TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 68/2005 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 68 del Ruolo Generale dell'anno 2005, trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , n. a Norcia il 13/08/1947, Parte_1 C.F._1 Parte_2
n. a Roma il 14.6.1968, n. a Norcia il 20.1.1973, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. a Norcia il 4.6.1981, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliati in Castel Ritaldi, lo c. Bruna, piazza Partigiani n.2 , presso lo studio dell'Avv. Puma, giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Castelluccio di Norcia, alla Via Sacramento, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Lepri
( ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, quale erede di C.F._3 Per_1
(C.F. );
[...] C.F._4
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Altieri ed CP_2 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cascia, Via del Pago n. 20 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, anche quale erede di Persona_2
pagina 1 di 15 e
(C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Torlini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
nonché eredi di n. a Norcia il 25/04/1926, contumaci Persona_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale del 13/02/2025, che si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto i soggetti in epigrafe indicati (o i danti causa nelle more deceduti) al fine di ottenere la divisione del compendio ereditario proveniente dai comuni de cuius, e . Persona_4 Persona_5
Gli attori hanno esposto, in particolare, di essere figli o nipoti di (una dei quattro figli dei Persona_6
defunti e ), unitamente ai convenuti e;
gli altri Persona_4 Persona_5 CP_4 CP_3
eredi, figli dei suddetti defunti, erano e , premorto Persona_1 Persona_3 Controparte_5
rispetto all'introduzione del presente giudizio, e quindi, quali suoi eredi, e . Persona_2 CP_2
Gli originari danti causa non lasciavano testamento, dovendosi dunque aprire la successione ab intestato, e il relativo patrimonio ereditario era composto da diversi beni immobili meglio indicati nell'atto di citazione medesimo. Alla luce di ciò, hanno chiesto la divisione di tali beni fra le parti, previa declaratoria di nullità di un atto di donazione effettuato da in favore di e con condanna di Persona_5 Persona_6 Per_1
e alla corresponsione dei frutti relativi ai beni in comunione nel
[...] Persona_2 CP_2
loro esclusivo possesso.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di nullità attorea ma aderendo alla Persona_1
domanda di scioglimento della comunione;
in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della proprietà
pagina 2 di 15 esclusiva di alcuni beni asseritamente facenti parte della massa, in quanto acquistati per maturata usucapione.
Si sono altresì costituite in giudizio e , contestando la domanda CP_2 Persona_2
riconvenzionale di e non opponendosi alla chiesta divisione. Persona_1
Si sono infine costituiti in giudizio e , aderendo alle domande di parte attrice e CP_4 CP_1
facendo propria, in via riconvenzionale, la domanda di corresponsione dei frutti formulata nei confronti di
Persona_1
è rimasta contumace. Persona_3
Vale solo evidenziare che, nel corso del procedimento, sono decedute: con citazione dei Persona_1
relativi eredi e costituzione del solo;
, con costituzione dell'erede (già parte CP_1 Persona_2
del giudizio) ; la cui unica erede è rimasta contumace. CP_2 Persona_3
Vale, inoltre, evidenziare che, nel corso del giudizio è stata pronunciata, in data 26/11/2009, la sentenza non definitiva n. 389/2009, con la quale è stata rigetta la domanda di accertamento della nullità della donazione del 24/01/1974, proposta da parte attrice, nonché, in data 27/11/2018, la sentenza non definitiva n. 929/2018, con la quale è stata rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione di alcuni terreni, proposta da parte convenuta, Persona_1
Dunque, rimessa la causa sul ruolo e disposta la c.t.u., solamente nell'ottobre del 2022 è stata disposta la riassegnazione del presente procedimento allo Scrivente. La causa, come detto, è stata interrotta per il decesso di e poi è stata proseguita mediante integrazione del contraddittorio nei confronti Persona_3
dei danti causa non citati degli originari eredi di e . Disposta rinnovazione Persona_4 Persona_5
della consulenza, è stato poi elaborato un piano divisionale, secondo due possibili alternative, e fissata udienza di discussione del medesimo, in data 13/02/2025. In tale sede, nella quale le parti non hanno raggiunto un accordo in merito alla ipotesi divisionale preferita, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non essendovi dubbi in merito all'an della divisione, sul quale tutte le parti hanno concordato, occorre in primo luogo identificare quale sia l'oggetto della divisione, ovvero i beni facenti parte dell'asse ereditario, non essendovi invero contestazioni nemmeno relativamente a tale punto (al netto di quelle derivanti dall'asserita usucapione di alcuni terreni, tuttavia rigettata con sentenza del tribunale confermata in sede di appello).
Sul punto, appare sufficiente richiamare le risultanze dell'ultima c.t.u. depositata in data 20/01/2025, che da pag. 7 a 10 individua specificamente i beni oggetto di comunione e, dunque, divisione.
1. Ciò posto, questione controversa sulla quale il Tribunale non ha ancora preso posizione con le precedenti sentenze non definitive, oltre a quella relativa all'apporzionamento e alla conseguente assegnazione dei lotti che verrà trattata per ultimo, è quella relativa alla domanda di condanna di Per_1
oggi in persona degli eredi, alla corresponsione dei frutti dei terreni dalla medesima detenuti in via
[...]
esclusiva, nonostante fossero di proprietà comune. Ebbene, della circostanza fattuale in questione non vi sono dubbi;
la stessa ha confermato di essere nel possesso esclusivo di tali terreni, peraltro Persona_1
proponendo in relazione agli stessi una domanda riconvenzionale di usucapione, poi rigettata.
Quanto alla qualificazione della suddetta domanda, devesi evidenziare che la domanda attorea è volta a ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dai suddetti fondi gestiti esclusivamente dalla comproprietaria non già a titolo risarcitorio, ma quale ristoro della privazione del godimento pro quota e Persona_1
quindi per il solo fatto che colei (ovvero i di lei eredi) che ne ha conservato sino ad oggi il possesso esclusivo senza titolo e malgrado l'opposizione di degli attori (cfr. fra le altre Cass., n. 23539/2011 che, condivisibilmente, afferma che “nel caso della comunione ereditaria il possessore ha in ogni caso l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, tenuto conto dell'obbligo del medesimo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti” Cass., n. 7881/2011 che ancor più chiaramente afferma che “in tema di divisione immobiliare, il
pagina 4 di 15 condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia”).
Al riguardo va rilevato che l'art. 723 c.c. prescrive che in sede di divisione i condividenti si debbano rendere tra loro il conto e debbano determinare, tra l'altro, l'importo dei frutti dovuti. La ratio dell'obbligo del rendiconto, si osserva, “va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”; tale obbligo è “fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o a mandato ad amministrare” (Cass. nn. 6358/93 e 5720/84 nonché cfr. Cass. n. 2148/2014; Cass. n. 30552/2011).
Il diritto del comunista escluso dal godimento della cosa comune al rimborso dei frutti civili deve però coordinarsi con le regole dettate in materia uso dei suddetti beni.
