021 del Tribunale di Catania, ancorchè l'avviso di addebito oggetto di quella decisione si riferisse alla prima e seconda rata del 2018, laddove invece l'avviso di addebito opposto oggetto del presente giudizio si riferisce alla terza e quarta rata del 2018; deduce che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l'intera annualità fosse coperta da giudicato.
5. L'appellante, in ordine alla pretesa contributiva, sostiene che sussiste il presupposto per l'iscrizione alla “gestione autonomi” dell del , Pt_1 CP_1
in quanto lo stesso è stato socio accomandatario della Universal Tyres s.a.s. dal
7/5/1998 al 25/03/2013, data in cui è stato nominato liquidatore della medesima società; che l'attività di liquidazione si è conclusa il 15.1.2021; che il CP_1
è anche titolare di impresa individuale attiva (“SIPA di Passalacqua Santo”) con inizio attività 20/10/2014; che l'impresa non ha alcun dipendente per cui l'attività non può che essere svolta dall'appellato; che ulteriori verifiche hanno fatto emergere che non soltanto la partita IVA è ancora attiva, ma anche che il contribuente ha compilato i quadri RH ed RG della dichiarazione dei redditi attestando egli stesso di produrre reddito derivante da tale attività d'impresa, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018-2019-2020; che il inoltre non è iscritto ad altre gestioni previdenziali per il periodo di CP_1
interesse.
6. Tali le censure alla sentenza impugnata, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall'appellato . CP_1
L'eccezione è infondata. Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434
c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019, n.
11187). Nella fattispecie in esame, l'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
7. L'appello è infondato.
Non è condivisibile la censura posta alla base del primo motivo, relativa alla violazione del diritto di difesa dell'istituto a seguito della mancata notifica del decreto con cui il tribunale ha disposto la trattazione in forma cartolare dell'udienza già fissata per la comparizione delle parti.
Ed invero, in caso di violazione processuale non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, poiché l'eventuale nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione, l'appellante è tenuto, a pena d'inammissibilità, ad indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Nel caso in questione l' si è limitato a denunziare l'omessa notifica del decreto Pt_1
del 14.1.2022 senza specificare quali conseguenze da tale mancata notifica siano a lui derivate, precludendogli di predisporre difese ulteriori rispetto a quelle già esposte con la memoria di costituzione depositata dinanzi al Tribunale. Va dunque esclusa qualsiasi lesione al diritto di difesa o al contraddittorio.
8. È poi infondato il motivo relativo alla sussistenza della pretesa contributiva.
Al contrario di quanto sostenuto dall'ente appellante, il primo giudice ha correttamente messo in rilievo la valenza, nel presente giudizio, del giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 1911/2021 emessa dal Tribunale di Catania in data 16.4.2021, con cui è stato annullato un altro avviso di addebito inviato al per contributi da versare alla gestione artigiani per gli anni 2015 e CP_1
2018.
La suddetta sentenza n. 1911/2021 ha dato atto dell'avvenuta cessazione dell'attività della società Universal Tyres s.a.s. (di cui è stato socio CP_1
accomandatario) a far data dal 25.3.2013 ed ha statuito la non debenza dei contributi richiesti dall' in quanto relativi a periodi successivi alla cessazione Pt_1
della società.
Non vi è dubbio che una tale statuizione, in quanto contenuta in una sentenza definitiva, ha efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, in cui vengono in rilievo – così come nel giudizio sopra indicato - contributi afferenti a periodi successivi alla cessazione della società Universal Tyres s.a.s. ed alla sua cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
L' , peraltro, non ha neppure dimostrato che nella fase di liquidazione la Pt_1
società Universal Tyres s.a.s. sia stata operativa e che dunque i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività sociale durante la fase di liquidazione.
Al riguardo, non hanno rilievo le dichiarazioni reddituali del prodotte CP_1
in atti, relative agli anni 2018-2019 e 2020, non essendovi prova che i redditi ivi indicati si riferiscano all'attività della società cessata.
Ed infatti, lo stesso istituto ha documentato che l'appellato è titolare dall'ottobre
2014 di impresa individuale (denominata “SIPA di Passalacqua Santo”), per cui deve ritenersi che i redditi dichiarati siano riferibili all' attività imprenditoriale tuttora espletata, avente carattere commerciale e che esula dal presente giudizio.
9. È infondato anche il motivo di appello relativo alle spese nei confronti di
[...]
Pt_2
Va osservato che il primo giudice ha dichiarato (con statuizione che non è stata oggetto di censura) il difetto di legittimazione passiva della suddetta società in quanto il credito dell di cui all'opposto avviso di addebito, relativo agli anni Pt_1
dal 2008 al 2015, non è oggetto di cessione, che è normativamente limitata ai crediti del 2005.
Tuttavia, come emerge dalla procura prodotta (atto Notaio del Persona_1
3.7.2014 rep. N 37521 Raccolta n 5762), l' non aveva il potere di Pt_1
rappresentare nel presente giudizio relativo a crediti non ceduti. Parte_2
Da tanto consegue che la statuizione che ha compensato le spese tra e CP_1
deve essere confermata. Parte_2
10. Va poi confermata anche la statuizione sulle spese di primo grado, poste a carico dell'istituto previdenziale ed in favore del . CP_1 Il tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza;
va escluso che sussista una soccombenza reciproca per il fatto che non è stata accolta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal , atteso che il CP_1
rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (in tal senso si veda Cass. n.20317/2022, e le altre ivi richiamate)
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese del grado che liquida Pt_1
in € 3000,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi