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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6330/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ET CI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ET CI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI LUCA CP_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in LUNGADIGE PANVINIO 1 37121 VERONA presso il difensore avv. ZANOTTI LUCA MARCO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT TA, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in AVV. MARIA ANTONIAZZI 31100 TREVISO presso il difensore avv.
NT TA
ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
L'onere, espressamente assunto dal promittente venditore nel contratto preliminare del CP_1
31.3.2011 (“onere di richiedere …”) vale evidentemente quale onere di produrre: non si capisce altrimenti in cosa consisterebbe l'obbligo contrattuale della parte promittente venditrice se la stessa potesse limitarsi – a propria discolpa – ad avere richiesto ai pubblici uffici della documentazione che pagina 1 di 2 non era possibile ottenere attesa la sua carenza.
Preciso ed inequivocabile, quindi, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal convenuto agli obblighi assunti con la firma del preliminare sopradetto. CP_1
Quanto alla domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato CP_1 CP_2 ne va dichiarata l'inammissibilità (atteso il ruolo di legale rappresentante di dallo stesso Parte_1 rivestito nell'operazione ed il conseguente suo rapporto di immedesimazione organica con l'ente) e comunque la sua infondatezza.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara risolto per fatto Parte_1
e colpa del convenuto il contratto preliminare 31.3.2011; CP_1
B) Condanna conseguentemente il convenuto alla restituzione in favore di CP_1 [...]
della somma di €. 200.000 (duecentomila), corrispondente alla caparra Controparte_3 versata alla firma del preliminare, oltre interessi ex art. 1284 comma IV° Cc dal dovuto al saldo;
C) Rigetta le domande tutte proposte da;
CP_1
D) Condanna alla refusione delle spese di causa, liquidate per CP_1 Parte_1
in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti e per in €. 6.000,00 oltre
[...] CP_2 accessori se dovuti.
Verona, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6330/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ET CI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ET CI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI LUCA CP_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in LUNGADIGE PANVINIO 1 37121 VERONA presso il difensore avv. ZANOTTI LUCA MARCO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT TA, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in AVV. MARIA ANTONIAZZI 31100 TREVISO presso il difensore avv.
NT TA
ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
L'onere, espressamente assunto dal promittente venditore nel contratto preliminare del CP_1
31.3.2011 (“onere di richiedere …”) vale evidentemente quale onere di produrre: non si capisce altrimenti in cosa consisterebbe l'obbligo contrattuale della parte promittente venditrice se la stessa potesse limitarsi – a propria discolpa – ad avere richiesto ai pubblici uffici della documentazione che pagina 1 di 2 non era possibile ottenere attesa la sua carenza.
Preciso ed inequivocabile, quindi, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal convenuto agli obblighi assunti con la firma del preliminare sopradetto. CP_1
Quanto alla domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato CP_1 CP_2 ne va dichiarata l'inammissibilità (atteso il ruolo di legale rappresentante di dallo stesso Parte_1 rivestito nell'operazione ed il conseguente suo rapporto di immedesimazione organica con l'ente) e comunque la sua infondatezza.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara risolto per fatto Parte_1
e colpa del convenuto il contratto preliminare 31.3.2011; CP_1
B) Condanna conseguentemente il convenuto alla restituzione in favore di CP_1 [...]
della somma di €. 200.000 (duecentomila), corrispondente alla caparra Controparte_3 versata alla firma del preliminare, oltre interessi ex art. 1284 comma IV° Cc dal dovuto al saldo;
C) Rigetta le domande tutte proposte da;
CP_1
D) Condanna alla refusione delle spese di causa, liquidate per CP_1 Parte_1
in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti e per in €. 6.000,00 oltre
[...] CP_2 accessori se dovuti.
Verona, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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