CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33639 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI UN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marilia Di Nardo per il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi e la memoria con i quali gli avvocati Martino Sportelli e Rosa Ierardi insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 5/12/2023, ha rigettato l'istanza proposta da PI UN di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, accolta la richiesta subordinata, lo ha ammesso alla detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen. evidenziando che il Tribunale, che ha preso le mosse da una pena inflitta erroneamente indicata in venti anni piuttosto che in due anni, non avrebbe considerato il tempo trascorso dai fatti e la condotta 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 33639 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 14/05/2024 irreprensibile tenuta nel corso di questo periodo dal condannato, che ha avviato un'attività lavorativa e non ha commesso alcun altro reato. 3. In data 11 gennaio 2024 sono pervenuti dei motivi nuovi nei quali gli avvocati Martino Sportelli e Rosa Ierardi, ulteriormente approfonditi e illustrati i profili di censura esposti nel ricorso originario, insistono per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 23 aprile è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale i medesimi avvocati, approfondite le doglianze esposte con specifici riferimenti agli atti che il Tribunale avrebbe omesso di valutare e alla giurisprudenza di legittimità, insistono per l'accoglimento del ricorso. 5. In data 14 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Marilia Di Nardo chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso, poi approfondito nei motivi nuovi e con la memoria, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale con specifico riferimento alla mancanza di valutazione e motivazione quanto al tempo trascorso dai fatti e alla condotta irreprensibile tenuta dal ricorrente, che ha avviato un'attività lavorativa e non ha commesso alcun altro reato. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l'ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa. Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare 2 operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 — 01). Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti Penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo. Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l'analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tonnaselli, Rv. 285855 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità 3 sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Né, d'altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 - 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 - 01). Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, che ha pure preso le mosse da un'errata indicazione della pena inflitta, non si è conformato ai principi in precedenza indicati. Il giudice della sorveglianza ha fondato il diniego della richiesta esclusivamente sulla gravità dei reati commessi e sulla mancata, immediata, ammissione di responsabilità da parte del ricorrente e, quindi, ha fatto riferimento a un criterio decisorio errato. In tal modo, infatti, il Tribunale ha attribuito rilievo dirimente a elementi privi da soli di effettiva consistenza e ha così mostrato di considerare che il compiuto ravvedimento sia il presupposto necessario per l'applicazione della misura laddove, di contro, come evidenziato sub 2.2., per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è sufficiente che il processo critico di revisione sia stato avviato. A fronte del lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati (anni 2007 e 2008) e, da ultimo, dalla dichiarazione di fallimento e dall'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (risalenti comunque all'anno 4 2013), d'altro canto, l'assenza di una compiuta e attenta valutazione del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, del contenuto complessivo della relazione dell'UEPE di Bari (nella quale gli operatori danno conto che il ricorrente ha avviato una seria attività lavorativa) e degli ulteriori elementi comunque emersi, come l'inesistenza di ulteriori e diverse pendenze, rende incompleta la verifica effettuata circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura alternativa e apparente la motivazione sul punto. 3. Le violazioni di legge e i vizi di motivazione rilevati impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Bari;
senza vincoli di merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 14/5/2024
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marilia Di Nardo per il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi e la memoria con i quali gli avvocati Martino Sportelli e Rosa Ierardi insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 5/12/2023, ha rigettato l'istanza proposta da PI UN di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, accolta la richiesta subordinata, lo ha ammesso alla detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen. evidenziando che il Tribunale, che ha preso le mosse da una pena inflitta erroneamente indicata in venti anni piuttosto che in due anni, non avrebbe considerato il tempo trascorso dai fatti e la condotta 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 33639 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 14/05/2024 irreprensibile tenuta nel corso di questo periodo dal condannato, che ha avviato un'attività lavorativa e non ha commesso alcun altro reato. 3. In data 11 gennaio 2024 sono pervenuti dei motivi nuovi nei quali gli avvocati Martino Sportelli e Rosa Ierardi, ulteriormente approfonditi e illustrati i profili di censura esposti nel ricorso originario, insistono per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 23 aprile è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale i medesimi avvocati, approfondite le doglianze esposte con specifici riferimenti agli atti che il Tribunale avrebbe omesso di valutare e alla giurisprudenza di legittimità, insistono per l'accoglimento del ricorso. 5. In data 14 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Marilia Di Nardo chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso, poi approfondito nei motivi nuovi e con la memoria, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale con specifico riferimento alla mancanza di valutazione e motivazione quanto al tempo trascorso dai fatti e alla condotta irreprensibile tenuta dal ricorrente, che ha avviato un'attività lavorativa e non ha commesso alcun altro reato. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l'ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa. Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare 2 operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 — 01). Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti Penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo. Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l'analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tonnaselli, Rv. 285855 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità 3 sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Né, d'altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 - 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 - 01). Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, che ha pure preso le mosse da un'errata indicazione della pena inflitta, non si è conformato ai principi in precedenza indicati. Il giudice della sorveglianza ha fondato il diniego della richiesta esclusivamente sulla gravità dei reati commessi e sulla mancata, immediata, ammissione di responsabilità da parte del ricorrente e, quindi, ha fatto riferimento a un criterio decisorio errato. In tal modo, infatti, il Tribunale ha attribuito rilievo dirimente a elementi privi da soli di effettiva consistenza e ha così mostrato di considerare che il compiuto ravvedimento sia il presupposto necessario per l'applicazione della misura laddove, di contro, come evidenziato sub 2.2., per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è sufficiente che il processo critico di revisione sia stato avviato. A fronte del lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati (anni 2007 e 2008) e, da ultimo, dalla dichiarazione di fallimento e dall'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (risalenti comunque all'anno 4 2013), d'altro canto, l'assenza di una compiuta e attenta valutazione del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, del contenuto complessivo della relazione dell'UEPE di Bari (nella quale gli operatori danno conto che il ricorrente ha avviato una seria attività lavorativa) e degli ulteriori elementi comunque emersi, come l'inesistenza di ulteriori e diverse pendenze, rende incompleta la verifica effettuata circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura alternativa e apparente la motivazione sul punto. 3. Le violazioni di legge e i vizi di motivazione rilevati impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Bari;
senza vincoli di merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 14/5/2024