Art. 153. (( (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). )) (( 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. 2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:
a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate; b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche', ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi. ))
a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate; b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche', ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi. ))