È noto, infatti, che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più inteso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano (Cass. Civ., sent. n. 8119/2004 e Cass. Civ.,
sent. n. 23448/2012). Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta o di godere pro quota dei frutti prodotti: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali, “hanno la funzione di corrispettivo del godimento del
pagina 5 di 15 bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato” (Cass. Civ., sent. n. 5504 del 2012).
Il Tribunale non ignora che esiste un orientamento ermeneutico (Cass. Civ., sent. n. 5156/2012), che ricollega al semplice godimento esclusivo di un immobile comune da parte di uno dei comproprietari il diritto dei restanti comproprietari alla corresponsione in loro favore dei frutti civili ritraibili dallo stesso, ma ritiene che lo stesso non sia meritevole di condivisione, poiché porterebbe a riconoscere il diritto a una somma di denaro connessa al mancato utilizzo del bene comune anche al comproprietario che, in realtà, non abbia mai manifestato alcun interesse al godimento (né diretto, né indiretto) del cespite e che non abbia dunque, di fatto, subito alcuna privazione per l'altrui uso esclusivo. Peraltro, tale orientamento pare oggi recessivo, alla luce delle più recenti pronunce Cass. Civ., sent. n. 4219/2025, la quale richiama molti altri precedenti, ben più recenti della pronuncia del 2012 in commento.
Si aderisce pertanto alla impostazione di chi conclude che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (così, Cass. n.
2423/2015) e che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro
fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo”(così, Cass. n. 24647/2010).
Muovendo da tali premesse teoriche deve allora rilevarsi che, nel caso che ci occupa, risulta che solamente con l'introduzione del presente giudizio, a fine dicembre 2004, gli attori, chiedendo lo scioglimento della comunione e la condanna della comproprietaria nel possesso di alcuni beni alla Persona_1
corresponsione dei frutti, hanno per la prima volta manifestato l'intenzione di utilizzare tali beni ovvero di pagina 6 di 15 trarne l'utilità che gli stessi potevano produrre o, comunque, hanno manifestato opposizione all'utilizzo esclusivo degli stessi da parte di una sola dei condomini. Alcuna rilevanza, in tal senso, hanno le generiche dichiarazioni di parte, secondo le quali consegnava al fratello una parte Persona_1 Controparte_5
delle lenticchie prodotte dai campi di Castelluccio;
a prescindere dal fatto che tale dazione pare essere ricollega a una mera regalia legata alle festività, quando regalava “dolciumi alla famiglia della Controparte_5
sorella , comunque tale presunta corrispettività delle prestazioni escludeva gli odierni attori e i Per_1
convenuti e CP_3 CP_4
Pertanto, la misura dei frutti civili dovuti agli attori (e, in solido, ai convenuti e CP_4 CP_3
, in quanto facenti parte dello stesso nucleo divisionale e avendo questi formulato la stessa domanda
[...]
di condanna) deve essere stabilita con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (cfr
Cass. Civ., sent. n. 5504/2012) e il dies a quo del diritto al loro rimborso va individuato nella data in cui gli attori hanno formalmente intimato ai convenuti di corrispondere i detti frutti, mediante notifica dell'atto di citazione, dovendosi osservare che non vi è prova che nel periodo pregresso costoro si fossero opposti al suo uso esclusivo. Peraltro, nella sentenza non definitiva del 2018 con la quale si è rigettata la domanda di usucapione, il Tribunale medesimo ha qualificato il possesso di come non utile all'acquisto, Persona_1
in quanto le circostanze istruttorie emerse confermavano che “il godimento di avvenisse con Persona_1
consenso di tutti i suoi familiari”.
Così, condividendosi le valutazioni espresse sul punto dal nominato c.t.u. (il quale invero ha correttamente stimato il valore locativo dei fondi tenendo conto della loro attuale ed effettiva destinazione agricola), deve concludersi che i convenuti eredi di siano obbligati a corrispondere agli attori e ai Persona_1
convenuti e , ¼ del valore locativo dei beni. CP_4 CP_3
Dovendo identificare, fra tutti quelli indicati dal c.t.u., quelli oggetto di possesso esclusivo di Per_1
e dei suoi discendenti, pare congruo fare riferimento alle stesse dichiarazioni della parte, laddove
[...]
ha chiesto l'accertamento dell'usucapione proprio sulla base del riconoscimento del godimento esclusivo degli stessi, e pertanto (limitando il richiamo ai soli terreni in grado di garantire un'utilità in quanto pagina 7 di 15 seminativi, come precisato dallo stesso c.t.u.): terreni censiti al N.C.T. del Comune di Norcia fg. 25 part. 11, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 3.867,51; fg. 48 part. 312, per un valore locativo dal 2005 al
2025 di euro 4.417,57; fg. 48 part. 313 per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 7.194,14; fg. 48 part. 324, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 4.214,09; fg. 48 part. 417, per un valore locativo dal
2005 al 2025 di euro 918,96; fg. 48 part. 418, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 1.214,34; fg. 49 part. 18, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 2.031,98; fg. 49 part. 22, per un valore locativo dal
2005 al 2025 di euro 6.427,20; fg. 49 part. 99, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 6.699,12; fg.
49 part. 144, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 3.376,75; fg. 49 part. 154, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 2.709,31; fg. 74 part. 102, per un valore locativo dal 2005 al 2025 (sia seminativo che prato) di euro 518,56; fg. 78 part. 112, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro
3.332,26; fg. 80 part. 25, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 6.224,50.
Il tutto per complessivi euro 53.146,29; in virtù della quota di comproprietà complessiva spettante ad attori e ai convenuti e di 1/4, gli eredi di saranno tenuti alla CP_4 CP_3 Persona_1
corresponsione in favore di quest'ultimi, della somma complessiva di euro 13.286,57. Su tale somma, che avrebbe dovuto essere corrisposta frazionatamente ma annualmente agli istanti, dovranno essere calcolati i relativi interessi.
Vale rilevare, infine, che la domanda in questione, dalla lettura dell'atto introduttivo, risultava essere proposta formalmente anche nei confronti di e , ma in relazione a tali CP_2 Persona_2
soggetti non risulta in alcun modo provata la sussistenza dei relativi presupposti (primo fra tutti il possesso esclusivo di parte dei beni in comunione); nei loro confronti, pertanto, la domanda merita integrale rigetto.
2. Passando, dunque, all'effettiva divisione, occorre analizzare le due ipotesi divisionali proposte dal consulente.
Preliminarmente, occorre evidenziare come il c.t.u., contrariamente a quanto asserito dalla convenuta
, abbia correttamente stimato i beni della massa tenuto conto delle particolarità dei luoghi in CP_2
cui si trovano gli immobili in questione;
nell'ultimo elaborato peritale, infatti, il c.t.u. ha affermato “I terreni
pagina 8 di 15 con destinazione prato, pascolo o incolto, si trovano in zona che non ne rendono conveniente la coltivazione, in quanto risultano difficilmente lavorabili. Per la valutazione dei terreni il sottoscritto ha considerato il fatto che nei medesimi è coltivata la lenticchia di Geografica Protetta), che è un prodotto tipico della zona e che deve sottostare ad un Parte_6
rigoroso protocollo di coltivazione. Questo conferisce ai terreni un valore aggiunto. Il sottoscritto ha inoltre considerato
l'ubicazione dei terreni e quindi il fatto che siano pianeggianti o scoscesi, al punto da renderne più difficoltosa la coltivazione.
Infine si sono considerate le località in cui si trovano determinati terreni, che conferiscono ai terreni medesimi una maggiore fertilità e quindi resa in prodotto (ad esempio terreni in località le chiaviche)”. Parimenti, con riferimento al fabbricato, il c.t.u. ha espresso una argomentata valutazione, tenuto conto delle particolarità dello stesso;
si legge nella perizia “I beni comprendono anche parte di un fabbricato ubicato all'interno del centro abitato di Castelluccio di Norcia.
Detto fabbricato è crollato in seguito agli eventi sismici del 2016. Attualmente è inserito nel progetto di ricostruzione del centro abitato di Castelluccio, che sarà realizzato con moderne tecnologie antisismiche, con fondi pubblici. Il sottoscritto pertanto ritiene che, una volta completata la ricostruzione, il bene avrà un valore di euro 30.000,00. Il sottoscritto per la valutazione del fabbricato ha fatto riferimento all'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) i cui valori sono riportati sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. A causa degli ultimi eventi sismici le quotazioni OMI per i comuni terremotati del Centro Italia sono sospese dal II semestre 2016. I valori del I semestre 2016 riferiti al Comune di Norcia e più specificatamente nelle frazioni, per i negozi, individuano un valore tra un minimo di 720 €/mq ed un massimo di 870 €/mq per il normale stato conservativo. Dato che l'immobile sarà completamente ricostruito e quindi il suo stato conservativo sarà “Nuovo” e dato anche che l'intera frazione di Castelluccio sarà completamente ricostruita, tra l'altro con moderne tecnologie antisismiche, il
sottoscritto ha ritenuto di attribuire al fabbricato un valore di 1.000 €/mq, L'attuale superficie netta ammonta a circa 26 mq, che sarà verosimilmente aumentata per il fatto che i muri perimetrali sono oggi di notevoli dimensioni (valutabili in 50-60 cm di spessore) e che gli stessi subiranno una riduzione del loro spessore a circa 30 cm, garantendo una maggiore superficie netta rispetto ai 26 mq attuali. Per le considerazioni su esposte la valutazione proposta è stata di 30.000 euro per il fabbricato. È verosimile ritenere che, a causa della ricostruzione, il bene non sarà disponibile per i prossimi 5 anni, per cui
l'aggiudicatario dello stesso, avrà un mancato reddito per i prossimi 5 anni, che il sottoscritto quantifica nel canone di locazione. Considerato un canone di locazione di 2.400,00 euro/anno (200,00 euro/mese), nei 5 anni il mancato reddito
pagina 9 di 15 ammonta a euro 12.000,00, che detratti dal valore dell'immobile, consentono di avere una stima dello stesso di euro
18.000,00”.
Peraltro, nonostante le contestazioni sul punto della condividente , devesi evidenziare come CP_2
le suddette stime siano state convalidate da ben due consulenti tecnici nominati, i quali hanno svolto i loro accertamenti mediante argomentati percorsi motivazionali.
Sulla base di tali valori, si è provveduto (con il consenso delle parti) alla formazione di un progetto divisionale “per stirpi”, ossia non creando un eccessivo frazionamento del compendio per tutti gli attuali condividendi, ma creando quattro lotti per gli originari eredi dei defunti e , a Persona_4 Persona_5
loro volta deceduti, cioè e Persona_1 Persona_6 Controparte_5 Persona_3
Quanto all'effettivo apporzionamento, il c.t.u. ha formulato due ipotesi divisionali.
L'ipotesi individuata con la lettera “A” prevede una ripartizione dei beni che tiene conto dell'attuale utilizzo di alcuni di tali beni, ed è stata appunto elaborata dal c.t.u. sulla base dei seguenti principi “- i terreni sono coltivati da due aziende agricole, una condotta da figlio di a sua volta figlio di e l'altra CP_6 CP_3 Per_6
condotta da figlio di È evidente che è interesse dei due conduttori che le aziende non siano CP_7 Per_1
smembrate; - , figlia di ha avanzato la richiesta della sua parte di eredità sotto forma di beni e non CP_2 CP_5
di una compensazione in denaro;
- andrebbe evitata la suddivisione della proprietà del fabbricato in più parti, al fine di non far nascere eventuali contenziosi futuri. Il fabbricato andrà pertanto attribuito ad un'unica parte”. In relazione a tale piano divisionale, fra i condividendi costituiti, tutti hanno prestato il loro consenso, ad eccezione di CP_2
, la quale ha invece accolto l'ipotesi divisionale di cui al punto “B”, con lotti da assegnarsi mediante
[...]
estrazione a sorte.
Nello specifico, tale seconda ipotesi divisionale è stata elaborata dal c.t.u. secondo un criterio di maggiore omogeneità qualitativa fra i lotti (che rende agevole il sorteggio degli stessi), ma non tenendo conto dell'attuale (ma ormai storico) utilizzo dei suddetti beni.
È chiaro che la scelta fra i due progetti divisionali incide, di conseguenza, anche sulla successiva decisione in merito alle modalità di assegnazione dei lotti, ossia tramite assegnazione diretta ovvero tramite sorteggio.
pagina 10 di 15 3. In proposito l'art. 729 c.c. (e non l'art. 720 c.c., disciplinante la diversa ipotesi dell'immobile indivisibile) effettivamente dispone che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
Tuttavia, la giurisprudenza da tempo afferma come l'estrazione a sorte possa ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. Civ., sent. n. 5947/1996). È stato, altresì, affermato che si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. Civ., ord., 726/2018; Cass. Civ., sent. n. 9848/2005; Cass. Civ., sent. n. 20821/2004; Cass.
Civ., sent. n. 12333/2003; T. Treviso 4.1.2016), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Civ., sent. n. 26616/2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. Civ. sent n. 1091/2007; A. Roma 11.5.2010; A. Palermo 12.1.2009; T.
Catania 12.12.2019; T. Cassino 18.7.2017; T. Genova 25.3.2016), così come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione
(Cass. Civ., sent. n. 3461/2013).
Particolarmente coerente con l'ipotesi oggetto dell'odierno contenzioso anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
(data ud. 05/04/2019) 17/07/2019, n. 19284, la quale ha testualmente affermato che “in presenza di una generalizzata situazione di possesso esclusivo dei beni comuni, l'esigenza che tale situazione non sia inutilmente sovvertita ben può rientrare fra le ragioni idonee a derogare al criterio legale. Trattasi di ragione, infatti, fondata su una situazione oggettiva
e comune, tale da escludere ad un tempo sia la pura discrezionalità del giudice nella scelta, sia il rischio di un ingiusto
pagina 11 di 15 vantaggio di singoli condividenti a scapito di altri (non risulta che coloro che oggi pretendono il sorteggio si fossero attivati per ristabilire il possesso comune dei beni ereditari)”.
