Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/______
REPUBBLICA ITALIANA ___
Registro Sentenze
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
Cron. dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 12502/23 R.G.L. promossa
Addì _________________ ____________ __ __
D A
Rilasciata
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. Parte_1
spedizione in forma esecutiva CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Scotto di Tella e . Silvia all'Avv. C.F._1 C.F._2 ___________
_______________ Cordova, per mandato in atti _______
Ricorrente _______________ _______
C O N T R O per
_______________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_2 ____
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. M. Chiara Marras, per mandato in atti. _______________
_______
Resistente _______________ _______ All'esito dell'udienza del 21/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha
Il Cancelliere
pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità da parte dell' CP_2
dell'indebito maturato negli anni dal 2008 al 2016 e, per converso, il diritto dell' di recuperare CP_2
esclusivamente l'indebito maturato negli anni 2017 e 2018;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, conveniva in giudizio l' e premettendo Parte_1 CP_2
di essere titolare di pensione categoria inv.civ. n. 04019231, chiedeva di annullare il provvedimento del 18.05.18-25.06.2020 con il quale gli veniva comunicato un pagamento non dovuto ,pari ad
26.697,80, per il periodo 1.06.2008-31.05.2018, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto tale titolo.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito alla luce dei principi in tema di indebito assistenziale, la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
non essendovi alcuna prova di una condotta dolosa, la carenza dei motivi determinanti la riscossione di rate di assegno non spettanti, la ripetibilità esclusivamente dei ratei percepiti dopo la notifica del provvedimento di accertamento di eventuali variazioni dei requisiti socio economici o sanitari.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso,
chiedendone il rigetto.
Precisava che “ Il segmento debitorio afferente al periodo compreso tra il 2008 e il 2012 è emerso
perché i redditi del coniuge, segnatamente redditi da pensione pubblica (v.all.) non precedentemente
letti dalle procedure di calcolo, hanno determinato il superamento dei limiti reddituali....il debito
restante dal 2013 al 2018, è scaturito invece dalla circostanza che la ricorrente è diventata vedova
a decorrere dal mese di marzo 2013 e le è stata liquidata la pensione di reversibilità n. Pt_2
218-5500-08617479, i cui importi hanno determinato il superamento delle soglie reddituali “;
deduceva infine la legittimità del provvedimento di recupero perché adottato entro i termini di legge.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
21.11.2024, la causa è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente godeva dell'assegno di invalidità civile allorquando, nel 2010, raggiunto il limite di età, tale prestazione veniva trasformata in assegno sociale. Risulta altresì pacifico che l'indebito veniva contestato per il superamento delle soglie reddituali,
determinato nei primi anni dal reddito coniugale e, dal 2010 in poi, dall'indebita corresponsione alla ricorrente dei ratei dell'assegno sociale, a seguito della percezione (a decorrere dal giugno) della pensione di reversibilità n. n. 218-5500-08617479. Pt_2
Ne consegue che l'indebito contestato va esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Ora come affermato dalla Corte di Cassazione (sez. VI, 30/06/2020, n.13223), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non
versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione
di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n.
13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali
esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere
contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo,
abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Ciò posto, va però esaminata la legittimità dell'azione di recupero in considerazione della sua tempistica di attuazione, eccepita dall'istituto in comparsa di costituzione, atteso che in tema di
“assegno sociale” la prestazione è concessa provvisoriamente e il controllo della stessa non può che essere successivo al momento della verifica dei redditi dell'assistito
L'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 che così dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in
luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Norma che impone quindi all' il ricalcolo della prestazione entro la data del trentuno luglio CP_3
dell'anno successivo alla provvisoria erogazione.
In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione,
la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei redditi percepiti. (Corte d'Appello di Palermo CP_3
n.685/2023 )
Ebbene, alla luce dei superiori principi, l'eccezione di irripetibilità sollevata da parte ricorrente deve trovare parziale accoglimento, con esclusivo riferimento agli anni dal 2008 al 2016 visto che l'accertamento dell'indebito e la connessa azione di recupero venivano posti in essere in data 18.5.2018, oltre i limiti di legge, mentre l'azione di recupero risulta tempestiva per gli anni 2017 e
2018.
Le considerazioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso, dichiarandosi l'irripetibilità da parte dell' dell'indebito maturato negli anni dal 2008 al 2016, e, per converso, CP_2
il diritto dell' di recuperare esclusivamente l'indebito maturato negli anni 2017 e 2018. CP_2
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca) e le ragioni della decisione,
appare opportuno compensare integralmente le spese giudiziali.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 2.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile