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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1416/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARRERA VINCENZO LUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in Melegnano, Via XXII Marzo 1848 n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in GIUSSAGO, in data 05/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GIUSSAGO, alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
separati consensualmente con verbale 20.12.2019 e relativo decreto di omologa del
15.1.2020 emesso dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Rimane fermo l'obbligo del mutuo rispetto e l'impegno, da parte di entrambi i ricorrenti, per il bene di a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale con il PE figlio nonché a rassicurarlo circa il loro affetto e la loro presenza.
2) Il figlio verrà affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori che Persona_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore e, più precisamente, quelle riguardanti istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei pag. 1 di 8 suoi bisogni, delle capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà il figlio con sé. Ogni eventuale viaggio e/o spostamento significativo di ciascun genitore con il figlio verrà preventivamente comunicato all'altro.
3) A conferma di quanto già stabilito in sede di separazione, stante l'intervenuto spontaneo e condiviso spostamento della ORa con il figlio Parte_1 PE dalla casa coniugale di LL (MI), Via Gramsci n. 20 alla sua nuova residenza di LL (MI), Via F.lli Cairoli n. 4, nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare di LL (MI), Via Gramsci n. 20 che rimarrà dunque nella piena ed esclusiva disponibilità del OR , il quale risulta esserne unico ed Parte_2 esclusivo proprietario e che continuerà a farsi carico, in via altrettanto esclusiva, del pagamento del relativo mutuo nonché di tutte le ulteriori spese riferite e/o riferibili a detta unità immobiliare.
4) Il minore continuerà a convivere con la madre, presso cui viene Persona_2 prevalentemente collocato, nella casa sita in LL (MI), Via F.lli Cairoli n. 4, ove parimenti manterrà la propria residenza anagrafica.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il Persona_2 seguente calendario:
– starà con il padre a weekend alterni dal sabato mattina sino al PE lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola, e tutti i martedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con l'accompagnamento a scuola;
– nella settimana in cui al padre non spetterà il week end PE trascorrerà con lo stesso dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori.
Le predette modalità ordinarie di visita (infra-settimanali e week end), in occasione delle vacanze natalizie ed estive, delle festività e dei ponti in generale
(diversamente regolamentati così come meglio sotto specificato) verranno pag. 2 di 8 automaticamente sospese per poi riprendere al termine dei suddetti periodi.
- vacanze estive: in deroga al sopra descritto calendario di visite, PE trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo anticipo (massimo entro il 30 aprile). Entro lo stesso tempo, i genitori organizzeranno congiuntamente i restanti giorni di chiusura della scuola, beneficiando, se necessario e possibile, dell'aiuto dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze natalizie: il periodo verrà organizzato con le seguenti modalità:
- primo periodo – dalle 12.00 del 24 dicembre alle ore 16.00 del 25 dicembre e dalla mattina del giorno 27 dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre;
- secondo periodo – dalle 16.00 del giorno 25 dicembre alla mattina del 27 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio. In continuità con quanto deciso in fase di separazione ed attuato sino ad oggi, secondo alternanza, per l'anno in corso (2025) trascorrerà il primo periodo con il padre ed il PE secondo periodo con la madre. Negli anni successivi verrà mantenuta l'alternanza tra i due genitori, avendo cura che trascorra le giornate di festività con l'uno o l'altro PE genitore.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze di Pasqua, festività e “ponti”: le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori.
In ogni caso entrambi i genitori, previo accordo e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di nonché dei propri impegni lavorativi ed extra-lavorativi, PE potranno vedere e tenere con sé il minore in qualsiasi momento e, a fronte di problematiche lavorative, potranno accordarsi in modo diverso da quanto precedentemente concordato.
pag. 3 di 8 6) In conseguenza dell'uscita dalla casa familiare di LL (MI), Via A. Gramsci
n. 20 da parte della OR e del figlio ed in forza di quanto Parte_1 PE pattuito tra gli odierni ricorrenti ed esposto nel presente atto, devono ritenersi superati e non più attuali né da attuare gli accordi stabiliti in sede di separazione così come rubricati ai punti nn. 7 e 8 delle relative condizioni che di seguito si trascrivono per mera completezza espositiva: “7) La signora e il sig. hanno concordato, per Pt_1 Per_2 una fase iniziale (di cui la durata risulta ancora da concordare), di coabitare a tempi alterni presso l'abitazione di LL e strutturare gli accordi economici nel modo seguente: Entrambi raggiungono l'accordo sull'attribuzione del pagamento del mutuo della casa attualmente coabitata dall'intero nucleo totalmente a carico del sig.