Né può ritenersi che tale soluzione divisionale vada a convalidare un'abusiva occupazione di beni comuni posta in essere da alcuni comproprietari, come sostenuto dalla convenuta Invero, le CP_2
eventuali conseguenze di tale illegittima condotta sono comunque compensabili mediante l'indennizzo di cui sopra, riconosciuto in capo a chi ha manifestato formalmente l'interesse ad ottenerlo. Viceversa, si duole nella presente sede di tale soluzione divisionale una delle parti che nel corso di tutti gli anni non ha mai manifestato il dissenso all'utilizzo esclusivo di parte degli immobili da parte di alcuni dei comproprietari, limitandosi a contestare solamente in sede giudiziale la domanda di usucapione (condotta differente, chiaramente, in quanto tesa a non far acquistare, rectius a non far accertare come già acquistata, la proprietà dei terreni, e non a contestare in sé le modalità di utilizzo del bene comune).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, tenuto conto che da oltre venti anni, nonostante non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per la chiesta usucapione, alcuni dei terreni sono condotti da Per_1
(attualmente dall'azienda agraria di uno dei suoi figli, ), mentre altri sono coltivati
[...] CP_7
dall'azienda agricola di (figlio del condividente ), appare congruo approvare il CP_6 CP_3
piano divisionale di cui al punto “A”, assegnando il lotto n. 1 agli eredi di e il lotto n. 3 Persona_6
agli eredi di al fine di tutelare la continuità aziendale dei suddetti condividendi. Persona_1
Quanto ai rimanenti due lotti, considerato che gli eredi di non si sono costituiti in giudizio Persona_3
e non hanno espresso preferenze, mentre ha dichiarato, nella replica conclusionale del CP_2
04/05/2025, preferibile assegnare a quest'ultimi il lotto n. 2 dell'ipotesi divisionale “A”, così manifestando preferenza per uno degli altri tre lotti;
di conseguenza, alla luce dei criteri sopra indicati e residuando solo il lotto n. 4, questo dovrà essere assegnato agli eredi di , con i relativi conguagli. Controparte_5
4. Quanto alle spese di lite, occorre tenere conto che nel corso del giudizio sono state proposte anche delle domande accessorie a quella di divisione, nello specifico quella di accertamento della nullità di un atto di divisione proposta dagli attori, e quella di usucapione di alcuni terreni proposta da Persona_1
pagina 12 di 15 entrambe rigettate (rispettivamente, in data 26/11/2009 con sent. n. 389/2009, e in data 27/11/2018, con sent. n. 929/2018), e le cui spese di lite non sono state liquidate (invero, con la sentenza della Corte di
Appello di Perugia n. 144/13 del 26/04/2013 sono state liquidate solamente le spese della fase di appello).
Parimenti, occorre tenere conto dell'esito della presente fase processuale, esitata necessariamente con sentenza per opposizione della sola , avendo le altre parti aderito alla proposta divisionale CP_2
“A” e fatta propria del Tribunale nella presente sede.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le spese di lite fra le suddette parti (attori, ed CP_2
eredi di meritano compensazione;
viceversa, dovranno essere liquidate a carico delle altre Persona_1
parti in solido le spese dei convenuti e i quali non sono mai risultati CP_3 CP_4
soccombenti dinanzi alle domande proposte, hanno anzi visto accogliere l'unica domanda proposta di accertamento del diritto a un'indennità e hanno aderito alla proposta divisionale oggetto di approvazione nella presente sede.
Le spese saranno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia come risultante dalla stima effettuata dal c.t.u., della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta, circostanze che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
Infine, quanto alle spese del solo giudizio di appello definito con sentenza n. 521/2021, con la quale non sono state liquidate le spese di lite rimettendole alla definitiva del Tribunale, occorre porre le stesse a carico della parte appellante (essendo l'impugnazione stata rigettata).
Tali spese saranno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 37/18 (essendo tale attività processuale terminata prima dell'entrata in vigore del d.m. 147/22), tenuto conto del valore della controversia come risultante dalla stima effettuata dal c.t.u. con riferimento ai beni oggetto della domanda di usucapione (ben più vicina al limite minimo dello scaglione), della breve durata del giudizio, della assenza di fase istruttoria, circostanze che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00)
pagina 13 di 15 Le spese di c.t.u., invece, in quanto finalizzate alla stima e all'apporzionamento, e quindi sostenute nell'interesse di tutte le parti, saranno ripartite in quote uguali fra i condividendi, in base alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa sull'asse ereditario dei de cuius e , composto dai beni meglio Persona_4 Persona_5
indicati nella c.t.u. depositata il 20/01/2025;
- Approva il progetto di cui all'elaborato peritale del 20/01/2025, ipotesi “A” e, per l'effetto, forma i lotti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 indicati nella suddetta relazione a pag. 14 a pag. 17;
- Quali conguagli, dispone che gli assegnatari del lotto 1 versino la somma di euro 4.157,78, gli assegnatari del lotto 3 versino la somma di euro 3.792,18 e gli assegnatari del lotto 4 versano la somma di euro 1.498,28, tutti in favore degli assegnatari del lotto 2, che ricevono la somma complessiva di euro 9.448,22;
- Assegna il lotto n. 1 agli eredi di Persona_6
- Assegna il lotto n. 2 agli eredi di Persona_3
- Assegna il lotto n. 3 agli eredi di Persona_1
- Assegna il lotto n. 4 agli eredi di;
Controparte_5
- Condanna (per quanto indicato nel punto 1) gli eredi di alla corresponsione della Persona_1
somma di euro 13.286,57 oltre interessi, da calcolarsi annualmente dal 2005 sulla frazione di credito esigibile, sino al saldo effettivo, in favore degli eredi di Persona_6
- Spese del presente giudizio compensate fra parte attrice, parte convenuta e parte CP_2
convenuta ; CP_1
pagina 14 di 15 - Condanna parte attrice, parte convenuta e parte convenuta , in solido CP_2 CP_1
fra loro, al pagamento, in favore di e delle spese di giudizio che CP_3 CP_4
liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi €
14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore degli odierni attori, delle spese del Persona_1
giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore di , delle spese del Persona_1 CP_2
giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore di e Persona_1 CP_3 CP_4
delle spese del giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, €
775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, definitivamente ripartite in misura paritaria (25%
a ciascun gruppo) tra gli eredi di gli eredi di gli eredi di Persona_6 Persona_3 Per_1
e gli eredi di .
[...] Controparte_5
Spoleto, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 15 di 15
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 68 del Ruolo Generale dell'anno 2005, trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , n. a Norcia il 13/08/1947, Parte_1 C.F._1 Parte_2
n. a Roma il 14.6.1968, n. a Norcia il 20.1.1973, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. a Norcia il 4.6.1981, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliati in Castel Ritaldi, lo c. Bruna, piazza Partigiani n.2 , presso lo studio dell'Avv. Puma, giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Castelluccio di Norcia, alla Via Sacramento, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Lepri
( ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, quale erede di C.F._3 Per_1
(C.F. );
[...] C.F._4
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Altieri ed CP_2 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cascia, Via del Pago n. 20 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, anche quale erede di Persona_2
pagina 1 di 15 e
(C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Torlini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
nonché eredi di n. a Norcia il 25/04/1926, contumaci Persona_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale del 13/02/2025, che si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto i soggetti in epigrafe indicati (o i danti causa nelle more deceduti) al fine di ottenere la divisione del compendio ereditario proveniente dai comuni de cuius, e . Persona_4 Persona_5
Gli attori hanno esposto, in particolare, di essere figli o nipoti di (una dei quattro figli dei Persona_6
defunti e ), unitamente ai convenuti e;
gli altri Persona_4 Persona_5 CP_4 CP_3
eredi, figli dei suddetti defunti, erano e , premorto Persona_1 Persona_3 Controparte_5
rispetto all'introduzione del presente giudizio, e quindi, quali suoi eredi, e . Persona_2 CP_2
Gli originari danti causa non lasciavano testamento, dovendosi dunque aprire la successione ab intestato, e il relativo patrimonio ereditario era composto da diversi beni immobili meglio indicati nell'atto di citazione medesimo. Alla luce di ciò, hanno chiesto la divisione di tali beni fra le parti, previa declaratoria di nullità di un atto di donazione effettuato da in favore di e con condanna di Persona_5 Persona_6 Per_1
e alla corresponsione dei frutti relativi ai beni in comunione nel
[...] Persona_2 CP_2
loro esclusivo possesso.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di nullità attorea ma aderendo alla Persona_1
domanda di scioglimento della comunione;
in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della proprietà
pagina 2 di 15 esclusiva di alcuni beni asseritamente facenti parte della massa, in quanto acquistati per maturata usucapione.
Si sono altresì costituite in giudizio e , contestando la domanda CP_2 Persona_2
riconvenzionale di e non opponendosi alla chiesta divisione. Persona_1
Si sono infine costituiti in giudizio e , aderendo alle domande di parte attrice e CP_4 CP_1
facendo propria, in via riconvenzionale, la domanda di corresponsione dei frutti formulata nei confronti di
Persona_1
è rimasta contumace. Persona_3
Vale solo evidenziare che, nel corso del procedimento, sono decedute: con citazione dei Persona_1
relativi eredi e costituzione del solo;
, con costituzione dell'erede (già parte CP_1 Persona_2
del giudizio) ; la cui unica erede è rimasta contumace. CP_2 Persona_3
Vale, inoltre, evidenziare che, nel corso del giudizio è stata pronunciata, in data 26/11/2009, la sentenza non definitiva n. 389/2009, con la quale è stata rigetta la domanda di accertamento della nullità della donazione del 24/01/1974, proposta da parte attrice, nonché, in data 27/11/2018, la sentenza non definitiva n. 929/2018, con la quale è stata rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione di alcuni terreni, proposta da parte convenuta, Persona_1
Dunque, rimessa la causa sul ruolo e disposta la c.t.u., solamente nell'ottobre del 2022 è stata disposta la riassegnazione del presente procedimento allo Scrivente. La causa, come detto, è stata interrotta per il decesso di e poi è stata proseguita mediante integrazione del contraddittorio nei confronti Persona_3
dei danti causa non citati degli originari eredi di e . Disposta rinnovazione Persona_4 Persona_5
della consulenza, è stato poi elaborato un piano divisionale, secondo due possibili alternative, e fissata udienza di discussione del medesimo, in data 13/02/2025. In tale sede, nella quale le parti non hanno raggiunto un accordo in merito alla ipotesi divisionale preferita, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non essendovi dubbi in merito all'an della divisione, sul quale tutte le parti hanno concordato, occorre in primo luogo identificare quale sia l'oggetto della divisione, ovvero i beni facenti parte dell'asse ereditario, non essendovi invero contestazioni nemmeno relativamente a tale punto (al netto di quelle derivanti dall'asserita usucapione di alcuni terreni, tuttavia rigettata con sentenza del tribunale confermata in sede di appello).
Sul punto, appare sufficiente richiamare le risultanze dell'ultima c.t.u. depositata in data 20/01/2025, che da pag. 7 a 10 individua specificamente i beni oggetto di comunione e, dunque, divisione.
1. Ciò posto, questione controversa sulla quale il Tribunale non ha ancora preso posizione con le precedenti sentenze non definitive, oltre a quella relativa all'apporzionamento e alla conseguente assegnazione dei lotti che verrà trattata per ultimo, è quella relativa alla domanda di condanna di Per_1
oggi in persona degli eredi, alla corresponsione dei frutti dei terreni dalla medesima detenuti in via
[...]
esclusiva, nonostante fossero di proprietà comune. Ebbene, della circostanza fattuale in questione non vi sono dubbi;
la stessa ha confermato di essere nel possesso esclusivo di tali terreni, peraltro Persona_1
proponendo in relazione agli stessi una domanda riconvenzionale di usucapione, poi rigettata.
Quanto alla qualificazione della suddetta domanda, devesi evidenziare che la domanda attorea è volta a ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dai suddetti fondi gestiti esclusivamente dalla comproprietaria non già a titolo risarcitorio, ma quale ristoro della privazione del godimento pro quota e Persona_1
quindi per il solo fatto che colei (ovvero i di lei eredi) che ne ha conservato sino ad oggi il possesso esclusivo senza titolo e malgrado l'opposizione di degli attori (cfr. fra le altre Cass., n. 23539/2011 che, condivisibilmente, afferma che “nel caso della comunione ereditaria il possessore ha in ogni caso l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, tenuto conto dell'obbligo del medesimo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti” Cass., n. 7881/2011 che ancor più chiaramente afferma che “in tema di divisione immobiliare, il
pagina 4 di 15 condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia”).
Al riguardo va rilevato che l'art. 723 c.c. prescrive che in sede di divisione i condividenti si debbano rendere tra loro il conto e debbano determinare, tra l'altro, l'importo dei frutti dovuti. La ratio dell'obbligo del rendiconto, si osserva, “va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”; tale obbligo è “fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o a mandato ad amministrare” (Cass. nn. 6358/93 e 5720/84 nonché cfr. Cass. n. 2148/2014; Cass. n. 30552/2011).
Il diritto del comunista escluso dal godimento della cosa comune al rimborso dei frutti civili deve però coordinarsi con le regole dettate in materia uso dei suddetti beni.
