Art. 22.
Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.
Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.