[...]
unico proprietario dell'abitazione, pari a 480,00 euro mensili. La signora Parte_2
i occuperà in toto di provvedere agli acquisti alimentari mensili per l'intero nucleo Pt_1
e di provvedere al pagamento del 50% delle utenze domestiche. Le spese sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative del figlio verranno concordate e divise dai PE genitori al 50%. La signora verserà al sig. un contributo pari a 120,00 Pt_1 Per_2 euro mensili a sostegno delle spese condominiali. 8) A seguito di una fase iniziale di assestamento familiare la signora individuerà l'abitazione in cui trasferirà la Pt_1 propria residenza, mentre la residenza del figlio verrà valutata in un secondo momento in comune accordo tra i genitori;
i tempi di permanenza di con ciascun genitore PE rimarranno invariati salvo fare riferimento a due abitazioni distinte. Il collocamento prioritario di sarà presso la madre.”. PE
7) In ragione della collocazione prevalente del figlio minore presso la mamma, PE con i conseguenti maggiori costi e tempi di cura allo stesso dedicati, il OR
[...]
a conferma di quanto già pattuito in sede di separazione, corrisponderà in Parte_2 favore della ORa , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio (ancora minorenne), la somma mensile di Euro Persona_2
200,00=(duecento/00) , da corrispondere per 12 (dodici) mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio così come di seguito meglio specificate:
pag. 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pag. 5 di 8 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Quanto al c.d. “assegno unico e universale” per il figlio a carico, gli odierni ricorrenti, in continuità con quanto sino ad oggi spontaneamente attuato, stabiliscono e confermano, anche in questa sede, che lo stesso rimarrà integralmente assegnato alla madre.
9) Entrambi i ricorrenti, come già dichiarato in sede di separazione, confermano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico, patrimoniale e finanziario tra essi esistente e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso.
10) I ricorrenti, ad ogni effetto di legge, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e del figlio minore
Persona_2
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 6 di 8 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del 15.1.2020 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale
è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 20.12.2019.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in data 05/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di GIUSSAGO, alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
pag. 7 di 8 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1416/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARRERA VINCENZO LUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in Melegnano, Via XXII Marzo 1848 n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in GIUSSAGO, in data 05/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GIUSSAGO, alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
separati consensualmente con verbale 20.12.2019 e relativo decreto di omologa del
15.1.2020 emesso dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Rimane fermo l'obbligo del mutuo rispetto e l'impegno, da parte di entrambi i ricorrenti, per il bene di a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale con il PE figlio nonché a rassicurarlo circa il loro affetto e la loro presenza.
2) Il figlio verrà affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori che Persona_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore e, più precisamente, quelle riguardanti istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei pag. 1 di 8 suoi bisogni, delle capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà il figlio con sé. Ogni eventuale viaggio e/o spostamento significativo di ciascun genitore con il figlio verrà preventivamente comunicato all'altro.
3) A conferma di quanto già stabilito in sede di separazione, stante l'intervenuto spontaneo e condiviso spostamento della ORa con il figlio Parte_1 PE dalla casa coniugale di LL (MI), Via Gramsci n. 20 alla sua nuova residenza di LL (MI), Via F.lli Cairoli n. 4, nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare di LL (MI), Via Gramsci n. 20 che rimarrà dunque nella piena ed esclusiva disponibilità del OR , il quale risulta esserne unico ed Parte_2 esclusivo proprietario e che continuerà a farsi carico, in via altrettanto esclusiva, del pagamento del relativo mutuo nonché di tutte le ulteriori spese riferite e/o riferibili a detta unità immobiliare.
4) Il minore continuerà a convivere con la madre, presso cui viene Persona_2 prevalentemente collocato, nella casa sita in LL (MI), Via F.lli Cairoli n. 4, ove parimenti manterrà la propria residenza anagrafica.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il Persona_2 seguente calendario:
– starà con il padre a weekend alterni dal sabato mattina sino al PE lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola, e tutti i martedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con l'accompagnamento a scuola;
– nella settimana in cui al padre non spetterà il week end PE trascorrerà con lo stesso dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori.
Le predette modalità ordinarie di visita (infra-settimanali e week end), in occasione delle vacanze natalizie ed estive, delle festività e dei ponti in generale
(diversamente regolamentati così come meglio sotto specificato) verranno pag. 2 di 8 automaticamente sospese per poi riprendere al termine dei suddetti periodi.