È noto, infatti, che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più inteso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano (Cass. Civ., sent. n. 8119/2004 e Cass. Civ.,
sent. n. 23448/2012). Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta o di godere pro quota dei frutti prodotti: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali, “hanno la funzione di corrispettivo del godimento del
pagina 5 di 15 bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato” (Cass. Civ., sent. n. 5504 del 2012).
Il Tribunale non ignora che esiste un orientamento ermeneutico (Cass. Civ., sent. n. 5156/2012), che ricollega al semplice godimento esclusivo di un immobile comune da parte di uno dei comproprietari il diritto dei restanti comproprietari alla corresponsione in loro favore dei frutti civili ritraibili dallo stesso, ma ritiene che lo stesso non sia meritevole di condivisione, poiché porterebbe a riconoscere il diritto a una somma di denaro connessa al mancato utilizzo del bene comune anche al comproprietario che, in realtà, non abbia mai manifestato alcun interesse al godimento (né diretto, né indiretto) del cespite e che non abbia dunque, di fatto, subito alcuna privazione per l'altrui uso esclusivo. Peraltro, tale orientamento pare oggi recessivo, alla luce delle più recenti pronunce Cass. Civ., sent. n. 4219/2025, la quale richiama molti altri precedenti, ben più recenti della pronuncia del 2012 in commento.
Si aderisce pertanto alla impostazione di chi conclude che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (così, Cass. n.
2423/2015) e che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro
fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo”(così, Cass. n. 24647/2010).
Muovendo da tali premesse teoriche deve allora rilevarsi che, nel caso che ci occupa, risulta che solamente con l'introduzione del presente giudizio, a fine dicembre 2004, gli attori, chiedendo lo scioglimento della comunione e la condanna della comproprietaria nel possesso di alcuni beni alla Persona_1
corresponsione dei frutti, hanno per la prima volta manifestato l'intenzione di utilizzare tali beni ovvero di pagina 6 di 15 trarne l'utilità che gli stessi potevano produrre o, comunque, hanno manifestato opposizione all'utilizzo esclusivo degli stessi da parte di una sola dei condomini. Alcuna rilevanza, in tal senso, hanno le generiche dichiarazioni di parte, secondo le quali consegnava al fratello una parte Persona_1 Controparte_5
delle lenticchie prodotte dai campi di Castelluccio;
a prescindere dal fatto che tale dazione pare essere ricollega a una mera regalia legata alle festività, quando regalava “dolciumi alla famiglia della Controparte_5
sorella , comunque tale presunta corrispettività delle prestazioni escludeva gli odierni attori e i Per_1
convenuti e CP_3 CP_4
Pertanto, la misura dei frutti civili dovuti agli attori (e, in solido, ai convenuti e CP_4 CP_3
, in quanto facenti parte dello stesso nucleo divisionale e avendo questi formulato la stessa domanda
[...]
di condanna) deve essere stabilita con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (cfr
Cass. Civ., sent. n. 5504/2012) e il dies a quo del diritto al loro rimborso va individuato nella data in cui gli attori hanno formalmente intimato ai convenuti di corrispondere i detti frutti, mediante notifica dell'atto di citazione, dovendosi osservare che non vi è prova che nel periodo pregresso costoro si fossero opposti al suo uso esclusivo. Peraltro, nella sentenza non definitiva del 2018 con la quale si è rigettata la domanda di usucapione, il Tribunale medesimo ha qualificato il possesso di come non utile all'acquisto, Persona_1
in quanto le circostanze istruttorie emerse confermavano che “il godimento di avvenisse con Persona_1
consenso di tutti i suoi familiari”.
Così, condividendosi le valutazioni espresse sul punto dal nominato c.t.u. (il quale invero ha correttamente stimato il valore locativo dei fondi tenendo conto della loro attuale ed effettiva destinazione agricola), deve concludersi che i convenuti eredi di siano obbligati a corrispondere agli attori e ai Persona_1
convenuti e , ¼ del valore locativo dei beni. CP_4 CP_3
Dovendo identificare, fra tutti quelli indicati dal c.t.u., quelli oggetto di possesso esclusivo di Per_1
e dei suoi discendenti, pare congruo fare riferimento alle stesse dichiarazioni della parte, laddove
[...]
ha chiesto l'accertamento dell'usucapione proprio sulla base del riconoscimento del godimento esclusivo degli stessi, e pertanto (limitando il richiamo ai soli terreni in grado di garantire un'utilità in quanto pagina 7 di 15 seminativi, come precisato dallo stesso c.t.u.): terreni censiti al N.C.T. del Comune di Norcia fg. 25 part. 11, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 3.867,51; fg. 48 part. 312, per un valore locativo dal 2005 al
2025 di euro 4.417,57; fg. 48 part. 313 per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 7.194,14; fg. 48 part. 324, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 4.214,09; fg. 48 part. 417, per un valore locativo dal
2005 al 2025 di euro 918,96; fg. 48 part. 418, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 1.214,34; fg. 49 part. 18, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 2.031,98; fg. 49 part. 22, per un valore locativo dal
2005 al 2025 di euro 6.427,20; fg. 49 part. 99, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 6.699,12; fg.
49 part. 144, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 3.376,75; fg. 49 part. 154, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 2.709,31; fg. 74 part. 102, per un valore locativo dal 2005 al 2025 (sia seminativo che prato) di euro 518,56; fg. 78 part. 112, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro
3.332,26; fg. 80 part. 25, per un valore locativo dal 2005 al 2025 di euro 6.224,50.
Il tutto per complessivi euro 53.146,29; in virtù della quota di comproprietà complessiva spettante ad attori e ai convenuti e di 1/4, gli eredi di saranno tenuti alla CP_4 CP_3 Persona_1
corresponsione in favore di quest'ultimi, della somma complessiva di euro 13.286,57. Su tale somma, che avrebbe dovuto essere corrisposta frazionatamente ma annualmente agli istanti, dovranno essere calcolati i relativi interessi.
Vale rilevare, infine, che la domanda in questione, dalla lettura dell'atto introduttivo, risultava essere proposta formalmente anche nei confronti di e , ma in relazione a tali CP_2 Persona_2
soggetti non risulta in alcun modo provata la sussistenza dei relativi presupposti (primo fra tutti il possesso esclusivo di parte dei beni in comunione); nei loro confronti, pertanto, la domanda merita integrale rigetto.
2. Passando, dunque, all'effettiva divisione, occorre analizzare le due ipotesi divisionali proposte dal consulente.
Preliminarmente, occorre evidenziare come il c.t.u., contrariamente a quanto asserito dalla convenuta
, abbia correttamente stimato i beni della massa tenuto conto delle particolarità dei luoghi in CP_2
cui si trovano gli immobili in questione;
nell'ultimo elaborato peritale, infatti, il c.t.u. ha affermato “I terreni
pagina 8 di 15 con destinazione prato, pascolo o incolto, si trovano in zona che non ne rendono conveniente la coltivazione, in quanto risultano difficilmente lavorabili. Per la valutazione dei terreni il sottoscritto ha considerato il fatto che nei medesimi è coltivata la lenticchia di Geografica Protetta), che è un prodotto tipico della zona e che deve sottostare ad un Parte_6
rigoroso protocollo di coltivazione. Questo conferisce ai terreni un valore aggiunto. Il sottoscritto ha inoltre considerato
l'ubicazione dei terreni e quindi il fatto che siano pianeggianti o scoscesi, al punto da renderne più difficoltosa la coltivazione.
Infine si sono considerate le località in cui si trovano determinati terreni, che conferiscono ai terreni medesimi una maggiore fertilità e quindi resa in prodotto (ad esempio terreni in località le chiaviche)”. Parimenti, con riferimento al fabbricato, il c.t.u. ha espresso una argomentata valutazione, tenuto conto delle particolarità dello stesso;
si legge nella perizia “I beni comprendono anche parte di un fabbricato ubicato all'interno del centro abitato di Castelluccio di Norcia.
Detto fabbricato è crollato in seguito agli eventi sismici del 2016. Attualmente è inserito nel progetto di ricostruzione del centro abitato di Castelluccio, che sarà realizzato con moderne tecnologie antisismiche, con fondi pubblici. Il sottoscritto pertanto ritiene che, una volta completata la ricostruzione, il bene avrà un valore di euro 30.000,00. Il sottoscritto per la valutazione del fabbricato ha fatto riferimento all'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) i cui valori sono riportati sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. A causa degli ultimi eventi sismici le quotazioni OMI per i comuni terremotati del Centro Italia sono sospese dal II semestre 2016. I valori del I semestre 2016 riferiti al Comune di Norcia e più specificatamente nelle frazioni, per i negozi, individuano un valore tra un minimo di 720 €/mq ed un massimo di 870 €/mq per il normale stato conservativo. Dato che l'immobile sarà completamente ricostruito e quindi il suo stato conservativo sarà “Nuovo” e dato anche che l'intera frazione di Castelluccio sarà completamente ricostruita, tra l'altro con moderne tecnologie antisismiche, il
sottoscritto ha ritenuto di attribuire al fabbricato un valore di 1.000 €/mq, L'attuale superficie netta ammonta a circa 26 mq, che sarà verosimilmente aumentata per il fatto che i muri perimetrali sono oggi di notevoli dimensioni (valutabili in 50-60 cm di spessore) e che gli stessi subiranno una riduzione del loro spessore a circa 30 cm, garantendo una maggiore superficie netta rispetto ai 26 mq attuali. Per le considerazioni su esposte la valutazione proposta è stata di 30.000 euro per il fabbricato. È verosimile ritenere che, a causa della ricostruzione, il bene non sarà disponibile per i prossimi 5 anni, per cui
l'aggiudicatario dello stesso, avrà un mancato reddito per i prossimi 5 anni, che il sottoscritto quantifica nel canone di locazione. Considerato un canone di locazione di 2.400,00 euro/anno (200,00 euro/mese), nei 5 anni il mancato reddito
pagina 9 di 15 ammonta a euro 12.000,00, che detratti dal valore dell'immobile, consentono di avere una stima dello stesso di euro
18.000,00”.
Peraltro, nonostante le contestazioni sul punto della condividente , devesi evidenziare come CP_2
le suddette stime siano state convalidate da ben due consulenti tecnici nominati, i quali hanno svolto i loro accertamenti mediante argomentati percorsi motivazionali.
Sulla base di tali valori, si è provveduto (con il consenso delle parti) alla formazione di un progetto divisionale “per stirpi”, ossia non creando un eccessivo frazionamento del compendio per tutti gli attuali condividendi, ma creando quattro lotti per gli originari eredi dei defunti e , a Persona_4 Persona_5
loro volta deceduti, cioè e Persona_1 Persona_6 Controparte_5 Persona_3
Quanto all'effettivo apporzionamento, il c.t.u. ha formulato due ipotesi divisionali.
L'ipotesi individuata con la lettera “A” prevede una ripartizione dei beni che tiene conto dell'attuale utilizzo di alcuni di tali beni, ed è stata appunto elaborata dal c.t.u. sulla base dei seguenti principi “- i terreni sono coltivati da due aziende agricole, una condotta da figlio di a sua volta figlio di e l'altra CP_6 CP_3 Per_6
condotta da figlio di È evidente che è interesse dei due conduttori che le aziende non siano CP_7 Per_1
smembrate; - , figlia di ha avanzato la richiesta della sua parte di eredità sotto forma di beni e non CP_2 CP_5
di una compensazione in denaro;
- andrebbe evitata la suddivisione della proprietà del fabbricato in più parti, al fine di non far nascere eventuali contenziosi futuri. Il fabbricato andrà pertanto attribuito ad un'unica parte”. In relazione a tale piano divisionale, fra i condividendi costituiti, tutti hanno prestato il loro consenso, ad eccezione di CP_2
, la quale ha invece accolto l'ipotesi divisionale di cui al punto “B”, con lotti da assegnarsi mediante
[...]
estrazione a sorte.
Nello specifico, tale seconda ipotesi divisionale è stata elaborata dal c.t.u. secondo un criterio di maggiore omogeneità qualitativa fra i lotti (che rende agevole il sorteggio degli stessi), ma non tenendo conto dell'attuale (ma ormai storico) utilizzo dei suddetti beni.
È chiaro che la scelta fra i due progetti divisionali incide, di conseguenza, anche sulla successiva decisione in merito alle modalità di assegnazione dei lotti, ossia tramite assegnazione diretta ovvero tramite sorteggio.
pagina 10 di 15 3. In proposito l'art. 729 c.c. (e non l'art. 720 c.c., disciplinante la diversa ipotesi dell'immobile indivisibile) effettivamente dispone che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
Tuttavia, la giurisprudenza da tempo afferma come l'estrazione a sorte possa ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. Civ., sent. n. 5947/1996). È stato, altresì, affermato che si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. Civ., ord., 726/2018; Cass. Civ., sent. n. 9848/2005; Cass. Civ., sent. n. 20821/2004; Cass.
Civ., sent. n. 12333/2003; T. Treviso 4.1.2016), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Civ., sent. n. 26616/2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. Civ. sent n. 1091/2007; A. Roma 11.5.2010; A. Palermo 12.1.2009; T.
Catania 12.12.2019; T. Cassino 18.7.2017; T. Genova 25.3.2016), così come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione
(Cass. Civ., sent. n. 3461/2013).
Particolarmente coerente con l'ipotesi oggetto dell'odierno contenzioso anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
(data ud. 05/04/2019) 17/07/2019, n. 19284, la quale ha testualmente affermato che “in presenza di una generalizzata situazione di possesso esclusivo dei beni comuni, l'esigenza che tale situazione non sia inutilmente sovvertita ben può rientrare fra le ragioni idonee a derogare al criterio legale. Trattasi di ragione, infatti, fondata su una situazione oggettiva
e comune, tale da escludere ad un tempo sia la pura discrezionalità del giudice nella scelta, sia il rischio di un ingiusto
pagina 11 di 15 vantaggio di singoli condividenti a scapito di altri (non risulta che coloro che oggi pretendono il sorteggio si fossero attivati per ristabilire il possesso comune dei beni ereditari)”.
Né può ritenersi che tale soluzione divisionale vada a convalidare un'abusiva occupazione di beni comuni posta in essere da alcuni comproprietari, come sostenuto dalla convenuta Invero, le CP_2
eventuali conseguenze di tale illegittima condotta sono comunque compensabili mediante l'indennizzo di cui sopra, riconosciuto in capo a chi ha manifestato formalmente l'interesse ad ottenerlo. Viceversa, si duole nella presente sede di tale soluzione divisionale una delle parti che nel corso di tutti gli anni non ha mai manifestato il dissenso all'utilizzo esclusivo di parte degli immobili da parte di alcuni dei comproprietari, limitandosi a contestare solamente in sede giudiziale la domanda di usucapione (condotta differente, chiaramente, in quanto tesa a non far acquistare, rectius a non far accertare come già acquistata, la proprietà dei terreni, e non a contestare in sé le modalità di utilizzo del bene comune).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, tenuto conto che da oltre venti anni, nonostante non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per la chiesta usucapione, alcuni dei terreni sono condotti da Per_1
(attualmente dall'azienda agraria di uno dei suoi figli, ), mentre altri sono coltivati
[...] CP_7
dall'azienda agricola di (figlio del condividente ), appare congruo approvare il CP_6 CP_3
piano divisionale di cui al punto “A”, assegnando il lotto n. 1 agli eredi di e il lotto n. 3 Persona_6
agli eredi di al fine di tutelare la continuità aziendale dei suddetti condividendi. Persona_1
Quanto ai rimanenti due lotti, considerato che gli eredi di non si sono costituiti in giudizio Persona_3
e non hanno espresso preferenze, mentre ha dichiarato, nella replica conclusionale del CP_2
04/05/2025, preferibile assegnare a quest'ultimi il lotto n. 2 dell'ipotesi divisionale “A”, così manifestando preferenza per uno degli altri tre lotti;
di conseguenza, alla luce dei criteri sopra indicati e residuando solo il lotto n. 4, questo dovrà essere assegnato agli eredi di , con i relativi conguagli. Controparte_5
4. Quanto alle spese di lite, occorre tenere conto che nel corso del giudizio sono state proposte anche delle domande accessorie a quella di divisione, nello specifico quella di accertamento della nullità di un atto di divisione proposta dagli attori, e quella di usucapione di alcuni terreni proposta da Persona_1
pagina 12 di 15 entrambe rigettate (rispettivamente, in data 26/11/2009 con sent. n. 389/2009, e in data 27/11/2018, con sent. n. 929/2018), e le cui spese di lite non sono state liquidate (invero, con la sentenza della Corte di
Appello di Perugia n. 144/13 del 26/04/2013 sono state liquidate solamente le spese della fase di appello).
Parimenti, occorre tenere conto dell'esito della presente fase processuale, esitata necessariamente con sentenza per opposizione della sola , avendo le altre parti aderito alla proposta divisionale CP_2
“A” e fatta propria del Tribunale nella presente sede.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le spese di lite fra le suddette parti (attori, ed CP_2
eredi di meritano compensazione;
viceversa, dovranno essere liquidate a carico delle altre Persona_1
parti in solido le spese dei convenuti e i quali non sono mai risultati CP_3 CP_4
soccombenti dinanzi alle domande proposte, hanno anzi visto accogliere l'unica domanda proposta di accertamento del diritto a un'indennità e hanno aderito alla proposta divisionale oggetto di approvazione nella presente sede.
Le spese saranno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia come risultante dalla stima effettuata dal c.t.u., della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta, circostanze che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
Infine, quanto alle spese del solo giudizio di appello definito con sentenza n. 521/2021, con la quale non sono state liquidate le spese di lite rimettendole alla definitiva del Tribunale, occorre porre le stesse a carico della parte appellante (essendo l'impugnazione stata rigettata).
Tali spese saranno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 37/18 (essendo tale attività processuale terminata prima dell'entrata in vigore del d.m. 147/22), tenuto conto del valore della controversia come risultante dalla stima effettuata dal c.t.u. con riferimento ai beni oggetto della domanda di usucapione (ben più vicina al limite minimo dello scaglione), della breve durata del giudizio, della assenza di fase istruttoria, circostanze che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00)
pagina 13 di 15 Le spese di c.t.u., invece, in quanto finalizzate alla stima e all'apporzionamento, e quindi sostenute nell'interesse di tutte le parti, saranno ripartite in quote uguali fra i condividendi, in base alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa sull'asse ereditario dei de cuius e , composto dai beni meglio Persona_4 Persona_5
indicati nella c.t.u. depositata il 20/01/2025;
- Approva il progetto di cui all'elaborato peritale del 20/01/2025, ipotesi “A” e, per l'effetto, forma i lotti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 indicati nella suddetta relazione a pag. 14 a pag. 17;
- Quali conguagli, dispone che gli assegnatari del lotto 1 versino la somma di euro 4.157,78, gli assegnatari del lotto 3 versino la somma di euro 3.792,18 e gli assegnatari del lotto 4 versano la somma di euro 1.498,28, tutti in favore degli assegnatari del lotto 2, che ricevono la somma complessiva di euro 9.448,22;
- Assegna il lotto n. 1 agli eredi di Persona_6
- Assegna il lotto n. 2 agli eredi di Persona_3
- Assegna il lotto n. 3 agli eredi di Persona_1
- Assegna il lotto n. 4 agli eredi di;
Controparte_5
- Condanna (per quanto indicato nel punto 1) gli eredi di alla corresponsione della Persona_1
somma di euro 13.286,57 oltre interessi, da calcolarsi annualmente dal 2005 sulla frazione di credito esigibile, sino al saldo effettivo, in favore degli eredi di Persona_6
- Spese del presente giudizio compensate fra parte attrice, parte convenuta e parte CP_2
convenuta ; CP_1
pagina 14 di 15 - Condanna parte attrice, parte convenuta e parte convenuta , in solido CP_2 CP_1
fra loro, al pagamento, in favore di e delle spese di giudizio che CP_3 CP_4
liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi €
14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore degli odierni attori, delle spese del Persona_1
giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore di , delle spese del Persona_1 CP_2
giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Condanna gli eredi di al pagamento, in favore di e Persona_1 CP_3 CP_4
delle spese del giudizio di appello definito con sentenza che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 37/2018, in complessivi € 4.015,00 (€ 1.215,00 per fase di studio, €
775,00 per fase introduttiva ed € 2.025,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- Spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, definitivamente ripartite in misura paritaria (25%
a ciascun gruppo) tra gli eredi di gli eredi di gli eredi di Persona_6 Persona_3 Per_1
e gli eredi di .
[...] Controparte_5
Spoleto, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 15 di 15