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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3103/23 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. LUCA PETTINARI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SEBASTIANO CUBEDDU, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n. 097 2023 90312821 91/000, relativo tra l'altro a cartella di pagamento su crediti previdenziali, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto, in subordine anche per CP_ decadenza o intervenuta prescrizione dei crediti vantati da CP_
2. chiede, previa integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. È documentato (ed incontestato) che in data 6.5.2023 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale sottesa, n. 09720130291988172000, di competenza del giudice del lavoro in quanto relativa a crediti IVS per l'anno 2008, somme aggiuntive e spese di notifica, per totali euro 2.483,58. Ha denunciato il vizio formale inerente la mancata indicazione dei mezzi di impugnazione ed eccepito la prescrizione delle somme, non risultando la cartella notificata, essendo comunque decorso il quinquennio dalla data di asserita notificazione 8/11/2014.
2. Si è costituito l'ente resistente, chiedendo di chiamare in causa l' , Controparte_2 chiedendo in subordine ordine di esibizione della documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'avviso impugnato e di eventuali successivi atti interruttivi, chiedendo dichiararsi la tardività del ricorso ex art. 617 e 615 c.p.c. ed il rigetto nel merito.
3. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata discussa all'udienza odierna. CP_3 CP_
4. Va premessa la legittimazione passiva di senza che si configuri una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito CP_3 che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. È fondata l'eccezione di decadenza con riferimento ai vizi formali, essendo stato depositato il ricorso oltre i 20 giorni di cui all'art. 417 c.p.c. rispetto alla data di notifica dell'atto opposto.
6. È invece tempestiva l'azione relativa alla prescrizione della pretesa successivamente alla asserita data di notifica dell'atto opposto.
7. E' infatti ammissibile, anche ove proposta oltre i termini decadenziali di cui all'art. 615
c.p.c. e di cui all'art. 24 legge n. 46/99, la domanda di accertamento negativo della pretesa dell'ente con riferimento all'avvenuta prescrizione del credito precedentemente alla notifica dell'atto impositivo, in virtù del regime della prescrizione in materia previdenziale, sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. mutatis mutandis, Cass. civ., ordinanza n. 18152 del 2.7.2024). L'art. 4, comma 9, della l. 335/95, prevede infatti che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini” indicati dalla norma stessa. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale disposizione nel senso che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr.
Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).” (Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
8. Conseguentemente, fermo il necessario riscontro dell'interesse ad agire, dato nel caso di specie dall'esigenza di opporsi ad una pretesa esattiva da parte dell'ente incaricato dell'incasso dei contributi omessi, è sempre possibile far valere la prescrizione intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo, anche oltre il richiamato termine decadenziale. Si tratta, del resto, non già di far valere un autonomo vizio della cartella inoppugnata, bensì di escludere il rilievo della stessa quale atto interruttivo della prescrizione.
9. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_
10. In adempimento dell'ordine di esibizione disposto da questo giudicante, ha versato in atti la documentazione ricevuta da contente atti interruttivi l'ultimo dei quali perfezionatosi per CP_3 compiuta giacenza in data 9.6.2017.
11. Le somme oggetto del giudizio sono quindi prescritte successivamente a tale atto interruttivo, essendo spirato il termine quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass.,
Sezioni Unite n. 23397/2016), cui aggiungersi l'ulteriore periodo di 129 giorni a fronte della sospensione stabilita dall'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020, e quello di 182 giorni a fronte della sospensione stabilita dall'art. 11, co. 9, D.L. 183/2020, in data 15.4.2023, ed essendo il provvedimento oggi opposto stato notificato in data 6.5.2023.
12. Ne consegue l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ogni altra questione controversa tra le parti.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, valore compreso tra i minimi e i massimi a fronte del carattere semplice e seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3103/2023 r.g.: - Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con gli atti contestati, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia degli stessi;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
BI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3103/23 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. LUCA PETTINARI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SEBASTIANO CUBEDDU, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n. 097 2023 90312821 91/000, relativo tra l'altro a cartella di pagamento su crediti previdenziali, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto, in subordine anche per CP_ decadenza o intervenuta prescrizione dei crediti vantati da CP_
2. chiede, previa integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. È documentato (ed incontestato) che in data 6.5.2023 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale sottesa, n. 09720130291988172000, di competenza del giudice del lavoro in quanto relativa a crediti IVS per l'anno 2008, somme aggiuntive e spese di notifica, per totali euro 2.483,58. Ha denunciato il vizio formale inerente la mancata indicazione dei mezzi di impugnazione ed eccepito la prescrizione delle somme, non risultando la cartella notificata, essendo comunque decorso il quinquennio dalla data di asserita notificazione 8/11/2014.
2. Si è costituito l'ente resistente, chiedendo di chiamare in causa l' , Controparte_2 chiedendo in subordine ordine di esibizione della documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'avviso impugnato e di eventuali successivi atti interruttivi, chiedendo dichiararsi la tardività del ricorso ex art. 617 e 615 c.p.c. ed il rigetto nel merito.
3. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata discussa all'udienza odierna. CP_3 CP_
4. Va premessa la legittimazione passiva di senza che si configuri una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito CP_3 che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. È fondata l'eccezione di decadenza con riferimento ai vizi formali, essendo stato depositato il ricorso oltre i 20 giorni di cui all'art. 417 c.p.c. rispetto alla data di notifica dell'atto opposto.
6. È invece tempestiva l'azione relativa alla prescrizione della pretesa successivamente alla asserita data di notifica dell'atto opposto.
7. E' infatti ammissibile, anche ove proposta oltre i termini decadenziali di cui all'art. 615
c.p.c. e di cui all'art. 24 legge n. 46/99, la domanda di accertamento negativo della pretesa dell'ente con riferimento all'avvenuta prescrizione del credito precedentemente alla notifica dell'atto impositivo, in virtù del regime della prescrizione in materia previdenziale, sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. mutatis mutandis, Cass. civ., ordinanza n. 18152 del 2.7.2024). L'art. 4, comma 9, della l. 335/95, prevede infatti che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini” indicati dalla norma stessa. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale disposizione nel senso che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr.
Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).” (Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
8. Conseguentemente, fermo il necessario riscontro dell'interesse ad agire, dato nel caso di specie dall'esigenza di opporsi ad una pretesa esattiva da parte dell'ente incaricato dell'incasso dei contributi omessi, è sempre possibile far valere la prescrizione intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo, anche oltre il richiamato termine decadenziale. Si tratta, del resto, non già di far valere un autonomo vizio della cartella inoppugnata, bensì di escludere il rilievo della stessa quale atto interruttivo della prescrizione.
9. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_
10. In adempimento dell'ordine di esibizione disposto da questo giudicante, ha versato in atti la documentazione ricevuta da contente atti interruttivi l'ultimo dei quali perfezionatosi per CP_3 compiuta giacenza in data 9.6.2017.
11. Le somme oggetto del giudizio sono quindi prescritte successivamente a tale atto interruttivo, essendo spirato il termine quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass.,
Sezioni Unite n. 23397/2016), cui aggiungersi l'ulteriore periodo di 129 giorni a fronte della sospensione stabilita dall'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020, e quello di 182 giorni a fronte della sospensione stabilita dall'art. 11, co. 9, D.L. 183/2020, in data 15.4.2023, ed essendo il provvedimento oggi opposto stato notificato in data 6.5.2023.
12. Ne consegue l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ogni altra questione controversa tra le parti.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, valore compreso tra i minimi e i massimi a fronte del carattere semplice e seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3103/2023 r.g.: - Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con gli atti contestati, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia degli stessi;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
BI ON