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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 867 pronunciata il 15/03/2024
Oggetto: annullamento avviso di addebito per contributi IVS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 665/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian Mulino e Salvatore Ponzo, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 17/08/2023 deduceva di Parte_1 avere ricevuto dall' in data 29/07/2023 notifica a mezzo posta dell'avviso di addebito n. 359 CP_1
2023 0000689068 000 di € 3.425,46 avente ad oggetto contributi IVS per il periodo 1/2021 – 12/2021.
Sosteneva che dette somme non fossero dovute per tre ragioni: 1) insussistenza dei presupposti per assenza di attività di impresa in capo al ricorrente per il 2021, atteso che in quell'anno egli era
“soggetto inoccupato”, quindi non sussisteva alcun suo obbligo di versare contributi alla “Gestione commercianti”; 2) nullità dell'avviso per intervenuta decadenza ex art. 25, D. Lgs. 46/1999; 3) nullità per difetto di motivazione, non essendo stata indicata, nel provvedimento notificato, la base di calcolo delle aliquote e delle sanzioni applicate. Concludeva chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento impugnato.
L' , con memoria datata l'11/07/2023, si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del CP_1
proprio operato. Riferiva che il ricorrente risultava iscritto alla Gestione commercianti con inizio attività il 18/09/2002, che la posizione era attiva in quanto il dapprima era stato titolare di ditta Pt_1
individuale e successivamente socio al 90% e amministratore unico della GEST.AL srls. Tale società risultava attiva in Camera di Commercio né erano state trasmesse comunicazioni uniche d'impresa volte ad ottenere la cancellazione della stessa o segnalare cessazioni del requisito per l'iscrizione del
Aggiungeva che il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1336/2021 (R.G. 10535/2018) passata Pt_1
in giudicato, si era pronunciato riconoscendo che l'attività commerciale oggetto della società veniva svolta dal (commercio generi alimentari senza dipendenti) respingendo, per questo, una Pt_1
precedente opposizione ad avviso di addebito per contributi IVS. Ribadiva, pertanto, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, richiamando sul punto la L. 22/07/1966 n. 613 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale respingeva la censura ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, formulata dal ricorrente, evidenziando che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime dalla disamina del merito della pretesa;
respingeva anche il terzo motivo, evidenziando che il richiamo ai parametri normativi è idoneo a rendere individuabili le somme da pagare a titolo di sanzioni. Riteneva, poi, provati dall' i requisiti richiesti per l'obbligatoria CP_1
iscrizione alla Gestione Commercianti per cui rigettava la domanda introduttiva e disponeva la compensazione delle spese di giudizio “per la complessità dell'accertamento”.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 proponeva appello articolando due motivi, uno Parte_1 volto a contestare il valore della prova fornita dall' per dimostrare la sussistenza dell'obbligo di CP_1
iscrizione ed uno afferente al capo delle spese di giudizio. Circa la prova addotta, sosteneva che il
Giudice di prime cure avesse erroneamente attribuito valore di gravi indizi alla mera visura camerale prodotta dall' , atteso che la Giurisprudenza di legittimità aveva, invece, chiarito che la sola CP_1 attività di amministratore non è di per sé sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione
Commercianti, rimanendo onere dell'Ente dimostrare la partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda. In concreto, secondo l'appellante, mancava la prova, necessaria, dell'abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente.
Circa le spese, sosteneva che il ricorso meritava di essere accolto e, per conseguenza, a tanto doveva seguire la condanna dell' alla rifusione delle spese in suo favore. Concludeva Controparte_3 chiedendo, in riforma dell'impugnata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in I grado. Anche in sede di gravame, con memoria depositata il 19/05/2025 si costituiva l' eccependo CP_1 innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto in data 16/10/2024 e, dunque, oltre i sei mesi dal deposito della sentenza avvenuto il 15/03/2024; reiterava integralmente la difesa di primo grado chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile e, in ogni caso, si appalesa infondato.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, come eccepito dall' in sede di costituzione in grado di appello, il ricorso introduttivo CP_1
del gravame è stato depositato in data 16/10/2024, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 15/03/2024, e dunque ben 31 giorni dopo lo spirare del su richiamato termine massimo di sei mesi per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di rito si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Lecce.
In ogni caso, l'appello si appalesa infondato nel merito, atteso che le censure mosse alla pronuncia di primo grado appaiono destituite di fondamento.