- vacanze estive: in deroga al sopra descritto calendario di visite, PE trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo anticipo (massimo entro il 30 aprile). Entro lo stesso tempo, i genitori organizzeranno congiuntamente i restanti giorni di chiusura della scuola, beneficiando, se necessario e possibile, dell'aiuto dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze natalizie: il periodo verrà organizzato con le seguenti modalità:
- primo periodo – dalle 12.00 del 24 dicembre alle ore 16.00 del 25 dicembre e dalla mattina del giorno 27 dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre;
- secondo periodo – dalle 16.00 del giorno 25 dicembre alla mattina del 27 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio. In continuità con quanto deciso in fase di separazione ed attuato sino ad oggi, secondo alternanza, per l'anno in corso (2025) trascorrerà il primo periodo con il padre ed il PE secondo periodo con la madre. Negli anni successivi verrà mantenuta l'alternanza tra i due genitori, avendo cura che trascorra le giornate di festività con l'uno o l'altro PE genitore.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze di Pasqua, festività e “ponti”: le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori.
In ogni caso entrambi i genitori, previo accordo e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di nonché dei propri impegni lavorativi ed extra-lavorativi, PE potranno vedere e tenere con sé il minore in qualsiasi momento e, a fronte di problematiche lavorative, potranno accordarsi in modo diverso da quanto precedentemente concordato.
pag. 3 di 8 6) In conseguenza dell'uscita dalla casa familiare di LL (MI), Via A. Gramsci
n. 20 da parte della OR e del figlio ed in forza di quanto Parte_1 PE pattuito tra gli odierni ricorrenti ed esposto nel presente atto, devono ritenersi superati e non più attuali né da attuare gli accordi stabiliti in sede di separazione così come rubricati ai punti nn. 7 e 8 delle relative condizioni che di seguito si trascrivono per mera completezza espositiva: “7) La signora e il sig. hanno concordato, per Pt_1 Per_2 una fase iniziale (di cui la durata risulta ancora da concordare), di coabitare a tempi alterni presso l'abitazione di LL e strutturare gli accordi economici nel modo seguente: Entrambi raggiungono l'accordo sull'attribuzione del pagamento del mutuo della casa attualmente coabitata dall'intero nucleo totalmente a carico del sig.
[...]
unico proprietario dell'abitazione, pari a 480,00 euro mensili. La signora Parte_2
i occuperà in toto di provvedere agli acquisti alimentari mensili per l'intero nucleo Pt_1
e di provvedere al pagamento del 50% delle utenze domestiche. Le spese sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative del figlio verranno concordate e divise dai PE genitori al 50%. La signora verserà al sig. un contributo pari a 120,00 Pt_1 Per_2 euro mensili a sostegno delle spese condominiali. 8) A seguito di una fase iniziale di assestamento familiare la signora individuerà l'abitazione in cui trasferirà la Pt_1 propria residenza, mentre la residenza del figlio verrà valutata in un secondo momento in comune accordo tra i genitori;
i tempi di permanenza di con ciascun genitore PE rimarranno invariati salvo fare riferimento a due abitazioni distinte. Il collocamento prioritario di sarà presso la madre.”. PE
7) In ragione della collocazione prevalente del figlio minore presso la mamma, PE con i conseguenti maggiori costi e tempi di cura allo stesso dedicati, il OR
[...]
a conferma di quanto già pattuito in sede di separazione, corrisponderà in Parte_2 favore della ORa , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio (ancora minorenne), la somma mensile di Euro Persona_2
200,00=(duecento/00) , da corrispondere per 12 (dodici) mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio così come di seguito meglio specificate:
pag. 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pag. 5 di 8 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Quanto al c.d. “assegno unico e universale” per il figlio a carico, gli odierni ricorrenti, in continuità con quanto sino ad oggi spontaneamente attuato, stabiliscono e confermano, anche in questa sede, che lo stesso rimarrà integralmente assegnato alla madre.
9) Entrambi i ricorrenti, come già dichiarato in sede di separazione, confermano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico, patrimoniale e finanziario tra essi esistente e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso.
10) I ricorrenti, ad ogni effetto di legge, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e del figlio minore
Persona_2
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 6 di 8 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del 15.1.2020 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale
è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 20.12.2019.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in data 05/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di GIUSSAGO, alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
pag. 7 di 8 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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