Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 677/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SCARPARI PIERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - I coniugi, economicamente indipendenti, proprietari al 50% della casa coniugale, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica e vivranno separati, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno;
- la casa coniugale, sita in Suzzara (MN) via Milano n 37, rimarrà assegnata alla moglie unitamente agli arredi e suppellettili che la compongono ad esclusione dei beni personali del Pt_1
- i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
- il padre, compatibilmente ai propri impegni personali ed agli impegni scolastici e ludici dei figli, potrà vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati, intendendosi ciò dalle 13.00 del sabato alle 20.00 della domenica, curando di accompagnarli presso l'abitazione della madre;
- durante la settimana, il padre potrà vedere i figli quando vorrà/potrà, compatibilmente con gli impegni di questi e della madre, previo avviso alla madre stessa;
- il padre, inoltre, avrà diritto di tenere con sé i figli: cinque giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze natalizie, curando l'alternanza annuale, in modo tale che i figli possano trascorrere un anno il giorno del 25 dicembre con il padre e l'anno successivo con la madre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; quindici/venti giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive;
- i genitori, inoltre, dovranno comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo, l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli ed il periodo prescelto;
- i genitori, in ogni caso, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, potranno modificare i termini e le modalità delle frequentazioni per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, come sopra concordato, nonché stabilire periodi di frequentazioni più ampi, previo accordo telefonico e nel massimo rispetto degli impegni di entrambi e dei minori.
- verserà, entro il giorno 10 di ogni mese a la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 1.400,00= (€. 700,00 per ogni figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , mediante bonifico bancario, con Per_1 Per_2 decorrenza dal corrente mese;
- tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
- Le spese straordinarie saranno a carico del padre per la quota del 60% e della madre per la quota del 40%.
- Il genitore anticipatario, avrà diritto ad ottenere il rimborso corrispondente alla quota dell'altro genitore delle spese mediche e scolastiche, straordinarie e non, che si renderanno necessarie per i figli, secondo la seguente modalità:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari: - Spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
2 di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanza. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore che provvederà ad anticiparle dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza, entro venti giorni, con consegna di copia per uso fiscale. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione e consegna del documento (uso fiscale) attestante l'esborso.
- I genitori si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, allo scopo di favorire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, salvaguardando reciprocamente l'uno la figura dell'altro ossia astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli.
- I ricorrenti esprimono il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio; … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LUZZARA (MN) in data 29/11/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2014) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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