Sostiene l'appellante che il Tribunale adito abbia errato nel ritenere raggiunta la prova richiesta al fine di dimostrare la sussistenza dell'omissione contributiva del rispetto alla Gestione Pt_1
Commercianti; ciò in quanto l' avrebbe semplicemente addotto lo svolgimento di Controparte_3
attività di amministratore da parte del medesimo, elemento di per sé insufficiente a giustificare Pt_1 l'iscrizione in detta Gestione, in mancanza della prova dello svolgimento di attività di impresa, per di più con il carattere della abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa.
CP_ Va premesso, sul piano generale, che l'iscrizione presso la Gestione Commercianti è obbligatoria per i titolari e i gestori in proprio di imprese che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione, che partecipino personalmente al lavoro nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, che siano in possesso delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente prescritte.
Orbene, nel caso di specie, come legittimamente rilevato dal Giudice di prime cure, l' non si è CP_1
limitato a produrre la visura camerale della società di cui il era socio amministratore, ma ha Pt_1 anche addotto elementi idonei a dimostrare che a svolgere l'attività imprenditoriale (piccolo esercizio commerciale con capitale sociale di appena € 500,00) non poteva che essere lo stesso amministratore unico, stante la quota di partecipazione al capitale, il 90%, e l'assenza di personale dipendente.
Circostanze che, peraltro, il non ha nel corso del giudizio né contestato né smentito in alcun Pt_1
modo.
Se è vero, dunque, che la qualità di socio amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2665 del
04/02/2021), non è meno vero che, nel caso in esame, l'Ente previdenziale ha fornito elementi di fatto da cui poter desumere la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa in capo all'appellante, con la connotazione dell'abitualità e della prevalenza essendo egli l'unico ad occuparsi dell'attività commerciale oggetto dell'impresa (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3635 del 13/02/2020).
Va, pertanto, respinto il gravame anche nel merito, con la conseguenza che nessun rilievo assumono ai fini del decidere le doglianze di parte appellante circa la statuizione relativa alle spese per il primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità della medesima.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/10/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 15/03/2024 n. 867 del Tribunale di
[...] CP_1 Lecce, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile
Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado liquidate in euro 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 30/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 867 pronunciata il 15/03/2024
Oggetto: annullamento avviso di addebito per contributi IVS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 665/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian Mulino e Salvatore Ponzo, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 17/08/2023 deduceva di Parte_1 avere ricevuto dall' in data 29/07/2023 notifica a mezzo posta dell'avviso di addebito n. 359 CP_1
2023 0000689068 000 di € 3.425,46 avente ad oggetto contributi IVS per il periodo 1/2021 – 12/2021.
Sosteneva che dette somme non fossero dovute per tre ragioni: 1) insussistenza dei presupposti per assenza di attività di impresa in capo al ricorrente per il 2021, atteso che in quell'anno egli era
“soggetto inoccupato”, quindi non sussisteva alcun suo obbligo di versare contributi alla “Gestione commercianti”; 2) nullità dell'avviso per intervenuta decadenza ex art. 25, D. Lgs. 46/1999; 3) nullità per difetto di motivazione, non essendo stata indicata, nel provvedimento notificato, la base di calcolo delle aliquote e delle sanzioni applicate. Concludeva chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento impugnato.
L' , con memoria datata l'11/07/2023, si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del CP_1
proprio operato. Riferiva che il ricorrente risultava iscritto alla Gestione commercianti con inizio attività il 18/09/2002, che la posizione era attiva in quanto il dapprima era stato titolare di ditta Pt_1
individuale e successivamente socio al 90% e amministratore unico della GEST.AL srls. Tale società risultava attiva in Camera di Commercio né erano state trasmesse comunicazioni uniche d'impresa volte ad ottenere la cancellazione della stessa o segnalare cessazioni del requisito per l'iscrizione del
Aggiungeva che il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1336/2021 (R.G. 10535/2018) passata Pt_1
in giudicato, si era pronunciato riconoscendo che l'attività commerciale oggetto della società veniva svolta dal (commercio generi alimentari senza dipendenti) respingendo, per questo, una Pt_1
precedente opposizione ad avviso di addebito per contributi IVS. Ribadiva, pertanto, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, richiamando sul punto la L. 22/07/1966 n. 613 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale respingeva la censura ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, formulata dal ricorrente, evidenziando che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime dalla disamina del merito della pretesa;
respingeva anche il terzo motivo, evidenziando che il richiamo ai parametri normativi è idoneo a rendere individuabili le somme da pagare a titolo di sanzioni. Riteneva, poi, provati dall' i requisiti richiesti per l'obbligatoria CP_1
iscrizione alla Gestione Commercianti per cui rigettava la domanda introduttiva e disponeva la compensazione delle spese di giudizio “per la complessità dell'accertamento”.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 proponeva appello articolando due motivi, uno Parte_1 volto a contestare il valore della prova fornita dall' per dimostrare la sussistenza dell'obbligo di CP_1
iscrizione ed uno afferente al capo delle spese di giudizio. Circa la prova addotta, sosteneva che il
Giudice di prime cure avesse erroneamente attribuito valore di gravi indizi alla mera visura camerale prodotta dall' , atteso che la Giurisprudenza di legittimità aveva, invece, chiarito che la sola CP_1 attività di amministratore non è di per sé sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione
Commercianti, rimanendo onere dell'Ente dimostrare la partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda. In concreto, secondo l'appellante, mancava la prova, necessaria, dell'abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente.
Circa le spese, sosteneva che il ricorso meritava di essere accolto e, per conseguenza, a tanto doveva seguire la condanna dell' alla rifusione delle spese in suo favore. Concludeva Controparte_3 chiedendo, in riforma dell'impugnata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in I grado. Anche in sede di gravame, con memoria depositata il 19/05/2025 si costituiva l' eccependo CP_1 innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto in data 16/10/2024 e, dunque, oltre i sei mesi dal deposito della sentenza avvenuto il 15/03/2024; reiterava integralmente la difesa di primo grado chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile e, in ogni caso, si appalesa infondato.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, come eccepito dall' in sede di costituzione in grado di appello, il ricorso introduttivo CP_1
del gravame è stato depositato in data 16/10/2024, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 15/03/2024, e dunque ben 31 giorni dopo lo spirare del su richiamato termine massimo di sei mesi per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di rito si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Lecce.
In ogni caso, l'appello si appalesa infondato nel merito, atteso che le censure mosse alla pronuncia di primo grado appaiono destituite di fondamento.
Sostiene l'appellante che il Tribunale adito abbia errato nel ritenere raggiunta la prova richiesta al fine di dimostrare la sussistenza dell'omissione contributiva del rispetto alla Gestione Pt_1
Commercianti; ciò in quanto l' avrebbe semplicemente addotto lo svolgimento di Controparte_3
attività di amministratore da parte del medesimo, elemento di per sé insufficiente a giustificare Pt_1 l'iscrizione in detta Gestione, in mancanza della prova dello svolgimento di attività di impresa, per di più con il carattere della abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa.
CP_ Va premesso, sul piano generale, che l'iscrizione presso la Gestione Commercianti è obbligatoria per i titolari e i gestori in proprio di imprese che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione, che partecipino personalmente al lavoro nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, che siano in possesso delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente prescritte.
Orbene, nel caso di specie, come legittimamente rilevato dal Giudice di prime cure, l' non si è CP_1
limitato a produrre la visura camerale della società di cui il era socio amministratore, ma ha Pt_1 anche addotto elementi idonei a dimostrare che a svolgere l'attività imprenditoriale (piccolo esercizio commerciale con capitale sociale di appena € 500,00) non poteva che essere lo stesso amministratore unico, stante la quota di partecipazione al capitale, il 90%, e l'assenza di personale dipendente.
Circostanze che, peraltro, il non ha nel corso del giudizio né contestato né smentito in alcun Pt_1
modo.
Se è vero, dunque, che la qualità di socio amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2665 del
04/02/2021), non è meno vero che, nel caso in esame, l'Ente previdenziale ha fornito elementi di fatto da cui poter desumere la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa in capo all'appellante, con la connotazione dell'abitualità e della prevalenza essendo egli l'unico ad occuparsi dell'attività commerciale oggetto dell'impresa (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3635 del 13/02/2020).
Va, pertanto, respinto il gravame anche nel merito, con la conseguenza che nessun rilievo assumono ai fini del decidere le doglianze di parte appellante circa la statuizione relativa alle spese per il primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità della medesima.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/10/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 15/03/2024 n. 867 del Tribunale di
[...] CP_1 Lecce, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile
Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado liquidate in euro 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 30/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi